XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2122-bis
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1.
(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della
pubblica amministrazione).
1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione, di seguito
denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza
funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo emana, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, volto a determinare la
composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di
garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
3. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni
nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla
documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima
opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni;
c) facoltà di esercitare le proprie funzioni
d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente
del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai
Presidenti delle Camere;
e) supporto di un ufficio composto da dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione
di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, il
cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni
effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni
di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e
alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
(Formazione del personale
delle pubbliche amministrazioni).
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle
attività di gestione delle risorse umane e finanziarie,
predispongono annualmente un piano di formazione del
personale, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle
competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché
della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni
normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli
obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, prevedendo
l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e
comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché gli enti pubblici non economici,
predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di
formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30
settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del
personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie,
devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli
obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o
comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso
qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il
diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di
formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle
pubbliche amministrazioni).
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3,
comma 1, del citato decreto legislativo, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure
di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, l'area, il livello e la
sede di destinazione per i quali si intende bandire il
concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali
specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, entro quindici
giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale
collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero interessato
ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti
collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali,
accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da
assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro
quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni
che intendono bandire il concorso il personale inserito
nell'elenco previsto dal citato articolo 34, comma 2, nonché
collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni
normative.
3. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla
comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio
della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non
sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma
2.
4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni
previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Utilizzazione degli idonei
di concorsi pubblici).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in
materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti
disponibili, nei limiti della propria dotazione organica,
utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione.
Art. 5.
(Personale della Presidenza
del Consiglio dei ministri).
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo
contenzioso giurisdizionale in ragione dei mutati orientamenti
degli organi di giustizia, il personale inquadrato nei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle
procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla
data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere
in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 38, comma 4,
della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni
contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda
e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni
corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della
definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di
inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso
degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini
giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge
n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Capo II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 6.
(Disposizioni in materia di semplificazione della
documentazione amministrativa).
1. Le disposizioni in materia di documentazione
amministrativa contenute nei capi II e III del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
seguito denominato "testo unico", si applicano a tutte le
fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra
attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di
aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica
utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme
speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate
dall'articolo 78 del testo unico.
2. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi
pubblici, in aggiunta alle modalità di invio e sottoscrizione
delle istanze di cui all'articolo 38 del testo unico possono,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, riconoscere
la validità delle istanze e delle dichiarazioni inviate per
via telematica con l'utilizzo da parte dell'interessato di un
codice personale segreto o di altro idoneo sistema di
identificazione personale. Le amministrazioni e i gestori di
servizi pubblici indicano espressamente per quali categorie di
atti opera il riconoscimento.
3. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di
cui all'articolo 19 del testo unico, che attesta la conformità
all'originale di una copia di un atto o di un documento
rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un
titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che
deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può
essere apposta in calce alla copia stessa.
Capo III
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Art. 7.
(Gestione di fondi).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei
fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per
studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
338, corrispondendo a favore della stessa una commissione
sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura
definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297).
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo
il numero 2) è inserito il seguente:
"2-bis) le attività di assistenza a soggetti
individuali, assimilati e associati ai fini della
predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli
interventi previsti da programmi dell'Unione europea;";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera c),
numero 4), dopo le parole: "dottorato di ricerca" sono
inserite le seguenti: ", nonché ad assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,";
c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole:
"Restano valide fino alla scadenza" sono inserite le seguenti:
", integrate per quanto necessario ai fini della gestione di
tutti gli interventi di cui alla presente legge,";
d) all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto
salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la
medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo
che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le
attività istruttorie e gestionali di natura
economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei
contratti, relativamente alle domande di agevolazione
presentate fino alla data del 28 febbraio 2001 ai sensi degli
articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8
agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli
articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni,
limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997,
dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, con esclusivo riferimento
all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della
propria quota di partecipazione al capitale delle società di
ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive
modificazioni".
Art. 9.
(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA
e ASI).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed
all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca,
dell'Ente per le nuove tecnologia, l'energia e l'ambiente
(ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, introdotto dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n.
