XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2198




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli avvocati che siano iscritti negli albi professionali da almeno venti anni possono entrare a far parte dell'ordine giudiziario ed esercitare le funzioni giudiziarie nelle materie di cui all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.


Art. 2.

        1. Gli avvocati di cui all'articolo 1 sono selezionati mediante un concorso per soli titoli.
        2. Gli interessati, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, e successive modificazioni, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, presentano al Ministro della giustizia domanda di ammissione al concorso di cui al comma 1 tramite il Consiglio dell'ordine professionale competente per territorio. Il Consiglio giudiziario competente per territorio esprime il suo parere sulle domande presentate.
        3. I titoli presi in considerazione ai fini della formazione delle graduatorie sono la votazione di laurea, la votazione delle singole materie, gli anni di professione forense oltre il ventesimo, gli anni di applicazione presso organi giudiziari in qualità di magistrati onorari, gli incarichi universitari. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono determinati i punteggi attribuiti ai singoli titoli e il punteggio minimo necessario per conseguire l'idoneità. Su tale base la commissione di concorso forma le graduatorie e proclama i vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 3.

        1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 2 prestano giuramento ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dal momento del giuramento essi decadono di diritto dall'iscrizione all'albo professionale di provenienza.
        2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti in un ruolo separato. Essi possono raggiungere il grado di consigliere di corte d'appello ma non possono ricoprire cariche direttive nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, né presiedere un collegio giudicante, tranne che in casi di necessità e con la speciale autorizzazione del Presidente della corte d'appello competente per territorio.


Art. 4.

        1. I contributi versati dai soggetti di cui all'articolo 3 alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Gli interessati godono del trattamento previdenziale e pensionistico proprio dei magistrati con anzianità corrispondente al periodo decorso dalla data della loro prima iscrizione all'albo dei procuratori.


Art. 5.

        1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, adotta il regolamento di attuazione della presente legge, determinando le modalità relative all'immissione nell'ordine giudiziario dei vincitori del concorso.
        2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in quanto applicabili.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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