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1. II Governo è
delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi
recanti la riforma del
sistema fiscale statale. Il
nuovo sistema si basa su
cinque imposte ordinate in un
unico codice: imposta sul
reddito, imposta sul reddito
delle società, imposta sul
valore aggiunto, imposta sui
servizi, accisa. |
Identico. |
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1. Il codice è articolato
in una parte generale ed in
una parte speciale. La parte
generale ordina il sistema
fiscale sulla base dei
seguenti princìpi: |
1. Identico: |
|
a) la legge
disciplina gli elementi
essenziali dell'imposizione,
nel rispetto dei princìpi di
legalità, di capacità
contributiva, di
uguaglianza; |
a) identica; |
|
b) le norme
fiscali si adeguano ai
princìpi fondamentali
dell'ordinamento comunitario
e non pregiudicano
l'applicazione delle
convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia; |
b) identica; |
|
c) le norme
fiscali sono informate ai
princìpi di chiarezza,
semplicità, conoscibilità
effettiva,
irretroattività; |
c) le norme
fiscali, in coerenza con
le disposizioni contenute
nella legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante disposizioni
in materia di statuto dei
diritti del contribuente,
sono informate ai princìpi
di chiarezza, semplicità,
conoscibilità effettiva,
irretroattività; |
|
d) è vietata la
doppia imposizione
giuridica; |
d) identica; |
|
e) è vietata
l'applicazione analogica
delle norme fiscali che
stabiliscono il presupposto
ed il soggetto passivo
dell'imposta, le esenzioni e
le agevolazioni; |
e) identica; |
|
f) è garantita la
tutela dell'affidamento e
della buona fede nei rapporti
tra contribuente e fisco; |
f) identica; |
|
g) è introdotta
una disciplina, unitaria per
tutte le imposte, del
soggetto passivo,
dell'obbligazione fiscale,
delle sanzioni e del
processo, prevedendo, per
quest'ultimo, l'inclusione
dei consulenti del lavoro e
dei revisori contabili tra i
soggetti abilitati
all'assistenza tecnica
generale. La disciplina
dell'obbligazione fiscale
prevede princìpi e regole,
comuni a tutte le imposte, su
dichiarazione, accertamento e
riscossione; |
g) identica; |
|
h) è prevista la
progressiva eliminazione del
limite per la compensazione
dei crediti di imposta; |
h) è previsto il
progressivo innalzamento
del limite per la
compensazione dei crediti di
imposta; |
|
i) la disciplina
dell'obbligazione fiscale
minimizza il sacrificio del
contribuente nell'adempimento
degli obblighi fiscali; |
i) identica; |
|
l) la sanzione
fiscale amministrativa deve
essere definita sulla base
dei princìpi e delle
disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472; |
l) la sanzione
fiscale amministrativa si
concentra sul soggetto che ha
tratto effettivo beneficio
dalla violazione; |
|
m) la sanzione
fiscale penale è applicata
solo nei casi di frode e di
effettivo e rilevante danno
per l'erario; |
m) identica; |
|
n) è prevista
l'introduzione di norme che
ordinano e disciplinano
istituti giuridici tributari
destinati a finalità
etiche. |
n) è prevista
l'introduzione di norme che
ordinano e disciplinano
istituti giuridici tributari
destinati a finalità etiche
e di solidarietà
sociale. |
|
2. La parte speciale
del codice raccoglie le
disposizioni concernenti le
singole imposte di cui alla
presente legge. |
2. Identico. |
|
3. Il codice può
essere derogato o modificato
solo espressamente e mai
da leggi speciali. |
3. Il codice può
essere derogato o modificato
solo espressamente. |
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1. Dato l'obiettivo di
ridurre a due le aliquote
dell'imposta sul reddito,
rispettivamente del 23 per
cento fino a 100.000 euro e
del 33 per cento oltre tale
importo, nel rispetto dei
princìpi della codificazione,
la riforma dell'imposta sul
reddito si articola sulla
base dei seguenti principi e
criteri direttivi: |
1. Dato l'obiettivo di
ridurre a due le aliquote
dell'imposta sul reddito,
rispettivamente pari al
23 per cento fino a
100.000 euro e al 33
per cento oltre tale importo,
nel rispetto dei princìpi
della codificazione, la
riforma dell'imposta sul
reddito si articola sulla
base dei seguenti principi e
criteri direttivi: |
|
a) inclusione,
tra i soggetti passivi
dell'imposta, degli enti non
commerciali, con
conservazione del regime
di imposizione previsto per
le società di persone
residenti e soggetti
equiparati; |
a) inclusione,
tra i soggetti passivi
dell'imposta, degli enti non
commerciali; b) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati; |
|
b) per quanto
riguarda l'imponibile: |
c) identico: |
|
1) identificazione,
in funzione della soglia di
povertà, di un livello di
reddito minimo personale
escluso da imposizione; |
1) identificazione,
in funzione della soglia di
povertà, di un livello di
reddito minimo personale,
tenendo conto delle
condizioni familiari anche al
fine di meglio garantire la
progressività dell'imposta,
escluso da imposizione; |
|
2) progressiva
sostituzione delle detrazioni
in deduzioni; |
2) progressiva
sostituzione delle detrazioni
con deduzioni; |
|
3) articolazione
delle deduzioni in funzione
dei seguenti valori e
criteri: famiglia, con
particolare riferimento al
numero dei figli, degli
anziani e dei soggetti
portatori di handicap;
casa; sanità, istruzione,
formazione, ricerca e
cultura, previdenza,
assistenza all'infanzia negli
asili nido e domiciliare;
non profit e attività
svolta nel campo sociale,
assistenziale e di promozione
sociale e valorizzazione
etica, culturale e
scientifico; volontariato e
confessioni religiose i cui
rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base
di accordi e di intese; costi
