XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2122-bis




DISEGNO DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


Art. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della
pubblica amministrazione).

        1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. Il Governo emana, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
        3. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:

                a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

                b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

                c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

                d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

                e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

                f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;

                g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.

(Formazione del personale
delle pubbliche amministrazioni).

        1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
        2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.


Art. 3.

(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle
pubbliche amministrazioni).

        1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
        2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dal citato articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.
        3. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
        4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Utilizzazione degli idonei
di concorsi pubblici).

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.


Art. 5.

(Personale della Presidenza
del Consiglio dei ministri).

        1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale in ragione dei mutati orientamenti degli organi di giustizia, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Capo II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE


Art. 6.

(Disposizioni in materia di semplificazione della
documentazione amministrativa).

        1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito denominato "testo unico", si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78 del testo unico.
        2. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici, in aggiunta alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze di cui all'articolo 38 del testo unico possono, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, riconoscere la validità delle istanze e delle dichiarazioni inviate per via telematica con l'utilizzo da parte dell'interessato di un codice personale segreto o di altro idoneo sistema di identificazione personale. Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici indicano espressamente per quali categorie di atti opera il riconoscimento.
        3. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19 del testo unico, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.


Capo III

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA


Art. 7.

(Gestione di fondi).

        1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297).

        1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

        "2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;";

                b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: "dottorato di ricerca" sono inserite le seguenti: ", nonché ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,";

                c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino alla scadenza" sono inserite le seguenti: ", integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui alla presente legge,";

                d) all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 28 febbraio 2001 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni".


Art. 9.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA
e ASI).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologia, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
        2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotto dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 95, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI.


Art. 10.

(Norme sulle elezioni
a cariche accademiche).

        1. Gli statuti delle università disciplinano l'elettorato attivo alle cariche accademiche.
        2. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.


Art. 11.

(Misure relative all'attuazione
del programma scuola 2000-2006).

        1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma scuola 2000-2006 - Obiettivo 1, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari statali previsti per il biennio 2000-2001. Per le annualità successive il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.
        2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.


Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AFFARI ESTERI


Art. 12.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in
materia di rilascio dei passaporti).

        1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:

        "b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;".

        2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario, rilasciato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è valido per dieci anni";

                b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

        "Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio";

                c) il quinto comma è abrogato.

        3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.


Art. 13.

(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per
l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi
chimiche).

        1. Gli incarichi, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.


Art. 14.

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e
fondazioni in Italia e all'estero).

        1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonché di diffusione e promozione della lingua italiana. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.


Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTI LOCALI


Art. 15.

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Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INNOVAZIONE


Art. 16.

(Progetti innovativi).

        1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuove progetti innovativi volti a:

                a) sviluppare l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa;

                b) sviluppare sistemi per l'accesso ai servizi in rete da parte dei cittadini e delle imprese;
                c) sviluppare l'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione, razionalizzando le reti e riducendo i costi.

        2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
        3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere, pari a 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, si provvede, per detti anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA


Art. 17.

(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate).

        1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonché quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo 2 , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega".


Art. 18.

(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di
materiali per l'amministrazione della Difesa).

        1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della Difesa, relativi a macchinari, strumenti ed oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per detti acquisti possono essere concesse anticipazioni di limitato importo di parte del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia".


Art. 19.

(Modifiche all'articolo 2 della legge
9 gennaio 1951, n. 204).

        1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            "f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848;

                f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace".

Art. 20.

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo
ufficiali delle Forze armate).

        1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
        2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi, anche di mezzi, forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
        3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
        4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.


Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA


Artt. 21-22.

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Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI


Art. 23.

(Tecnologie delle comunicazioni).

        1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
        2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione viene attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilità amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione" e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
        3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore tecnico delle comunicazioni.
        4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.
        5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali ed internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
        6. Lo statuto, l'organizzazione ed i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni vengono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai quali accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale riassunto compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Al relativo onere, valutato in 4.648.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede per detti anni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
        7. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza ed il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".


Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE


Art. 24.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico in fondazioni).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute;

                b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche centrali e locali sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione e il direttore scientifico responsabile della ricerca nominato dal Ministero della salute;

                c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli istituti trasformati, con contestuale passaggio al rapporto di lavoro privato, fatti salvi i diritti acquisiti e la facoltà di optare per il mantenimento, per un periodo determinato, della pregressa disciplina;

                d) individuare misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

                e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;

                f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori;

                g) introdurre e disciplinare nuove modalità di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzate da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);

                h) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;

                i) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;

                l) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi ed i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici;

                m) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di istituzioni pubbliche aventi analoghe finalità;

                n) istituire presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico.

        2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.


Art. 25.

(Produzione di emoderivati).

        1. Ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall'autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall'autorità competente di un Paese dell'Unione europea, sia come materia prima che come semilavorati intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.


Art. 26.

(Istituto superiore di sanità).

        1. All'Istituto superiore di sanità si estende la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
        2. La minore entrata derivante dall'assegnazione in uso gratuito all'Istituto superiore di sanità di immobili appartenenti al demanio dello Stato, al fine di assicurare l'assolvimento dei compiti demandati all'Istituto medesimo, trova compensazione a valere sugli stanziamenti previsti per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.


Art. 27.

(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari
destinati ad un'alimentazione particolare).

        1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituito dal seguente:

        "Art. 12 (Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti".


Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 28.

(Disposizione finale).

        1. L'attuazione delle deleghe contenute nella presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



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