XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2122-ter
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Artt. 1-5.
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Capo II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 6.
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Capo III
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Artt. 7-11.
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Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AFFARI ESTERI
Artt. 12-14.
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Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTI LOCALI
Art. 15.
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Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INNOVAZIONE
Art. 16.
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Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA
Artt. 17-20.
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Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA
Art. 21.
(Disposizioni sul settore agricolo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più
decreti legislativi per completare il processo di
modernizzazione del settore agricolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
ed in coerenza con la normativa comunitaria e con gli
obiettivi di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo
2001, n. 57, si conformano ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) riformare la legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali ed ai contratti di
coltivazione e vendita, al fine di assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
b) coordinare ed armonizzare la normativa
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
c) definire innovativi strumenti finanziari,
assicurativi, e di garanzia del credito, al fine di sostenere
la competitività e favorire la riduzione dei rischi di
mercato;
d) ridefinire il sistema della programmazione
negoziata in agricoltura e nel settore agroalimentare ed i
relativi modelli organizzativi;
e) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo occupazionale del settore agricolo, anche per
incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
f) prevedere gli strumenti, anche organizzativi,
relativi alla promozione dei prodotti del sistema
agroalimentare italiano, anche al fine di favorire
l'internazionalizzazione delle imprese agricole e
agroalimentari, nonché di coordinare i mezzi finanziari
disponibili per la promozione dell'agricoltura, del settore
alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo
rurale;
g) rivedere gli strumenti relativi alla
tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei
prodotti del settore agroalimentare, anche attraverso la
riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, differenziando le procedure e le modalità tra
sistema di tracciabilità obbligatoria e tracciabilità
volontaria;
h) favorire lo sviluppo della forma societaria in
agricoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti
previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228;
i) agevolare la costituzione di efficienti
organizzazioni di produttori attraverso la modifica
dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a
seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia
espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i
decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada
nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui
al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è
prorogato di sessanta giorni.
Art. 22.
(Disposizioni sui macchinari agricoli).
1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Per i macchinari agricoli i benefìci possono
riguardare anche l'acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal
cui valore, ai fini della determinazione del contributo, deve
essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti".
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI
Art. 23.
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Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TUTELA DELLA SALUTE
Artt. 24-27.
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Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28.
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