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1. E' istituito l'Alto
Commissario per la
prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle
altre forme di illecito
all'interno della pubblica
amministrazione, di seguito
denominato "Alto
Commissario", alla diretta
dipendenza funzionale del
Presidente del Consiglio dei
ministri. |
1. Identico. |
|
2. Per le finalità
di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa annua
massima di 582.000 euro a
decorrere dall'anno
2002. |
|
2. Il Governo emana,
su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, un
regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive
modificazioni, volto a
determinare la composizione e
le funzioni dell'Alto
Commissario, al fine di
garantirne l'autonomia e
l'efficacia operativa. |
3. Il Governo
adotta, su proposta del
Ministro per la funzione
pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive
modificazioni, volto a
determinare la composizione e
le funzioni dell'Alto
Commissario, al fine di
garantirne l'autonomia e
l'efficacia operativa. |
|
3. L'Alto Commissario
svolge le proprie funzioni
nell'osservanza dei seguenti
princìpi fondamentali: |
4. Identico: |
|
a) principio di
trasparenza e libero accesso
alla documentazione
amministrativa, salvo i casi
di legittima opposizione del
segreto; |
a) identica; |
|
b) libero accesso
alle banche dati delle
pubbliche amministrazioni; |
b) identica; |
|
c) facoltà di
esercitare le proprie
funzioni d'ufficio o su
istanza delle pubbliche
amministrazioni; |
c) identica; |
|
d) obbligo di
relazione semestrale al
Presidente del Consiglio dei
ministri, che riferisce
periodicamente ai Presidenti
delle Camere; |
d) identica; |
|
e) supporto di un
ufficio composto da
dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in
posizione di comando o
fuori ruolo secondo i
rispettivi ordinamenti, il
cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato
ad ogni effetto di legge a
quello prestato presso le
amministrazioni di
appartenenza; |
e) supporto di un
ufficio composto da
dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in
posizione di comando secondo
i rispettivi ordinamenti, il
cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato
ad ogni effetto di legge a
quello prestato presso le
amministrazioni di
appartenenza; |
|
f) obbligo di
rapporto all'autorità
giudiziaria e alla Corte dei
conti nei casi previsti dalla
legge; |
f) identica; |
|
g) rispetto delle
competenze regionali e delle
province autonome di Trento e
di Bolzano. |
g) identica. |
|
4. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 582.000
euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede, per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
medesimo. |
5. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari
a 582.000 euro a decorrere
dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
medesimo. |
|
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
6. Identico. |
|
|
|
| 1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, |
1. Identico: |
|
n. 476, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
|
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente: |
a) identico: |
|
"2. La Commissione
è composta da: |
"2. Identico: |
| a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza; |
a) identica; |
|
due
rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei
ministri; |
b) identica; |
|
c) un
rappresentante del Ministero
del lavoro e delle politiche
sociali; |
c) identica; |
|
d) un
rappresentante del Ministero
degli affari esteri; |
d) identica; |
|
e) un
rappresentante del Ministero
dell'interno; |
e) identica; |
|
f) due
rappresentanti del Ministero
della giustizia; |
f) identica; |
|
g) un
rappresentante del Ministero
della salute; |
g) identica; |
|
h) un
rappresentante del Ministero
dell'economia e delle
finanze; |
h) identica; |
|
un
rappresentante del Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca; |
i) identica; |
|
l) tre
rappresentanti della
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281"; |
l) identica; |
|
m) tre
rappresentanti designati,
sulla base di apposito
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da
associazioni familiari a
carattere nazionale, almeno
uno dei quali designato dal
Forum delle
associazioni familiari"; |
|
b) al comma 4, il
secondo e il terzo periodo
sono soppressi. |
b) identica. |
|
2. Dalle
disposizioni di cui al comma
1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato e, a tal
fine, sono
corrispondentemente
rideterminati i trattamenti
economici corrisposti, a
qualsiasi titolo, ai
componenti della Commissione,
previsti dal medesimo
articolo 38 della citata
legge n.184 del 1983 nel
testo vigente anteriormente
alla data di entrata in
vigore della presente
legge. |
|
2. Le spese relative
alla Commissione per le
adozioni internazionali di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1^ dicembre
1999, n. 492, pari a
4.132.000 euro, iscritte
nell'unità previsionale di
base 3.1.5.1 dello stato di
previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali, sono trasferite
all'unità previsionale di
base 3.1.5.2 dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
3. Le spese
per l'esecuzione della
Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in
materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993, previste
dall'articolo 9 della legge
31 dicembre 1998, n. 476,
pari a 6.817.231,07 euro,
iscritte nell'unità
previsionale di base 3.1.5.1
"Fondo per le politiche
sociali" dello stato di
previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali sono trasferite
all'unità previsionale di
base 3.1.5.2"Presidenza
del Consiglio dei ministri"
dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e
delle finanze, con
esclusione della quota di
minori entrate, pari a
1.549.370,70 euro, recate
dall'articolo 39-quater
della legge 4 maggio 1983,
n.184, introdotto
dall'articolo 3 della citata
legge n. 476 del 1998, e
dall'articolo 4 della
medesima legge n. 476 del
1998. |
|
|
|
|
1. I commi 7, 8 e 9
dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, sono abrogati. |
1. Identico. |
|
2. L'Ufficio
nazionale per il servizio
civile, già istituito presso
la Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi
dell'articolo 8 della legge 8
luglio 1998, n. 230, cura
l'organizzazione,
l'attuazione e lo svolgimento
del servizio civile. Il
Presidente del Consiglio dei
ministri, o un Ministro da
lui delegato, esercita i
poteri di indirizzo e
coordinamento in materia di
servizio civile. |
2. L'articolo
10, comma 3, della legge 8
luglio 1998, n. 230, è
sostituito dal seguente: "3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle |
|
organizzazioni,
pubblici e privati, che
impiegano obiettori di
coscienza e volontari del
servizio civile nazionale
ovvero dei loro organismi
rappresentativi, nonché tra
rappresentanti degli
obiettori di coscienza e dei
volontari, delle regioni e
delle amministrazioni
pubbliche coinvolte". 3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
|
|
|
|
1. Dopo l'articolo 7
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 7-bis. -
(Formazione del
personale).- 1. Le
amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con
esclusione delle università e
degli enti di ricerca,
nell'ambito delle attività di
gestione delle risorse umane
e finanziarie, predispongono
annualmente un piano di
formazione del personale,
tenendo conto dei fabbisogni
rilevati, delle competenze
necessarie in relazione agli
obiettivi, nonché della
programmazione delle
assunzioni e delle
innovazioni normative e
tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli
obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie,
prevedendo l'impiego delle
