XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2121
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il
compito di accertare la veridicità delle informazioni
contenute nel cosiddetto dossier Mitrokhin sull'attività
spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale e le
eventuali implicazioni e responsabilità di natura politica o
amministrativa.
2. Compito principale della Commissione è di accertare:
a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla
disponibilità del dossier Mitrokhin;
b) se le informazioni sulle persone citate nel
dossier Mitrokhin erano già note e se le persone erano
conosciute da chi prese la decisione di non procedere;
c) lo stato attuale delle persone citate nel
dossier e, con riferimento ai dipendenti e ai
collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche
amministrazioni, qualora la loro attività fosse nota, quali
funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative da essi
furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o
sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da
opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita
privata di detti soggetti;
d) le attività svolte dagli organi di
intelligence italiani, ovvero i modi e le procedure di
ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna, dei
documenti del dossier. Se tali procedure furono quelle
ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono
seguite le modalità adottate per altri casi precedenti;
e) quando e con quali modalità il Governo fu
informato del dossier e dei suoi contenuti e si decise
di rendere pubblico il documento;
f) se furono prese dagli organi di intelligence
decisioni senza consultare il Governo;
g) che le informazioni trasmesse non abbiano
subìto modificazioni;
h) le attività di finanziamento dirette ed
indirette del KGB a partiti politici italiani, a correnti di
partito e ad organi di informazione in Italia;
i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte
fra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al
finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di
fuori di ogni controllo;
l) le attività svolte dal KGB e in particolare
dagli uffici di Roma;
m) se vi furono complicità, protezione, coperture,
di natura politica o da parte della pubblica amministrazione,
sulle attività del KGB in Italia;
n) i risultati raggiunti nella ricerca di
materiale bellico e di depositi clandestini di armi e apparati
di ricetrasmissione connessi alle attività del KGB relative
all'Italia;
o) se gli organi di intelligence stiano
ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del
dossier;
p) se il dossier reso pubblico in Italia
contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni
britanniche;
q) se esistono documenti all'estero che si renda
necessario acquisire.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici
mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una
relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.
Sono ammesse relazioni di minoranza.
Art. 2.
(Composizione della
Commissione e funzionamento).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da
venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale
di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in
almeno un ramo del Parlamento.
2. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio
segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella
elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza
assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in
ballottaggio il più anziano di età.
3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti, si procede ai sensi del comma 2.
4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività
di inchiesta, un regolamento interno per il proprio
funzionamento.
5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste
per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 3.
(Attività di indagine).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità
giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza in Commissione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372
del codice penale.
2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle
indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto
di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale
e bancario si applicano le norme vigenti. E' sempre opponibile
il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del
mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati
assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle
competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto
segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla
presente legge. La Commissione acquisisce tutta la
documentazione raccolta o prodotta sul dossier Mitrokhin
dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi di
informazione e di sicurezza, comunque nel rispetto
dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che
ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al
Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI),
al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica
(SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione
e sicurezza (CESIS).
4. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste
in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi
inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e
può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura
istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti
richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può
essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità
giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto
richiesto.
5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri
membri, decide quali atti e documenti possono essere
divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi,
gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari
nella fase delle indagini preliminari.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il
personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre
persone che collaborano con la Commissione o compiono o
concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti
vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio,
sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione
dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 3, comma 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni
diffuse in qualsiasi forma, è punita a norma dell'articolo 326
del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti
del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.