XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2236
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge).
1. La Repubblica italiana, nel pieno rispetto
dell'articolo 32 della Costituzione, ri- conosce nel
pluralismo scientifico un principio fondamentale per il
progresso della medicina e riconosce il diritto di avvalersi
degli indirizzi terapeutici e medici complementari di cui
all'articolo 2, comma 1.
2. La Repubblica italiana, nel pieno rispetto
dell'articolo 32 della Costituzione, garantisce la libertà
delle scelte terapeutiche adottate consapevolmente dai
pazienti e dai medici curanti nel rispetto delle regole della
deontologia professionale, rimuove ogni ostacolo all'esercizio
della pratica professionale degli indirizzi terapeutici e
medici complementari di cui al comma 1 e promuove la piena
disponibilità dei medicinali e presidi terapeutici ad essi
necessari.
3. La Repubblica italiana favorisce l'istituzione di corsi
di formazione riguardanti gli indirizzi terapeutici e medici
complementari di cui al comma 1 nell'ambito dei corsi di
laurea e di specializzazione delle università statali e
private nel pieno rispetto della loro autonomia didattica e
nei limiti delle loro risorse finanziarie.
4. La Repubblica italiana, nell'interesse della
salvaguardia della salute dei pazienti, favorisce l'adeguata
qualificazione professionale degli operatori sanitari
praticanti gli indirizzi terapeutici e medici complementari di
cui al comma 1, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di
formazione e controllandone l'attività.
Art. 2.
(Medici praticanti le medicine complementari).
1. I medici che praticano l'agopuntura, la fitoterapia, la
medicina antroposofica, la medicina ayurvedica, la medicina
omeopatica, la medicina tradizionale cinese,
l'omotossicologia, possono dichiarare pubblicamente la loro
qualificazione professionale ai sensi della presente legge.
2. Il Ministro della salute, sentita la Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, su proposta delle associazioni più autorevoli e
rappresentative degli indirizzi terapeutici e medici di cui al
comma 1, individua, con proprio decreto, le Associazioni
medico-scientifiche di riferimento di ciascuno degli indirizzi
medesimi e procede al loro accreditamento entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Possono essere accreditate presso il Ministero della
salute, ai sensi del comma 2, le Associazioni
medico-scientifiche che hanno ottenuto il riconoscimento ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
4. La composizione del Consiglio superiore di sanità è
integrata con la presenza di almeno un rappresentante per
ciascuna delle Associazioni medico-scientifiche di cui al
comma 2.
5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 175, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
"c-bis) l'appartenenza ad Associazio- ni
medico-scientifiche accreditate presso il Ministero della
salute".
Art. 3.
(Commissione permanente per le medicine
complementari).
1. E' istituita presso il Ministero della salute la
Commissione permanente per le medicine complementari, di
seguito denominata "Commissione", con i compiti di cui
all'articolo 4.
2. La Commissione è composta da undici membri, nominati,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministero della salute, d'intesa con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
cui:
a) un medico esperto in agopuntura;
b) un medico esperto in fitoterapia;
c) un medico esperto in medicina antroposofica;
d) un medico esperto in medicina ayurvedica;
e) un medico esperto in medicina omeopatica per
l'indirizzo unicista;
f) un medico esperto in medicina omeopatica per
l'indirizzo pluralista;
g) un medico esperto in medicina tradizionale
cinese;
h) un medico esperto in omotossicologia;
i) un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
l) un rappresentante del Ministero della
salute;
m) un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. I membri di cui al comma 2, lettere a), b),
c), d), e), f), g) e h),
sono nominati su indicazione delle Associazioni
medico-scientifiche di cui all'articolo 2, comma 3.
4. La Commissione elegge tra i suoi membri il presidente.
I membri durano in carica tre anni e non possono essere
nominati per più di due volte. Il segretario della Commissione
è un funzionario del Ministero della salute di area C,
posizione economica non inferiore a C2.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a
carico del Ministero della salute che vi provvede nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio esistenti.
