XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2117
PROPOSTA DI LEGGE
Titolo I
MODIFICA DEL LIBRO I
DEL CODICE PENALE
Art. 1.
(Modifica del libro I del codice penale).
1. Il libro I del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Libro I
REATI IN GENERALE
Titolo I
LA LEGGE PENALE
Capo I
PRINCIPIO DI LEGALITA'
Art. 1.
(Principio di legalità).
1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia
tassativamente preveduto come reato da una legge entrata in
vigore prima della sua commissione, né con pene che non siano
da essa stabilite.
2. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che
non siano stabilite da una legge entrata in vigore prima della
commissione del fatto di reato costituente presupposto della
loro applicazione e fuori dei casi da essa preveduti.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla
confisca e ad ogni altro effetto penale della condanna.
Art. 2.
(Applicazione della legge penale).
1. Le norme incriminatrici non si applicano a casi diversi
da quelli espressamente previsti.
2. Le norme incriminatrici non si applicano ai fatti che
non determinano una offesa del bene giuridico.
3. Le disposizioni della parte generale di questo codice
si applicano anche alle materie regolate da altre leggi
penali, salvo deroga espressa.
Art. 3.
(Abrogazione e modifica di norme penali).
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere
abrogate o modificate da leggi posteriori se non per
dichiarazione espressa del legislatore con specifico
riferimento alle singole disposizioni abrogate o
modificate.
2. Nuove norme penali sono ammesse soltanto se modificano
il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti
organicamente l'intera materia cui si riferiscono.
Art. 4.
(Principio di specialità e concorso
apparente di norme).
1. Salvo che sia altrimenti stabilito, la legge o la
disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla
disposizione di legge generale.
2. Quando un medesimo fatto appare riconducibile a più
disposizioni di legge, si applica quella che ne esprime per
intero il disvalore.
Capo II
EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE
Art. 5.
(Efficacia della legge nel tempo).
1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la
legge successiva, non costituisce reato; se vi è stata
condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
2. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le
successive sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni, valutate unitariamente e in concreto, sono più
favorevoli al reo, salvo che sia intervenuta pronuncia
irrevocabile. In tale caso la pena inflitta, non ancora
eseguita o in corso di esecuzione, non può superare il limite
massimo di durata stabilita dalla legge successiva. Se la
legge successiva prevede una pena di specie diversa da quella
prevista precedentemente, e non ancora eseguita o in corso di
esecuzione, a richiesta del condannato essa viene commutata
con i criteri previsti dall'articolo 73, comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
alle leggi espressamente dichiarate eccezionali o temporanee,
salvo che la legge successiva sia anch'essa dichiarata
eccezionale o temporanea e abbia il medesimo oggetto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
altresì nei casi di conversione di un decreto-legge con
modificazioni, limitatamente alle norme modificate, o di
mancata conversione di un decreto-legge, ferma in quest'ultimo
caso l'applicabilità della legge del tempo per i fatti
commessi prima dell'emanazione del decreto-legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
altresì ai casi di dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una legge penale.
6. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il
reato si considera commesso nel momento in cui è stata portata
a termine la condotta illecita.
Art. 6.
(Efficacia della legge nello spazio.
Reati commessi nel territorio dello Stato).
1. La legge penale italiana si applica ai reati commessi
nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal
diritto pubblico interno e dal diritto internazionale.
2. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati
territorio dello Stato ovunque
si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto
internazionale, ad una legge territoriale straniera.
3. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in
vigore per l'Italia, il reato si considera commesso nel
territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo
costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è
ivi verificato, o avrebbe dovuto verificarsi, l'evento
naturalistico che è la conseguenza dell'azione o
dell'omissione.
4. Nei casi di concorso di persone nel reato, il reato non
si considera commesso nel territorio dello Stato ai sensi del
comma 3, quando il fatto principale commesso all'estero, in sé
o congiuntamente alla condotta realizzata in Italia, non è
punibile anche in base alla legge del luogo.
Art. 7.
(Reati commessi all'estero).
1. E' punito secondo la legge italiana il cittadino, lo
straniero o l'apolide che commette in territorio estero taluno
dei seguenti reati:
a) delitti in materia di prevenzione e repressione
del genocidio;
b) tratta, commercio, alienazione e acquisto di
schiavi;
c) delitti contro la personalità dello Stato e
dell'Unione europea;
d) delitti di contraffazione del sigillo dello
Stato o dell'Unione europea e di uso di tale sigillo
contraffatto;
e) delitti di falsità in monete aventi corso
legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in
carte di pubblico credito italiano;
f) delitti commessi con abuso dei poteri o
violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni da pubblici
ufficiali e da incaricati di un pubblico servizio della
pubblica amministrazione italiana, da funzionari e agenti
dell'Unione europea, o da soggetti loro equiparati ai sensi
della presente
legge, ovvero delitti commessi contro gli stessi soggetti,
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni;
g) abuso di informazioni privilegiate e
aggiotaggio attinenti a strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione nei mercati regolamentati italiani;
h) omicidio doloso, lesioni gravissime dolose,
sequestro di persona a scopo di estorsione e violenza sessuale
mediante congiunzione carnale in danno di un cittadino
italiano;
i) ogni altro reato per il quale speciali
disposizioni di legge o trattati internazionali in vigore per
lo Stato o regolamenti comunitari stabiliscono l'applicabilità
della legge penale italiana.
Art. 8.
(Altri delitti commessi all'estero
dal cittadino).
1. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati
nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per
il quale la legge italiana stabilisce la reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge
medesima, a condizione che si trovi nel territorio dello
Stato.
2. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in
vigore per lo Stato, se si tratta di delitto per il quale è
stabilita una pena restrittiva della libertà personale di
minore durata, si procede a richiesta del Ministro della
giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa,
sempre che il colpevole si trovi nel territorio dello
Stato.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora si tratti di
delitto commesso a danno dell'Unione europea, di uno Stato
estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta
del Ministro della giustizia, salvo che abbia avuto luogo la
sua estradizione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei confronti di colui che abbia acquisito la
cittadinanza italiana successivamente al fatto di reato e
del rifugiato o dell'apolide che abbia la sua residenza o
dimora abituale nel territorio dello Stato, salvo che abbia
avuto luogo l'estradizione.
Art. 9.
(Altri delitti commessi all'estero
dallo straniero).
1. E' punito secondo la legge italiana, sempre che si
trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata disposta
l'estradizione, lo straniero che, fuori dei casi indicati
nell'articolo 7, commette in territorio estero uno dei
seguenti reati: omicidio doloso; lesioni gravissime dolose;
tortura o sequestro di persona a scopo di estorsione;
riduzione in schiavitù, reclutamento di persone, o induzione
con violenza, minaccia o inganno, al fine di fare esercitare
la prostituzione, prostituzione minorile o pornografia
minorile, ove il fatto sia commesso in danno di minore degli
anni quattordici o con violenza o minaccia; produzione o
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di
mercenari od ogni altro fatto previsto da speciali
disposizioni di legge o trattati internazionali in vigore per
l'Italia.
2. Lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo
7 e nella disposizione precedente, commette in territorio
estero, a danno dello Stato o di un cittadino italiano, un
delitto per il quale la legge italiana stabilisce la
reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, è punito
secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio
dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia,
ovvero istanza o querela della persona offesa.
3. La legge italiana trova altresì applicazione per ogni
altro delitto commesso all'estero da uno straniero in danno
dell'Unione europea, di uno Stato estero o di altro straniero,
a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che il reo si
trovi nel territorio dello Stato, si tratti di delitto per il
quale è stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni e non ne sia stata
disposta l'estradizione.
Art. 10.
(Disposizioni comuni).
1. Nei casi indicati negli articoli 8 e 9 trovano
applicazione i seguenti criteri:
a) il requisito della presenza dell'autore del
reato nel territorio dello Stato va inteso come condizione di
procedibilità e deve sussistere al momento dell'esercizio
della azione penale;
b) quando la punibilità di un reato commesso
all'estero dipende dalla presenza dell'autore del reato nel
territorio dello Stato, la richiesta del Ministro della
giustizia non può più essere proposta decorsi tre anni dal
giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello
Stato;
c) salvi i casi previsti dall'articolo 9, comma 1,
la punibilità è esclusa qualora il fatto non sia previsto come
reato anche dalla legge dello Stato in cui esso è stato
commesso;
d) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun
reato consumato o tentato e non si tiene conto delle
circostanze.
Art. 11.
(Rinnovamento del giudizio).
1. La legge penale italiana non trova applicazione per
reati commessi fuori del territorio dello Stato quando
l'agente documenti che, per il medesimo fatto, è già stato
giudicato in via definitiva nel Paese in cui esso è stato
commesso e, in caso di condanna, che la pena è stata per
intero eseguita o si è estinta.
2. Nei casi indicati nell'articolo 6, commi 3 e 4, e salvo
quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per
l'Italia, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato,
anche se sia stato giudicato all'estero, qualora il Ministro
della giustizia ne faccia richiesta.
3. Nel giudizio rinnovato nello Stato, la pena detentiva e
la custodia cautelare all'estero sono sempre computate.
Titolo II
IL REATO
Capo I
DELITTI E CONTRAVVENZIONI
Art. 12.
(Reato. Distinzione fra delitti
e contravvenzioni).
1. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni,
secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente
stabilite da questo codice.
Capo II
RAPPORTO DI CAUSALITA'
Art. 13.
(Rapporto di causalità).
1. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla
legge come reato se la sua azione od omissione non è
condizione necessaria dell'evento da cui dipende l'esistenza
del reato.
2. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o
sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione
del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra
l'azione o l'omissione e l'evento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta
consiste nel fatto illecito altrui.
4. L'imputazione dell'evento è comunque esclusa quando
esso costituisce conseguenza eccezionale della azione od
omissione.
