XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2160
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano o
limitano gli effetti delle convenzioni in vigore per l'Italia
e delle norme vigenti in ambito comunitario, in conformità ai
cui princìpi tali disposizioni devono essere interpretate ed
applicate.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano in
conformità alle norme ritenute, in relazione alla materia
trattata, rilevanti della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Qualora la presente legge non preveda disposizioni relative ad
una specifica situazione o rapporto, e non siano previste
disposizioni applicabili per analogia, si applicano le norme
di cui alla citata legge n. 218 del 1995.
3. Le eventuali modifiche necessarie per conformare la
presente legge a princìpi, trattati o convenzioni
internazionali entrati in vigore dopo la data di entrata in
vigore della legge stessa, sono stabilite nelle relative leggi
di autorizzazione alla ratifica in cui devono, altresì, essere
previste le necessarie disposizioni di aggiornamento, anche al
fine di consentire l'applicazione di tali princìpi a rapporti
non inclusi nell'ambito di attuazione dei trattati o delle
convenzioni.
Art. 2.
1. La giurisdizione civile e penale italiana si applica
agli atti e ai fatti che concernono la nave ovvero occorsi a
bordo di essa in spazi marittimi nei quali è consentito
l'esercizio della sovranità italiana ai sensi delle norme e
dei princìpi di diritto internazionale.
2. La giurisdizione civile e penale italiana si esercita
in particolare con riferimento agli atti, ai fatti ed agli
effetti che si verificano negli spazi marittimi individuati ai
sensi del comma 1, anche se dipendenti da eventi intervenuti
altrove, nonché agli accadimenti intervenuti a bordo di navi
italiane.
Art. 3.
1. La proprietà, il possesso, i diritti reali di
godimento, le ipoteche e gli altri diritti di garanzia della
stessa natura sulla nave nonché la pubblicità dei relativi
atti o eventi costitutivi, traslativi o estintivi, sono
regolati dalla legge nazionale della nave alla quale si
riferiscono. L'acquisto derivativo della proprietà, del
possesso e dei diritti reali di godimento è disciplinato dalla
legge regolatrice del titolo che ne costituisce il
fondamento.
2. I privilegi sulle navi di cui all'articolo 2, comma 1,
e la graduazione tra i privilegi e le ipoteche e gli altri
diritti di garanzia della stessa natura sono regolati dalla
legge italiana.
3. Il diritto di ritenzione ed i diritti reali di garanzia
sulle cose trasportate su navi sono regolati dalla legge dello
Stato della loro destinazione contrattuale, ferma restando
l'applicazione della legge italiana nella determinazione della
loro graduazione e delle relative modalità di attuazione.
Art. 4.
1. In caso di mutamento della nazionalità della nave, la
legge dello Stato della nazionalità acquisita è applicabile
alla proprietà, al possesso e ai diritti reali di godimento
solo se sono state regolarmente attuate le condizioni e le
procedure per la dismissione di bandiera ai sensi
dell'ordinamento dello Stato di provenienza e per l'iscrizione
nei registri dello Stato della nazionalità acquisita.
2. In caso di mutamento della nazionalità della nave gli
effetti del decorso del tempo, sono calcolati senza soluzione
di continuità.
3. In caso di sospensione temporanea della nazionalità
della nave, la proprietà, il possesso, i diritti reali di
godimento, le ipoteche e gli altri diritti di garanzia della
stessa natura continuano ad essere regolati dalla legge dello
Stato di provenienza.
Art. 5.
1. Qualora nella determinazione della legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali relative
alla navigazione marittima rilevi il luogo in cui tali
obbligazioni sono sorte o devono essere eseguite e tale luogo
si trovi a bordo di una nave in navigazione, esso si deve
ritenere localizzato nello Stato di cui la nave ha la
nazionalità.
2. Il comma 1 non si applica quando dall'analisi del
complesso delle circostanze risulta che le obbligazioni di cui
al medesimo comma sono rilevanti nei confronti di uno Stato
diverso da quello di nazionalità della nave.
Art. 6.
1. L'urto di navi è regolato dalla legge dello Stato nelle
cui acque territoriali o interne si è verificato. Al di fuori
di tali spazi marittimi, l'urto di navi di cui all'articolo 2,
comma 1, è regolato dalla legge italiana.
2. La legge indicata al comma 1 disciplina:
a) i criteri di determinazione e di ripartizione
della responsabilità comprensivi della prescrizione rilevante
al riguardo;
b) i danni di cui può essere richiesto il
risarcimento, i criteri per la relativa quantificazione ed i
soggetti che ne hanno diritto;
c) i criteri di imputabilità degli atti dei
dipendenti, dei preposti e dei prestatori di servizi che hanno
concorso all'urto;
d) i criteri di distribuzione dell'onere della
prova.
3. Sono in ogni caso applicabili le norme in materia di
navigazione marittima in vigore nel luogo in cui l'urto è
avvenuto.
Art. 7.
1. La legge italiana determina i limiti legali del debito
complessivo o della responsabilità del proprietario della nave
e degli altri soggetti che hanno diritto di avvalersene quando
il procedimento relativo alla delimitazione del debito o della
responsabilità è instaurato in Italia.
Art. 8.
1. La disciplina della legge regolatrice del rapporto
contrattuale relativo alla navigazione marittima o
all'esercizio della nave può essere invocata dalla parte
contraente, dai suoi dipendenti, dai preposti e dai prestatori
dei servizi impiegati nell'esecuzione del rapporto nei
confronti dell'altra parte contraente anche con riguardo alla
disciplina delle eventuali concorrenti responsabilità per
fatto illecito o derivanti dall'applicazione della legge,
conseguenti o connesse all'esecuzione del contratto.
2. Nei confronti dei soggetti estranei al rapporto
contrattuale, la legge applicabile alla responsabilità per
fatto illecito o per obbligazioni derivanti dall'applicazione
della legge stessa determina in quale misura la legge
regolatrice del rapporto contrattuale può essere invocata
anche in relazione a tale responsabilità dalle parti
contraenti, dai loro preposti e dai prestatori di servizi.
Art. 9.
1. La legge dello Stato di destinazione contrattuale delle
merci trasportate determina i soggetti legittimati a far
valere i diritti relativi ad una polizza di carico o ad altro
documento, cartaceo o informatico, relativo alla merce
trasportata nonché i soggetti nei confronti dei quali tali
diritti possono essere fatti valere.
Art. 10.
1. I poteri, inclusi quelli di rappresentanza legale e
volontaria del proprietario della nave, dell'armatore e degli
altri soggetti interessati alla spedizione, nonché del
comandante della nave e degli altri componenti
dell'equipaggio, sono regolati dalla legge nazionale della
nave oppure dalla legge dello Stato in cui vengono fatti
valere tali poteri se quest'ultima legge attribuisce o
consente l'esercizio di poteri più ampi di quelli consentiti
dalla legge nazionale della nave.
2. La legge di cui al comma 1 regola altresì i loro doveri
e le attribuzioni dei soggetti elencati al medesimo comma,
tenuto conto della disciplina applicabile al rapporto in
relazione all'esercizio dei poteri rappresentativi.
Art. 11.
1. Le operazioni di salvataggio compiute dalle navi di cui
all'articolo 2, comma 1, sono regolate dalla legge italiana,
salvo valida scelta della legge applicabile.
Art. 12.
1. La disciplina delle avarie comuni, in difetto di valida
scelta della legge applicabile, è regolata dalla legge del
luogo in cui è previsto che avvenga il regolamento
contributorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono in ogni caso rilevanti,
salvo diversa volontà delle parti, le norme codificate degli
usi di diritto uniforme.