XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2126




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

        "1-bis. Nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati è, alla scadenza del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica".



Frontespizio Relazione