XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2147
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze il fondo per il pagamento delle spese difensive
sostenute dall'imputato o dall'indagato.
2. Il fondo di cui al comma 1 è determinato in misura pari
all'8 per mille del gettito derivante dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 411 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 411-bis. - (Oneri a carico del fondo per il
pagamento delle spese difensive sostenute dall'imputato o
dall'indagato). - 1. Il decreto motivato emesso ai sensi
dell'articolo 409, comma 1, o l'ordinanza pronunciata a
seguito dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 409, comma
2, ovvero a seguito della opposizione ai sensi dell'articolo
410, pone le spese difensive sostenute dall'indagato a carico
dell'apposito fondo istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. La previsione del comma 1 non si applica qualora
il provvedimento di archiviazione consegua all'estinzione del
reato o al difetto di una delle condizioni di
procedibilità".
Art. 3.
1. All'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La sentenza di non luogo a procedere
pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo
ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto
dalla legge come reato pone le spese difensive sostenute
dall'imputato a carico dell'apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze".
Art. 4.
1. All'articolo 530 del codice di procedura penale, dopo
il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. La sentenza di assoluzione pronunciata
perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o
il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge
come reato pone le spese difensive a carico dell'apposito
fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze".