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1. Al fine di dare
concreta attuazione a quanto
previsto dall'articolo 32 del
decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, in materia di
completo allineamento
economico e funzionale degli
ufficiali delle Forze armate
con gli ufficiali delle Forze
di polizia ad ordinamento
militare ed i funzionari
delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, alla
legge 8 agosto 1990, n. 231,
e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico"; b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico"; c) all'articolo 5, comma 3-bis, le parole: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali č previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento č attribuito secondo le modalitą previste dal comma 3". 2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e il comma 3-ter dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati. |
Identico. |
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3. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettere a)
e b), decorrono,
quanto agli effetti giuridici
ed economici, dal 1^ gennaio
2002. |
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1. Ferme restando le
attribuzioni e le competenze
previste dalle norme vigenti,
gli ufficiali delle Forze
armate fino al grado di
tenente colonnello, in
relazione alle specifiche
qualificazioni cui sono
correlate autonoma
responsabilitą decisionale e
rilevante professionalitą: a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unitą poste alle loro dipendenze; b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicitą al fine di assicurarne la funzionalitą per il conseguimento degli obiettivi prefissati; c) assumono piena responsabilitą per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilitą di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivitą dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico. |
Identico. |
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1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4. |
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2. Agli ufficiali che
maturano il diritto al
conseguimento dei benefici
derivanti dalla presente
legge con decorrenza
successiva a quella del
decreto di cui al comma 3, i
benefici medesimi si
applicano ai fini economici
dal 1^ gennaio dell'anno
successivo. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verifichino le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 4. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, pari a
6.687.330 euro a decorrere
dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitą
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
difesa. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Identico. |
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