XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2255
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n.470, e ulteriori
disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani
residenti all'estero).
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituita dalla seguente:
"d) per irreperibilità presunta, salvo prova
contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse
con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di
provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito
della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime
consultazioni che si siano tenute con un intervallo non
inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento
europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi
dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie
locali;".
2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste
elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si
presentano ai consolati per esprimere il voto per
corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto
previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio
di un certificato elettorale e di un plico elettorale
contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per
posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le
modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27
dicembre 2001, n.459. Nel caso in cui i cittadini cancellati
per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del
diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa
richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.
3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento,
richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle
proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha
provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e
nelle liste elettorali.
4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati
devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento
dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti
all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n.459.
5. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470
del 1988 è sostituito dal seguente:
"2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero
si svolge ricavando i dati personali disponibili citati
all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo
67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 200".
6. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Sulla base dei dati della
rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo
aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200,
ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli
affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno -
Centro elettronico della direzione centrale per i servizi
elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la
memorizzazione dei dati raccolti.
2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui
al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi
sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi,
fatta salva la previsione di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può
essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di
ulteriori centottanta giorni".
7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e
3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.
Art. 2.
(Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati
temporanei).
1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei
cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 27 ottobre 1988, n.470, come sostituito
dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, e per gli
altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione
della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze
operative delle singole sedi, possono assumere impiegati
temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui
all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del
presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono
regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.18 del 1967.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.
Art. 3.
(Acquisizione di servizi informatici).
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il
Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni
e servizi informatici nei limiti di spesa di cui al comma 2
del presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.
Art. 4.
(Oneri).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si
provvede per detto anno, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.