XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2284
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "La lite connessa ad una sentenza di
condanna determina incompatibilità soltanto in caso di
affermazione di responsabilità con sentenza passata in
giudicato";
b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'instaurazione della lite di cui al medesimo numero
4) presuppone, a pena di nullità, la determinazione in
contraddittorio della quantificazione economica del danno
subito dell'ente".
2. All'articolo 63 del testo unico della legge
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, numero 4), è aggiunto in fine, il
seguente periodo: "La lite connessa ad una sentenza di
condanna determina incompatibilità soltanto in caso di
affermazione di responsabilità con sentenza passata in
giudicato";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'instaurazione della lite di cui al medesimo numero
4) presuppone, a pena di nullità, la determinazione in
contraddittorio della quantificazione economica del danno
subito dall'ente".
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano
anche ai giudizi, in materia di ineleggibilità e di
incompatibilità, in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in
giudicato.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.