XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2152
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 25 luglio
1966, n. 570, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle
seguenti: "otto anni".
Art. 2.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 dicembre 1973,
n. 831, le parole: "sette anni" sono sostituite dalle
seguenti: "otto anni".
Art. 3.
1. Alla tabella allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.
27, relativa alla magistratura ordinaria, la voce: "magistrati
di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" è soppressa e il
relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito
alla voce: "magistrati di tribunale".
Art. 4.
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n.
303, le parole: "venti anni" sono sostituite dalle seguenti:
"diciotto anni".
Art. 5.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 hanno
effetto a decorrere dal 1^ gennaio 2003, senza diritto alla
corresponsione degli arretrati.
Art. 6.
1. Gli effetti economici derivanti dall'applicazione degli
articoli 1, 2, 3 e 4 operano previa riduzione di
corrispondenti importi attribuiti a titolo di riallineamento
stipendiale ai sensi delle norme soppresse dal decreto legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. Il medesimo criterio di cui al comma 1 si applica,
altresì, con riferimento all'articolo 50, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, per la parte relativa al personale
di magistratura.
Art. 7.
1. Gli stipendi iniziali relativi alle varie qualifiche
del personale di magistratura sono, in funzione perequativa,
rideterminati come indicato nella tabella allegata alla
presente legge.
2. Nei confronti del personale di magistratura, che cessa
dal servizio con diritto a pensione nel periodo 1^ gennaio
2003-31 dicembre 2004, i miglioramenti previsti nella tabella
di cui al comma 1 si applicano nella misura integrale, alle
scadenze e negli importi indicati.
Art. 8.
1. Per il personale di magistratura che ha fruito del
beneficio del riallineamento stipendiale, il miglioramento
conseguente all'applicazione delle nuove misure degli stipendi
iniziali di cui all'articolo 7, non produce effetti sulla
parte di trattamento economico in godimento derivante dal
medesimo beneficio, che rimane pertanto invariato negli
importi.
Art. 9.
1. Sono fatti salvi il sistema di progressione economica
di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425,
nonché quello di adeguamento triennale di cui agli articoli 11
e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e 24, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 10.
1. L'adeguamento triennale di cui all'articolo 9, relativo
agli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005, resta sospeso,
concorrendo le conseguenti economie di bilancio alla copertura
degli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge.
Art. 11.
1. Gli organi di autogoverno delle magistrature,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, danno attuazione ai
criteri generali, stabiliti con legge, di valutazione
periodica della professionalità del personale di magistratura
finalizzati all'efficienza, efficacia ed economicità
dell'amministrazione della giustizia.
Art. 12.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
TABELLA
(V. Articolo 7)
... (omissis) ...