XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2152




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 25 luglio 1966, n. 570, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "otto anni".


Art. 2.

        1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "otto anni".


Art. 3.

        1. Alla tabella allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, la voce: "magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" è soppressa e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce: "magistrati di tribunale".


Art. 4.

        1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, le parole: "venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni".


Art. 5.

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1^ gennaio 2003, senza diritto alla corresponsione degli arretrati.


Art. 6.

        1. Gli effetti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 operano previa riduzione di corrispondenti importi attribuiti a titolo di riallineamento stipendiale ai sensi delle norme soppresse dal decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
        2. Il medesimo criterio di cui al comma 1 si applica, altresì, con riferimento all'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la parte relativa al personale di magistratura.


Art. 7.

        1. Gli stipendi iniziali relativi alle varie qualifiche del personale di magistratura sono, in funzione perequativa, rideterminati come indicato nella tabella allegata alla presente legge.
        2. Nei confronti del personale di magistratura, che cessa dal servizio con diritto a pensione nel periodo 1^ gennaio 2003-31 dicembre 2004, i miglioramenti previsti nella tabella di cui al comma 1 si applicano nella misura integrale, alle scadenze e negli importi indicati.


Art. 8.

        1. Per il personale di magistratura che ha fruito del beneficio del riallineamento stipendiale, il miglioramento conseguente all'applicazione delle nuove misure degli stipendi iniziali di cui all'articolo 7, non produce effetti sulla parte di trattamento economico in godimento derivante dal medesimo beneficio, che rimane pertanto invariato negli importi.


Art. 9.

        1. Sono fatti salvi il sistema di progressione economica di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché quello di adeguamento triennale di cui agli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 10.

        1. L'adeguamento triennale di cui all'articolo 9, relativo agli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005, resta sospeso, concorrendo le conseguenti economie di bilancio alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.


Art. 11.

        1. Gli organi di autogoverno delle magistrature, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, danno attuazione ai criteri generali, stabiliti con legge, di valutazione periodica della professionalità del personale di magistratura finalizzati all'efficienza, efficacia ed economicità dell'amministrazione della giustizia.


Art. 12.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA
(V. Articolo 7)

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