sostenuti per la produzione
dei redditi di lavoro; |
3) articolazione
delle deduzioni in funzione
dei seguenti valori e
criteri: famiglia, con
particolare riferimento
alle famiglie monoreddito,
al numero dei figli, degli
anziani e dei soggetti
portatori di handicap;
casa; sanità, istruzione,
formazione, ricerca e
cultura, previdenza,
assistenza all'infanzia negli
asili nido e domiciliare;
non profit e attività
svolta nel campo sociale,
assistenziale e di promozione
sociale e valorizzazione
etica, culturale e
scientifico; volontariato e
confessioni religiose i cui
rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base
di accordi e di intese;
attività sportiva
giovanile; costi sostenuti
per la produzione dei redditi
di lavoro; |
|
4) concentrazione
delle deduzioni sui redditi
bassi e medi, al fine di
meglio garantire la
progressività dell'imposta e
di rendere particolarmente
favorevole per i redditi
anzidetti il nuovo livello
d'imposizione; |
4) identico; |
|
5) inclusione
parziale nell'imponibile
degli utili percepiti e delle
plusvalenze realizzate, fuori
dall'esercizio di impresa, su
partecipazioni societarie
qualificate, per ridurre gli
effetti di doppia imposizione
economica; |
5) identico; |
|
6) per la
determinazione del reddito di
impresa, applicazione, in
quanto compatibili, delle
norme contenute nella
disciplina della imposta sul
reddito delle società, con
inclusione parziale
nell'imponibile degli utili
percepiti e delle plusvalenze
realizzate su partecipazioni
societarie qualificate e non
qualificate, per ridurre gli
effetti di doppia imposizione
economica; simmetrica
deducibilità dei costi
relativi e delle minusvalenze
realizzate; |
6) identico; |
|
7) regime
differenziato di favore
fiscale per la parte di
retribuzione o compenso
commisurata ai risultati
dell'impresa; |
7) regime
differenziato di favore
fiscale per la parte di
retribuzione o compenso
commisurata ai risultati
dell'impresa anche al fine
di favorire la diffusione di
sistemi retributivi
flessibili finalizzati a
rendere i lavoratori
partecipi dell'andamento
economico dell'impresa; |
|
8) revisione della
disciplina dei redditi
derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa espressamente
definiti, con inclusione
degli stessi nell'ambito del
reddito di lavoro autonomo e
con loro attrazione al
reddito che deriva
dall'esercizio di arti e
professioni se conseguiti da
artisti e professionisti di
qualsiasi tipo; |
8) identico; |
|
c) per quanto
riguarda il regime fiscale
sostitutivo per i redditi di
natura finanziaria: |
d) identico: |
|
1) omogeneizzazione
dell'imposizione su tutti i
redditi di natura
finanziaria,
indipendentemente dagli
strumenti giuridici
utilizzati per produrli; |
1) identico; |
|
2) convergenza del
regime fiscale sostitutivo su
quello proprio dei titoli del
debito pubblico; |
2) identico; |
|
3) imposizione
del risparmio affidato in
gestione agli investitori
istituzionali sulla base dei
princìpi di cassa e di
compensazione; |
3) identico; |
|
4) regime
differenziato di favore
fiscale per il risparmio
affidato a fondi pensione,
a fondi etici ed a casse
di previdenza
privatizzate; |
4) identico; |
|
5) regime
agevolativo per i
contribuenti che destinano i
propri risparmi alla
costituzione di fondi
personali di accumulo per
l'acquisto della prima
casa; |
|
d) per quanto
riguarda le
semplificazioni: |
e) identico: |
|
1) prosecuzione
del processo di
semplificazione degli
adempimenti formali
avviato, nella XIV
legislatura, con i primi
interventi per il rilancio
dell'economia; |
1) prosecuzione
del processo di
semplificazione degli
adempimenti formali; |
|
2) potenziamento
degli studi di settore; |
2) identico; |
|
3) introduzione
del concordato triennale
preventivo per l'imposizione
sul reddito di impresa e di
lavoro autonomo anche in
funzione del potenziamento
degli studi di settore; |
3) identico; |
|
4) introduzione di
un sistema forfetario di
tassazione agevolata per le
piccole attività nei piccoli
comuni montani non a
vocazione turistica; |
4) identico; |
|
5) introduzione
per le piccole e medie
imprese e per i lavoratori
autonomi di un regime
semplificato per gli obblighi
documentali e la
determinazione degli
imponibili, anche in funzione
del potenziamento degli studi
di settore; |
5) introduzione
per le piccole e medie
imprese e per i lavoratori
autonomi di un regime
semplificato per gli obblighi
documentali e la
determinazione degli
imponibili, anche in funzione
del potenziamento degli studi
di settore ovvero in
ragione della particolare
modalità di espletamento
dell'attività; |
|
6) mantenimento di
un regime fiscale
semplificato per le società
sportive dilettantistiche; |
|
e) previsione di
una clausola di salvaguardia,
in modo che, a parità di
condizioni, il nuovo regime
risulti sempre più favorevole
od uguale, mai peggiore, del
precedente, con
riferimento anche agli
interventi di natura
assistenziale e sociale. |
f) identica. |
|
|
|
|
1. Nel rispetto dei
princìpi della codificazione,
per incrementare la
competitività del sistema
produttivo, adottando un
modello fiscale omogeneo a
quelli più efficienti in
essere nei Paesi membri
dell'Unione europea, la
riforma dell'imposizione sul
reddito delle società si
articola, per quanto riguarda
l'imponibile, sulla base
dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
1. Identico: |
| a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo, riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera i), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle |
a) identica; |
|
riserve e fondi ancora
in sospensione di imposta;
limite all'utilizzo di
perdite fiscali anteriori
all'ingresso nel gruppo e
