XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2238




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 108, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e modifiche al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297).

        1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            "b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi".

        2. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1999, sono destinati per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti di imposta.


Art. 2.

(Compensi per soggetti incaricati della selezione e
valutazione di programmi e progetti di ricerca).

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi da corrispondere a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore
all'uno per cento dei predetti fondi.


Art. 3.

(Titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni
industriali).

        1. L'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

        "Art. 24-bis. - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'amministrazione; entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni, che si impegnano a valorizzare l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto.
            2. Le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni.
            3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti agli enti di cui al comma 1 dallo sfruttamento economico del brevetto. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro tre anni non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce automaticamente un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi.
            4. All'inventore spetta il diritto di opzione all'acquisto del brevetto, qualora l'istituzione decidesse, una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato.
            5. Le eventuali contestazioni circa la paternità dell'invenzione, sono rimesse ad una commissione di esperti nominata dal rettore o dal presidente dell'ente e composta in modo tale da assicurare la rappresentanza di coloro che rivendicano la predetta paternità.
            6. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto è da ripartirsi tra gli autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripartizione proporzionale al contributo di ciascuno".


Art. 4.

(Raccordo con il Ministro delle attività produttive e con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie).

        1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Coordinamento con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie)";

                b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Con decreti interministeriali di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono determinate le modalità:

                a) di partecipazione al sostegno finanziario delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), attraverso un utilizzo integrato degli strumenti di competenza delle suindicate amministrazioni e per l'eventuale intervento di altre amministrazioni o soggetti pubblici;

                b) di costituzione e di operatività delle banche dati concernenti gli interventi di cui al presente decreto e quelli di competenza del Ministero delle attività produttive in ordine alle attività finanziate a valere sul FIT e ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al fine di assicurare lo scambio di informazioni;

                c) di trasferimento reciproco di domande e progetti presentati ad un Ministero relativamente ad attività di competenza di altra amministrazione, facendo salva la data di presentazione e l'eventuale livello di priorità acquisito presso la prima amministrazione ricevente;

                d) di armonizzazione delle istruttorie tecnico-scientifiche dei progetti e delle domande e dei criteri per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e);

                e) di coordinamento delle attività dei rispettivi comitati per la valutazione delle attività finanziabili, che prevedano sessioni congiunte almeno trimestralmente ai fini di cui alla lettera a), di un monitoraggio degli interventi di sostegno e comunque obbligatoriamente in caso di incerta attribuzione della competenza sull'intervento.

            2. Il Ministro delle attività produttive determina con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è abrogato".


Art. 5.

(Altre disposizioni
concernenti il settore universitario).

        1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
        2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003.
        3. Le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, quali in particolare le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.
        4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nominati con decreto ministeriale 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, anche se fuori corso da più di due anni accademici, sempre che mantengano la qualità di studenti.


Art. 6.

(Sanatoria di situazioni
debitorie delle università).

        1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002. Allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire fra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

(Norme in materia di utilizzazione di personale docente
della scuola da parte delle università).

        1. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia" e al comma 6 del medesimo articolo, sono soppresse le parole: "e psicologia".



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