risorse interne, di quelle
statali e comunitarie, nonché
le metodologie formative da
adottare in riferimento ai
diversi destinatari. |
"Art. 7-bis. -
(Formazione del
personale).- 1. Le
amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con
esclusione delle università e
degli enti di ricerca,
nell'ambito delle attività di
gestione delle risorse umane
e finanziarie, predispongono
annualmente un piano di
formazione del personale,
compreso quello in
posizione di comando o fuori
ruolo, tenendo conto dei
fabbisogni rilevati, delle
competenze necessarie in
relazione agli obiettivi,
nonché della programmazione
delle assunzioni e delle
innovazioni normative e
tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli
obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie,
nei limiti di quelle, a
tale scopo, disponibili,
prevedendo l'impiego delle
risorse interne, di quelle
statali e comunitarie, nonché
le metodologie formative da
adottare in riferimento ai
diversi destinatari. |
| 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o |
2. Identico". |
|
straordinarie, devono essere
specificamente comunicati
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e
delle finanze indicando gli
obiettivi e le risorse
utilizzabili, interne,
statali o comunitarie. Ai
predetti interventi formativi
si dà corso qualora, entro un
mese dalla comunicazione, non
intervenga il diniego della
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di
concerto con il Ministero
dell'economia e delle
finanze. Il Dipartimento
della funzione pubblica
assicura il raccordo con il
Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie
relativamente agli interventi
di formazione connessi
all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione". |
|
(Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti". 2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. |
|
|
|
| 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla |
Identico. |
|
lettera b-bis),
introdotta dall'articolo 33
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: ", i
livelli retributivi minimi
per il personale, a
prescindere dal contratto di
impiego" sono soppresse. |
|
1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Qualora i rispettivi contratti integrativi prevedano costi non compatibili con i vincoli di bilancio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3". |
|
|
|
|
|
1. Dopo l'articolo 34
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia
di mobilità del
personale).- 1. Le
amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2,
con esclusione delle
amministrazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prima
di avviare le procedure di
assunzione di personale, sono
tenute a comunicare ai
soggetti di cui all'articolo
34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di
destinazione per i quali si
intende bandire il concorso
nonché, se necessario, le
funzioni e le eventuali
specifiche idoneità
richieste. |
"Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia
di mobilità del
personale).- 1.
Identico. |
| 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, |
2. Identico. |
|
comma 3, provvedono,
entro quindici giorni dalla
comunicazione, ad assegnare
il personale collocato in
disponibilità ai sensi degli
articoli 33 e 34, ovvero
interessato ai processi di
mobilità previsti dalle leggi
e dai contratti collettivi.
Le predette strutture
regionali e provinciali,
accertata l'assenza negli
appositi elenchi di personale
da assegnare alle
amministrazioni che intendono
bandire il concorso,
comunicano tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, le
informazioni inviate dalle
stesse amministrazioni. Entro
quindici giorni dal
ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza
del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e
delle finanze, provvede ad
assegnare alle
amministrazioni che intendono
bandire il concorso il
personale inserito
nell'elenco previsto
dall'articolo 34, comma 2,
nonché collocato in
disponibilità in forza di
specifiche disposizioni
normative. |
|
3. Le
amministrazioni possono
provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione
del personale assegnato ai
sensi del comma 2. |
|
3. Le
amministrazioni, decorsi due
mesi dalla comunicazione di
cui al comma 1, possono
procedere all'avvio della
procedura concorsuale per le
posizioni per le quali non
sia intervenuta
l'assegnazione di personale
ai sensi del comma 2. |
4. Identico. |
| 4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni". |
5. Identico". |
|
2. All'articolo 17,
comma 1, della legge 28
luglio 1999, n. 266, dopo le
parole: "legge 19 maggio
1986, n. 224," sono inserite
le seguenti: "nonché del
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco,". |
2. Identico. |
| 3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 |
|
dicembre 1997, n.465, dopo le
parole: "per le
amministrazioni statali" sono
inserite le seguenti: "e per
gli uffici territoriali del
Governo". 4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165". |
|
(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione |
|
1. Alla stipula dei
contratti individuali con i
dirigenti incaricati presso i
collegi di revisione degli
enti pubblici ai sensi
dell'articolo 19, comma 10,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni,
provvedono le amministrazioni
dello Stato nel cui interesse
l'incarico viene
svolto. |
|
|
|
|
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive
modificazioni, in materia di
programmazione delle
assunzioni, con regolamento
emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti
le modalità e i criteri con i
quali le amministrazioni
dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici non economici
possono ricoprire i posti
disponibili, nei limiti della
propria dotazione organica,
utilizzando gli idonei delle
graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre
amministrazioni del medesimo
comparto di
contrattazione. |
1. A decorrere dal
2003, fermo restando
quanto previsto dall'articolo
39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive
modificazioni, in materia di
programmazione delle
assunzioni, con regolamento
emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti
le modalità e i criteri con i
quali le amministrazioni
dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici non economici
possono ricoprire i posti
disponibili, nei limiti della
propria dotazione organica,
utilizzando gli idonei delle
graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre
amministrazioni del medesimo
comparto di
contrattazione. |
| 2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente | 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità |
|
capo secondo le
rispettive competenze
previste dai relativi statuti
e dalle norme di
attuazione. |
del presente capo
secondo le rispettive
competenze previste dai
relativi statuti e dalle
norme di attuazione. |
|
|
|
|
1. Al fine di conseguire
risparmi di spesa prevenendo
contenzioso giurisdizionale,
il personale inquadrato nei
ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri in
base alle procedure di cui
alla legge 23 agosto 1988, n.
400, che, alla data di
entrata in vigore della
medesima legge, risulti
essere in possesso dei
requisiti indicati
all'articolo 38, comma 4,
della citata legge, previa
rinuncia espressa ad ogni
contenzioso giurisdizionale,
può essere inquadrato, a
domanda e qualora superi
l'apposito esame-colloquio,
nelle posizioni
corrispondenti a quelle
conseguite, a seguito della
definizione di ricorsi
esperiti avverso gli atti di
inquadramento, da dipendenti
dei medesimi ruoli in
possesso degli stessi
requisiti. Tale inquadramento
decorre, ai fini giuridici,
dalla data di entrata in
vigore della citata legge n.
