XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2173
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le permute di terreni o di stabili ad uso agricolo o
zootecnico effettuate a scopo di riordino fondiario sono
esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili.
Art. 2.
1. Per godere dell'esenzione di cui all'articolo 1 è
sufficiente che il riordino fondiario e l'uso agricolo o
zootecnico si riferiscano ad uno dei soggetti partecipanti
alla permuta. I restanti soggetti sono tenuti al pagamento
della imposta di cui al citato articolo 1, secondo la
rispettiva quota ai sensi dell'articolo 6.
Art. 3.
1. Ai fini di cui all'articolo 1 non è necessario che
l'attività agricola o zootecnica sia l'unica attività
esercitata o quella prevalente del permutante, né che questi
la eserciti personalmente.
Art. 4.
1. L'uso agricolo o zootecnico dell'immobile permutato
deve risultare da certificazione del comune territorialmente
competente, da allegare all'atto di permuta. In tale atto ogni
permutante che intende avvalersi dell'esenzione di cui
all'articolo 1 deve dichiarare che non intende mutare la
destinazione d'uso dell'immobile stesso.
Art. 5.
1. Quando, nel quinquennio successivo alla stipula, il
permutante o i suoi aventi diritto destinano l'immobile
oggetto della permuta ad uso diverso da quello agricolo o
zootecnico, devono farne apposita dichiarazione all'ufficio
del registro competente, provvedendo al pagamento delle
relative imposte.
2. In caso di omissione della dichiarazione di cui al
comma 1 si applica una sovraimposta pari all'importo delle
imposte non pagate se il mutamento di destinazione è
legittimo, o pari al doppio di tale importo se tale mutamento
è abusivo.
Art. 6.
1. Quando gli immobili permutati non sono di eguale valore
ed il contratto di permuta prevede un conguaglio in denaro o
in altri beni mobili, il contratto, limitatamente a tale
eccedenza, deve essere regolarmente tassato come
compravendita, con vincolo di solidarietà tra i contraenti
relativamente al pagamento delle relative imposte.
Art. 7.
1. La permuta non può in ogni caso essere sottoposta ad
imposizione in quanto equiparata a due o più compravendite.
Art. 8.
1. Nel caso di riordini fondiari relativi ad interi
comprensori ed effettuati in base a piani predisposti o
approvati da consorzi pubblici, comunità montane o altre
persone giuridiche pubbliche, le relative stipule di permuta
sono contenute in un unico atto, facente riferimento al piano
di riordino approvato che deve essere allegato all'atto come
sua parte integrante.
2. Le competenze notarili relative alle stipule di cui al
comma 1 sono calcolate in base al valore complessivo delle
permute previste.
3. Ai fini della trascrizione nei pubblici registri
immobiliari gli autori del piano di cui al comma 1 eseguono
tanti stralci di esso quante sono le singole permute, da
allegare alle singole note di trascrizione.
Art. 9.
1. I piani di riordino fondiario di cui all'articolo 8
sostituiscono a tutti gli effetti le certificazioni e le
dichiarazioni previste dall'articolo 4, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 5.
Art. 10.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, qualsiasi domanda di contributo o di
finanziamento pubblico per opere o conduzioni agricole o
zootecniche deve essere corredata, a pena di inammissibilità,
da una dichiarazione dei richiedenti da cui risulta che il
comprensorio cui la domanda si riferisce non necessita di
riordino fondiario, ovvero da un impegno a procedere
previamente allo stesso.
2. Nel caso in cui i richiedenti dichiarano che il
comprensorio non ha bisogno di riordino fondiario, l'ente
contributore o finanziatore è tenuto a controllare tramite i
propri organi tecnici la veridicità della dichiarazione.
3. Nel caso in cui i richiedenti dichiarano che il
comprensorio necessita di riordino fondiario o quando la
verifica di cui al comma 2 evidenzia la non veridicità della
dichiarazione, l'ente cui la domanda è rivolta deve assegnare,
al richiedente, un termine non superiore a sei mesi per
redigere e depositare un piano completo di riordino fondiario,
comprendente l'intero comprensorio cui la domanda si
riferisce.
4. Sulla base del piano di riordino di cui al comma 1
l'ente contributore o finanziatore può concedere il contributo
o il finanziamento richiesto, la cui erogazione ha luogo
soltanto a riordino fondiario compiuto, salva la quota
espressamente destinata alle spese di riordino.