|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. La presente legge
ha la finalità di assicurare
la migliore tutela, con la
minore limitazione possibile
della capacità di agire,
delle persone in tutto od in
parte prive di autonomia
nell'espletamento delle
funzioni della vita
quotidiana, mediante
interventi di sostegno
temporaneo o permanente. |
1. La presente legge
ha la finalità di
tutelare, con la minore
limitazione possibile della
capacità di agire, le
persone prive in tutto o in
parte di autonomia
nell'espletamento delle
funzioni della vita
quotidiana, mediante
interventi di sostegno
temporaneo o permanente. |
|
MODIFICHE AL CODICE |
MODIFICHE AL CODICE |
|
|
|
|
1. La rubrica del
titolo XII del libro primo
del codice civile è
sostituita dalla seguente:
"Delle misure di protezione
delle persone prive in tutto
od in parte di autonomia". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Nel titolo XII del
libro primo del codice
civile, è premesso il
seguente capo: |
1. Identico: |
|
"Capo I. -
Dell'amministrazione di
sostegno. |
"Capo I. -
Dell'amministrazione di
sostegno. |
| Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica ovvero a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, |
Art. 404. -
(Amministrazione di
sostegno).- La persona
che, per effetto di una
infermità ovvero di una
menomazione fisica o
psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale
o temporanea, di provvedere
ai propri interessi,
può essere assistita da un
amministratore di sostegno,
nominato dal giudice tutelare
del luogo in cui questa ha la
residenza o il domicilio. |
|
nominato dal giudice
tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il
domicilio. |
|
Art. 405. - (Decreto
di nomina dell'amministratore
di sostegno. Durata
dell'incarico e relativa
pubblicità). - Il giudice
tutelare provvede alla nomina
dell'amministratore di
sostegno con decreto motivato
immediatamente esecutivo, su
ricorso di uno dei soggetti
indicati nell'articolo
406. |
Art. 405. - (Decreto
di nomina dell'amministratore
di sostegno. Durata
dell'incarico e relativa
pubblicità). - Il giudice
tutelare provvede entro
sessanta giorni dalla data di
presentazione della
richiesta alla nomina
dell'amministratore di
sostegno con decreto motivato
immediatamente esecutivo, su
ricorso di uno dei soggetti
indicati nell'articolo
406. |
|
Il decreto che
riguarda un minore non
emancipato può essere emesso
solo nell'ultimo anno della
sua minore età e diventa
esecutivo a decorrere dal
momento in cui la maggiore
età è raggiunta. |
Identico. |
|
Se l'interessato è un
interdetto o un inabilitato,
il decreto è esecutivo dalla
pubblicazione della sentenza
di revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione. |
Identico. |
|
Qualora ne sussista la
necessità, il giudice
tutelare adotta anche
d'ufficio i provvedimenti
urgenti per la cura della
persona interessata e per la
conservazione e
l'amministrazione del suo
patrimonio. Può procedere
alla nomina di un
amministratore di sostegno
provvisorio indicando gli
atti che è autorizzato a
compiere. |
Identico. |
|
Il decreto di nomina
dell'amministratore di
sostegno deve contenere
l'indicazione: |
Identico. |
|
1) delle generalità
della persona beneficiaria e
dell'amministratore di
sostegno; 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; |
|
6) della periodicità
con cui l'amministratore di
sostegno deve riferire al
giudice circa l'attività
svolta e le condizioni di
vita personale e sociale del
beneficiario. |
|
Se la durata
dell'incarico è a tempo
determinato, il giudice
tutelare può prorogarlo con
decreto motivato pronunciato
anche d'ufficio prima della
scadenza del termine. |
Identico. |
|
Il decreto di apertura
dell'amministrazione di
sostegno, il decreto di
chiusura ed ogni altro