regolamentazione
dell'attribuzione di quelle
residue nel caso di
scioglimento totale o
parziale dello stesso; totale
esclusione dal concorso alla
formazione del reddito
imponibile per i dividendi
distribuiti dalle società
consolidate; identità del
periodo di imposta per
ciascuna società del gruppo,
fatta eccezione per i casi di
operazioni straordinarie
relativamente alle quali
dovranno prevedersi apposite
regole; eventuale esclusione
dell'opzione relativamente
alle società controllate che
esercitino determinate
attività diverse da quella
della controllante;
esclusione dal concorso alla
formazione del reddito dei
compensi corrisposti alle e
ricevuti dalle società con
imponibili negativi; nel caso
in cui per effetto di
svalutazioni dedotte dalla
società controllante o da
altra società controllata,
anche se non inclusa nella
tassazione di gruppo, il
valore fiscale riconosciuto
della partecipazione nella
società consolidata è minore
del valore fiscale
riconosciuto della
corrispondente quota di
patrimonio netto contabile di
tale società, riallineamento
del secondo valore al primo
determinando i criteri per la
determinazione e la
ripartizione di tale
differenza tra gli elementi
dell'attivo e del passivo
della società partecipata;
le società che esercitano
l'opzione garantiscono
solidalmente tra loro
l'adempimento degli obblighi
tributari dell'ente o società
controllante; |
| b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi princìpi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al |
b) identica; |
|
contrario di quanto
previsto per il consolidato
domestico, calcolo della
somma algebrica degli
imponibili solo
proporzionalmente alla quota
di partecipazione complessiva
direttamente ed
indirettamente posseduta;
esercizio dell'opzione
condizionato alla revisione
dei bilanci della
controllante residente e
delle controllate estere da
parte di soggetti con le
qualifiche previste ed
eventualmente ad altri
adempimenti finalizzati ad
una maggiore tutela degli
interessi erariali
determinabili anche per il
singolo contribuente; metodo
di consolidamento analogo a
quello previsto dal decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui
all'articolo 127-bis,
comma 8, del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, prevedendo il
riconoscimento di imposte
pagate all'estero per singola
entità legale o stabile
organizzazione con modalità
tali da evitare effetti di
doppia imposizione economica
e giuridica; al fine di
consentire l'utilizzo del
credito per imposte pagate
all'estero, concorso
prioritario dei redditi
prodotti all'estero alla
formazione del reddito
imponibile; semplificazione
della determinazione della
base imponibile delle
controllate non residenti,
anche escludendo
l'applicabilità delle norme
del titolo I, capo VI, e
dei titoli II e IV del
citato testo unico delle
imposte sui redditi,
concepite per realtà
produttive e regolamentazioni
giuridiche nazionali; |
| c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata | c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata |
|
in un Paese diverso da
quello a regime fiscale
privilegiato di cui
ai decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze
emanati ai sensi
dell'articolo 127-bis,
comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, salvi i casi
di disapplicazione previsti
dal comma 5 dello stesso
articolo 127-bis; nel
caso di realizzo di una
partecipazione con i
requisiti predetti, recupero
a tassazione delle
svalutazioni dedotte negli
esercizi anteriori alla data
di entrata in vigore della
nuova disciplina recata dalla
riforma da determinare in
numero non inferiore a
due; |
in un Paese diverso da
quello a regime fiscale
privilegiato di cui
ai decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze
emanati ai sensi
dell'articolo 127-bis,
comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, salvi i casi
di disapplicazione previsti
dal comma 5 dello stesso
articolo 127-bis; nel
caso di realizzo di
plusvalenze relative alle
partecipazioni con i
requisiti predetti, recupero
a tassazione delle
svalutazioni dedotte negli
esercizi anteriori alla data
di entrata in vigore della
nuova disciplina recata dalla
riforma da determinare in
numero non inferiore a
due; |
|
d) esclusione dal
concorso alla formazione del
reddito imponibile del 95 per
cento degli utili distribuiti
da società con personalità
giuridica sia residenti che
non residenti nel territorio
dello Stato, anche in
occasione della liquidazione,
ferma rimanendo
l'applicabilità dell'articolo
127-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, per quelle
residenti in Paesi a regime
fiscale privilegiato;
deducibilità dei costi
connessi alla gestione delle
partecipazioni; |
d) identica; |
|
e) indeducibilità
delle minusvalenze iscritte e
simmetrica indeducibilità di
quelle realizzate
relativamente a
partecipazioni in società con
o senza personalità
giuridica, sia residenti sia
non residenti, che si
qualificano per l'esenzione
di cui alla lettera c);
indeducibilità dei costi
direttamente connessi con la
cessione di partecipazioni
che si qualificano per
l'esenzione di cui alla
stessa lettera c); |
e) identica; |
| f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle | f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle |
|
lettere c) e
d); previsione di un nuovo
pro-rata di indeducibilità
per i soli oneri finanziari
nel caso di possesso di
partecipazioni con i
requisiti per l'esenzione di
cui alla stessa lettera
c), escludendo quelle
relative a controllate
incluse nel consolidato
fiscale ed eventualmente
anche quelle il cui reddito è
tassato in capo ai soci anche
a seguito dell'opzione di cui
