XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2122-ter




DISEGNO DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


Artt. 1-5.

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Capo II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE


Art. 6.

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Capo III

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA


Artt. 7-11.

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Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AFFARI ESTERI


Artt. 12-14.

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Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTI LOCALI


Art. 15.

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Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INNOVAZIONE


Art. 16.

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Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA


Artt. 17-20.

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Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA


Art. 21.

(Disposizioni sul settore agricolo).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e con gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) riformare la legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
                b) coordinare ed armonizzare la normativa tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

                c) definire innovativi strumenti finanziari, assicurativi, e di garanzia del credito, al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato;

                d) ridefinire il sistema della programmazione negoziata in agricoltura e nel settore agroalimentare ed i relativi modelli organizzativi;

                e) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo occupazionale del settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

                f) prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari, nonché di coordinare i mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, del settore alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo rurale;

                g) rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare, anche attraverso la riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, differenziando le procedure e le modalità tra sistema di tracciabilità obbligatoria e tracciabilità volontaria;

                h) favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

                i) agevolare la costituzione di efficienti organizzazioni di produttori attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

        3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.


Art. 22.

(Disposizioni sui macchinari agricoli).

        1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i macchinari agricoli i benefìci possono riguardare anche l'acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal cui valore, ai fini della determinazione del contributo, deve essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti".


Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI


Art. 23.

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Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TUTELA DELLA SALUTE


Artt. 24-27.

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Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 28.

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Frontespizio