provvedimento assunto dal
giudice tutelare nel corso
dell'amministrazione di
sostegno devono essere
immediatamente annotati a
cura del cancelliere
nell'apposito registro. |
Identico. |
|
Il decreto di apertura
dell'amministrazione di
sostegno e il decreto di
chiusura devono essere
comunicati, entro dieci
giorni, all'ufficiale dello
stato civile per le
annotazioni in margine
all'atto di nascita del
beneficiario. Se la durata
dell'incarico è a tempo
determinato, le annotazioni
devono essere cancellate alla
scadenza del termine indicato
nel decreto di apertura o in
quello eventuale di
proroga. |
Identico. |
|
Art. 406. -
(Soggetti). - Il
ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di
sostegno può essere proposto
dallo stesso soggetto
beneficiario, anche se
minore, interdetto o
inabilitato, ovvero da uno
dei soggetti indicati
nell'articolo 417. |
Art. 406. -
(Soggetti). -
Identico. |
|
Se il ricorso concerne
persona interdetta o
inabilitata il medesimo è
presentato congiuntamente
all'istanza di revoca
dell'interdizione o
dell'inabilitazione davanti
al giudice competente per
quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. |
| Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del |
Art. 407. -
(Procedimento). -
Identico. |
|
beneficiario, la sua
dimora abituale, le ragioni
per cui si richiede la nomina
dell'amministratore di
sostegno, il nominativo ed il
domicilio, se conosciuti dal
ricorrente, del coniuge, dei
discendenti, degli
ascendenti, dei fratelli e
dei conviventi del
beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. |
|
Art. 408. - (Scelta
dell'amministratore di
sostegno).- La scelta
dell'amministratore di
sostegno avviene con
esclusivo riguardo alla cura
ed agli interessi della
persona del beneficiario.
L'amministratore di sostegno
può essere designato dallo
stesso interessato, in
previsione della propria
eventuale futura incapacità,
con atto pubblico o scrittura
privata autenticata. Nella
scelta, il giudice tutelare
deve, ove possibile,
preferire il soggetto
designato dall'interessato,
ovvero dal genitore
superstite con testamento,
atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero il
coniuge che non sia separato
legalmente, la persona
stabilmente convivente, il
padre, la madre, il figlio o
il fratello, il parente entro
il quarto grado. |
Art. 408. - (Scelta
dell'amministratore di
sostegno).- La scelta
dell'amministratore di
sostegno avviene con
esclusivo riguardo alla cura
ed agli interessi della
persona del beneficiario.
L'amministratore di sostegno
può essere designato dallo
stesso interessato, in
previsione della propria
eventuale futura incapacità,
mediante atto pubblico
o scrittura privata
autenticata. In mancanza,
ovvero in presenza di gravi
motivi, il giudice tutelare
può designare con decreto
motivato un amministratore di
sostegno diverso. Nella
scelta, il giudice tutelare
preferisce, ove
possibile, il coniuge che
non sia separato legalmente,
la persona stabilmente
convivente, il padre, la
madre, il figlio o il
fratello o la sorella, il
parente entro il quarto grado
ovvero il soggetto designato
dal genitore superstite con
testamento, atto pubblico o
scrittura privata
autenticata. |
|
Le designazioni di cui
al primo comma possono essere
revocate dall'autore con le
stesse forme. |
Identico. |
|
Non possono
ricoprire le funzioni di
amministratore di sostegno
gli operatori dei servizi
pubblici o privati che hanno
in cura o in carico il
beneficiario. |
|
Il giudice tutelare,
quando ne ravvisa
l'opportunità, può chiamare
all'incarico di
amministratore di sostegno
anche altra persona idonea,
ovvero uno dei soggetti di
cui al titolo II al cui
legale rappresentante ovvero
alla persona che questi ha
facoltà di delegare con atto
depositato presso l'ufficio
del giudice tutelare
competono tutti i doveri e
tutte le facoltà previste nel
presente capo. |
Il giudice tutelare,
quando ne ravvisa
l'opportunità, e nel caso
di designazione
dell'interessato quando
ricorrano gravi motivi,
può chiamare all'incarico di
amministratore di sostegno
anche altra persona idonea,
ovvero uno dei soggetti di
cui al titolo II al cui
legale rappresentante ovvero
alla persona che questi ha
facoltà di delegare con atto
depositato presso l'ufficio
del giudice tutelare,
competono tutti i doveri e
tutte le facoltà previste nel
presente capo. |
|
Art. 409. - (Effetti
dell'amministrazione di
sostegno). - Per tutti gli
atti che non formano oggetto
dell'amministrazione di
sostegno, il beneficiario
conserva la capacità di
agire. |
Art. 409. - (Effetti
dell'amministrazione di
sostegno). - Il
beneficiario conserva la
capacità da agire per
tutti gli atti che non
richiedono la rappresentanza
esclusiva o l'assistenza
necessaria
dell'amministratore di
sostegno. |
|
Il beneficiario
dell'amministrazione di
sostegno può in ogni caso
compiere gli atti necessari
a soddisfare le esigenze
della propria vita
quotidiana. |
Identico. |
|
Art. 410. - (Doveri
dell'amministratore di
sostegno).- Nello
svolgimento dei suoi compiti
l'amministratore di sostegno
deve tener conto dei bisogni
e delle aspirazioni del
beneficiario. |
Art. 410. - (Doveri
dell'amministratore di
sostegno). - Identico. |
|
L'amministratore di
sostegno deve tempestivamente
informare il beneficiario
circa gli atti da compiere
nel corso della gestione
e deve tempestivamente
informare il giudice
tutelare in caso di dissenso
con il beneficiario stesso.
In caso di contrasto, di
scelte o di atti dannosi
ovvero di negligenza nel
perseguire l'interesse o nel
soddisfare i bisogni o le
richieste del beneficiario,
questi, il pubblico ministero
o gli altri soggetti di cui
all'articolo 406 possono
ricorrere al giudice
tutelare, che adotta con
decreto motivato gli
opportuni provvedimenti. |
L'amministratore di
sostegno deve tempestivamente
informare il beneficiario
circa gli atti da compiere
nonché il giudice
tutelare in caso di dissenso
con il beneficiario stesso.
In caso di contrasto, di
scelte o di atti dannosi
ovvero di negligenza nel
perseguire l'interesse o nel
soddisfare i bisogni o le
richieste del beneficiario,
questi, il pubblico ministero
o gli altri soggetti di cui
all'articolo 406 possono
ricorrere al giudice
tutelare, che adotta con
decreto motivato gli
opportuni provvedimenti. |
|
L'amministratore di
sostegno non è tenuto a
continuare nello svolgimento
dei suoi compiti oltre dieci
anni, ad eccezione dei casi
in cui tale incarico è
rivestito dal coniuge, dalla
persona stabilmente
convivente, dagli ascendenti
o dai discendenti. |
Identico. |
|
Art. 411. - (Norme
applicabili
all'amministrazione di
sostegno).- Si applicano
all'amministratore di
sostegno, in quanto
compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli da 349 a
353 e da 374 a 388. I
provvedimenti di cui agli
articoli 375 e 376 sono
emessi dal giudice
tutelare. |
Art. 411. - (Norme
applicabili
all'amministrazione di
sostegno). - Identico. |
|
All'amministratore di
sostegno si applicano
altresì, in quanto
compatibili, le disposizioni
degli articoli 596, 599 e
779. |
Identico. |
|
Sono in ogni caso
valide le disposizioni
testamentarie e le
convenzioni in favore
dell'amministratore di
sostegno che sia parente
entro il quarto grado del
beneficiario, ovvero che sia
coniuge o persona che sia
stata chiamata alla funzione
in quanto con lui stabilmente
convivente. |
Identico. |
|
Per quanto non
espressamente previsto dalle
disposizioni di questo codice
e delle leggi speciali, la
sottoposizione
all'amministrazione di
sostegno è equiparata
all'interdizione ed
all'inabilitazione.