alla lettera h); per la
determinazione del pro-rata
riferimento ai valori
risultanti dallo stato
patrimoniale della
partecipante, considerando il
valore di libro delle
partecipazioni con i
requisiti di cui alla lettera
c) innanzitutto
finanziato dal patrimonio
netto contabile da
determinare con criteri
analoghi a quelli di cui alla
lettera g); nel caso di
successiva cessione della
partecipazione consolidata
potrà essere previsto il
recupero a tassazione anche
parziale degli oneri
finanziari dedotti per
effetto della esclusione di
cui alla seconda parte della
presente lettera;
coordinamento con le
disposizioni di cui alla
lettera g); |
lettere c) e
d); previsione di un nuovo
pro-rata di indeducibilità
per i soli oneri finanziari
nel caso di possesso di
partecipazioni con i
requisiti per l'esenzione di
cui alla stessa lettera
c), escludendo quelle
relative a controllate
incluse nel consolidato
fiscale ed eventualmente
anche quelle il cui reddito è
tassato in capo ai soci anche
a seguito dell'opzione di cui
alla lettera h); per la
determinazione del pro-rata
riferimento ai valori
risultanti dallo stato
patrimoniale della
partecipante, considerando il
valore di libro delle
partecipazioni con i
requisiti di cui alla lettera
c) innanzitutto
finanziato dal patrimonio
netto contabile da
determinare con criteri
analoghi a quelli di cui alla
lettera g); nel caso di
successiva cessione della
partecipazione consolidata
o nella società il cui
reddito è tassato in capo ai
soci, anche per effetto
dell'opzione di cui alla
lettera h) potrà essere
previsto il recupero a
tassazione anche parziale
degli oneri finanziari
dedotti per effetto della
esclusione di cui al
secondo periodo della
presente lettera;
coordinamento con le
disposizioni di cui alla
lettera g); |
| g) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi | g) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e eventualmente differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; |
|
un rapporto superiore a
quello consentito,
attribuzione al contribuente
dell'onere di dimostrare che
i finanziamenti eccedenti
derivano dalla capacità di
credito propria e non da
quella del socio; in assenza
di tale dimostrazione,
assimilazione degli oneri
finanziari dovuti ad utili
distribuiti e conseguente
indeducibilità degli stessi
nella determinazione del
reddito d'impresa; rilevanza
ai fini della determinazione
del predetto rapporto: 1)
della quota di patrimonio
netto contabile
corrispondente alla
partecipazione del socio al
netto del capitale sociale
sottoscritto e non versato,
aumentato dell'utile
dell'esercizio e diminuito
della perdita nel caso di
mancata ricopertura della
stessa entro un periodo non
inferiore alla fine del
secondo esercizio successivo;
2) dell'indebitamento erogato
o garantito dal socio o da
sue parti correlate
intendendo per tale quello
derivante da mutui e depositi
di denaro e da ogni altro
rapporto qualificabile
economicamente fra i debiti
finanziari; rilevanza delle
garanzie reali, personali e
di fatto, quindi anche dei
comportamenti e degli atti
giuridici che, seppure non
formalmente qualificandosi
quali prestazioni di
garanzie, ottengono lo stesso
risultato economico; computo
ad incremento
dell'indebitamento degli
apporti di capitale
effettuati in esecuzione di
contratti di associazione in
partecipazione e di quelli
indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice
civile; irrilevanza dei
finanziamenti assunti
nell'esercizio dell'attività
bancaria; |
verificandosi un rapporto
superiore a quello
consentito, attribuzione al
contribuente dell'onere di
dimostrare che i
finanziamenti eccedenti
derivano dalla capacità di
credito propria e non da
quella del socio; in assenza
di tale dimostrazione,
assimilazione degli oneri
finanziari dovuti ad utili
distribuiti e conseguente
indeducibilità degli stessi
nella determinazione del
reddito d'impresa; rilevanza
ai fini della determinazione
del predetto rapporto: 1)
della quota di patrimonio
netto contabile
corrispondente alla
partecipazione del socio al
netto del capitale sociale
sottoscritto e non versato,
aumentato dell'utile
dell'esercizio e diminuito
della perdita nel caso di
mancata ricopertura della
stessa entro un periodo non
inferiore alla fine del
secondo esercizio successivo;
2) dell'indebitamento erogato
o garantito dal socio o da
sue parti correlate,
intendendo per tale quello
derivante da mutui e depositi
di denaro e da ogni altro
rapporto qualificabile
economicamente fra i debiti
finanziari; rilevanza delle
garanzie reali, personali e
di fatto, quindi anche dei
comportamenti e degli atti
giuridici che, seppure non
formalmente qualificandosi
quali prestazioni di
garanzie, ottengono lo stesso
risultato economico; computo
ad incremento
dell'indebitamento degli
apporti di capitale
effettuati in esecuzione di
contratti di associazione in
partecipazione e di quelli
indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice
civile o alternativamente
assimilazione della
remunerazione di tali
rapporti agli utili derivanti
dalla partecipazione in
società di capitali e dei
redditi derivanti dalla
cessione dei relativi
contratti alla cessione di
partecipazioni societarie
qualificate; irrilevanza
dei finanziamenti assunti
dai soggetti indicati
nell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87; eventuale esclusione
dal limite alla deducibilità
degli oneri finanziari per i
contribuenti il cui fatturato
non supera le soglie previste
per l'applicazione degli
studi di settore; |
| h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di | h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di |
|
partecipazione non inferiore
al 10 per cento, di optare
