XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2259




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dall'anno 2002, i Ministeri, le amministrazioni e gli uffici centrali e periferici dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici, le aziende a partecipazione statale, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e le unità sanitarie locali non possono bandire nel mese di agosto concorsi ed avvisi pubblici per l'assunzione di personale nonché gare di appalto, in qualunque forma, per servizi, opere e forniture.
        2. Qualunque termine che venga in scadenza nel mese di agosto per la presentazione di domande, ricorsi, istanze, documenti e certificazioni, attestati e dichiarazioni, è prorogato al 10 settembre.



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