XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2244
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le rivendite dei generi di monopolio possono essere
istituite, su richiesta di privati o di iniziativa
dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, anche
a prescindere dalla distanza tra le medesime e dall'incidenza
di resa, senza alcuna limitazione, qualora la loro istituzione
si renda necessaria a causa dello sviluppo abitativo e
turistico della località.