per il regime di trasparenza
fiscale delle società di
perso- ne. La stessa opzione
potrà eventualmente essere
consentita in presenza di
soci non residenti solo nel
caso in cui nei loro
confronti non si applichi
alcun prelievo sugli utili
distribuiti. La società che
esercita l'opzione garantisce
con il proprio patrimonio
l'adempimento degli obblighi
tributari da parte dei
soci; |
partecipazione non inferiore
al 10 per cento, di optare
per il regime di trasparenza
fiscale delle società di
persone. La stessa opzione
potrà eventualmente essere
consentita in presenza di
soci non residenti solo nel
caso in cui nei loro
confronti non si applichi
alcun prelievo sugli utili
distribuiti. La società che
esercita l'opzione garantisce
con il proprio patrimonio
l'adempimento degli obblighi
tributari da parte dei soci;
previsione di un'opzione
analoga a quella di cui alla
presente lettera per le
società a responsabilità
limitata a ristretta base
proprietaria esclusivamente
composta da persone fisiche e
rientranti nell'ambito di
applicazione degli studi di
settore; esclusione
dell'opzione di cui alla
presente lettera o, se già
esercitata, cessazione dei
suoi effetti nel caso di
detenzione da parte della
società a responsabilità
limitata di partecipazione in
società con i requisiti per
l'esenzione di cui alla
lettera c);
equiparazione ai fini delle
imposte dirette della società
a responsabiità limitata che
esercita l'opzione ad una
società di persone; |
|
i) deducibilità
delle componenti negative di
reddito forfetariamente
determinate, quali le
rettifiche dell'attivo e gli
accantonamenti a fondi,
indipendentemente dal
transito dal conto economico
al fine di consentire il
differimento d'imposta anche
se calcolate in sede di
destinazione dell'utile; nel
caso di incapienza
dell'imponibile della società
cui si riferiscono,
previsione della deducibilità
delle predette componenti
negative di reddito in sede
di destinazione dell'utile di
altra società inclusa nella
stessa tassazione di gruppo;
previsione dei necessari
meccanismi per il recupero
delle imposte differite; |
i) identica; |
| l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna | l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna |
|
stabile organizzazione o
alternativamente, solo per
queste ultime, mantenere il
riferimento a tutte quelle
operanti nello stesso Paese;
previsione del riporto in
avanti ed all'indietro del
credito per imposte pagate
all'estero inutilizzato per
un periodo eventualmente
differenziato non inferiore a
otto esercizi; |
stabile organizzazione o
alternativamente, solo per
queste ultime, mantenendo
il riferimento a tutte
quelle operanti nello stesso
Paese; previsione del riporto
in avanti ed all'indietro del
credito per imposte pagate
all'estero inutilizzato per
un periodo eventualmente
differenziato non inferiore a
otto esercizi; |
|
m) abolizione
dell'imposta sostitutiva di
cui al decreto legislativo 8
ottobre 1997, n. 358, e
successive modificazioni, e
della possibilità dallo
stesso decreto prevista di
ottenere il riconoscimento
fiscale dei maggiori valori
iscritti per effetto
dell'imputazione dei
disavanzi da annullamento e
da concambio derivanti da
operazioni di fusione e
scissione; mantenimento e
razionalizzazione dei regimi
di neutralità fiscale e di
determinazione del reddito
imponibile previsti dallo
stesso decreto legislativo e
dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 544, al
fine di renderli coerenti
alle logiche della disciplina
recata dalla riforma; |
m) identica; |
|
n) opzione e
relativi termini e modalità
di esercizio per la
determinazione forfetaria
dell'imposta relativa al
reddito ovvero del reddito
derivante dall'utilizzazione
delle navi indicate
nell'articolo 8-bis,
primo comma, lettera
a), del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, ed
eventualmente anche a quello
derivante dalle attività
commerciali complementari od
accessorie al fine di rendere
il prelievo equivalente a
quello di un'imposta sul
tonnellaggio; a tale scopo:
1) l'identificazione delle
attività ammesse al regime di
determinazione forfetaria
avverrà con riferimento ai
criteri di cui alla
comunicazione recante "Nuovi
orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato al trasporto
marittimo" COM(96)81
approvata dalla Commissione
europea in data 24 giugno
1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C. 205
del 5 luglio 1997, ed alle
modalità di attuazione degli
analoghi regimi negli altri
Stati membri dell'Unione
europea; 2) la tassa ovvero
il reddito saranno
commisurati in cifra fissa
per ogni tonnellata di stazza
netta con |
n) identica; |
|
l'individuazione di
diverse fasce di tonnellaggio
di modo che l'importo
unitario per tonnellata
diminuisca con l'aumentare
del tonnellaggio della nave
con riferimento a quanto
previsto negli altri Stati
membri dell'Unione europea;
irrevocabilità dell'opzione
per un periodo almeno
quinquennale; alle cessioni
di beni e servizi fra le
società, il cui reddito si
determina in modo forfetario
secondo i criteri predetti, e
le altre imprese si applica,
ricorrendone le altre
condizioni, la disciplina del
valore normale prevista
dall'articolo 76, comma 5,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni, anche se
avvengono tra soggetti
residenti nel territorio
dello Stato; |
|
o) riformulazione
dell'articolo 127-bis
del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente
l'imputazione ai soci
residenti del reddito
prodotto da società estere
controllate residenti in
Paesi a regime fiscale
privilegiato al fine di
estenderne l'ambito di
applicazione anche alle
società estere collegate
residenti negli stessi Paesi.
