XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2147




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il pagamento delle spese difensive sostenute dall'imputato o dall'indagato.
        2. Il fondo di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'8 per mille del gettito derivante dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 411-bis. - (Oneri a carico del fondo per il pagamento delle spese difensive sostenute dall'imputato o dall'indagato). - 1. Il decreto motivato emesso ai sensi dell'articolo 409, comma 1, o l'ordinanza pronunciata a seguito dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 409, comma 2, ovvero a seguito della opposizione ai sensi dell'articolo 410, pone le spese difensive sostenute dall'indagato a carico dell'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
            2. La previsione del comma 1 non si applica qualora il provvedimento di archiviazione consegua all'estinzione del reato o al difetto di una delle condizioni di procedibilità".


Art. 3.

        1. All'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato pone le spese difensive sostenute dall'imputato a carico dell'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze".


Art. 4.

        1. All'articolo 530 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3-bis. La sentenza di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato pone le spese difensive a carico dell'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze".



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