Art. 14.
(Causalità nei reati omissivi).
1. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di
impedire equivale a cagionarlo, se il compimento dell'attività
omessa avrebbe impedito l'evento con probabilità confinante
con la certezza.
Art. 15.
(Pericolo concreto).
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando il
pericolo concreto di un determinato evento è previsto come
elemento di fattispecie, esso sussiste se la condotta ha
cagionato o sensibilmente aumentato il rischio del verificarsi
dell'evento di danno, e questo non si è verificato per la
presenza di circostanze eccezionali o casuali, o per la
mancanza di circostanze normalmente esistenti, ovvero si è
verificato per altra causa.
Capo III
RESPONSABILITA' PER OMISSIONE
Art. 16.
(Posizioni di garanzia).
1. Le posizioni di garanzia rilevanti ai fini della
responsabilità penale per omissione sono stabilite dalla legge
con disposizione espressa.
2. I doveri inerenti alle posizioni di garanzia sono
determinati in conformità alla disciplina speciale delle
situazioni considerate.
Art. 17.
(Protezione di soggetti incapaci).
1. Il genitore esercente la potestà è tenuto ad impedire
offese alla vita, alla
integrità fisica, alla libertà individuale e alla integrità
sessuale del figlio di età minore o comunque incapace.
2. Colui che abbia, anche temporaneamente, sostituito il
genitore nell'esercizio della potestà, o assunto la custodia
di un minore o di altra persona incapace, per infermità o per
vecchiaia, di provvedere a se stessa, è tenuto a impedire gli
eventi di cui al comma 1 nei confronti della persona a lui
affidata.
Art. 18.
(Attività terapeutica).
1. Colui che, nell'esercizio della professione di medico o
di altra attività terapeutica, abbia preso in cura taluno, è
tenuto ad impedire, nell'ambito dell'incarico, eventi lesivi
della vita o della salute del paziente.
Art. 19.
(Attività di polizia o di controllo).
1. L'appartenente a Forze di polizia è tenuto,
nell'esercizio delle proprie funzioni, ad impedire reati della
cui programmazione o esecuzione abbia conoscenza.
2. Chi esercita una funzione pubblica di controllo su cose
o attività sotto aspetti che interessano la integrità fisica,
la salute pubblica, la sicurezza delle persone o
dell'ambiente, è tenuto, nell'ambito delle proprie competenze,
ad impedire che si verifichino eventi di morte o di lesione
personale ovvero disastri previsti nel titolo VI del libro II
quali delitti contro la incolumità pubblica.
Art. 20.
(Protezione di persone o beni).
1. Colui che abbia assunto compiti specifici di vigilanza
e protezione di persone
determinate o di beni determinati è tenuto ad impedire,
nell'ambito del servizio, delitti di terzi in danno della
persona ovvero dei beni della cui protezione sia stato
incaricato.
2. Colui che concretamente abbia assunto funzioni di guida
o di sorveglianza in relazione allo svolgimento di attività
che possono implicare pericolo, è tenuto, nei limiti
dell'impegno assunto o dell'affidamento ingenerato, ad
impedire eventi lesivi per la vita o la integrità fisica della
persona presa in carico, o eventi lesivi da questa cagionati a
terzi.
Art. 21.
(Controllo su fonti di pericolo).
1. Colui che abbia, a qualsiasi titolo, il controllo di
cose pericolose o fonti di pericolo, è tenuto ad impedire che
ne derivino eventi dannosi o pericolosi per la vita o
l'integrità fisica, o disastri costituenti delitto contro la
incolumità pubblica o contro l'ambiente.
Art. 22.
(Adempimenti nell'ambito
di organizzazioni complesse).
1. Le persone giuridiche, le associazioni non
riconosciute, gli enti pubblici o privati, le imprese anche
individuali devono adottare e attuare modelli organizzativi
idonei ad evitare che vengano commessi reati con inosservanza
di disposizioni pertinenti all'attività dell'organizzazione, o
comunque nell'interesse dell'organizzazione, da persone agenti
per essa.
2. I modelli organizzativi di cui al comma 1 devono essere
elaborati sulla base della verifica e valutazione delle
situazioni che comportano rischi di violazioni della legge
penale, e devono prevedere misure materiali e organizzative e
protocolli di comportamento atti a garantire lo svolgimento
dell'attività nel rispetto della legge, ed a scoprire ed
eliminare
tempestivamente eventuali situazioni irregolari o di
rischio.
3. Fermo quanto disposto da leggi speciali in relazione a
specifiche attività, i modelli organizzativi di cui al comma 1
devono prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalla
dimensione dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta,
i seguenti requisiti:
a) una articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica e la
valutazione, la gestione e il controllo delle situazioni di
rischio;
b) una adeguata formazione e informazione del
personale sugli aspetti rilevanti ai fini dell'osservanza
della legge nello svolgimento dell'attività
dell'organizzazione;
c) un idoneo sistema di controllo sulla attuazione
del modello organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate;
d) il riesame e l'eventuale modifica del modello
organizzativo, quando siano scoperte violazioni significative
della legge penale, o in relazione a mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività, o in relazione al
progresso scientifico e tecnologico;
e) un adeguato sistema disciplinare e
sanzionatorio.
Art. 23.
(Posizioni di garanzia nell'ambito
di organizzazioni complesse).
1. Colui che, per legge o per statuto, ha il potere di
direzione di un'organizzazione tenuta agli adempimenti di cui
al comma 1 dell'articolo 22, è tenuto ad assicurarne
l'osservanza, adottando le misure di sua competenza necessarie
a tale fine. E' altresì tenuto a tali adempimenti chi, pur
senza averne il potere formale, dirige di fatto
l'organizzazione in via continuativa e preminente.
2. Chi esercita funzioni di direzione di settori
dell'organizzazione, è tenuto ad
assicurare l'osservanza dei precetti legali pertinenti
all'attività dell'organizzazione, nell'ambito delle proprie
attribuzioni e competenze.
3. Colui cui siano attribuite funzioni di consulenza
tecnica o di controllo, relative agli adempimenti di cui ai
commi precedenti, è tenuto a svolgerle in modo da assicurare,
per quanto di sua competenza, gli adempimenti stessi.
4. I preposti a specifiche attività sono tenuti, nei
limiti delle loro attribuzioni e competenze, ad assicurarne lo
svolgimento nel rispetto delle condizioni richieste dalla
legge.
5. La delega di funzioni è ammessa indipendentemente dalle
dimensioni dell'organizzazione. In ogni caso essa non esclude
i doveri di controllo in conformità al modello organizzativo
adottato.
6. Il delegato è tenuto a segnalare al delegante eventuali
necessità di intervento, ai fini dell'osservanza della legge,
che eccedono i propri poteri.
7. Nei gruppi di società è tenuto agli adempimenti di cui
ai commi 1 e 2 anche chi dirige unitariamente una pluralità di
società, associazioni o imprese, relativamente agli aspetti
rientranti nell'ambito della direzione unitaria.
Art. 24.
(Omesso impedimento di reati commessi con il mezzo della
stampa e della radio-televisione).
1. Per i reati commessi con il mezzo della stampa e della
radio-televisione l'autore risponde secondo i princìpi
generali.
2. Fuori dei casi di concorso doloso nel reato, quando
l'autore non è indicato o non è punibile per qualsiasi causa,
per i reati commessi con il mezzo della stampa o della
radio-televisione risponde a titolo di colpa il soggetto che,
in base alla legge o alle disposizioni organizzative
dell'impresa editoriale o radio-televisiva, sia tenuto al
controllo della pubblicazione o della trasmissione, e che non
abbia, per colpa, impedito la realizzazione del delitto.
La pena è quella prevista per il delitto doloso diminuita
della metà.
3. Se non sono indicati l'autore o l'editore, risponde ai
sensi del presente articolo lo stampatore.
Capo IV
COLPEVOLEZZA
Art. 25.
(Responsabilità colpevole).
1. La colpevolezza dell'agente per il reato commesso è
presupposto indefettibile della responsabilità penale.
2. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla
legge come delitto se non lo ha realizzato con dolo, salvi i
casi di delitto colposo espressamente previsti dalla legge.
3. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla
legge come contravvenzione se non lo ha realizzato con dolo o
con colpa.
Art. 26.
(Ignoranza ed errore sulla legge penale).
1. La colpevolezza è esclusa nel caso di errore
sull'illiceità del fatto commesso, derivante da ignoranza o
errore scusabile sulla legge penale.
Art. 27.
(Dolo).
1. Risponde a titolo di dolo chi, con una condotta
volontaria attiva od omissiva, realizza un fatto costitutivo
di reato:
a) se agisce con la intenzione di realizzare il
fatto;
b) se agisce rappresentandosi la realizzazione del
fatto come certa;
c) se agisce accettando la realizzazione del
fatto, rappresentato come probabile.
Art. 28.
(Colpa).
1. Risponde a titolo di colpa chi, con una condotta che
viola regole di diligenza, o di prudenza, o di perizia, ovvero
regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o
discipline, realizza un fatto costitutivo di reato che è
conseguenza prevedibile ed evitabile dell'inosservanza della
regola cautelare.
2. Il rispetto delle regole cautelari specifiche di cui al
comma 1 esclude la colpa relativamente agli aspetti da esse
disciplinati, salvo che il progresso scientifico o
tecnologico, nel periodo successivo alla loro emanazione, non
le abbia rese palesemente inadeguate.
3. Relativamente agli aspetti non considerati da regole
cautelari specifiche, l'adozione di misure di generale
applicazione, salvo che esse siano palesemente inidonee,
esclude la colpa.
Art. 29.
(Errore sul fatto e sulle cause
di giustificazione).
1. Esclude il dolo e, se scusabile, anche la colpa,
l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza di elementi del fatto
costitutivo del reato, nonché la supposizione erronea della
presenza di cause di giustificazione.