95, concernente la concessione di anticipazioni da parte del
Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la
realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle
università, sono applicate anche a favore degli enti di
ricerca, dell'ENEA e dell'ASI.
Art. 10.
(Norme sulle elezioni
a cariche accademiche).
1. Gli statuti delle università disciplinano l'elettorato
attivo alle cariche accademiche.
2. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di
prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore
di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
Art. 11.
(Misure relative all'attuazione
del programma scuola 2000-2006).
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle
risorse comunitarie relative al programma scuola 2000-2006 -
Obiettivo 1, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle
risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei
contributi comunitari statali previsti per il biennio
2000-2001. Per le annualità successive il Fondo procede alle
relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento
del programma.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di
cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con
imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a
titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per
la parte statale, con imputazione agli stanziamenti
autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle
procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AFFARI ESTERI
Art. 12.
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in
materia di rilascio dei passaporti).
1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:
"b) i genitori che, avendo prole minore, non
ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare;
l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia
l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo
della potestà sul figlio;".
2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma è sostituito
dal seguente: "Il passaporto ordinario, rilasciato dopo la
data di entrata in vigore della presente legge, è valido per
dieci anni";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un
periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche
prima della scadenza, per periodi complessivamente non
superiori a dieci anni dalla data del rilascio";
c) il quinto comma è abrogato.
3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è
abrogato.
Art. 13.
(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per
l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi
chimiche).
1. Gli incarichi, di cui all'articolo 9, comma 4, della
legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni,
conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima
disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza
del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per
un periodo ulteriore di due anni.
Art. 14.
(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e
fondazioni in Italia e all'estero).
1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso
gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della
Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana
all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, ad associazioni o fondazioni in
Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti
pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione
di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale,
nonché di diffusione e promozione della lingua italiana.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e
fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o
scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla
divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri
conferimenti.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTI LOCALI
Art. 15.
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..................................................
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Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INNOVAZIONE
Art. 16.
(Progetti innovativi).
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuove
progetti innovativi volti a:
a) sviluppare l'utilizzazione dell'informatica
nella documentazione amministrativa;
b) sviluppare sistemi per l'accesso ai servizi in
rete da parte dei cittadini e delle imprese;
c) sviluppare l'infrastruttura digitale della
pubblica amministrazione, razionalizzando le reti e riducendo
i costi.
2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura
il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica
relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento
organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per
l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo
onere, pari a 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro
per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, si
provvede, per detti anni, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA
Art. 17.
(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate).
1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli
ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo
unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come
sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonché quelle
in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e
liquidazione del trattamento normale di quiescenza del
personale militare e di collocamento a riposo per età e
liquidazione del trattamento normale di quiescenza del
personale civile di cui all'articolo 2 , secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio
1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono
attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le
esplica anche a mezzo delega".
Art. 18.
(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di
materiali per l'amministrazione della Difesa).
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica
per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione
della Difesa, relativi a macchinari, strumenti ed oggetti di
precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici
ed il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte
straniere. Per detti acquisti possono essere concesse
anticipazioni di limitato importo di parte del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia".
Art. 19.
(Modifiche all'articolo 2 della legge
9 gennaio 1951, n. 204).
1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono
aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"f-bis) dei militari, dei militarizzati e
volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici a
decorrere dal 4 marzo 1848;
f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti
durante le missioni di pace".
Art. 20.
(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo
ufficiali delle Forze armate).
1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha
sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito
degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione
del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale
militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del
Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate
le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate
mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è
stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli
eventuali contributi, anche di mezzi, forniti dal Ministero
della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di
bilancio.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n.
2111.
4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal
Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono
considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA
Artt. 21-22.
..................................................
..................................................
..................................................
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI
Art. 23.
(Tecnologie delle comunicazioni).
1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle
comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza
delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e
ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed
istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e
delle comunicazioni, di predisposizione della normativa
tecnica, di certificazione e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla
base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti
di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione viene attribuita
autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e
contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti
che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del
Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilità
amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione" e destinati all'espletamento
delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del
Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio
superiore tecnico delle comunicazioni.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di
radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a
supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione
privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del
Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone
strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da
potere sostenere nelle sedi nazionali ed internazionali
competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle
comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare
delle problematiche di carattere tecnico, economico,
finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle
attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo
Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di
investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.