400 del 1988, e, ai fini
economici, dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
1. Identico. |
|
2. All'onere derivante
dal comma 1, pari a 427.000
euro per l'anno 2002 e
437.000 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
(Codice unico di progetto degli investimenti |
| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e |
|
6, della legge 17 maggio
1999, n.144, e in particolare
per la funzionalità della
rete di monitoraggio degli
investimenti pubblici, ogni
nuovo progetto di
investimento pubblico, nonché
ogni progetto in corso di
attuazione alla predetta
data, è dotato di un "Codice
unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o
i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica
secondo la procedura definita
dal CIPE. 2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. |
|
(Personale dell'Ente |
|
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
al personale dell'Ente
nazionale di assistenza al
volo già in servizio alla
data di entrata in vigore
della legge 21 dicembre 1996,
n.665, si applicano le
disposizioni previste dagli
articoli 30 e 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n.165. |
|
(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio |
|
1. All'articolo 10 del
decreto-legge 15 gennaio
1991, n.8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n.82, e
successive modificazioni,
dopo il comma 2-octies
è aggiunto il seguente: "2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere |
|
derivante dall'attuazione
del presente comma,
determinato nella misura
massima di 42.000 euro per
l'anno 2002 e di 100.000 euro
annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero". |
|
V. art. 6. |
(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva |
|
1. All'articolo
40-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, introdotto dall'articolo
17, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, il
comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3" |
|
|
|
|
|
|
| 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 |
Identico. |
|
dicembre 2000, n. 445,
sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: "Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa"; b) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente: "Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78". |
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DISPOSIZIONI IN |
|
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e |
|
1. Dopo l'articolo 7
del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, è inserito il
seguente: "Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di |
|
legge, per le violazioni
delle disposizioni dei
regolamenti comunali e
provinciali si applica la
sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 euro a 500
euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689". |
|
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E |
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E |
|
|
|
|
1. Il Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca affida alla Cassa
depositi e prestiti la
gestione dei fondi relativi
alla realizzazione di alloggi
e residenze per studenti
universitari di cui alla
legge 14 novembre 2000, n.
338, corrispondendo a favore
della stessa una commissione
sulle somme erogate, a valere
sui medesimi fondi, nella
misura definita dalla
convenzione tipo
approvata con decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297, sono
apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente: "2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;"; b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: "dottorato di |
Identico. |
|
ricerca" sono inserite le
seguenti: ", nonché ad
assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449,"; c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino alla scadenza" sono inserite le seguenti: ", integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto,"; d) all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni". |
|
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|
| 1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo | 1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e all'articolo 4, |
|
4, comma 5, della legge
19 ottobre 1999, n. 370, si
applicano anche nei confronti
degli enti di ricerca,
dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) e
dell'Agenzia spaziale
italiana (ASI). |
comma 5, della legge 19
ottobre 1999, n.370, si
applicano anche nei confronti
degli enti di ricerca,
dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA),
dell'Istituto superiore di
sanità (ISS), dell'Istituto
superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) e dell'Agenzia
spaziale italiana (ASI). |
|
2. Le disposizioni di
cui al comma 1-bis
dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni,
concernente la concessione di
anticipazioni da parte del
Ministero degli affari esteri
sui finanziamenti erogati per
la realizzazione di progetti
di cooperazione allo sviluppo
alle università, sono
applicate anche a favore
degli enti di ricerca,
dell'ENEA e dell'ASI. |
2. Le disposizioni di
cui al comma 1-bis
dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n.79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n.140, e
successive modificazioni,
concernente la concessione di
anticipazioni da parte del
Ministero degli affari esteri
sui finanziamenti erogati per
la realizzazione di progetti
di cooperazione allo sviluppo
alle università, sono
applicate anche a favore
degli enti di ricerca,
dell'ENEA, dell'ISS,
dell'ISPESL e dell'ASI. |
|
|
|
|
1. In deroga alle
disposizioni della legge 29
ottobre 1984, n. 720, i
trasferimenti disposti dal
Consiglio nazionale delle
ricerche in favore dei propri
istituti o di altre strutture
fornite di autonomia
contabile e di bilancio sono
accreditati su appositi conti
bancari ad essi intestati
presso l'Istituto incaricato
del servizio di cassa. Il
Consiglio nazionale delle
ricerche provvede a tali
trasferimenti in relazione
all'oggettivo fabbisogno di
liquidità dei suddetti
istituti o strutture. |
Identico. |
|
|
|
| 1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o | 1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o |
|
formazione presentati al
Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica ai sensi degli
articoli 4, 5, 6 e 11 del
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 8 agosto 1997,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 19
novembre 1997, in attuazione
delle disposizioni di cui
agli articoli da 1 a 13 della
legge 17 febbraio 1982, n.
46, e successive
modificazioni, il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca è autorizzato,
nell'ambito delle direttive
per la ripartizione del Fondo
per le agevolazioni alla
ricerca di cui all'articolo
6, comma 4, del citato
decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, a riservare
annualmente una quota delle
complessive disponibilità del
Fondo stesso alla copertura
degli oneri derivanti dai
progetti di cui alla medesima
legge n. 46 del 1982, e
successive modificazioni. |
formazione presentati al
Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica ai sensi degli
articoli 4, 5, 6 e 11 del
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 8 agosto 1997,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 19
novembre 1997, in attuazione
delle disposizioni di cui
agli articoli da 1 a 13 della
legge 17 febbraio 1982, n.
46, e successive
modificazioni, il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca è autorizzato,
nell'ambito delle direttive
per la ripartizione del Fondo
per le agevolazioni alla
ricerca di cui all'articolo
6, comma 4, del citato
decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, a riservare
annualmente una quota non
inferiore al 30 per cento
delle complessive
disponibilità del Fondo
stesso alla copertura degli
oneri derivanti dai progetti
di cui alla medesima legge n.