2. Costituisce errore rilevante ai sensi del comma 1 anche
l'ignoranza o l'errore su qualificazioni giuridiche di
elementi del fatto costitutivo del reato, derivante da errore
su leggi diverse dalla legge penale violata.
3. L'erronea rappresentazione di un elemento differenziale
fra più reati comporta la responsabilità per il reato che
l'agente si è rappresentato, se meno grave.
Art. 30.
(Imputazione soggettiva
delle circostanze aggravanti).
1. Le circostanze aggravanti sono valutate a carico
dell'agente soltanto se da lui conosciute, ovvero ignorate per
colpa.
Art. 31.
(Delitti aggravati dall'evento).
1. Se la legge ricollega una pena più grave ad una
conseguenza non voluta di un delitto doloso, di tale
conseguenza si risponde solo se essa è ascrivibile a colpa.
Art. 32.
(Reato contro persona diversa da quella cui esso era
diretto. Errore sulla persona dell'offeso).
1. Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del
reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona
diversa da quella cui essa era diretta, il colpevole risponde
come se avesse commesso il reato in danno della persona che
voleva offendere.
2. Nel caso di cui al comma 1, ed in caso di errore sulla
persona dell'offeso, sono valutate a favore del colpevole le
circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che riguardano
le condizioni o le qualità della persona offesa, o i rapporti
tra offeso e colpevole, tranne che si tratti di circostanze
che riguardino l'età o altre condizioni o qualità fisiche o
psichiche della persona offesa.
3. Qualora, oltre che l'offesa voluta, il colpevole
realizza l'offesa a danno di persona diversa, si applicano le
norme sul concorso di reati.
Art. 33.
(Condizioni oggettive di punibilità).
1. Condizioni oggettive di punibilità possono essere
previste con disposizione espressa di legge, che utilizzi tale
definizione.
2. Al verificarsi di una condizione oggettiva di
punibilità non possono essere collegati aumenti di pena.
Capo V
ESIMENTI
Art. 34.
(Esercizio di un diritto o adempimento
di un dovere).
1. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere
imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo
esclude la punibilità.
2. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine di
un superiore, del reato rispondono sia chi ha dato l'ordine,
sia chi lo ha eseguito.
3. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando
la legge non gli consente di sindacare la illegittimità
dell'ordine. Sono sempre sindacabili la competenza ad emanare
l'ordine, la competenza ad eseguirlo, la forma in cui l'ordine
deve essere impartito se richiesta dalla legge.
4. Chi esegue l'ordine illegittimo non sindacabile è
punibile quando la criminosità dell'ordine è manifesta o è
comunque nota all'esecutore.
Art. 35.
(Consenso dell'avente diritto).
1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto,
con il consenso della persona che può validamente disporne.
Art. 36.
(Difesa legittima).
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di difendere un diritto
proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa
ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa.
2. La proporzione deve essere valutata fra i beni
contrapposti.
3. Chi interviene a difesa propria o altrui, a parità di
efficacia difensiva è obbligato a scegliere la difesa meno
lesiva per l'aggressore.
4. Qualora l'aggredito possa sottrarsi all'aggressione con
la fuga senza correre nessun rischio, egli è tenuto ad evitare
la reazione.
5. La difesa legittima non è applicabile a chi ha
suscitato ad arte l'aggressione allo scopo di potere colpire
impunemente l'aggressore.
Art. 37.
(Stato di necessità).
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal
pericolo attuale alla vita, alla integrità fisica, alla
libertà individuale o alla libertà sessuale, pericolo non
volontariamente causato, né evitabile con una condotta in
assoluto meno dannosa, sempre che il danno cagionato sia
proporzionato al pericolo.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a chi,
essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisce per salvare un
interesse proprio la cui superiorità non sia di particolare
rilevanza.
Art. 38.
(Uso legittimo della coazione).
1. Al di fuori dei casi di difesa legittima, non è
punibile l'appartenente alla
Forza pubblica che, nell'adempimento di un dovere del suo
ufficio, fa uso oppure ordina di fare uso di armi o di altro
mezzo di coazione costretto dalla necessità di respingere una
violenza o di superare una resistenza all'autorità, sempre che
il fatto sia proporzionato alla situazione, e non determini un
concreto pericolo per la vita o per l'incolumità fisica di
persone estranee.
2. L'uso delle armi non è consentito quando a realizzare
l'obbiettivo è sufficiente l'impiego di un altro mezzo di
coazione fisica meno pericoloso.
Art. 39.
(Eccesso colposo).
1. Chi ecceda colposamente dai limiti di una causa di
giustificazione effettivamente esistente risponde di reato
colposo, sempre che il fatto sia previsto come reato
colposo.
Art. 40.
(Efficacia oggettiva delle cause
di giustificazione).
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le cause di
giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se da
lui non conosciute.
Capo VI
DELITTO TENTATO
Art. 41.
(Delitto tentato).
1. Chi intraprende l'esecuzione di un fatto previsto dalla
legge come delitto, o si accinge ad intraprenderla con atti
immediatamente antecedenti, risponde di delitto tentato se
l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
2. Il colpevole è punito con la pena prevista per il
delitto consumato diminuita da un terzo alla metà.
3. La punibilità per delitto tentato è esclusa quando, per
l'inidoneità della condotta o per l'inesistenza dell'oggetto
di essa, è impossibile la consumazione del delitto.
Art. 42.
(Ravvedimento).
1. La punibilità per delitto tentato è esclusa quando
l'autore volontariamente desiste dalla condotta o impedisce la
realizzazione dell'evento.
2. La punibilità è altresì esclusa quando, in presenza di
un volontario ed idoneo ravvedimento dell'autore, l'evento non
si realizza per altra causa.
3. Resta salva la punibilità degli atti compiuti che
costituiscono un diverso reato.
Capo VII
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
Art. 43.
(Concorso di persone nel reato).
1. Concorre nel reato chiunque partecipa alla sua
esecuzione, ovvero determina o istiga altro concorrente, o ne
agevola l'esecuzione fornendo aiuto o assistenza causalmente
rilevanti per la sua realizzazione.
2. Ciascun concorrente risponde nei limiti della sua
colpevolezza.
3. Le disposizioni sul concorso di persone si applicano
anche se taluno dei concorrenti non è imputabile o non è
punibile per cause personali.
Art. 44.
(Circostanze attenuanti e aggravanti).
1. La pena è diminuita per le condotte attive di rilevanza
oggettivamente modesta.
2. La pena può essere diminuita per le condotte omissive
di concorso nel reato commissivo doloso, fuori dei casi di
previo accordo.
3. La pena è aumentata a carico degli organizzatori e
dirigenti dell'attività criminosa, nonché di coloro che
abbiano determinato al reato persone a loro soggette ovvero
totalmente o parzialmente incapaci.
Art. 45.
(Reato diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti).
1. Se è commesso un reato diverso da quello voluto da
taluno dei concorrenti, questi ne risponde quando il reato sia
a lui imputabile a titolo di colpa, sempre che il fatto sia
preveduto dalla legge come reato colposo.
2. Se oltre al reato diverso risulta commesso anche il
reato voluto, si applicano le norme sul concorso di reati.
Art. 46.
(Accordo per commettere un reato.
Istigazione).
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o
più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e
questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il
solo fatto dell'accordo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì
nel caso di istigazione a commettere un reato, se
l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato
commesso.
Art. 47.
(Ravvedimento del concorrente).
1. La punibilità è esclusa per il concorrente che
volontariamente desiste, neutralizzando del tutto gli effetti
della propria condotta, ovvero impedisce la consumazione del
reato.
2. La punibilità è altresì esclusa per il concorrente che
abbia posto in essere un volontario e idoneo ravvedimento,
quando il reato non viene a consumazione per altra causa.
3. Resta salva la punibilità degli atti compiuti che
costituiscono un diverso reato.
4. Qualora il concorrente si adoperi volontariamente, e in
modo idoneo, per impedire la consumazione del reato, ma questo
sia nondimeno consumato, la pena è diminuita.
Art. 48.
(Valutazione delle cause di giustificazione
e delle circostanze).
1. Le cause di giustificazione e le circostanze oggettive,
nonché le circostanze soggettive che sono servite ad agevolare
la commissione del reato, hanno effetto per tutti coloro che
sono concorsi nel reato.
2. Sono circostanze oggettive quelle che concernono la
natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e
ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del
pericolo, ovvero le condizioni o qualità personali
dell'offeso. Sono circostanze soggettive quelle che concernono
l'intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni o
qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole
e l'offeso.
Titolo III
LA PENA
Capo I
SPECIE DI PENA
Art. 49.
(Pene per i delitti).
1. Sono pene principali per i delitti:
a) la reclusione speciale;
b) la reclusione;
c) la detenzione domiciliare;
d) la multa.
2. Sono pene principali o accessorie per i delitti:
a) l'interdizione da uno o più uffici pubblici;
b) l'interdizione dagli uffici direttivi di
persone giuridiche o imprese;
c) l'interdizione da una professione o
mestiere;
d) l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
e) il ritiro o la sospensione della patente di
guida;
f) il divieto di allontanamento dal territorio
dello Stato, di una regione, di una provincia o di un
comune;
g) il divieto di accesso a determinati luoghi;
h) la pubblicazione della sentenza di condanna.
Art. 50.
(Pene per le contravvenzioni).
1. Sono pene per le contravvenzioni:
a) l'ammenda;
b) la sospensione da uno o più uffici pubblici, o
da una professione o mestiere, ovvero dagli uffici direttivi
di persone giuridiche o imprese;
c) la proibizione dell'accesso a determinati
luoghi.
Art. 51.
(Limiti generali delle pene edittali).
