XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2284




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


                a) al primo comma, numero 4), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La lite connessa ad una sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato";

                b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'instaurazione della lite di cui al medesimo numero 4) presuppone, a pena di nullità, la determinazione in contraddittorio della quantificazione economica del danno subito dell'ente".

        2. All'articolo 63 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, numero 4), è aggiunto in fine, il seguente periodo: "La lite connessa ad una sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato";

                b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'instaurazione della lite di cui al medesimo numero 4) presuppone, a pena di nullità, la determinazione in contraddittorio della quantificazione economica del danno subito dall'ente".


Art. 2.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai giudizi, in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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