Art. 4.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) definisce i criteri generali per l'adozione
degli ordinamenti didattici dei corsi di studio nelle medicine
complementari sia in ambito universitario, sia in ambito di
istituzioni private, demandando alle Associazioni
medico-scientifiche di cui al comma 2 dell'articolo 2 la
definizione dei percorsi curriculari specifici per ciascuna
medicina complementare;
b) definisce i criteri con cui riconoscere gli
specifici profili professionali e le qualifiche necessarie per
la scelta dei docenti da parte delle università e delle
istituzioni private interessate;
c) riconosce i titoli di studio equipollenti
conseguiti all'estero da laureati in medicina e chirurgia;
d) promuove la ricerca nel campo delle medicine
complementari, anche al fine del riconoscimento e
dell'equiparazione di nuove correnti di pensiero medico oltre
a quelle indicate nella presente legge;
e) promuove e vigila sulla corretta divulgazione
delle medicine complementari nell'ambito di più generali
programmi di educazione alla salute;
f) promuove l'integrazione delle medicine
complementari anche all'interno delle strutture sanitarie
pubbliche e private;
g) adotta programmi per la valorizzazione e la
sorveglianza delle medicine complementari; allo scopo può
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
h) trasmette annualmente al Ministro della salute
una relazione sulle attività svolte.
2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse
dalla Commissione costituisce il fondamento per la
programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo
stanziamento dei fondi necessari.
Art. 5.
(Medicinali usati
nelle medicine complementari).
1. Presso il Ministero della salute sono istituite, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, singole
commissioni per i medicinali usati negli indirizzi terapeutici
e medici complementari di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2. Le commissioni di cui al comma 1 svolgono i seguenti
compiti:
a) definiscono i criteri di qualità, sicurezza ed
efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali richiesti per la pratica
professionale di ciascuna medicina complementare;
b) esprimono parere vincolante ai fini del
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche
con procedura semplificata dei medicinali di cui al comma
1;
c) esprimono parere vincolante ai fini del
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro
dell'Unione europea;
d) valutano la rispondenza dei medicinali usati
nelle medicine complementari ai requisiti richiesti dalla
normativa nazionale e comunitaria;
e) esprimono pareri sulle procedure comunitarie
per la registrazione e l'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali di cui al comma 1;
f) esprimono parere vincolante sul loro valore
terapeutico.
3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta
dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della
salute:
a) due medici;
b) un farmacista;
c) un ricercatore esperto per ciascuno degli
indirizzi terapeutici e medici complementari di cui al comma 1
dell'articolo 2;
d) un esperto di produzione e controllo dei
medicinali usati in ciascuno degli indirizzi terapeutici
complementari di cui al comma 1 dell'articolo 2;
e) un rappresentante del Ministero della
salute;
f) un rappresentante delle regioni, designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro della salute individua con proprio decreto
le procedure da seguire per le prove farmacologiche,
tossicologiche e cliniche ai fini del rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio indicate dalle
singole commissioni di cui al comma 1.
5. I membri di cui al comma 3, lettere a), b) e
c) sono nominati su indicazione delle Associazioni
medico-scientifiche di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Le commissioni di cui al comma 1 durano in carica tre
anni. I membri non possono essere nominati per più di due
volte. Sono segretari delle singole commissioni funzionari del
Ministero della salute di area C, posizione economica non
inferiore a C2.
7. Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui
al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che vi
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
Art. 6.
(Compiti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono promuovere l'istituzione all'interno delle
aziende sanitarie locali di servizi ambulatoriali ed
ospedalieri per la cura con le medicine complementari di cui
alla presente legge, nonché l'istituzione di servizi
veterinari omeopatici.
2. Al fine di definire un'adeguata programmazione
sanitaria nell'ambito delle medicine complementari le regioni
valutano le esperienze maturate in materia in altri Stati
membri dell'Unione europea.
Art. 7.
(Medicinali omeopatici e fitoterapici
ad uso animale).
1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni per la
profilassi e le cure veterinarie nella produzione biologica di
prodotti agricoli e nell'allevamento biologico, di cui
all'allegato 1, lettera B, punto 5.4 del regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, come modificate dal
regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio
1999, i veterinari sono autorizzati alla prescrizione dei
prodotti medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso
animale.
Art. 8.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Governo trasmette ogni anno al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge.