XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2179
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano,
istituito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 30 marzo 1988, e regolamentato dal disciplinare di cui
al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali del 20 aprile 1994, è lo strumento per la
conservazione in purezza e il miglioramento selettivo della
razza canina e per il suo impiego nella protezione civile ed
ecologica.
2. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI),
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1988, persegue, senza scopo di lucro, le finalità
della conservazione genetica del lupo italiano, della
promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento,
soprattutto ai fini di pubblica utilità, del soccorso e della
protezione civile, nonché la finalità della selezione secondo
le direttive stabilite dal Ministero delle politiche agricole
e forestali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'ETLI apporta al proprio statuto le
modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni. Tale adeguamento è condizione necessaria ai
fini dell'erogazione all'ETLI del finanziamento di cui
all'articolo 2 a decorrere dall'anno 2002.
3. E' affidata all'ETLI la tenuta del registro anagrafico
ufficiale del lupo italiano di cui al comma 1, ai sensi di
quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
529, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d), e all'articolo 5 del medesimo
decreto legislativo.
Art. 2.
1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge
si provvede mediante il conferimento all'ETLI, da parte del
Ministero delle politiche agricole e forestali, della somma di
500 mila euro a decorrere dall'anno 2002.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, l'ETLI
trasmette, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero
delle politiche agricole e forestali una relazione dettagliata
relativa al consuntivo dell'attività svolta nel precedente
esercizio finanziario e il programma di attività, di
interventi e di studi e ricerche relativo al nuovo esercizio
finanziario.
3. Quale riconoscimento delle attività svolte, è altresì
corrisposta all'ETLI l'ulteriore somma di 200 mila euro per il
2002.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 700 mila euro per l'anno 2002 e in 500 mila
euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando,
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.