XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2126
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei comuni con popolazione fino a cinquemila
abitanti chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati
è, alla scadenza del secondo mandato, rieleggibile alla
medesima carica".