1. Le pene edittali stabilite dalla legge sono comprese
entro i seguenti limiti:
a) reclusione speciale: a vita;
b) reclusione: da tre mesi a diciotto anni;
c) detenzione domiciliare: da un mese a un
anno;
d) multa e ammenda: quote giornaliere da quindici
giorni a due anni;
e) pene interdittive: da tre mesi a cinque anni;
perpetue nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Art. 52.
(Pene detentive).
1. Le pene detentive vengono espiate negli stabilimenti a
ciò destinati, separati da quelli destinati all'esecuzione di
misure cautelari, in conformità alle disposizioni di questo
codice e dell'ordinamento penitenziario.
2. Gli stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene
detentive devono essere idonei ad assicurare il rispetto della
dignità e della riservatezza personale. Il regime di
esecuzione deve rispettare la dignità e la riservatezza della
persona. Non sono ammesse restrizioni dei diritti del
condannato fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla
legge.
3. L'esecuzione della reclusione speciale a vita cessa
dopo trenta anni, salvo che persistano esigenze di prevenzione
speciale. La persistenza o cessazione di dette esigenze è
verificata dal giudice con periodicità annuale.
Art. 53.
(Detenzione domiciliare).
1. La detenzione domiciliare comporta l'obbligo di
permanenza continuativa nella propria abitazione, o in altro
luogo indicato dal giudice.
2. In caso di allontanamento illegittimo dal luogo di
permanenza obbligata, la pena residua si converte nella pena
della reclusione.
Art. 54.
(Pene pecuniarie).
1. Le pene pecuniarie della multa e dell'ammenda sono
determinate per quote giornaliere.
2. L'importo di una quota giornaliera va da un minimo di
2,60 euro ad un massimo di 500 euro.
Art. 55.
(Interdizione o sospensione
dai pubblici uffici).
1. L'interdizione o la sospensione da uno o più pubblici
uffici priva il condannato della capacità a ricoprire
l'ufficio o gli uffici pubblici oggetto dell'interdizione o
della sospensione. La legge stabilisce i casi nei quali
l'interdizione comprende anche cariche elettive.
2. L'interdizione perpetua comprende qualsiasi ufficio
pubblico, e comporta anche la perdita del diritto di
elettorato passivo e la decadenza da qualsiasi carica
pubblica.
3. Nei casi in cui la legge lo consenta, il giudice
determina, con la sentenza, se l'interdizione o la sospensione
si riferiscono a qualsiasi ufficio pubblico o ad uno o più
uffici determinati.
Art. 56.
(Interdizione o sospensione
da una professione o mestiere).
1. L'interdizione o la sospensione da una professione o da
un mestiere priva il condannato della capacità di esercitare
un determinato tipo di professione o mestiere.
2. Salvo che la legge disponga diversamente,
l'interdizione o la sospensione riguardano la professione o il
mestiere nel cui esercizio è stato commesso il reato.
Art. 57.
(Interdizione o sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese).
1. L'interdizione o la sospensione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche o delle imprese priva il condannato
della capacità di svolgere attività d'impresa, e di esercitare
qualsiasi ufficio che comporti poteri di direzione, controllo
o rappresentanza della persona giuridica, o di rappresentanza
dell'imprenditore, o di direzione o controllo nell'impresa.
Art. 58.
(Incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione).
1. L'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione priva il condannato della capacità di
stipulare contratti con i quali assuma la fornitura di beni o
servizi alla pubblica amministrazione o ad imprese, in
qualsiasi forma costituite, controllate dalla pubblica
amministrazione. Priva altresì della capacità di ricoprire le
cariche di cui all'articolo 57 in imprese o in società le
quali abbiano in essere i contratti sopra indicati.
Art. 59.
(Divieto di accesso a determinati luoghi).
1. La pena del divieto di accesso a determinati luoghi può
avere ad oggetto:
a) i luoghi nei quali è stato commesso il reato, o
nei quali abbia dimora o svolga la propria attività la persona
offesa; il divieto può estendersi fino all'intero territorio
del comune;
b) luoghi pubblici o aperti al pubblico destinati
a manifestazioni sportive, spettacoli, attività ricreative di
qualsiasi genere.
Art. 60.
(Pubblicazione della sentenza di condanna).
1. La pubblicazione della sentenza di condanna si esegue
in un sito appositamente costituito su di una rete telematica
accessibile al pubblico dall'intero territorio nazionale. Il
giudice dispone inoltre la pubblicazione, per estratto o per
intero, su uno o più giornali che abbiano diffusione nel luogo
dove il reato è stato commesso, o la comunicazione del
dispositivo mediante radio o televisione. La pubblicazione è
fatta a spese del condannato.
Art. 61.
(Lavoro di pubblica utilità).
1. Il lavoro di pubblica utilità, non retribuito, è pena
sostitutiva o obbligo accessorio nei casi previsti dalla
legge. Può essere stabilito soltanto con il consenso del
condannato.
2. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella
prestazione di attività non retribuita in favore della
collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
provincie, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale o di volontariato.
3. Il ragguaglio con le pene di specie diversa è
effettuato calcolando quattro ore di lavoro per ogni giorno di
pena sostituita.
4. Il giudice determina, con il consenso del condannato, i
tempi di svolgimento e le modalità della prestazione in modo
che non ne risultino pregiudicate oltre il necessario le
esigenze di lavoro o di studio o di famiglia del
condannato.
5. In caso di grave inadempimento degli obblighi relativi
alla prestazione di lavoro quale pena sostitutiva, la parte
residua si converte nella pena sostituita.
Art. 62.
(Espulsione dello straniero).
1. L'espulsione dello straniero viene disposta, come pena
accessoria o sostitutiva, nei casi previsti dalla legge.
Art. 63.
(Tassatività delle disposizioni sulla pena).
1. Ciascuna specie di pena si applica solo nei casi in cui
sia espressamente stabilita, salvo quanto disposto dal comma
2.
2. Sono sempre applicate come pene accessorie:
a) le pene interdittive temporanee di cui
all'articolo 49, comma 2, lettere a), b), c), d), e
all'articolo 50, comma 1, lettera b), nel caso di
condanna per reati commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o
servizio, o a un ufficio direttivo delle persone giuridiche o
imprese, o a una professione o mestiere; in ciascuno di tali
casi le pene sopra indicate possono essere applicate
congiuntamente o disgiuntamente;
b) la pena di cui all'articolo 49, comma 2,
lettera e), nel caso di condanna per delitti commessi
con violazione delle norme sulla circolazione stradale;
c) la pena di cui all'articolo 49, comma 2,
lettera g), nel caso di condanna per reati la cui causa
od occasione sia specificamente legata ad un determinato luogo
o a un determinato tipo di luogo;
d) la pena di cui all'articolo 49, comma 2,
lettera h), nel caso di condanna per delitti commessi
con il mezzo della stampa o di altro mezzo di comunicazione
rivolta al pubblico o accessibile al pubblico.
Capo II
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
E ATTENUANTI
Art. 64.
(Circostanze aggravanti).
1. Sono circostanze aggravanti comuni, salvo che la legge
disponga diversamente:
a) l'avere commesso il delitto per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale, o di intimidazione mafiosa, o di
discriminazione razziale;
b) l'avere commesso il reato per eseguire o
occultare un altro reato, ovvero per assicurare a sé o ad
altri il profitto o l'impunità di un altro reato;
c) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravità;
d) l'avere, nei delitti dolosi contro la persona,
o comunque commessi con violenza alla persona, agito per
motivi abietti o futili, o con sevizie;
e) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante
la previsione dell'evento.
Art. 65.
(Recidiva).
1. La pena è aumentata nei confronti di chi, dopo essere
stato condannato, nei cinque anni successivi alla sentenza
irrevocabile commette un reato della stessa indole.
2. Sono reati della stessa indole quelli che costituiscono
violazione della medesima disposizione di legge, ovvero
offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei
fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in
concreto caratteri fondamentali comuni.
Art. 66.
(Circostanze attenuanti).
1. Sono circostanze attenuanti comuni, salvo che la legge
disponga diversamente:
a) l'avere agito per motivi di particolare valore
morale o sociale;
b) l'avere reagito in stato d'ira determinato dal
fatto ingiusto altrui;
c) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio,
cagionato o tentato di cagionare un danno di particolare
tenuità;
d) l'avere commesso il reato perché indotto da
persona alla cui autorità l'autore del reato era sottoposto, o
l'avere, nell'esercizio di una prestazione lavorativa
subordinata, commesso il reato perché condizionato da
disposizioni impartite da un superiore;
e) l'avere commesso il reato per evitare un
pericolo grave di danno alla persona o al patrimonio, in una
situazione particolare nella quale era sensibilmente diminuita
la possibilità di tenere un comportamento conforme alla
norma;
f) l'avere, prima del giudizio, risarcito
integralmente il danno, o comunque l'essersi adoperato
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o
pericolose del reato.
Art. 67.
(Computo delle circostanze).
1. Gli aumenti o le diminuzioni di pena, stabiliti dalla
legge per le circostanze aggravanti o attenuanti, si operano
aumentando o diminuendo la quantità di pena che il giudice
applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la
circostanza.
2. Gli aumenti o le diminuzioni di pena corrispondenti a
una circostanza sono da un sesto ad un quarto della pena che
il giudice applicherebbe in assenza di circostanze. Se
concorrono due o più circostanze aggravanti, ovvero due o più
circostanze attenuanti, gli aumenti o le diminuzioni di pena
sono complessivamente fino alla metà.
3. Quando concorrano insieme circostanze aggravanti e
circostanze attenuanti, e le prime sono ritenute dal giudice
prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena
stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo
soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze
aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute
prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto
degli aumenti di pena stabiliti per le circostanze
aggravanti, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena
stabiliti per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze
aggravanti e attenuanti il giudice ritiene vi sia equivalenza,
dette circostanze non sono considerate ai fini della pena.
4. E' esclusa dalla disciplina di cui al presente articolo
la diminuente di cui all'articolo 100, comma 4, e 105, comma
3, che si applica, in ogni caso, per ultima.
