XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2244




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le rivendite dei generi di monopolio possono essere istituite, su richiesta di privati o di iniziativa dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, anche a prescindere dalla distanza tra le medesime e dall'incidenza di resa, senza alcuna limitazione, qualora la loro istituzione si renda necessaria a causa dello sviluppo abitativo e turistico della località.



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