46 del 1982, e successive
modificazioni. |
|
(Disposizione |
|
1. Il comma 10
dell'articolo 1 del
decreto-legge 12 novembre
2001, n.402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
gennaio 2002, n.1, si
interpreta nel senso che i
diplomi di assistente sociale
validi ai fini dell'accesso
ai corsi di laurea
specialistica, ai master
ed agli altri corsi di
formazione post-base di cui
al decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n.509, sono i diplomi
universitari di assistente
sociale. |
|
(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla |
| 1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla |
|
celebrazione dell'Anno
Internazionale delle
Montagne, è attribuito un
contributo speciale di 2
milioni di euro, per l'anno
2002, in favore del "Comitato
italiano per il 2002 - Anno
Internazionale delle
Montagne". Per lo svolgimento
dei suoi compiti il Comitato
può avvalersi della
collaborazione dell'Istituto
nazionale per la ricerca
scientifica e tecnologica
sulla montagna. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
DISPOSIZIONI IN |
DISPOSIZIONI IN |
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|
1. La lettera b)
dell'articolo 3 della legge
21 novembre 1967, n. 1185, è
sostituita dalla seguente: "b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;". 2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, |
Identico. |
|
sono apportate le
seguenti modificazioni: a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario è valido per dieci anni"; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio"; c) il quarto comma è abrogato. 3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato. 4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. |
|
|
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|
1. Gli incarichi di cui
all'articolo 9, comma 4,
della legge 18 novembre 1995,
n. 496, e successive
modificazioni, conferiti agli
esperti nominati ai sensi
della medesima disposizione,
possono essere rinnovati
anche dopo la scadenza del
primo rinnovo, per la durata
di due anni, prorogabile per
un periodo ulteriore di due
anni. |
Identico. |
|
|
|
| 1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura |
Identico. |
|
all'estero, acquisito il
parere della Commissione
nazionale per la promozione
della cultura italiana
all'estero di cui
all'articolo 4 della legge 22
dicembre 1990, n. 401,
costituire o partecipare,
d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle
finanze, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di
bilancio destinati agli
interventi di promozione
culturale all'estero, ad
associazioni o fondazioni in
Italia e all'estero,
finanziate da soggetti
privati o enti pubblici con
propri apporti di capitale,
per la realizzazione di
grandi progetti di promozione
e cooperazione culturale,
nonché di diffusione e
promozione della lingua
italiana e delle
tradizioni e culture
locali. L'atto costitutivo
e lo statuto delle
associazioni e fondazioni
devono prevedere che, in caso
di estinzione o scioglimento,
il Ministero degli affari
esteri partecipa alla
divisione dell'attivo
patrimoniale in relazione ai
propri conferimenti. 2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401. |
|
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|
|
|
1. Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie
promuove progetti innovativi
volti a: a) sviluppare l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa; b) sviluppare sistemi per l'accesso ai servizi in rete da parte dei cittadini e delle imprese; |
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di |
|
c) sviluppare
l'infrastruttura digitale
della pubblica
amministrazione,
razionalizzando le reti e
riducendo i costi. |
rilevanza strategica,
di preminente interesse
nazionale, con particolare
attenzione per i progetti di
carattere intersettoriale,
con finanziamenti aggiuntivi
a carico e nei limiti del
Fondo di cui al comma 2; può
inoltre promuovere e
finanziare progetti del
Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie
con le medesime
caratteristiche. |
|
2. Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie
assicura il raccordo con il
Ministro per la funzione
pubblica relativamente alle
innovazioni che riguardano
l'ordinamento organizzativo e
funzionale delle pubbliche
amministrazioni. |
(v. comma 7) |
|
2. Il Ministro,
sentito il Comitato dei
Ministri per la società
dell'informazione, individua
i progetti di cui al comma 1,
con l'indicazione degli
stanziamenti necessari per la
realizzazione di ciascuno di
essi. Per il finanziamento
relativo è istituito il
"Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel
settore informatico",
iscritto in una apposita
unità previsionale di base
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
|
3. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore
della presente legge sono
emanati uno o più
regolamenti, ai sensi
dell'articolo 117, sesto
comma, della Costituzione, e
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per introdurre nella
disciplina vigente le norme
necessarie ai fini del
conseguimento dei seguenti
obiettivi: a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese; b) diffusione e uso della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi; c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi; e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni; |
(v. comma 8) |
|
f)
generalizzazione del
ricorso a procedure
telematiche nella contabilità
e nella tesoreria; g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici; i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni. |
|
4. I regolamenti di cui
al comma 3 sono adottati su
proposta congiunta dei
Ministri per la funzione
pubblica e per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze nonché con
gli altri Ministri
interessati. |
(v. comma 9) |
|
5. Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie
determina periodicamente, ai
sensi dell'articolo 29, comma
7, lettera a), della
legge 28 dicembre 2001, n.
448, l'articolazione
graduale, attraverso precise
scadenze, del processo di
conseguimento degli obiettivi
indicati al comma 3, nonché i
criteri di verifica. |
Soppresso. |
|
6. Per il finanziamento
dei progetti di cui al
presente articolo, con
priorità per quelli
presentati dalle
amministrazioni che
conseguono gli obiettivi
entro le scadenze fissate ai
sensi del comma 5, è
autorizzata la spesa di
25.823.000 euro per l'anno
2002, 51.646.000 euro per
l'anno 2003 e 77.469.000 euro
per l'anno 2004. A decorrere
dall'anno 2005,
l'autorizzazione di spesa può
essere rifinanziata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
3. Per il
finanziamento del Fondo di
cui al comma 2 è
autorizzata la spesa di
25.823.000 euro per l'anno
2002, 51.646.000 euro per
l'anno 2003 e 77.469.000 euro
per l'anno 2004. Al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
4. Le risorse di
cui all'articolo 29, comma 7,
lettera b), secondo
periodo, della legge 28
dicembre 2001, n.448,
destinate al finanziamento
dei progetti innovativi nel
settore informatico,
confluiscono nel Fondo di cui
al comma 2 e a tal fine
vengono mantenute in bilancio
per essere versate in entrata
e riassegnate al Fondo
medesimo. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
(v. comma 6, secondo
periodo) |
6. A decorrere
dall'anno 2005,
l'autorizzazione di spesa può
essere rifinanziata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge
5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni. |
|
(v. comma 2) |
7. Il Ministro
per l'innovazione e le
tecnologie assicura il
raccordo con il Ministro per
la funzione pubblica
relativamente alle
innovazioni che riguardano
l'ordinamento organizzativo e
funzionale delle pubbliche
amministrazioni. |
|
(v. comma 3) |
8. Entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge
sono emanati uno o più
regolamenti, ai sensi
dell'articolo 117, sesto
comma, della Costituzione e
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, per introdurre nella
disciplina vigente le norme
necessarie ai fini del
conseguimento dei seguenti
obiettivi: a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati; b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi; c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici); |
|
e) estensione
dell'uso della posta
elettronica nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni
e dei rapporti tra
pubbliche amministrazioni e
privati; f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria; g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici; i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni. |
|
(v. comma 4) |
9. I regolamenti di
cui al comma 8 sono
adottati su proposta
congiunta dei Ministri per la
funzione pubblica e per
l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze. 10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione |
|
e del Centro
tecnico; subentra altresì
nelle funzioni già svolte dai
predetti organismi, fatte
salve quelle attribuite dalla
legge al Ministro per
l'innovazione e le
tecnologie"; b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6". |
|
|
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|
|
|
|
1. Al numero 4
dell'allegato D annesso al
decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 464, e
successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le
funzioni in materia di
attribuzione degli stipendi
agli ufficiali, di cui
all'articolo 3, secondo
comma, del testo unico di cui
al regio decreto 31 dicembre
1928, n. 3458, come
sostituito dalla legge 26
febbraio 1960, n. 165, nonché
quelle in materia di
cessazione dal servizio,
attribuzione e liquidazione
del trattamento normale di
quiescenza del personale
militare e di collocamento a
riposo per età e liquidazione
del trattamento normale di
quiescenza del personale
civile di cui all'articolo 2,
secondo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica 19 gennaio 1976,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 13
luglio 1976, già conferite ai
comandanti di regione
militare, sono attribuite
all'Ispettore logistico
dell'Esercito, che le esplica
anche a mezzo delega". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Dopo il comma
1-bis dell'articolo 5
del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, è
inserito il seguente: |
Identico. |
|
"1-ter. Il divieto
di cui al comma 1 non si
applica per gli acquisti
eseguiti all'estero
dall'Amministrazione della
difesa, relativi a
macchinari, strumenti e
oggetti di precisione che
possono essere forniti, con i
requisiti tecnici e il grado
di perfezione richiesti,
soltanto da ditte straniere.