Art. 68.
(Limiti di pena per il reato circostanziato).
1. Le pene non possono essere aumentate, per effetto di
circostanze aggravanti, oltre i seguenti limiti:
a) reclusione speciale: trenta anni;
b) reclusione: venti anni;
c) detenzione domiciliare: quindici mesi;
d) multa e ammenda: due anni e sei mesi;
e) misure interdittive: sei anni.
2. Le pene diminuite per effetto di circostanze attenuanti
non possono scendere al di sotto dei seguenti limiti:
a) per la reclusione speciale: venti anni, salvo
che nei casi di capacità ridotta e negli altri casi
espressamente indicati dalla legge;
b) per la reclusione e per le pene interdittive:
due mesi;
c) per le altre specie di pena: i limiti indicati
nell'articolo 51.
Capo III
APPLICAZIONE DELLE PENE
Art. 69.
(Criteri di commisurazione della pena).
1. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la
pena con provvedimento motivato,
secondo i criteri stabiliti nel presente capo.
2. La pena viene determinata dal giudice, entro il limite
della proporzione con la colpevolezza per il fatto commesso,
avendo riguardo alle finalità di prevenzione speciale, in
particolare sotto l'aspetto della reintegrazione del
condannato nella società.
3. Ai fini della determinazione della pena ai sensi del
comma 2, il giudice valuta:
a) la gravità del reato e delle sue conseguenze
dannose, in quanto riflesse nella colpevolezza;
b) l'intensità del dolo o il grado della colpa, e
i motivi che hanno determinato la commissione del reato;
c) le eventuali condotte di riparazione totale o
parziale dell'offesa che il colpevole o altri per esso abbia
tenuto dopo il fatto;
d) i reati precedentemente commessi, i
comportamenti del colpevole anteriori al reato, e le sue
condizioni di vita al momento del fatto;
e) i comportamenti del colpevole successivi al
reato, e le sue attuali condizioni di vita, nella misura in
cui siano rilevanti rispetto alle finalità di prevenzione
speciale.
4. La misura della pena è determinata dal giudice
separatamente per ciascuna specie di pena.
Art. 70.
(Orientamento alla prevenzione speciale).
1. In tutte le decisioni concernenti gli istituti
disciplinati dal presente titolo, o le misure alternative alla
detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, il
giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, adotta
la soluzione più adeguata per finalità di prevenzione
speciale.
2. Le valutazioni e decisioni sulle scelte sanzionatorie
non possono essere motivate
da ragioni di esemplarità punitiva o di allarme
sociale.
Art. 71.
(Commisurazione della pena pecuniaria).
1. Nella commisurazione della pena pecuniaria, il giudice
determina il numero delle quote giornaliere secondo le
disposizioni dell'articolo 69, e determina l'importo della
quota giornaliera in ragione delle condizioni economiche del
colpevole.
2. La quota giornaliera deve essere determinata in modo
tale da non pregiudicare le condizioni elementari di vita del
colpevole, e in relazione alle condizioni economiche dello
stesso. Non può essere determinata in misura tale che la pena
inflitta incida sulle condizioni economiche del colpevole in
modo sproporzionato rispetto alla gravità del fatto.
3. Ai fini del ragguaglio con pene detentive o
interdittive, una quota giornaliera di pena pecuniaria
corrisponde a un giorno di pena detentiva o interdittiva.
Art. 72.
(Pagamento rateale della pena pecuniaria).
1. La pena pecuniaria eccedente le trenta quote
giornaliere viene pagata in rate mensili nell'arco di tempo
corrispondente al numero di quote giornaliere, o al minor
tempo che il condannato abbia indicato. Il condannato può, in
qualsiasi momento, provvedere al pagamento del saldo.
2. Il giudice può concedere, su motivata richiesta del
condannato, una rateazione per un periodo fino a una volta e
mezzo il numero di quote giornaliere.
3. Il condannato può rinunciare alla rateazione, o
impegnarsi a pagare entro termini più brevi, o effettuare
pagamenti entro termini più brevi di quanto previsto dai commi
precedenti; può, in qualsiasi momento, provvedere al pagamento
del saldo.
4. Il mancato pagamento di una rata comporta la scadenza
di tutte le rate residue.
5. I termini per il pagamento della pena pecuniaria sono
sospesi per il tempo in cui è in corso di esecuzione una pena
detentiva o una misura restrittiva della libertà personale.
Art. 73.
(Mancato pagamento
della pena pecuniaria).
1. Se il condannato non paga in tutto o in parte la pena
pecuniaria, al pagamento di una somma pari all'ammontare della
pena residua sono tenuti in via sussidiaria:
a) la persona rivestita di autorità, direzione o
vigilanza sull'autore del reato, in caso di violazione di
disposizioni che essa era tenuta a fare osservare; tale
disposizione si applica anche in caso di concorso nel
reato;
b) gli enti forniti di personalità giuridica,
eccettuati lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali e le Autorità indipendenti, nel caso di reati
commessi con abuso di poteri o con violazione di doveri
inerenti a una prestazione svolta nell'ambito dell'ente.
2. Se il condannato non paga in tutto o in parte la pena
pecuniaria, pur potendo procurarsi i mezzi per pagarla, e il
pagamento non può essere ottenuto da altre persone civilmente
obbligate ai sensi del comma 1, la pena pecuniaria non
eseguita è sostituita, con il consenso del condannato, con la
prestazione di un lavoro di pubblica utilità, ovvero, in
mancanza di tale consenso, con la semidetenzione, per una
durata pari al numero delle quote giornaliere. Il pagamento
della pena pecuniaria, in qualsiasi momento, fa cessare
l'esecuzione della pena sostitutiva.
3. La pena pecuniaria non eseguita in tutto o in parte,
per insolvibilità del condannato non addebitabile a sua colpa,
e il cui pagamento non possa essere ottenuto da altre persone
civilmente obbligate, si estingue nel termine stabilito
dall'articolo 88.
Art. 74.
(Non punibilità per particolare
tenuità del fatto).
1. Il fatto non è punibile quando ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) il fatto è di particolare tenuità, per la
minima entità del danno o del pericolo nonché per la minima
colpevolezza dell'agente;
b) il comportamento è stato occasionale;
c) non sussistono pretese risarcitorie;
d) non sussistono esigenze di prevenzione generale
o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura nei
confronti dell'autore del reato.
2. Il presente articolo si applica ai reati puniti con
pena detentiva non superiore nel massimo a due anni.
Capo IV
CONCORSO DI REATI
Art. 75.
(Concorso materiale di reati).
1. Nel caso di condanna per più reati si applica la pena
corrispondente alla violazione in concreto più grave,
aumentata fino al triplo, e comunque non oltre la somma delle
pene corrispondenti a ciascun reato.
2. Gli aumenti di pena ai sensi del comma 1 si effettuano
sulle diverse specie di pena corrispondenti ai diversi reati
per cui è pronunciata condanna.
3. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1,
l'aumento di pena corrispondente a ciascun reato non può
scendere al di sotto della quarta parte del minimo edittale,
tenuto conto delle circostanze attenuanti.
4. Per ogni effetto giuridico diverso dalla pena si ha
riguardo ai singoli reati per i quali è stata pronunciata
condanna.
5. Per la determinazione del limite di cui al comma 1 si
considerano le sole pene principali; non si considera la
pubblicazione della sentenza di condanna; due giorni di pena
pecuniaria o di pena interdittiva si calcolano come un giorno
di pena detentiva.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
quando una persona, già condannata, riporta una nuova condanna
per reati commessi prima della precedente sentenza di condanna
anche se non definitiva.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, le pene
inflitte con separate sentenze si cumulano per intero.
Art. 76.
(Concorso formale
e reato continuato).
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 75, ad
esclusione del comma 3, si applica la pena corrispondente alla
violazione in concreto più grave, aumentata fino alla metà, e
comunque non oltre la somma delle pene corrispondenti a
ciascun reato:
a) a più reati commessi con un'unica azione od
omissione;
b) a più reati commessi in esecuzione del medesimo
disegno criminoso, in un contesto temporale unitario.
2. Ai fini dell'articolo 75, comma 3, i reati unificati ai
sensi del comma 1 del presente articolo si considerano un
reato unico.
Art. 77.
(Limiti massimi della pena cumulata).
1. Il cumulo delle pene ai sensi degli articoli 75 e 76
non può superare i seguenti limiti massimi:
a) reclusione speciale: trenta anni; tale limite
si applica all'insieme delle pene detentive, quando per taluno
dei delitti commessi sia stata inflitta la pena della
reclusione speciale;
b) reclusione: ventiquattro anni; tale limite si
applica all'insieme delle pene detentive, quando per taluno
dei delitti commessi sia stata inflitta la pena della
reclusione;
c) detenzione domiciliare: un anno e sei mesi;
d) multa e ammenda: tre anni;
e) misure interdittive: dieci anni.
2. I limiti di cui al comma 1 non si applicano nel caso di
cumulo ai sensi dell'articolo 75, comma 7.
Capo V
SOSTITUZIONE E SOSPENSIONE
CONDIZIONALE
Art. 78.
(Sostituzione di pene detentive brevi).
1. E' espiata in regime di semidetenzione la pena della
reclusione non superiore a un anno, salvo che il giudice
disponga diversamente.
2. Il giudice può disporre che venga espiata, in tutto o
in parte, in regime di semidetenzione la pena della reclusione
non superiore a due anni.
3. La semidetenzione comporta la permanenza negli
stabilimenti di esecuzione della pena durante il periodo
notturno, di regola dalle ore 20 della sera alle ore 7 del
mattino, o per un tempo di durata equivalente.
4. La pena detentiva non superiore a un anno può essere
sostituita, su richiesta dell'imputato, o con il lavoro di
pubblica utilità, o con la pena pecuniaria, per un periodo di
durata uguale alla pena detentiva inflitta.
