XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2179




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, istituito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, e regolamentato dal disciplinare di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 1994, è lo strumento per la conservazione in purezza e il miglioramento selettivo della razza canina e per il suo impiego nella protezione civile ed ecologica.
        2. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, persegue, senza scopo di lucro, le finalità della conservazione genetica del lupo italiano, della promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, soprattutto ai fini di pubblica utilità, del soccorso e della protezione civile, nonché la finalità della selezione secondo le direttive stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ETLI apporta al proprio statuto le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Tale adeguamento è condizione necessaria ai fini dell'erogazione all'ETLI del finanziamento di cui all'articolo 2 a decorrere dall'anno 2002.
        3. E' affidata all'ETLI la tenuta del registro anagrafico ufficiale del lupo italiano di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.


Art. 2.

        1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge si provvede mediante il conferimento all'ETLI, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, della somma di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2002.
        2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, l'ETLI trasmette, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione dettagliata relativa al consuntivo dell'attività svolta nel precedente esercizio finanziario e il programma di attività, di interventi e di studi e ricerche relativo al nuovo esercizio finanziario.
        3. Quale riconoscimento delle attività svolte, è altresì corrisposta all'ETLI l'ulteriore somma di 200 mila euro per il 2002.
        4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 700 mila euro per l'anno 2002 e in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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