Tuttavia il giudice
tutelare, nel provvedimento
con il quale nomina
l'amministratore di sostegno,
o successivamente, può
disporre che determinati
effetti, limitazioni o
decadenze, previsti da
disposizioni di legge per
l'interdetto o l'inabilitato,
non si estendano al
beneficiario
dell'amministrazione di
sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed
a quello tutelato dalle
predette disposizioni. Il
provvedimento è assunto con
decreto motivato a seguito di
ricorso che può essere
presentato anche dal
beneficiario direttamente. |
Il giudice tutelare,
nel provvedimento con il
quale nomina l'amministratore
di sostegno, o
successivamente, può disporre
che determinati effetti,
limitazioni o decadenze,
previsti da disposizioni di
legge per l'interdetto o
l'inabilitato, si estendano
al beneficiario
dell'amministrazione di
sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed
a quello tutelato dalle
predette disposizioni. Il
provvedimento è assunto con
decreto motivato a seguito di
ricorso che può essere
presentato anche dal
beneficiario direttamente. |
|
Art. 412.- (Atti
compiuti dal beneficiario o
dall'amministratore di
sostegno in violazione di
norme di legge o delle
disposizioni del giudice).
- Gli atti compiuti
dall'amministratore di
sostegno in violazione di
disposizioni di legge, od in
eccesso rispetto all'oggetto
dell'incarico o ai poteri
conferitigli dal giudice,
possono essere annullati su
istanza dell'amministratore
di sostegno, del pubblico
ministero, del beneficiario o
dei suoi eredi ed aventi
causa. |
Art. 412.- (Atti
compiuti dal beneficiario o
dall'amministratore di
sostegno in violazione di
norme di legge o delle
disposizioni del giudice). -
Identico. |
| Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto |
|
che istituisce
l'amministrazione di
sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno. |
|
Art. 413. - (Revoca
dell'amministrazione di
sostegno). - Quando il
beneficiario,
l'amministratore di sostegno,
il pubblico ministero o
taluno dei soggetti di cui
all'articolo 406, ritengono
che si siano determinati i
presupposti per la cessazione
dell'amministrazione di
sostegno, o per la
sostituzione
dell'amministratore,
rivolgono istanza motivata al
giudice tutelare. |
Art. 413. - (Revoca
dell'amministrazione di
sostegno). - Identico". |
|
L'istanza è comunicata
al beneficiario ed
all'amministratore di
sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione". |
|
2. All'articolo 388
del codice civile le parole:
"prima dell'approvazione"
sono sostituite dalle
seguenti: "prima che sia
decorso un anno
dall'approvazione". |
2. Identico. |
|
3. Dall'applicazione
della disposizione di cui
all'articolo 408 del codice
civile, introdotto dal comma
1, non possono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. Nel titolo XII del
libro primo del codice
civile, prima dell'articolo
414 sono inserite le seguenti
parole: |
Identico. |
|
"Capo II. - Della
interdizione, della
inabilitazione e della
incapacità naturale". |
|
2. L'articolo 414 del
codice civile è sostituito
dal seguente: "Art. 414. - (Persone che possono essere interdette).- Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione". |
|
|
|
|
1. Nel primo comma
dell'articolo 417 del codice
civile, le parole: "possono
essere promosse dal coniuge"
sono sostituite dalle
seguenti: "possono essere
promosse dalle persone
indicate negli articoli 414
e 415, dal coniuge, dalla
persona stabilmente
convivente". |
Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 418 del
codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma: |
Identico. |
|
"Se nel corso del
giudizio di interdizione o di
inabilitazione appare
opportuno applicare
l'amministrazione di
sostegno, il giudice,
d'ufficio o ad istanza di
parte, dispone la
trasmissione del procedimento
al giudice tutelare. In tal
caso il giudice competente
per l'interdizione o per
l'inabilitazione può adottare
i provvedimenti urgenti di
cui al quarto comma
dell'articolo 405". |
|
|
|
|
1. Il terzo comma
dell'articolo 424 del codice
civile è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
|
"Nella scelta del tutore
dell'interdetto e del
curatore dell'inabilitato il
giudice tutelare individua di
preferenza la persona più
idonea all'incarico tra i
soggetti, e con i criteri,
indicati nell'articolo
408". |
|
|
|
| 1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: "del coniuge," |
Identico. |
|
sono inserite le seguenti:
"della persona stabilmente
convivente,". |
|
|
|
|
1. All'articolo 427
del codice civile, al primo
comma è premesso il
seguente: |
