XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2156
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il
seguente:
"7-bis. La Direzione generale della valutazione
dei medicinali e della farmacovigilanza del Dipartimento della
tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e
dei rapporti internazionali, del Ministero della salute,
nell'ambito delle sue competenze istituzionali di informazione
degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli
effetti indesiderati dei medicinali, promuove la conoscenza e
la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei
farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta
"cannabis indica"";
b) all'articolo 41, al comma 1, dopo la lettera
d), è aggiunta la seguente:
"d-bis) da parte di operatori sanitari, per
quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi naturali
o sintetici derivati dalla pianta "cannabis indica",
accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico, che
ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di
pazienti affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente
a tali preparati";
c) all'articolo 43:
1) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
"2-ter. Le ricette per le prescrizioni di
farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati
dalla pianta "cannabis indica" indicata nella tabella I,
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero
6), e nella tabella II, ai sensi del medesimo articolo 14,
comma 1, lettera b), numero 1), sono compilate in
duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio
sanitario nazionale ed in triplice copia a ricalco su modello
predisposto dal Ministero della salute, prodotto e distribuito
da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale
del medico";
2) dopo il comma 3-bis è inserito il
seguente:
"3-ter. La prescrizione di farmaci contenenti
princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta
"cannabis indica" indicata nella tabella I, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), e
nella tabella II, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 1,
lettera b), numero 1), può comprendere fino a due
preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a un
mese. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio
professionale e del numero di telefono professionale del
medico-chirurgo da cui è rilasciata";
3) dopo il comma 5-ter è aggiunto il
seguente:
"5-quater. Chiunque è autorizzato a trasportare
farmaci contenenti le sostanze indicate nella tabella I, ai
sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),
e nella tabella II, ai sensi del medesimo articolo 14, comma
1, lettera b), numero 1), purché munito di dichiarazione
medica per l'effettuazione di terapie domiciliari";
d) all'articolo 45:
1) il comma 1 è abrogato;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si
applica anche nel caso di prescrizione di farmaci contenenti
le sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lettera a), numero 6), e nella tabella II,
ai sensi del medesimo articolo 14, comma 1, lettera b),
numero 1)";
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contravventore alle disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa da 52 euro a 258
euro".
Art. 2.
1. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è
abrogato.
Art. 3.
1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono disciplinati i criteri di individuazione di
aree idonee e le modalità di effettiva coltivazione di piante
di "cannabis indica", la cui produzione è finalizzata
esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di
preparati medicinali mediante, altresì, disposizioni di
attuazione dei titoli II e III del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita, sotto la vigilanza del Ministero
della salute, una commissione composta da medici italiani e
stranieri, con il compito di redigere un rapporto, da
trasmettere entro sei mesi dalla data della sua istituzione,
al Ministro della salute che provvede alla sua pubblicazione.
In tale rapporto devono essere riportati i dati ed i risultati
scientifici acquisiti ed i possibili sviluppi della ricerca
sull'utilizzazione in campo medico dei cannabinoidi naturali e
sintetici.
Art. 5.
1. All'articolo 28 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Le sanzioni previste dal presente articolo
non si applicano a chiunque, per farne uso personale, coltivi
piante di canapa indiana al fine di fronteggiare un
documentato stato di necessità medica".
2. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"7-bis. Chiunque si sia procurato le sostanze
indicate nelle tabelle I e II ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), e
lettera b), numero 1), per farne uso personale a causa
di uno stato di necessità medica, non è punibile".
Art. 6.
1. Le sostanze "dronabinol" e "nabilone" sono inserite
nella X edizione della "Farmacopea ufficiale" della Repubblica
italiana approvata con decreto del Ministro della sanità 9
ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266
del 13 novembre 1998.