In assenza del requisito del
controllo invece della
determinazione
dell'imponibile secondo le
norme nazionali, sarà
prevista l'imputazione del
maggiore tra l'utile di
bilancio prima delle imposte
ed un utile forfetariamente
determinato sulla base di
coefficienti di rendimento
differenziati per le
categorie di beni che
compongono l'attivo
patrimoniale; |
o) identica; |
|
p) mantenimento
della soglia di fatturato per
l'applicazione degli studi di
settore; |
p) identica; |
|
q) abrogazione
delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, e
successive modificazioni; |
q) identica; |
| r) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione |
r) identica; |
|
di tali costi ai fini di
altre imposte, senza
oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. |
|
s) introduzione
di un sistema agevolativo
permanente, la cui attività è
stabilita annualmente sulla
base del finanziamento
disposto in legge
finanziaria, teso a ridurre
il carico fiscale complessivo
gravante sulle società che
sostengono spese per
l'innovazine tecnologica, la
ricerca e la
formazione. |
|
2. Sull'imponibile
determinato ai sensi del
comma 1 insiste un'aliquota
unica del 33 per cento. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. La riforma
dell'imposta sul valore
aggiunto si articola, sulla
base dello standard
comunitario, secondo i
seguenti principi e criteri
direttivi: |
1. Identico: |
|
a) progressiva
riduzione delle forme di
indetraibilità e delle
distorsioni della base
imponibile, in modo da
avvicinare la struttura
dell'imposta a quella propria
e tipica di una imposta sui
consumi; |
a) identica; |
|
b) coordinamento
con il sistema dell'accisa,
in modo da ridurre gli
effetti di duplicazione; |
b) identica; |
|
c)
razionalizzazione dei sistemi
speciali in funzione della
particolarità dei settori
interessati; |
c) identica; |
|
d)
semplificazione degli
adempimenti formali; |
d) identica; |
|
e) semplificazione
delle disposizioni in tema di
territorialità dell'imposta e
migliore armonizzazione delle
stesse con le previsioni
della normativa
comunitaria; |
e) identica; |
|
f) semplificazione
delle disposizioni relative
alla detrazione ed alla
rettifica della detrazione
e migliore armonizzazione
delle stesse con le
previsioni della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977; |
f) identica; |
|
g) semplificazion
e razionalizzazione delle
disposizioni in tema di
rimborso dell'imposta; |
g) identica; |
|
h) previsione di
norme che consentano, nel
rispetto dei princìpi di
semplicità, trasparenza ed
efficienza e nel rispetto dei
vincoli comunitari, di
escludere dalla base
imponibile dell'imposta sul
valore aggiunto e da ogni
altra forma di imposizione a
carico del soggetto passivo
la quota del corrispettivo
destinato dal consumatore
finale a finalità etiche, in
base ai seguenti princìpi: |
h) identico: |
|
1) la destinazione
della quota del corrispettivo
a finalità etiche può essere
stabilita facoltativamente
dal consumatore finale sulla
base delle indicazioni
fornite, al momento
dell'effettuazione
dell'operazione, dal soggetto
passivo; |
1) identico; |
|
2) l'entità massima
della quota del corrispettivo
ammesso è stabilita ogni anno
con legge finanziaria,
compatibilmente con i saldi
della finanza pubblica; |
2) l'entità massima
della quota del corrispettivo
ammesso è stabilita ogni anno
con la legge
finanziaria per l'anno
successivo,
compatibilmente con i
saldi della finanza
pubblica; |
|
i) armonizzazione
delle diverse forme di
detraibilità e deducibilità
previste ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi. |
i) identica. |
|
|
|
|
1. La riforma
dell'imposizione sui servizi
si articola concentrando e
razionalizzando, in un'unica
obbligazione fiscale ed in
un'unica modalità di
prelievo, in particolare i
seguenti tributi: |
1. La riforma
dell'imposizione sui servizi
si articola concentrando e
razionalizzando, in un'unica
obbligazione fiscale ed in
un'unica modalità di
prelievo, compatibilmente
con la natura e l'oggetto dei
servizi tassati, in
particolare i seguenti
tributi: |
|
a) imposta di
registro; |
a) identica; |
|
b) imposte
ipotecarie e catastali; |
b) identica; |
|
c) imposta di
bollo; |
c) identica; |
|
d) tassa sulle
concessioni governative; |
d) identica; |
|
e) tassa sui
contratti di borsa; |
e) identica; |
|
f) imposta sulle
assicurazioni; |
f) identica; |
|
g) imposta sugli
intrattenimenti. |
g) identica. |
|
2. la riforma deve
altresì determinare: a) il riordino dei tributi speciali; b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici. |
|
2. La riforma deve
essere volta prioritariamente
ad un sistema di tassazione
dei trasferimenti dei diritti
immobiliari che ne favorisca
la circolazione, con
particolare riferimento agli
immobili destinati ad
abitazione principale. |
3. Identico. |
|
4. Nell'ambito
dell'istituzione
dell'obbligazione fiscale
relativa alla lettera g)
del comma 1, la riforma
deve prevedere agevolazioni
fiscali dirette al sostegno
delle attività artistiche
dilettantistiche, nonché al
sostegno delle attività
artistiche finalizzate alla
conservazione delle
tradizioni popolari
folcloristiche, svolte senza
scopo di lucro. |
|
|
|
|
1. La riforma del sistema
dell'accisa è ispirata ai
princìpi ordinatori
dell'efficienza, ottimalità e
semplificazione ed è
improntata ai seguenti
criteri direttivi: |
1. Identico: |
|
a) salvaguardia
della salute e dell'ambiente
privilegiando l'utilizzo di
prodotti ecocompatibili; |
a) identica; |
|
b) eliminazione
graduale degli squilibri
fiscali esistenti tra le
diverse zone del Paese; |
b) eliminazione
graduale degli squilibri
fiscali esistenti tra le
diverse zone del Paese e
previsione di un'aliquota di
accisa sugli oli minerali da
riscaldamento diversificata,
correlata alla quantità di
consumi, che consenta la
riduzione dell'incidenza
nelle aree climaticamente
svantaggiate, e di
un'aliquota di accisa sugli
oli minerali diversificata
per le isole minori,
compatibilmente con la
disciplina comunitaria; |
|
c) adeguamento
delle strutture dei sistemi
di prelievo tributario alle
nuove modalità di
funzionamento del mercato nei
settori oggetto di