Per tali acquisti possono
essere concesse anticipazioni
di importo non superiore
ad un terzo dell'importo
complessivo del prezzo
contrattuale, previa
costituzione di idonea
garanzia". |
|
|
|
|
1. All'articolo 2 della
legge 9 gennaio 1951, n. 204,
sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere: |
1. Identico: |
|
"f-bis) dei
militari, dei militarizzati e
volontari deceduti in
conseguenza di eventi bellici
a decorrere dal 4 marzo
1848; |
"f-bis) dei
militari, dei militarizzati e
volontari deceduti in
conseguenza di eventi bellici
che hanno interessato
anche gli Stati preunitari
a decorrere dal 4 marzo
1848; |
|
f-ter) dei
militari e dei militarizzati
deceduti durante le missioni
di pace". |
f-ter)
identica". |
|
2. Per le finalità di
cui al comma 1, è autorizzata
la spesa annua massima di
500.000 euro a decorrere
dall'anno 2002. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente |
|
"Fondo speciale" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
|
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|
1. Il termine previsto
dall'articolo 3, comma 4,
della legge 14 novembre 2000,
n. 331, per l'emanazione di
uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni
integrative e correttive del
decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, è prorogato
fino al 31 dicembre
2002. |
1. Il termine previsto
dall'articolo 3, comma 4,
della legge 14 novembre 2000,
n. 331, per l'emanazione di
uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni
integrative e correttive del
decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, è
differito fino al 31
luglio 2003. |
|
|
|
|
1. Il Circolo ufficiali
delle Forze armate di Italia
ha sede a Roma ed è, a tutti
gli effetti, inserito
nell'ambito degli uffici di
organizzazione del Ministero
della difesa. |
1. Identico. |
|
2. Con regolamento da
emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, si provvede
all'organizzazione del
Circolo di cui al comma 1. Ad
esso è destinato personale
militare e civile nell'ambito
delle dotazioni organiche del
Ministero della difesa. Per
il funzionamento sono
utilizzate le risorse
derivanti dalle quote
obbligatoriamente versate
mensilmente dagli ufficiali,
l'ammontare delle quali è
stabilito annualmente dal
Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, nonché gli eventuali
contributi finanziari e
strumentali forniti dal
Ministero della difesa
nell'ambito degli
stanziamenti ordinari di
bilancio. |
2. Identico. |
|
3. Dalla data di
entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2
è abrogato il regio decreto
18 ottobre 1934, n. 2111. |
3. Identico. |
|
4. Le attività sociali
e di rappresentanza espletate
dal Circolo ufficiali delle
Forze armate di Italia non
sono considerate commerciali
ai sensi dell'articolo 4,
quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. |
4. Identico. |
|
5. All'onere
derivante dal comma 4, pari a
10.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
difesa. |
|
|
|
|
1. Per sopperire a
temporanee esigenze
organizzative dei comandi
internazionali operanti nel
territorio nazionale è
facoltà dell'Amministrazione
della difesa assegnare
temporaneamente gli alloggi
di cui alla legge 18 agosto
1978, n. 497, alle medesime
condizioni ivi previste e
fatte salve le prioritarie
esigenze delle Forze armate
nazionali, a personale
appartenente a Forze armate
estere impiegato presso i
predetti comandi. |
Identico. |
|
|
|
| 1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di | 1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o |
|
natura violenta riportate
nello svolgimento di attività
operative a causa di atti
delittuosi commessi da
terzi. |
lesioni di natura
violenta riportate nello
svolgimento di attività
operative a causa di atti
delittuosi commessi da
terzi. |
|
2. Le spese sanitarie
sostenute dal personale delle
Forze armate e delle Forze di
polizia per cure relative a
ferite e lesioni riportate
nello svolgimento di attività
operative sono anticipate
dall'Amministrazione di
competenza, nei limiti delle
risorse disponibili destinate
a tali finalità, su richiesta
del Comandante di Corpo o del
funzionario responsabile. |
2. Identico. |
|
(Modifica all'articolo 1 |
|
1. All'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 25
maggio 1994, n.313,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
luglio 1994, n.460, dopo le
parole: "Corpo nazionale dei
vigili del fuoco," sono
inserite le seguenti: "o del
Cassiere del Ministero
dell'interno,
comunque". (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53, le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica". (Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei 1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta |
|
funzioni di polizia, e
successive modificazioni, ed
all'articolo 5, comma 4, del
decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982,
n.337, recante ordinamento
del personale della Polizia
di Stato che espleta attività
tecnico-scientifica o
tecnica, e successive
modificazioni, dopo le
parole: "a causa di azioni
criminose di cui all'articolo
82, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n.388," sono
inserite le seguenti: "ovvero
per effetto di ferite o
lesioni riportate
nell'espletamento di servizi
di polizia o di soccorso
pubblico". 2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico". (Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei 1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1^ gennaio 1999, nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia. |
|
(Convenzioni in 1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica. 2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale. 3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488. 4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo. (Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi |
|
procedimenti, con
l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni; b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio; c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari; d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n.97; e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale; g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione; |
|
h) previsione
delle occorrenti disposizioni
transitorie anche per i
procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al
presente comma. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n.737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i princìpi ed i criteri di cui al medesimo comma 1. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi, dei criteri direttivi, nonché delle procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003. |
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| 1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, |
1. Identico. |
|
organo
tecnico-scientifico del
Ministero delle
comunicazioni, continua a
svolgere compiti di studio e
ricerca scientifica, anche
mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca
specializzati nel settore
delle poste e delle
comunicazioni, di
predisposizione della
normativa tecnica, di
certificazione e di
omologazione di
apparecchiature e sistemi, di
formazione del personale del
Ministero e di altre
organizzazioni pubbliche e
private sulla base
dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), del
decreto-legge 1^ dicembre
1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione
opera la Scuola superiore di
specializzazione in
telecomunicazioni ai sensi
del regio decreto 19 agosto
1923, n. 2483, e successive
modificazioni. |
|
2. Per un efficace ed
efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1,
all'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione
è attribuita autonomia
scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile
nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che
l'Istituto riceve per
effettuare attività di
ricerca sono versati
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
successivamente riassegnati,
con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, allo stato di
previsione del Ministero
delle comunicazioni - centro
di responsabilità
amministrativa "Istituto
superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie
dell'informazione" e
destinati all'espletamento
delle attività di ricerca.