5. La pena pecuniaria può essere sostituita, a richiesta
dell'imputato, con il lavoro di pubblica utilità per un
periodo di durata uguale alla pena pecuniaria inflitta.
6. Il giudice adotta i provvedimenti di cui ai commi 2, 4
e 5 in conformità all'articolo 70. La sostituzione della pena
è condizionata all'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 81. Possono essere altresì imposti taluni fra gli
obblighi di cui all'articolo 82.
7. La condanna a pena detentiva sostituita ai sensi del
comma 4 non preclude la concessione della sospensione
condizionale, salvo che sia intervenuta revoca ai sensi del
comma 11.
8. La sospensione condizionale della pena non si applica
alla pena sostituita.
9. Non può essere sostituita la pena che importa la revoca
della sospensione condizionale precedentemente concessa.
10. L'applicazione della pena sostitutiva ai sensi del
comma 4 non può essere disposta più di due volte. Qualora per
reati unificabili in un unico cumulo giuridico ai sensi degli
articoli 74 e 75 siano pronunciate separate sentenze di
condanna, ai fini del presente comma si considerano come
un'unica sentenza; ognuna delle successive sentenze verifica
nuovamente la sussistenza dei presupposti della sostituzione
della pena, e decide sull'imposizione di obblighi ai sensi
degli articoli 81 e 82.
11. Se il condannato si rende inadempiente in misura
significativa agli obblighi inerenti alla prestazione, o non
paga la pena pecuniaria, per la parte residua di pena
sostitutiva viene applicata la pena sostituita.
Art. 79.
(Ambito di applicazione della sospensione
condizionale).
1. L'esecuzione della pena detentiva inflitta, non
superiore a due anni, può
essere sospesa quando ricorrano cumulativamente le seguenti
condizioni:
a) il condannato non ha riportato precedenti
condanne a pena detentiva non sostituita per delitto doloso,
salvo che sia intervenuta riabilitazione, e salvo quanto
disposto dall'articolo 80, comma 3;
b) l'affermazione di responsabilità, accompagnata
dalle ulteriori statuizioni di cui al presente capo, appare
sufficiente, tenuto conto degli elementi di cui all'articolo
69, a realizzare le finalità di prevenzione speciale.
2. Per i reati commessi da persona in stato di capacità
ridotta, o di età inferiore ai 21 anni, o maggiore di 70 anni,
può essere sospesa la pena detentiva non superiore a tre
anni.
3. La sospensione condizionale della pena può altresì
essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna
a pena detentiva non sospesa, qualora la pena da infliggere,
cumulata con la precedente, non superi i limiti di cui ai
commi 1 e 2.
4. Ai fini del calcolo della pena sospendibile non si
considerano eventuali pene concorrenti di specie diversa.
Art. 80.
(Condizioni e limiti alla reiterazione
della sospensione condizionale).
1. La sospensione condizionale non può essere concessa più
di una volta, salvo quanto disposto dal presente articolo.
2. Può essere concessa una seconda sospensione
condizionale qualora la nuova condanna, cumulata con la
precedente, non superi i limiti di cui all'articolo 79, commi
1 e 2, e ricorrano le condizioni di cui all'articolo 79, comma
1, lettera b). Per la determinazione di detti limiti si
considerano le sole pene principali; non si considera la
pubblicazione della sentenza di condanna.
3. Qualora per reati unificabili in un unico cumulo
giuridico ai sensi degli articoli
74 e 75 siano pronunciate separate sentenze di condanna, ai
fini della sospensione condizionale si considerano come
un'unica sentenza. Ognuna delle successive sentenze verifica
nuovamente la sussistenza della condizione di cui al comma 2,
e decide sull'imposizione di obblighi ai sensi degli articoli
81 e 82.
Art. 81.
(Riparazione delle conseguenze
del reato).
1. La sospensione della pena è condizionata alle
restituzioni o al risarcimento del danno, di cui le persone
danneggiate abbiano fatto richiesta; alla consegna del
profitto del reato, di cui il condannato abbia beneficiato;
alla consegna del prezzo del reato.
2. Qualora il condannato non sia in grado di provvedere in
conformità al comma 1, potrà essere ritenuto sufficiente un
risarcimento o pagamento nei limiti di quanto esigibile,
seguito da un concreto attivarsi per integrare il risarcimento
o il pagamento nel periodo di sospensione condizionale, nei
termini di un impegno previamente assunto dal condannato e
ritenuto idoneo dal giudice.
3. La sospensione della pena è inoltre condizionata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, nella misura in cui ciò sia esigibile dal condannato. A
tale fine il giudice provvede secondo quanto disposto
dall'articolo 120.
Art. 82.
(Obblighi qualificati).
1. Qualora sia ritenuto necessario per finalità di
prevenzione speciale, e comunque nel caso di sospensione di
una pena detentiva superiore a un anno di reclusione, o di
seconda concessione ai sensi dell'articolo 80, comma 2, ovvero
di concessione a chi abbia già riportato condanna a pena
detentiva ancorché sostituita,
la sospensione della pena è subordinata alla sottoposizione
del condannato ad uno o più fra i seguenti obblighi:
a) restituzione o risarcimento, anche in via
equitativa, a favore delle persone offese identificate che non
ne abbiano fatto richiesta; si applica l'articolo 81, comma
2;
b) prestazione di pubblica utilità alle condizioni
di cui all'articolo 61;
c) pagamento a favore dello Stato di una somma di
denaro non superiore a 365 quote giornaliere;
d) divieto di accesso a determinati luoghi, o di
allontanamento da determinati luoghi;
e) divieto di frequentare determinate persone;
f) divieto di detenere o utilizzare determinati
oggetti;
g) obbligo di frequentare una scuola o un corso di
formazione professionale;
h) sottoposizione a un trattamento terapeutico o
riabilitativo.
2. Per il sostegno del condannato può essere disposto
l'affidamento al servizio sociale.
3. La prestazione di pubblica utilità e il pagamento di
una somma di denaro a favore dello Stato non possono eccedere
la misura della pena sospesa, secondo i criteri di ragguaglio
previsti dagli articoli 61 e 71. La durata degli altri
obblighi e dell'affidamento al servizio sociale è determinata
dal giudice entro i limiti del periodo di sospensione
condizionale della pena, e può essere successivamente ridotta
o prolungata.
4. L'imputato può richiedere di svolgere, in sostituzione
di taluno degli obblighi di cui al comma 1 altre prestazioni
che il giudice ritenga equivalenti e ragionevoli rispetto alle
finalità di prevenzione speciale.
Art. 83.
(Durata ed effetti della sospensione).
1. La sospensione condizionale della pena è disposta per
la durata di cinque anni. Può essere disposta per una durata
fino a sette anni, se ciò appare utile ai fini
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 81.
2. Il termine decorre dalla data della sentenza
irrevocabile di condanna. Nel caso di più condanne per reati
unificabili in un unico cumulo giuridico ai sensi degli
articoli 72 e 73, la sospensione decorre dalla data di
ciascuna sentenza, relativamente alla pena inflitta con
essa.
3. Delle condanne a pena condizionalmente sospesa non è
fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale
spedito a richiesta dell'interessato, non per ragioni di
diritto elettorale.
4. La sospensione della pena è revocata qualora, nei
termini di cui al comma 1, il condannato:
a) riporta una condanna per reato precedentemente
commesso, a pena che, cumulata con quella condizionalmente
sospesa, supera i limiti di cui all'articolo 79;
b) riporta condanna per un delitto o una
contravvenzione della stessa indole commessi successivamente,
salvo che ricorrano le condizioni per una seconda sospensione
condizionale ai sensi dell'articolo 80, comma 2;
c) si rende gravemente inadempiente agli obblighi
di cui agli articoli 81 e 83.
5. Dalla pena da eseguire a seguito della revoca della
sospensione condizionale si detrae un periodo corrispondente
agli adempimenti effettuati ai sensi dell'articolo 82, comma
1, consistenti nel pagamento a favore dello Stato di una somma
di denaro o in una prestazione di pubblica utilità. Si
applicano i criteri di ragguaglio previsti per la pena
pecuniaria e per la pena sostitutiva della prestazione di
pubblica utilità. Il giudice può disporre una ulteriore
detrazione, non superiore a
tre mesi, in ragione dell'adempimento di altri obblighi
imposti al condannato.
6. Se, nel termine stabilito, non si verificano le
condizioni per la revoca ai sensi del comma 4, la pena sospesa
si estingue.
Art. 84.
(Sospensione condizionale nel caso
di condanna alla pena interdittiva).
1. Alle condizioni di cui agli articoli 79 e 81, nel caso
di condanna alle pene interdittive di cui agli articoli 55, 56
e 57 non superiore a sei mesi l'esecuzione della pena può
essere sospesa per una sola volta.
2. Qualora sia necessario per finalità di prevenzione
speciale, o si tratti di seconda sospensione ai sensi
dell'articolo 80, comma 2, la sospensione è limitata a una
parte della pena, non eccedente la metà della pena inflitta.
Può essere disposta una prestazione di pubblica utilità alle
condizioni di cui all'articolo 61, ovvero il pagamento a
favore dello Stato di una somma di denaro non superiore a 365
quote giornaliere.
3. La sospensione condizionale della pena interdittiva
viene computata ai fini dell'applicazione dell'articolo 80,
comma 2. Si applica l'articolo 83. La durata della sospensione
è di tre anni.
Capo VI
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' E DI ESTINZIONE DELLA
PUNIBILITA'
Art. 85.
(Querela, richiesta e istanza).
1. Nei casi in cui la legge stabilisce che il reato sia
perseguito a querela della persona offesa, la querela può
essere proposta entro tre mesi dal giorno in cui l'avente
diritto ha avuto notizia del reato,
salvo che la legge stabilisca un termine diverso.
