XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2238
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 108, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e modifiche al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297).
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, dopo la
lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) le imprese del commercio, del turismo e
dei servizi".
2. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività
di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, gli
importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui al citato
decreto legislativo n. 297 del 1999, sono destinati per le
finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso
decreto legislativo, ivi comprese quelle regolate attraverso
crediti di imposta.
Art. 2.
(Compensi per soggetti incaricati della selezione e
valutazione di programmi e progetti di ricerca).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti
i compensi da corrispondere a componenti di commissioni e
comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di
selezione e della valutazione di programmi e progetti di
ricerca. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi
riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di
ricerca e comunque per un importo massimo non superiore
all'uno per cento dei predetti fondi.
Art. 3.
(Titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni
industriali).
1. L'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:
"Art. 24-bis. - 1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con
un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i
suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, l'inventore
comunica la sua invenzione all'università o
all'amministrazione; entro sei mesi dalla comunicazione, alle
predette istituzioni, che si impegnano a valorizzare
l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo
brevetto.
2. Le università e le amministrazioni aventi fini di
ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse
finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione
delle invenzioni.
3. All'inventore spetta il diritto di essere
riconosciuto autore nonché il diritto ad almeno il 30 per
cento dei proventi derivanti agli enti di cui al comma 1 dallo
sfruttamento economico del brevetto. Decorso il termine di cui
al comma 1, senza che le istituzioni abbiano esercitato il
diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore.
Qualora le istituzioni abbiano esercitato il diritto di
chiedere il brevetto ma entro tre anni non ne abbiano iniziato
lo sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce
automaticamente un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione
e i diritti patrimoniali ad essa connessi.
4. All'inventore spetta il diritto di opzione
all'acquisto del brevetto, qualora l'istituzione decidesse,
una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato.
5. Le eventuali contestazioni circa la paternità
dell'invenzione, sono rimesse ad una commissione di esperti
nominata dal rettore o dal presidente dell'ente e composta in
modo tale da assicurare la rappresentanza di coloro che
rivendicano la predetta paternità.
6. In caso di più inventori, a tutti spetta il
diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto
ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo
sfruttamento economico del brevetto è da ripartirsi tra gli
autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia
definita una ripartizione proporzionale al contributo di
ciascuno".
Art. 4.
(Raccordo con il Ministro delle attività produttive e con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie).
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"(Coordinamento con il Ministro delle attività produttive e
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie)";
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Con decreti interministeriali di natura non
regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, del Ministro delle attività produttive e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono determinate le
modalità:
a) di partecipazione al sostegno finanziario delle
attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
numero 1), attraverso un utilizzo integrato degli strumenti di
competenza delle suindicate amministrazioni e per l'eventuale
intervento di altre amministrazioni o soggetti pubblici;
b) di costituzione e di operatività delle banche
dati concernenti gli interventi di cui al presente decreto e
quelli di competenza del Ministero delle attività produttive
in ordine alle attività finanziate a valere sul FIT e ai sensi
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al fine di
assicurare lo scambio di informazioni;
c) di trasferimento reciproco di domande e
progetti presentati ad un Ministero relativamente ad attività
di competenza di altra amministrazione, facendo salva la data
di presentazione e l'eventuale livello di priorità acquisito
presso la prima amministrazione ricevente;
d) di armonizzazione delle istruttorie
tecnico-scientifiche dei progetti e delle domande e dei
criteri per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e);
e) di coordinamento delle attività dei rispettivi
comitati per la valutazione delle attività finanziabili, che
prevedano sessioni congiunte almeno trimestralmente ai fini di
cui alla lettera a), di un monitoraggio degli interventi
di sostegno e comunque obbligatoriamente in caso di incerta
attribuzione della competenza sull'intervento.
2. Il Ministro delle attività produttive determina
con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT,
sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il comma 3
dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è
abrogato".
Art. 5.
(Altre disposizioni
concernenti il settore universitario).
1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, primo periodo, le parole: "entro diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma
107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei
componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è
prorogato fino al 30 aprile 2003.
3. Le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le
attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi,
svolte da associazioni e cooperative studentesche, in
conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2,
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati nei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai
sensi dell'articolo 4 della stessa legge, quali in particolare
le attività di orientamento e tutorato e le iniziative
culturali.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 491, i componenti del Consiglio nazionale degli studenti
universitari, nominati con decreto ministeriale 2 giugno 2000,
sono confermati fino alla scadenza del mandato, anche se fuori
corso da più di due anni accademici, sempre che mantengano la
qualità di studenti.
Art. 6.
(Sanatoria di situazioni
debitorie delle università).
1. Al fine di attribuire alle università le risorse
finanziarie per sanare situazioni debitorie derivanti dalla
corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale
docente e ricercatore è autorizzata la spesa complessiva di
375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali
costanti a decorrere dall'anno 2002. Allo stesso fine,
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito
un fondo da ripartire fra le università sulla base di
parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Norme in materia di utilizzazione di personale docente
della scuola da parte delle università).
1. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.
315, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Fermo
restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le
università possono utilizzare il personale docente di cui al
primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito
di corsi di laurea in psicologia" e al comma 6 del medesimo
articolo, sono soppresse le parole: "e psicologia".