L'Istituto è sottoposto al
controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell'articolo
3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e
al potere di indirizzo e
vigilanza del Ministero delle
comunicazioni. |
2. Identico. |
| 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum |
3. Dalla data di
entrata in vigore della
presente legge il Consiglio
superiore tecnico delle poste
e delle telecomunicazioni
acquista la denominazione di
Consiglio superiore delle
comunicazioni ed assume tra
le proprie attribuzioni
quelle riconosciute in base
all'articolo 1, comma 24,
della legge 31 luglio 1997,
n.249, al Forum |
|
permanente per le
comunicazioni, che è
conseguentemente soppresso e
nella cui dotazione
finanziaria il Consiglio
succede. Dalla medesima data
i componenti del Consiglio
cessano dalla carica. Il
Consiglio superiore delle
comunicazioni è organo
consultivo del Ministero
delle comunicazioni con
compiti di proposta nei
settori di competenza del
Ministero. Con regolamento da
emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
su proposta del Ministro
delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede al
riordinamento del
Consiglio. |
permanente per le
comunicazioni, che è
conseguentemente soppresso e
nella cui dotazione
finanziaria il Consiglio
succede. Trascorsi trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, i componenti del
Consiglio cessano dalla
carica. Il Consiglio
superiore delle comunicazioni
è organo consultivo del
Ministero delle comunicazioni
con compiti di proposta nei
settori di competenza del
Ministero. Con regolamento da
emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
su proposta del Ministro
delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, si provvede al
riordinamento del
Consiglio. |
|
4. Il Ministero delle
comunicazioni, anche
attraverso i propri organi
periferici, esercita la
vigilanza sui tetti di
radiofrequenze compatibili
con la salute umana anche a
supporto degli organi
indicati dall'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, ferme restando le
competenze del Ministero
della salute. |
4. Identico. |
| 5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente | 5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente |
|
utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
comunicazioni. Proseguono
senza soluzione di
continuità, rimanendo
confermati, il regime
convenzionale tra il
Ministero delle comunicazioni
e la Fondazione Ugo Bordoni,
di cui all'atto stipulato in
data 7 marzo 2001, recante la
disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle
attività di collaborazione e
la regolazione dei
conseguenti rapporti, nonché
l'affidamento alla Fondazione
stessa della realizzazione
della rete di monitoraggio
dei livelli di campo
elettromagnetico a livello
nazionale, a valere sui fondi
di cui all'articolo 112 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388. |
utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
comunicazioni. Prosegue
senza soluzione di
continuità, rimanendo
confermato, il regime
convenzionale tra il
Ministero delle comunicazioni
e la Fondazione Ugo Bordoni,
di cui all'atto stipulato in
data 7 marzo 2001, recante la
disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle
attività di collaborazione e
la regolazione dei
conseguenti rapporti.
Nell'interesse generale alla
tutela dell'ambiente e della
salute pubblica, la
Fondazione Ugo Bordoni
realizza altresì la rete
di monitoraggio dei livelli
di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere
sui fondi di cui all'articolo
112 della legge 23 dicembre
2000, n.388, secondo le
modalità stabilite da
apposita convenzione. |
| 6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai quali accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale riassunto compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Al relativo onere, valutato in 4.648.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede per detti anni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente | 6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del |
|
utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
comunicazioni. |
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
comunicazioni. I
dipendenti che hanno
presentato domanda di
inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso
la Fondazione fino al
completamento delle procedure
concorsuali. |
|
7. Al fine
di incentivare lo sviluppo
della radiodiffusione
televisiva in tecnica
digitale su frequenze
terrestri, in aggiunta a
quanto già previsto dal
decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, il
Ministero delle comunicazioni
promuove attività di
sperimentazione di
trasmissioni televisive
digitali terrestri e di
servizi interattivi, con
particolare riguardo alle
applicazioni di carattere
innovativo nell'area dei
servizi pubblici e
dell'interazione tra i
cittadini e le
amministrazioni dello Stato,
avvalendosi della riserva di
frequenze di cui all'articolo
2, comma 6, lettera d),
della legge 31 luglio 1997,
n. 249. Tali attività sono
realizzate, sotto la
vigilanza del Ministero delle
comunicazioni e dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni, con la
supervisione tecnica della
Fondazione Ugo Bordoni
attraverso convenzioni da
stipulare tra la medesima
Fondazione e soggetti
abilitati alla
sperimentazione ai sensi del
citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
66 del 2001, e della
deliberazione n. 435/01/CONS
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni del 15
novembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
284 del 6 dicembre 2001,
sulla base di progetti da
questi presentati. Fino alla
data di entrata in vigore del
provvedimento previsto
dall'articolo 29 della citata
deliberazione n. 435/01/CONS,
per le predette attività di
sperimentazione sono
utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze
libere o disponibili. |
7. Identico. |
| 8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" |
8. Identico. |
|
sono aggiunte le
seguenti: "che esercita la
vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli
obblighi derivanti anche da
quelle rilasciate
dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni". |
|
9. Le imprese di
radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito locale
che alla data di entrata in
vigore della presente legge
risultino debitrici per
canoni di concessione per
l'esercizio di attività di
radiodiffusione dovuti fino
al 31 dicembre 1999 possono
definire la propria posizione
debitoria, senza applicazione
di interessi, mediante
pagamento di quanto dovuto,
da effettuarsi entro novanta
giorni dalla comunicazione
alle interessate da parte del
Ministero delle
comunicazioni, in un'unica
soluzione se l'importo è
inferiore ad euro 5.000,
ovvero in un numero massimo
di cinque rate mensili di
ammontare non inferiore ad
euro 2.000, con scadenza a
partire dal trentesimo giorno
successivo alla data di
ricevimento della
comunicazione, se l'importo è
pari o superiore ad euro
5.000. |
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
|
|
|
| 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
1. Il Governo è delegato
ad adottare, su proposta del
Ministro della salute,
d'intesa con il Ministro per
la funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
un decreto legislativo
recante norme per il riordino
della disciplina degli
istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di