liberalizzazione, in coerenza
con le deliberazioni
dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas; |
c) identica; |
|
d) revisione dei
presupposti per il rilascio
delle autorizzazioni alla
gestione in regime di
deposito fiscale, tenendo
conto delle dimensioni e
delle effettive necessità
operative degli impianti,
ovvero anche delle esigenze
territoriali di
approvvigionamento; |
d) identica; |
|
e) previsione di
nuove figure di responsabili
solidali per il pagamento
dell'accisa; |
e) identica; |
|
f) rimodulazione
e armonizzazione dei termini
di prescrizione e
decadenza; |
f) identica; |
|
g) revisione
delle agevolazioni in modo da
ridurre l'incidenza
dell'accisa sui servizi e sui
prodotti essenziali e
previsione di forme di
partecipazione degli enti
territoriali alla gestione
stessa delle agevolazioni
nell'ambito di quote
assegnate ovvero di
stanziamenti previsti; |
g) identica; |
|
h) snellimento
degli adempimenti e delle
procedure anche mediante
l'utilizzo di strumenti
informatici; |
h) identica; |
|
i) coordinamento
della tassazione sui
combustibili impiegati per la
produzione di energia
elettrica con l'imposta
erariale di consumo
sull'energia elettrica; |
i) identica; |
|
l) coordinamento
dell'attività di controllo
posta in essere da soggetti
diversi. |
l) identica. |
|
2. Per accisa, ai fini
della presente legge, si
intende: |
2. Identico. |
|
a) l'accisa
armonizzata relativa agli oli
minerali, all'alcole e alle
bevande alcoliche, ai
tabacchi lavorati; b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica; c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio; |
|
d) l'imposta sui
consumi di carbone,
coke di petrolio e
bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per
cento di acqua, denominato
"orimulsion" (NC 2714),
impiegati negli impianti di
combustione come definiti
dalla direttiva 88/609/CEE
del Consiglio, del 24
novembre 1988; e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti
legislativi per la graduale
eliminazione dell'imposta
regionale sulle attività
produttive (IRAP), con
prioritaria e progressiva
esclusione dalla base
imponibile del costo del
lavoro e di eventuali
ulteriori costi. I decreti
legislativi dovranno
prevedere anche la
semplificazione della base
imponibile. |
1. Il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti
legislativi per la graduale
eliminazione dell'imposta
regionale sulle attività
produttive (IRAP), con
prioritaria e progressiva
esclusione dalla base
imponibile del costo del
lavoro e di eventuali
ulteriori costi, valutando
la possibilità di dare la
precedenza ai soggetti con
una prevalente incidenza del
costo del lavoro rispetto
agli altri costi. I
decreti legislativi dovranno
prevedere anche la
semplificazione della base
imponibile. |
|
(Principio di |
|
1. L'esercizio della
delega prevista dalla
presente legge avviene nel
rispetto del seguente
principio di coordinamento
con la finanza decentrata:
semplificazione del sistema
di riscossione delle somme
percepite a titolo di
addizionale a tributi
erariali, comprese le accise,
al fine di garantire agli
enti locali e regionali
destinatari di tali risorse
la facoltà di ottenere
l'attribuzione diretta delle
somme versate. |
|
|
|
|
1. L'attuazione della
riforma è modulata con più
decreti legislativi, da
emanare entro due anni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
sottoposti al vincolo della
sostanziale invarianza dei
saldi economici e finanziari
netti dei singoli settori
istituzionali, tenuto anche
conto della riforma del
sistema previdenziale. A tale
fine, la sezione dedicata del
Documento di programmazione
economico-finanziaria, di cui
all'articolo 1, comma 5,
della legge 8 agosto 1995, n.
335, è integrata dei
necessari elementi di
informazione. |
1. Identico. |
|
2. Dai decreti
legislativi di attuazione
degli articoli da 3 a 8 non
possono derivare oneri
aggiuntivi per il bilancio
dello Stato. Nel caso di
eventuali maggiori oneri, si
procede ai sensi
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni. |
2. Dai decreti
legislativi di attuazione
degli articoli 4, 5, 6 e 7
non possono derivare
oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Nel
caso di eventuali maggiori
oneri, si procede ai sensi
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni. |
|
3. I decreti
legislativi di attuazione
degli articoli 3 e 8
contengono esclusivamente
misure a carattere
ordinamentale ovvero
organizzatorio, oppure
possono recare oneri nei
limiti della copertura
finanziaria assicurata ai
sensi dei commi 4 e 5. |
|
3. Nel Documento di
programmazione
economico-finanziaria sono
indicate an-nualmente le
variazioni dell'ammontare
delle entrate connesse con le
modifiche da introdurre al
regime di imposizione
personale e con la
progressiva eliminazione
dell'IRAP. |
4. Identico. |
|
4. In coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 3,
con legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera b), della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni,
vengono stabiliti: a) il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, fino a quando non sostituite |
5. In coerenza
con gli obiettivi di cui al
comma 4, legge finanziaria
reca le modifiche al regime
di imposizione personale e
quelle relative alla
progressiva eliminazione
dell'IRAP che comportano
effetti finanziari e
definisce la copertura degli
eventuali ulteriori oneri
derivanti dai decreti
legislativi di attuazione
degli articoli 3 e 8. |
|
da deduzioni, a valere
per i successivi esercizi; b) le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP. |
|
5. Fino alla data di
scadenza del termine per
l'esercizio della delega di
cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le disposizioni
vigenti, in quanto
compatibili, non
espressamente abrogate. Per
lo stesso periodo, e per i
due anni successivi, nel
rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi
di cui alla presente legge,
possono essere emanate, con
uno o più decreti
legislativi, disposizioni
integrative e correttive,
nonché tutte le modificazioni
legislative necessarie per il
migliore coordinamento delle
disposizioni vigenti.
