XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2173




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le permute di terreni o di stabili ad uso agricolo o zootecnico effettuate a scopo di riordino fondiario sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.


Art. 2.

        1. Per godere dell'esenzione di cui all'articolo 1 è sufficiente che il riordino fondiario e l'uso agricolo o zootecnico si riferiscano ad uno dei soggetti partecipanti alla permuta. I restanti soggetti sono tenuti al pagamento della imposta di cui al citato articolo 1, secondo la rispettiva quota ai sensi dell'articolo 6.


Art. 3.

        1. Ai fini di cui all'articolo 1 non è necessario che l'attività agricola o zootecnica sia l'unica attività esercitata o quella prevalente del permutante, né che questi la eserciti personalmente.


Art. 4.

        1. L'uso agricolo o zootecnico dell'immobile permutato deve risultare da certificazione del comune territorialmente competente, da allegare all'atto di permuta. In tale atto ogni permutante che intende avvalersi dell'esenzione di cui all'articolo 1 deve dichiarare che non intende mutare la destinazione d'uso dell'immobile stesso.


Art. 5.

        1. Quando, nel quinquennio successivo alla stipula, il permutante o i suoi aventi diritto destinano l'immobile oggetto della permuta ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, devono farne apposita dichiarazione all'ufficio del registro competente, provvedendo al pagamento delle relative imposte.
        2. In caso di omissione della dichiarazione di cui al comma 1 si applica una sovraimposta pari all'importo delle imposte non pagate se il mutamento di destinazione è legittimo, o pari al doppio di tale importo se tale mutamento è abusivo.


Art. 6.

        1. Quando gli immobili permutati non sono di eguale valore ed il contratto di permuta prevede un conguaglio in denaro o in altri beni mobili, il contratto, limitatamente a tale eccedenza, deve essere regolarmente tassato come compravendita, con vincolo di solidarietà tra i contraenti relativamente al pagamento delle relative imposte.


Art. 7.

        1. La permuta non può in ogni caso essere sottoposta ad imposizione in quanto equiparata a due o più compravendite.


Art. 8.

        1. Nel caso di riordini fondiari relativi ad interi comprensori ed effettuati in base a piani predisposti o approvati da consorzi pubblici, comunità montane o altre persone giuridiche pubbliche, le relative stipule di permuta sono contenute in un unico atto, facente riferimento al piano di riordino approvato che deve essere allegato all'atto come sua parte integrante.
        2. Le competenze notarili relative alle stipule di cui al comma 1 sono calcolate in base al valore complessivo delle permute previste.
        3. Ai fini della trascrizione nei pubblici registri immobiliari gli autori del piano di cui al comma 1 eseguono tanti stralci di esso quante sono le singole permute, da allegare alle singole note di trascrizione.


Art. 9.

        1. I piani di riordino fondiario di cui all'articolo 8 sostituiscono a tutti gli effetti le certificazioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5.


Art. 10.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi domanda di contributo o di finanziamento pubblico per opere o conduzioni agricole o zootecniche deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione dei richiedenti da cui risulta che il comprensorio cui la domanda si riferisce non necessita di riordino fondiario, ovvero da un impegno a procedere previamente allo stesso.
        2. Nel caso in cui i richiedenti dichiarano che il comprensorio non ha bisogno di riordino fondiario, l'ente contributore o finanziatore è tenuto a controllare tramite i propri organi tecnici la veridicità della dichiarazione.
        3. Nel caso in cui i richiedenti dichiarano che il comprensorio necessita di riordino fondiario o quando la verifica di cui al comma 2 evidenzia la non veridicità della dichiarazione, l'ente cui la domanda è rivolta deve assegnare, al richiedente, un termine non superiore a sei mesi per redigere e depositare un piano completo di riordino fondiario, comprendente l'intero comprensorio cui la domanda si riferisce.
        4. Sulla base del piano di riordino di cui al comma 1 l'ente contributore o finanziatore può concedere il contributo o il finanziamento richiesto, la cui erogazione ha luogo soltanto a riordino fondiario compiuto, salva la quota espressamente destinata alle spese di riordino.



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