diritto pubblico, di cui al
decreto legislativo 30 giugno
1993, n.269, e successive
modificazioni, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
| a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e | a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e |
|
delle province autonome
di Trento e di Bolzano, le
modalità e le condizioni per
la trasformazione degli
istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di
diritto pubblico, esistenti
alla data di entrata in
vigore della presente legge,
in fondazioni di rilievo
nazionale, aperte alla
partecipazione di soggetti
pubblici e privati e
sottoposte alla vigilanza del
Ministero della salute,
ferma restando la natura
pubblica degli istituti
medesimi; |
delle province autonome
di Trento e di Bolzano, le
modalità e le condizioni
attraverso le quali il
Ministro della salute,
d'intesa con la regione
interessata, possa
trasformare gli istituti
di ricovero e cura a
carattere scientifico di
diritto pubblico, esistenti
alla data di entrata in
vigore della presente legge,
in fondazioni di rilievo
nazionale, aperte alla
partecipazione di soggetti
pubblici e privati e
sottoposte alla vigilanza del
Ministero della salute e
del Ministero dell'economia e
delle finanze, ferma
restando la natura pubblica
degli istituti
medesimi; |
|
b) prevedere che
i nuovi enti adeguino la
propria organizzazione al
principio di separazione tra
le funzioni di indirizzo e
controllo, da un lato, e
gestione e attuazione
dall'altro, garantendo,
nell'organo di indirizzo,
composto dal consiglio di
amministrazione e dal
presidente eletto dal
consiglio di amministrazione,
la presenza maggioritaria di
membri designati dalle
istituzioni pubbliche,
Ministero della salute,
regioni e comuni, con
rappresentanza paritetica del
Ministero della salute e
della regione interessata,
sulla base di idonei
requisiti di professionalità
e onorabilità, periodicamente
verificati; dell'organo di
gestione fanno parte il
direttore
generale-amministratore
delegato, nominato dal
consiglio di amministrazione,
e il direttore scientifico
responsabile della ricerca,
nominato dal Ministero della
salute, sentita la regione
interessata; |
b) prevedere che
i nuovi enti adeguino la
propria organizzazione al
principio di separazione tra
le funzioni di indirizzo e
controllo, da un lato, e
gestione e attuazione
dall'altro, garantendo,
nell'organo di indirizzo,
composto dal consiglio di
amministrazione e dal
presidente eletto dal
consiglio di amministrazione,
la presenza maggioritaria di
membri designati dalle
istituzioni pubbliche,
Ministero della salute,
regioni e comuni, con
rappresentanza paritetica del
Ministero della salute e
della regione interessata,
e assicurando che la
scelta di tutti i componenti
del consiglio sia effettuata
sulla base di idonei
requisiti di professionalità
e onorabilità, periodicamente
verificati; dell'organo di
gestione fanno parte il
direttore
generale-amministratore
delegato, nominato dal
consiglio di amministrazione,
e il direttore scientifico
responsabile della ricerca,
nominato dal Ministero della
salute, sentita la regione
interessata; |
|
c) trasferire ai
nuovi enti, in assenza di
oneri, il patrimonio, i
rapporti attivi e passivi e
il personale degli istituti
trasformati. Il personale già
in servizio all'atto della
trasformazione può optare per
un contratto di lavoro di
diritto privato, fermi
restando, in ogni caso, i
diritti acquisiti; |
c) identica; |
| d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, |
d) identica; |
|
al fine di elaborare e
attuare programmi comuni di
ricerca, assistenza e
formazione; |
|
e) prevedere
strumenti che valorizzino e
tutelino la proprietà dei
risultati scientifici, ivi
comprese la costituzione e la
partecipazione ad organismi
ed enti privati, anche aventi
scopo di lucro, operanti nel
settore della ricerca
biomedica e dell'industria,
con modalità atte a
salvaguardare la natura
no-profit delle
fondazioni; |
e) identica; |
|
f) prevedere che
il Ministro della salute
assegni a ciascuna
fondazione, o a fondazioni
aggregate a rete, diversi e
specifici progetti
finalizzati di ricerca, sulla
base dei quali aggregare
scienziati e ricercatori
considerando la necessità di
garantire la qualità della
ricerca e valorizzando le
specificità scientifiche già
esistenti o nelle singole
fondazioni ovvero nelle
singole realtà locali; |
f) prevedere che
il Ministro della salute
assegni a ciascuna
fondazione, o a fondazioni
aggregate a rete, diversi e
specifici progetti
finalizzati di ricerca,
anche fra quelli proposti
dalla comunità scientifica,
sulla base dei quali
aggregare scienziati e
ricercatori considerando la
necessità di garantire la
qualità della ricerca e
valorizzando le specificità
scientifiche già esistenti o
nelle singole fondazioni
ovvero nelle singole realtà
locali; |
|
g) disciplinare
le modalità attraverso le
quali applicare i principi di
cui al presente articolo agli
istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di
diritto privato,
salvaguardandone l'autonomia
giuridico-amministrativa; |
g) identica; |
|
h) disciplinare i
rapporti di collaborazione
con ricercatori e scienziati
su progetti specifici, anche
di altri enti e strutture,
caratterizzati da
flessibilità e temporaneità e
prevedere modalità di
incentivazione, anche
attraverso la collaborazione
con gli enti di cui alla
lettera e); |
h) identica; |
|
i) disciplinare
le modalità attraverso le
quali le fondazioni, nel
rispetto degli scopi, dei
programmi e degli indirizzi
deliberati dal consiglio di
amministrazione, possono
concedere ad altri soggetti,
pubblici e privati, compiti
di gestione, anche di
assistenza sanitaria, in
funzione della migliore
qualità e maggiore efficienza
del servizio reso; |
i) identica; |
|
l) prevedere che
le erogazioni liberali da
parte di soggetti privati
verso i nuovi enti di diritto
privato avvengano in regime
di esenzione fiscale; |
l) identica; |
|
m)
regolamentare i criteri
generali per il
riconoscimento delle nuove
fondazioni e le ipotesi e i
procedimenti per la revisione
e la eventuale revoca dei
riconoscimenti già concessi,
sulla base di una
programmazione nazionale
riferita ad ambiti
disciplinari specifici
secondo criteri di qualità ed
eccellenza; |
m) identica; |
|
n) prevedere, in
caso di estinzione, la
devoluzione del patrimonio in
favore di altri enti pubblici
disciplinati dal presente
articolo aventi analoghe
finalità; |
n) identica; |
|
o) istituire
presso il Ministero della
salute un organismo
indipendente, con il compito
di sovrintendere alla ricerca
biomedica pubblica e privata,
composto da esperti altamente
qualificati in ambiti
disciplinari diversi,
espressione della comunità
scientifica nazionale e
internazionale e delle
istituzioni pubbliche
centrali e regionali, con
compiti di consulenza e di
supporto tecnico. |
o) istituire,
senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio
dello Stato, con contestuale
soppressione di organi
collegiali aventi analoghe
funzioni tecnico-consultive
nel settore della ricerca
sanitaria, presso il
Ministero della salute un
organismo indipendente, con
il compito di sovrintendere
alla ricerca biomedica
pubblica e privata, composto
da esperti altamente
qualificati in ambiti
disciplinari diversi,
espressione della comunità
scientifica nazionale e
internazionale e delle
istituzioni pubbliche
centrali e regionali, con
compiti di consulenza e di
supporto tecnico; |
|
p) prevedere che
gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico
di diritto pubblico, non
trasformati ai sensi della
lettera a), adeguino la
propria organizzazione e il
proprio funzionamento ai
princìpi, in quanto
applicabili, di cui alle
lettere d), e), h) e
n), nonché al principio
di separazione fra funzioni
di cui alla lettera b),
garantendo che l'organo di
indirizzo sia composto da
soggetti designati per la
metà dal Ministro della
salute e per l'altra metà dal
presidente della regione,
scelti sulla base di
requisiti di professionalità
e di onorabilità,
periodicamente verificati, e
dal presidente dell'istituto,
nominato dal Ministro della
salute, e che le funzioni di
gestione siano attribuite a
un direttore generale
nominato dal consiglio di
amministrazione, assicurando
comunque l'autonomia del
direttore scientifico,
nominato dal Ministro della
salute, sentito il presidente
della regione
interessata. |
|
2. Sullo schema di
decreto legislativo di cui al
comma 1 il Governo acquisisce
il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, che si esprime
entro quaranta giorni dalla
richiesta. Il Governo
acquisisce altresì il parere
delle competenti Commissioni
parlamentari, che deve essere
espresso entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione
dello schema di decreto.
Decorsi inutilmente i termini
predetti, il decreto
legislativo è emanato anche
in mancanza dei pareri. |
2. Identico. |
|
3. L'attuazione
della delega di cui al comma
1 non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. |
3. Identico. |
|
(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari 1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline. |
|
|
|
| 1. Ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di |
|
controlli effettuati
dalle rispettive autorità
nazionali responsabili ai
sensi dei propri regolamenti
o dall'autorità nazionale
italiana, devono risultare
idonei alla lavorazione
secondo quanto previsto dalle
norme vigenti, nazionali e
comunitarie. I farmaci
emoderivati prodotti,
autorizzati alla
commercializzazione e
destinati al soddisfacimento
del fabbisogno nazionale,
devono derivare
esclusivamente da plasma
certificato dall'autorità
competente di un Paese
dell'Unione europea, sia come
materia prima che come
semilavorati intermedi.
Presso il centro di
produzione è conservata la
documentazione idonea a
risalire dal prodotto finito
alle singole donazioni, da
esibire a richiesta
dell'autorità sanitaria
nazionale o regionale. |
|
|
|
|
1. All'articolo 1,
comma 1, della legge 8
febbraio 2001, n. 12, la
lettera d) è
abrogata. |
1. All'articolo 1,
comma 1, della legge 8
febbraio 2001, n. 12, la
lettera d) è abrogata.
A decorrere dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, riacquistano
efficacia le previsioni di
cui agli articoli 46, 47 e 48
del testo unico delle leggi
in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nel
testo vigente prima della
data di entrata in vigore
della citata legge n. 12 del
2001. |
|
|
|
| 1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonché nel |
Identico. |
|
settore della comunicazione
e dell'informazione,
assicurando alle medesime gli
effetti derivanti, in termini
di ritorno di immagine, dal
loro coinvolgimento nelle
peculiari tematiche di
utilità sociale dirette alla
promozione della salute. 2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150. 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1. |
|
(Semplificazione in 1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno e non sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali. 2. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di altra |
|
farmacia da meno di dieci
anni ai sensi del quarto
comma dell'articolo 12 della
legge 2 aprile 1968, n. 475,
nonché il farmacista che
abbia già ottenuto, da meno
di dieci anni, altri benefici
o sanatorie. 3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande. 5. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, al secondo periodo, la parola: "trentesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo" e, al secondo e al terzo periodo, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni". |
|
|
|
|
1. All'Istituto superiore
di sanità è estesa dal 1^
gennaio 2003 la disciplina
contenuta nell'articolo 1,
comma 93, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni. |
1 All'Istituto
superiore di sanità è estesa
dal 1^ gennaio 2003 la
disciplina contenuta
nell'articolo 1, comma 93,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive
modificazioni,
sostituendosi il Ministro
della salute al Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca nella effettuazione
del concerto. |
| 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri |
2. Identico. |
|
decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
|
(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della 1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
|
|
|
1. Il termine per
l'esercizio della delega
previsto dall'articolo 3,
comma 1, della legge 28 marzo
2001, n. 145, è differito al
30 giugno 2002. |
1. Il termine per
l'esercizio della delega
previsto dall'articolo 3,
comma 1, della legge 28 marzo
2001, n. 145, è differito al
31 luglio 2003. |
|
|
|
|
1. All'articolo 27, comma
2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, come
sostituito dall'articolo 3
del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317,
le parole: "acque minerali e
termali," sono soppresse. |
Identico. |
|
(Tutela della salute dei 1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. 2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della |
|
salute. Con lo stesso
regolamento sono definiti i
locali riservati ai fumatori
nonché i modelli dei
cartelli connessi
all'attuazione delle
disposizioni di cui al
presente articolo. 3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. 4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. 7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni. |
|
8. Le disposizioni
di cui al presente articolo
non comportano maggiori oneri
a carico del bilancio dello
Stato. 9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584. 10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni. (Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal 1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: "Art. 4-bis. - (Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute) - 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi: a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto; b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti; c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi; d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. |
|
2. I collegi
medici di cui al comma 1 sono
composti dal dirigente
dell'Ufficio medico-legale
della Direzione generale
delle professioni
sanitarie e medico-legali,
quale presidente, da un
medico del predetto Ufficio,
quale relatore, e da uno o
più esperti scelti tra medici
universitari od
ospedalieri. 3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione. 4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare 1. Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata. |
|
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a
2.000.000 di euro per l'anno
2002 e 4.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2003 e
2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITA' E DELLA (Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni". |
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