Apposita normativa
transitoria escluderà
inasprimenti fiscali,
rispetto a regimi fiscali
garantiti dalla legislazione
pregressa. |
6. Identico. |
|
6. Fino al
completamento del processo di
riforma costituzionale sono
garantiti in termini
quantitativi e qualitativi
gli attuali meccanismi di
finanza locale e regionale,
nel rispetto, per le regioni
a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e
di Bolzano, dei rispettivi
statuti e delle relative
norme di attuazione. In
particolare, la progressiva
riduzione dell'IRAP sarà
compensata, d'intesa con le
regioni, da trasferimenti o
da compartecipazioni. Restano
salve eventuali anticipazioni
del federalismo fiscale. |
7. Fino al
completamento del processo di
riforma costituzionale sono
garantiti in termini
quantitativi e qualitativi
gli attuali meccanismi di
finanza locale e regionale,
nel rispetto, per le regioni
a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e
di Bolzano, dei rispettivi
statuti e delle relative
norme di attuazione. In
particolare, la progressiva
riduzione dell'IRAP sarà
compensata, d'intesa con le
regioni, da trasferimenti o
da compartecipazioni, da
attuare nell'ambito degli
equilibri di finanza
pubblica. Restano salve
eventuali anticipazioni del
federalismo fiscale. |
|
|
|
| 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione | 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli da 3 a 9 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai |
|
dei pareri da parte
delle Commissioni
parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione
dei medesimi schemi di
decreto. Le Commissioni
possono chiedere ai
Presidenti delle Camere una
proroga di venti giorni per
l'espressione del parere,
qualora ciò si renda
necessario per la complessità
della materia o per il numero
dei decreti trasmessi nello
stesso periodo all'esame
delle Commissioni. |
fini dell'espressione dei
pareri da parte delle
Commissioni parlamentari
competenti per materia e per
le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi
entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei
medesimi schemi di decreto.
Le Commissioni possono
chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti
giorni per l'espressione del
parere, qualora ciò si renda
necessario per la complessità
della materia o per il numero
dei decreti trasmessi nello
stesso periodo all'esame
delle Commissioni. |
|
2. Qualora sia
concessa, ai sensi del comma
1, la proroga del termine per
l'espressione del parere, i
termini per l'emanazione dei
decreti legislativi sono
prorogati di venti giorni. |
2. Identico. |
|
3. Entro i trenta
giorni successivi
all'espressione dei pareri,
il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni
ivi eventualmente formulate,
anche con riferimento
all'esigenza di garantire il
rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi,
corredati dai necessari
elementi integrativi di
informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. |
3. Entro i trenta
giorni successivi
all'espressione dei pareri,
il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni
ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con
riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dai
necessari elementi
integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti, che
sono espressi entro trenta
giorni dalla data di
trasmissione. |
|
4. Decorso il termine
di cui al comma 1, primo
periodo, ovvero quello
prorogato ai sensi del comma
1, secondo periodo, senza che
le Commissioni abbiano
espresso i pareri di
rispettiva competenza, i
decreti legislativi possono
essere comunque emanati. |
4. Decorso il termine
di cui al comma 1, primo
periodo, ovvero quello
prorogato ai sensi del comma
1, secondo periodo, senza che
le Commissioni abbiano
espresso i pareri di
rispettiva competenza, i
decreti legislativi possono
essere comunque
adottati. |
|
5. Qualora il Governo
abbia ritrasmesso alle Camere
i testi ai sensi del comma 3,
decorso il termine ivi
previsto per l'espressione
dei pareri parlamentari, i
decreti legislativi possono
essere comunque emanati. |
5. Qualora il Governo
abbia ritrasmesso alle Camere
i testi ai sensi del comma 3,
decorso il termine ivi
previsto per l'espressione
dei pareri parlamentari,
i decreti legislativi
possono essere comunque
adottati. |
| 6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della |
6. Identico. |
|
proporzione esistente tra
i gruppi parlamentari, sulla
base delle designazioni dei
gruppi medesimi. La
Commissione esprime il parere
entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione
dello schema di decreto. I
Presidenti delle Camere
possono, d'intesa, su
richiesta della Commissione,
concedere una proroga di
venti giorni per
l'espressione del parere. |
|
7. Qualora sia
concessa, ai sensi del comma
6, la proroga del termine per
l'espressione del parere, il
termine per l'emanazione del
decreto legislativo è
prorogato di venti giorni.
Decorso il termine di cui al
comma 6, secondo periodo,
ovvero quello prorogato ai
sensi del terzo periodo del
medesimo comma 6, il decreto
legislativo può essere
comunque emanato. |
7. Qualora sia
concessa, ai sensi del comma
6, la proroga del termine per
l'espressione del parere, il
termine per l'adozione
del decreto legislativo è
prorogato di venti giorni.
Decorso il termine di cui al
comma 6, secondo periodo,
ovvero quello prorogato ai
sensi del terzo periodo del
medesimo comma 6, il decreto
legislativo può essere
comunque adottato. |
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