XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2284-B
TESTO RINVIATO DAL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si
applicano, in quanto compatibili, ai consiglieri regionali
fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che
verranno emanate in materia.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.