2. In caso di pluralità di persone offese la querela può
essere presentata anche da una soltanto di esse.
3. Qualora la persona offesa si trovi in una obiettiva
situazione di soggezione nei confronti dell'autore del reato,
il termine di cui al comma 1 non decorre fino a che perduri lo
stato di soggezione.
4. La querela deve manifestare in modo inequivoco la
volontà che si proceda in ordine al fatto cui essa si
riferisce. I requisiti formali e le modalità di presentazione
della querela sono stabiliti dalla legge processuale.
5. Per i minori di 14 anni e per gli interdetti il diritto
di querela è esercitato da chi eserciti la potestà di genitore
o dal tutore.
6. Se la persona offesa dal reato è incapace e priva di
legale rappresentante, ovvero vi sia conflitto di interessi
con il legale rappresentante, il diritto di querela è
esercitato da un curatore speciale, nominato secondo le
disposizioni del codice di procedura penale.
7. I minori che abbiano compiuto i 14 anni e coloro che
siano affidati ad un curatore possono esercitare il diritto di
querela, che può altresì essere esercitato dal genitore o dal
curatore.
8. La presentazione della querela rende il reato
perseguibile nei confronti di tutti coloro che vi abbiano
concorso, salvo espressa rinunzia nei confronti di taluno di
essi.
9. Il diritto di querela non si trasmette agli eredi,
salvo che la legge disponga diversamente. La morte del
querelante non fa cessare gli effetti della querela
presentata.
10. Il diritto di querela viene meno se, dopo che la
persona offesa ha avuto notizia del reato, ha fatto rinuncia
espressa, o ha tenuto comportamenti incompatibili con la
volontà di presentare querela.
11. Nei casi in cui la legge stabilisce che il reato sia
perseguito a richiesta del Ministro della giustizia o di altra
autorità si applicano i commi 1, 4, e 8. Nei casi in cui la
legge stabilisce che il reato sia
perseguito ad istanza della persona offesa si applicano i
commi da 1 a 9. La richiesta e l'istanza sono irrevocabili.
Art. 86.
(Remissione della querela).
1. Salvo che la legge disponga diversamente, la remissione
della querela da parte di tutti i querelanti, accettata dal
querelato prima della sentenza irrevocabile, comporta
l'improcedibilità dell'azione penale.
2. La remissione e l'accettazione della remissione della
querela devono essere fatte in forma espressa.
3. Alla remissione e alla accettazione della remissione di
querela si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 85.
4. La remissione della querela può essere limitata a
favore di taluno soltanto fra i querelati. In tale caso la
querela mantiene efficacia nei confronti degli altri.
5. Se la querela è stata presentata da una soltanto delle
persone offese, la remissione che questi abbia fatto non
pregiudica il diritto di querela delle altre.
6. Dopo la morte del querelante, il diritto di remissione
della querela può essere esercitato dagli eredi. La remissione
ha effetto se tutti gli eredi vi consentono.
Art. 87.
(Oblazione).
1. L'oblazione consiste nel pagamento di una somma pari a
un terzo del massimo della pena pecuniaria prevista dalla
legge per il reato contestato.
2. Può presentare domanda di oblazione l'imputato al
quale:
a) sia stata contestata una contravvenzione punita
con l'ammenda, anche alternativa o congiunta ad altra pena;
b) sia stato contestato un delitto punito con la
multa, anche alternativa o
congiunta ad altra pena non detentiva, ovvero alternativa a
una pena detentiva; tale disposizione si applica ai soli
delitti per i quali l'oblazione sia consentita in forza di
specifica disposizione di legge.
3. La domanda di oblazione deve essere presentata prima
dell'apertura del dibattimento.
4. Nel caso di nuove contestazioni in corso di
dibattimento, la domanda può essere presentata non oltre la
prima udienza successiva a quella in cui è stata fatta la
contestazione; per la eventuale presentazione della domanda di
oblazione, l'imputato ha diritto ad ottenere un termine non
inferiore a sette giorni.
5. I termini di cui ai commi 3 e 4 valgono anche quando,
pur essendo stato contestato un reato non suscettibile di
oblazione, l'imputato ritenga applicabile l'oblazione in base
a una diversa qualificazione giuridica o ad elementi di fatto
non considerati nell'imputazione. In tale caso, la domanda di
oblazione deve indicare la qualificazione giuridica ritenuta
corretta, e le eventuali prove dei fatti affermati nella
domanda.
6. L'oblazione non è ammessa quando non è stato risarcito
il danno o permangono conseguenze dannose o pericolose del
reato eliminabili da parte di chi ha chiesto di essere ammesso
all'oblazione.
7. La domanda di oblazione può essere respinta quando sia
stata chiesta da persona già condannata a pena detentiva, o in
caso di recidiva specifica.
8. Qualora la pena pecuniaria sia prevista congiuntamente
ad altra pena, ovvero in alternativa a una pena detentiva, la
domanda di oblazione può essere respinta avendo riguardo alla
gravità del fatto.
9. Con il provvedimento che ammette l'oblazione, il
giudice determina l'importo della quota giornaliera, ed
assegna un termine, non superiore a quindici giorni, per il
deposito della prima rata mensile della somma di cui al comma
1 e delle spese del procedimento. Si applica l'articolo 81,
comma 2. Il procedimento è sospeso dalla data del
provvedimento che ammette l'oblazione alla data del pagamento
dell'ultima rata. Il mancato pagamento
anche di una sola rata entro il termine dovuto comporta di
diritto la revoca dell'ammissione all'oblazione.
10. Verificati gli adempimenti di cui al comma 9, il
giudice dichiara non luogo a procedere.
Art. 88.
(Prescrizione).
1. Sono imprescrittibili i delitti contro l'umanità, e i
delitti di strage e di omicidio doloso aggravato commessi per
finalità di terrorismo o di mafia.
2. I termini di prescrizione sono:
a) venti anni, per gli altri casi di omicidio
doloso;
b) quindici anni, per i delitti puniti con la
reclusione superiore nel massimo a dieci anni;
c) dieci anni, per i delitti puniti con la
reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
d) cinque anni per i delitti puniti con pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o con pena
non detentiva, e per le contravvenzioni.
3. Ai fini del presente articolo si tiene conto delle
circostanze ad effetto speciale. Non si tiene conto delle
altre circostanze. Nel caso di concorso di circostanze
aggravanti e attenuanti ad effetto speciale si tiene conto
delle sole aggravanti.
4. La prescrizione decorre, per il reato consumato, dal
giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in
cui è cessata l'attività delittuosa. Per il reato permanente o
continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o
continuazione. Qualora sia richiesta una condizione oggettiva
di punibilità, la prescrizione decorre dal verificarsi della
condizione medesima.
5. Il corso della prescrizione è sospeso per il tempo in
cui il procedimento penale è sospeso o rinviato in forza di
una
particolare disposizione di legge, e negli altri casi
stabiliti dalla legge.
6. Interrompono il corso della prescrizione gli atti del
procedimento contenenti l'enunciazione del fatto contestato, e
le sentenze di condanna. In tali casi il termine di
prescrizione ricomincia a decorrere da capo. I termini
stabiliti dal comma 2 non possono essere prolungati oltre la
metà.
7. La sospensione e l'interruzione della prescrizione
hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
8. Il decorso del termine di prescrizione comporta
l'improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale.
L'imputato ha facoltà di rinunciare alla prescrizione.
Art. 89.
(Amnistia).
1. L'amnistia è disciplinata dall'articolo 79 della
Costituzione e, salvo che il provvedimento che la ha emanata
disponga diversamente, dal presente articolo.
2. L'entrata in vigore della legge di amnistia preclude
l'esercizio dell'azione penale per i reati compresi nel
provvedimento.
3. Qualora l'azione penale sia già stata esercitata, il
giudice dichiara non luogo a procedere. L'imputato ha facoltà
di rinunciare all'amnistia.
4. L'amnistia emanata successivamente alla sentenza
irrevocabile fa cessare l'esecuzione della pena.
5. L'amnistia non si applica a chi abbia già riportato
condanne a pena detentiva superiore a cinque anni.
Art. 90.
(Indulto).
1. L'indulto è disciplinato dall'articolo 79 della
Costituzione e, salvo che il provvedimento che lo ha emanato
disponga diversamente, dal presente articolo.
2. L'indulto estingue esclusivamente le specie e le
quantità di pena indicate nel provvedimento.
3. Ad ogni altro effetto, la pena estinta per indulto si
considera come pena inflitta.
4. Nel caso di concorso di reati, l'indulto si applica una
sola volta sulla pena cumulata ai sensi delle disposizioni sul
concorso di reati.
5. L'indulto non si applica a chi abbia già riportato
condanne a pena detentiva superiore a cinque anni.
Art. 91.
(Estinzione delle pene per decorso
del tempo).
1. Le pene non eseguite si estinguono quando sia decorso,
dalla data in cui la condanna sia divenuta esecutiva, un
periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, e in ogni
caso non inferiore a dieci anni e non superiore a ventiquattro
anni.
2. Ai fini del comma 1 si ha riguardo alla pena cumulata
secondo le disposizioni sul concorso di reati, ed alla durata
della specie di pena più grave.
3. Non si prescrivono le pene per delitti contro l'umanità
e per i delitti di strage e di omicidio doloso aggravato.
Art. 92.
(Non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale).
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 83, comma 3, il
giudice può disporre che della sentenza di condanna a pena non
detentiva né interdittiva non sia fatta menzione nel
certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta
dell'interessato, non per ragioni di diritto elettorale.
2. La non menzione ai sensi del presente articolo può
essere concessa una sola volta. Si applica l'articolo 80,
comma 3.
Art. 93.
(Riabilitazione).
1. La riabilitazione estingue ogni effetto penale della
condanna.
2. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi
cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita, o
estinta per qualsiasi causa, e il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di un comportamento rispettoso della
legge. Il termine è di dieci anni per i recidivi.