6. Lo statuto, l'organizzazione ed i ruoli organici della
Fondazione Ugo Bordoni vengono ridefiniti in coerenza con le
attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione
risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione
possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nei
ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione e del Ministero delle
comunicazioni, ai quali accedono con procedure concorsuali,
secondo criteri e modalità da definire con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei
posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle
rivestite. Al personale riassunto compete il trattamento
economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui
ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto
dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il
precedente rapporto. Al relativo onere, valutato in 4.648.000
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede
per detti anni mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.
7. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate
dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti:
"che esercita la vigilanza ed il controllo sull'assolvimento
degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".
Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
Art. 24.
(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico in fondazioni).
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del
Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
norme per il riordino della disciplina degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e
successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle
attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, le modalità e le condizioni per la
trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di
rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti
pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero
della salute;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria
organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di
indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione
dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal
consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal
consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di
membri designati dalle istituzioni pubbliche centrali e locali
sulla base di idonei requisiti di professionalità e
onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di
gestione fanno parte il direttore generale-amministratore
delegato, nominato dal consiglio di amministrazione e il
direttore scientifico responsabile della ricerca nominato dal
Ministero della salute;
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri,
il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale
degli istituti trasformati, con contestuale passaggio al
rapporto di lavoro privato, fatti salvi i diritti acquisiti e
la facoltà di optare per il mantenimento, per un periodo
determinato, della pregressa disciplina;
d) individuare misure idonee di collegamento e
sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza
sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine
di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza
e formazione;
e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino
la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la
costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati,
anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della
ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a
salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute assegni
a ciascuna fondazione diversi e specifici progetti finalizzati
di ricerca, sulla base dei quali aggregare scienziati e
ricercatori;
g) introdurre e disciplinare nuove modalità di
collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti
specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzate da
flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di
incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli
enti di cui alla lettera e);
h) disciplinare le modalità attraverso le quali le
fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli
indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono
concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di
gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della
migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;
i) prevedere che le erogazioni liberali da parte
di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato
avvengano in regime di esenzione fiscale;
l) regolamentare i criteri generali per il
riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi ed i
procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei
riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione
nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici;
m) prevedere, in caso di estinzione, la
devoluzione del patrimonio in favore di istituzioni pubbliche
aventi analoghe finalità;
n) istituire presso il Ministero della salute un
organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla
ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti
altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi,
espressione della comunità scientifica nazionale e
internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e
regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1
il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni
dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che devono essere
espressi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello
schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il
decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.
Art. 25.
(Produzione di emoderivati).
1. Ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni
previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di
frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono
essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata
tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli
stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di
frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati
oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli
effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai
sensi dei propri regolamenti o dall'autorità nazionale
italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo
quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie.
I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla
commercializzazione e destinati al soddisfacimento del
fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma
certificato dall'autorità competente di un Paese dell'Unione
europea, sia come materia prima che come semilavorati
intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la
documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle
singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità
sanitaria nazionale o regionale.
Art. 26.
(Istituto superiore di sanità).
1. All'Istituto superiore di sanità si estende la
disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. La minore entrata derivante dall'assegnazione in uso
gratuito all'Istituto superiore di sanità di immobili
appartenenti al demanio dello Stato, al fine di assicurare
l'assolvimento dei compiti demandati all'Istituto medesimo,
trova compensazione a valere sugli stanziamenti previsti per
interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni.
Art. 27.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari
destinati ad un'alimentazione particolare).
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 111, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Tariffe) - 1. Le spese relative alle
prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio
dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei
prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del
fabbricante o dell'importatore secondo tariffe stabilite con
il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi
aggiornamenti".
Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28.
(Disposizione finale).
1. L'attuazione delle deleghe contenute nella presente
legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.