1. Identico. |
|
"Nella sentenza che
pronuncia l'interdizione o
l'inabilitazione, o in
successivi provvedimenti
dell'autorità giudiziaria,
può stabilirsi che taluni
atti di ordinaria
amministrazione possano
essere compiuti
dall'interdetto senza
l'intervento ovvero con
l'assistenza del tutore, o
che taluni atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione
possano essere compiuti
dall'inabilitato senza
l'assistenza del
curatore". |
|
|
|
|
1. All'articolo 429 del
codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma: |
Identico. |
|
"Se nel corso del
giudizio per la revoca
dell'interdizione o
dell'inabilitazione appare
opportuno che,
successivamente alla revoca,
il soggetto sia assistito
dall'amministratore di
sostegno, il tribunale,
d'ufficio o ad istanza di
parte, dispone la
trasmissione degli atti al
giudice tutelare". |
|
|
|
|
1. L'articolo 39 delle
disposizioni per l'attuazione
del codice civile e
disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto
30 marzo 1942, n.318, è
abrogato. |
Identico. |
|
|
|
|
|
|
| 1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 |
Identico. |
|
marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente: "Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario". |
|
|
|
|
1. Dopo l'articolo 46
delle disposizioni per
l'attuazione del codice
civile e disposizioni
transitorie, approvate con
regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, è inserito il
seguente: |
1. Identico. |
|
"Art. 46-bis. Gli
atti e i provvedimenti
relativi ai procedimenti
previsti dal titolo XII del
libro primo del codice non
sono soggetti all'obbligo di
registrazione e sono esenti
dal contributo previsto
dall'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488". |
|
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, valutato in euro
3.720.000 a decorrere
dall'anno 2002, si provvede
mediante utilizzo delle
proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
giustizia. |
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, valutato in euro
4.244.970 a decorrere
dall'anno 2003, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
3. Identico. |
|
|
|
| 1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 |
Identico. |
|
marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente: "Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno". |
|
|
|
|
1. Dopo l'articolo 49
delle disposizioni per
l'attuazione del codice
civile e disposizioni
transitorie, approvate con
regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, è inserito il
seguente: |
Identico. |
|
"Art. 49-bis. Nel
registro delle
amministrazioni di sostegno,
in un capitolo speciale per
ciascuna di esse, si devono
annotare a cura del
cancelliere: 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice; 2) le complete generalità della persona beneficiaria; 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica; 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno". |
|
|
|
|
1. All'articolo 51 del
codice di procedura civile,
al primo comma, al numero 5,
dopo la parola: "curatore"
sono inserite le seguenti: ",
amministratore di
sostegno". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Al capo II del
titolo II del libro quarto
del codice di procedura
civile, nella rubrica, le
parole: "e
dell'inabilitazione" sono
sostituite dalle seguenti: ",
dell'inabilitazione e
dell'amministrazione di
sostegno". |
Identico. |
|
2. Dopo l'articolo 720
del codice di procedura
civile è inserito il
seguente: "Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione". |
|
|
|
|
1. All'articolo 686
del codice di procedura
penale, al comma 1, lettera
b), al numero 1 sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonché i
decreti che istituiscono,
modificano o revocano
l'amministrazione di
sostegno". |
Identico. |
|
2. All'articolo 689
del codice di procedura
penale, al comma 2, lettera
a), numero 8, le
parole: ", quando
l'interdizione o
l'inabilitazione è stata
revocata" sono sostituite
dalle seguenti: ", quando
l'interdizione,
l'inabilitazione o
l'amministrazione di sostegno
sono state revocate". |
|
|
|
|
1. Nell'articolo 92,
primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, dopo le parole:
"procedimenti cautelari,"
sono inserite le seguenti:
"ai procedimenti per
l'adozione di provvedimenti
in materia di amministrazione
di sostegno, di interdizione,
di inabilitazione, ai
procedimenti". |
Identico. |
|
|
|
|
1. La presente legge
entra in vigore dopo sessanta
giorni dalla data della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
Frontespizio |
Pareri |