XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2198
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli avvocati che siano iscritti negli albi
professionali da almeno venti anni possono entrare a far parte
dell'ordine giudiziario ed esercitare le funzioni giudiziarie
nelle materie di cui all'ordinamento giudiziario approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Art. 2.
1. Gli avvocati di cui all'articolo 1 sono selezionati
mediante un concorso per soli titoli.
2. Gli interessati, che siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 8, e successive modificazioni,
dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, presentano al Ministro della giustizia
domanda di ammissione al concorso di cui al comma 1 tramite il
Consiglio dell'ordine professionale competente per territorio.
Il Consiglio giudiziario competente per territorio esprime il
suo parere sulle domande presentate.
3. I titoli presi in considerazione ai fini della
formazione delle graduatorie sono la votazione di laurea, la
votazione delle singole materie, gli anni di professione
forense oltre il ventesimo, gli anni di applicazione presso
organi giudiziari in qualità di magistrati onorari, gli
incarichi universitari. Il Ministro della giustizia, con
proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono
determinati i punteggi attribuiti ai singoli titoli e il
punteggio minimo necessario per conseguire l'idoneità. Su tale
base la commissione di concorso forma le graduatorie e
proclama i vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso.
Art. 3.
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 2 prestano
giuramento ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12. Dal momento del giuramento essi decadono di diritto
dall'iscrizione all'albo professionale di provenienza.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti in un ruolo
separato. Essi possono raggiungere il grado di consigliere di
corte d'appello ma non possono ricoprire cariche direttive
nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, né presiedere un
collegio giudicante, tranne che in casi di necessità e con la
speciale autorizzazione del Presidente della corte d'appello
competente per territorio.
Art. 4.
1. I contributi versati dai soggetti di cui all'articolo 3
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sono
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali. Gli interessati godono del trattamento
previdenziale e pensionistico proprio dei magistrati con
anzianità corrispondente al periodo decorso dalla data della
loro prima iscrizione all'albo dei procuratori.
Art. 5.
1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, adotta
il regolamento di attuazione della presente legge,
determinando le modalità relative all'immissione nell'ordine
giudiziario dei vincitori del concorso.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si
applicano le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in quanto
applicabili.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.