3. La riabilitazione è revocata di diritto, e non può più
essere concessa, in caso di condanna a pena detentiva per
delitto non colposo commesso entro cinque anni dal
provvedimento di riabilitazione.
Titolo IV
NON IMPUTABILITA' E CAPACITA'
RIDOTTA
Capo I
NON IMPUTABILITA'
Art. 94.
(Non imputabilità per infermità).
1. Non è imputabile chi, per infermità o per altro grave
disturbo della personalità, ovvero per ubriachezza o
intossicazione da sostanze stupefacenti, nel momento in cui ha
commesso il fatto era in condizioni di mente tali da escludere
la possibilità di comprendere il significato del fatto o di
agire in conformità a tale valutazione.
2. L'imputabilità non è esclusa quando il soggetto si è
messo in stato di incapacità al fine di commettere il reato o
di predisporsi una scusa.
3. L'imputabilità non è altresì esclusa quando l'agente si
è messo in stato di incapacità con inosservanza di una regola
cautelare rispetto al fatto realizzato, e questo si sia
realizzato a causa dello stato di incapacità procurato.
Art. 95.
(Non imputabilità per minore età).
1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il
fatto, non aveva ancora compiuto gli anni quattordici, ovvero,
avendo compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni
diciotto, non era in grado di comprendere il significato del
fatto o di agire in conformità a tale valutazione.
Art. 96.
(Misure di sicurezza e riabilitative).
1. Le misure di sicurezza e riabilitative possono essere
applicate, in conformità alle disposizioni del presente capo,
agli autori di un delitto, i quali sono stati prosciolti
perché non imputabili, quando la misura risponda a un bisogno
di trattamento e di controllo, determinato dal persistere
delle condizioni di incapacità che hanno dato causa al
delitto.
2. Le misure non possono comportare restrizioni
sproporzionate rispetto alla gravità del fatto.
3. Non si fa luogo alla applicazione di una misura, e la
misura applicata viene revocata, quando la sua finalità possa
essere efficacemente perseguita con strumenti di carattere non
penalistico.
Art. 97.
(Misure per i non imputabili per infermità o altro grave
disturbo della personalità).
1. Nei confronti dell'autore, non imputabile per infermità
o altro grave disturbo della personalità, o per ubriachezza
abituale o intossicazione abituale da sostanze stupefacenti,
possono essere applicate, alle condizioni di cui all'articolo
96, le seguenti misure:
a) ricovero in una struttura con finalità
terapeutiche o di disintossicazione;
b) obbligo di sottoporsi ad un trattamento
ambulatoriale presso strutture sanitarie;
c) obbligo di sottoporsi a visita periodica presso
strutture sanitarie o di presentazione periodica ai servizi
sociali.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere disposte
soltanto se è stato commesso un delitto doloso o colposo
contro la persona o contro la incolumità pubblica, o un
delitto contro il patrimonio, per il quale sia prevista la
pena della reclusione.
3. Le misure di cui al comma 1 sono eseguite
preferibilmente presso strutture facenti parte del normale
circuito assistenziale.
4. Può essere disposto il ricovero in una struttura chiusa
soltanto se vi sia concreto pericolo che il soggetto, in
assenza di tale misura, commetta un delitto doloso o colposo
contro la vita, la integrità fisica, la libertà personale, la
libertà sessuale o l'incolumità pubblica, o comunque con
violenza o minaccia contro la persona.
Art. 98.
(Misure per i non imputabili
per minore età).
1. La misura di sicurezza e riabilitativa applicabile,
alle condizioni di cui all'articolo 96, agli autori di reato
non imputabili per minore età è l'affidamento al servizio
sociale, con o senza collocamento in comunità.
2. La misura di cui al comma 1 deve tendere al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 104.
3. La misura di cui al comma 1 può essere disposta
soltanto se il minore ha commesso un delitto doloso per il
quale sia prevista la pena della reclusione.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
106.
5. Il collocamento in una comunità chiusa può essere
disposto, per il tempo strettamente necessario, soltanto nei
confronti del minore che abbia commesso un delitto doloso,
consumato o tentato, contro la persona o contro la incolumità
pubblica, o comunque con violenza o minaccia contro la
persona, ovvero un delitto concernente
la disciplina delle armi o delle sostanze stupefacenti,
ovvero un delitto commesso nell'ambito di una associazione
criminale.
Art. 99.
(Esecuzione delle misure).
1. Con la sentenza che accerta il reato e la non
punibilità dell'autore, il giudice valuta la sussistenza dei
presupposti per l'applicazione della misura e ne determina la
specie e la durata minima.
2. La durata minima della misura è compresa, nei casi di
cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), fra uno e
cinque anni, negli altri casi fra sei mesi e un anno.
3. La determinazione delle ulteriori condizioni di
esecuzione delle misure compete ai magistrato di sorveglianza,
sentiti i servizi presso i quali o sotto il cui controllo la
misura deve essere eseguita.
4. Le misure, anche di ricovero, vengono eseguite
preferibilmente presso strutture terapeutiche, o con finalità
educativa o riabilitativa, facenti parte del normale circuito
assistenziale.
5. Alla scadenza del termine fissato nella sentenza, il
giudice verifica se persistono i presupposti per il
mantenimento della misura, e ne dispone la cessazione se ne
risulta venuta meno la necessità. Può modificare la specie o
la modalità di esecuzione della misura, in conformità ai
criteri di cui agli articoli 97 e 98. Nel caso di prosecuzione
della misura, indica un nuovo termine per il riesame, entro i
limiti di cui al comma 2.
6. La verifica dei presupposti della misura deve essere
effettuata anche prima della scadenza del termine, quando
sussistano elementi che ne facciano apparire venuta meno la
necessità.
7. Le misure nei confronti dei non imputabili per
infermità o altro grave disturbo della personalità non possono
avere durata superiore a dieci anni. Tale limite può essere
eccezionalmente superato, per il tempo strettamente
necessario, in presenza un pericolo concreto e non altrimenti
fronteggiabile di atti gravemente
aggressivi contro la vita o l'incolumità delle persone, nei
casi di cui all'articolo 97, comma 4.
8. Le misure nei confronti dei non imputabili per minore
età non possono avere durata superiore a tre anni.
Capo II
CAPACITA' RIDOTTA
Art. 100.
(Finalità del trattamento e diminuzione
di pena).
1. Si applicano le disposizioni del presente capo nei
confronti di chi, per infermità o per altro grave disturbo
della personalità, ovvero per ubriachezza o intossicazione da
sostanze stupefacenti, nel momento in cui ha commesso il fatto
era in condizioni di mente tali da ridurre grandemente la
capacità di comprendere il significato del fatto o di agire in
conformità a tale valutazione.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
quando l'agente si è messo in condizioni di ridotta capacità
al fine di commettere il reato o di predisporsi una scusa, o
con inosservanza di una regola cautelare rispetto al fatto
realizzato.
3. Qualsiasi provvedimento deve essere finalizzato al
superamento delle condizioni di ridotta capacità esistenti al
tempo del commesso delitto.
4. Le pene sono diminuite da un terzo alla metà.
5. L'esecuzione della pena deve essere volta al
perseguimento della finalità di cui al comma 3.
Art. 101.
(Programma riabilitativo).
1. Qualora un trattamento terapeutico o riabilitativo sia
possibile ed opportuno, la sospensione condizionale è
subordinata alla accettazione, da parte del condannato,
di un programma di trattamento in libertà, ritenuto idoneo al
conseguimento della finalità di cui all'articolo 100, comma 2,
in aggiunta o in sostituzione degli obblighi di cui agli
articoli 81 e 83.
Art. 102.
(Condanna con rinuncia alla pena).
1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna con rinuncia
alla pena, qualora, per la modesta gravità del fatto e per
essere venute meno le condizioni di ridotta capacità che lo
hanno determinato, non sussistono esigenze di prevenzione
generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura
nei confronti dell'autore dei reato.
Art. 103.
(Reati commessi da persona in condizioni particolarmente
deficitarie).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 101 e 102 si
applicano, anche indipendentemente dai presupposti di cui
all'articolo 85, comma 1, nel caso di condanna per reati
commessi da persona in stato di tossicodipendenza o di
alcoolismo abituale, o da persona in grave difetto di
socializzazione o di istruzione. I programmi di trattamento
sono rivolti al superamento della specifica condizione
deficitaria.
Titolo V
MINORI IMPUTABILI
Capo I
TRATTAMENTO DEI MINORI
IMPUTABILI
Art. 104.
(Finalità del trattamento).
1. Per i reati commessi da persona che, al momento del
fatto, non aveva compiuto
i diciotto anni, si applicano le disposizioni del presente
capo.
2. Qualsiasi provvedimento deve essere finalizzato a
rendere l'autore del reato capace di inserirsi correttamente
nella società, superando eventuali carenze nella formazione
della personalità, ovvero carenze di educazione, istruzione o
socializzazione.
3. L'esecuzione della pena deve essere volta al
perseguimento della finalità di cui al comma 2.
Art. 105.
(Pene per i reati commessi da minori
di anni diciotto).
1. Le pene applicabili per i reati commessi da minori di
anni 18 sono:
a) la reclusione;
b) l'affidamento al servizio sociale, anche con
eventuale collocamento in una comunità;
c) il divieto di allontanamento dal territorio
dello Stato, di una regione, di una provincia o di un
comune;
d) il divieto di accesso a determinati luoghi.
2. Nei casi nei quali è prevista la reclusione speciale si
applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
3. Nei casi nei quali è prevista la pena della reclusione
la pena è diminuita da un terzo alla metà.
4. L'affidamento al servizio sociale è applicabile, in
alternativa alla reclusione, in tutti i casi in cui la legge
prevede una pena detentiva non superiore nel minimo a quattro
anni.
5. Per i reati per i quali la legge prevede la detenzione
domiciliare, o una pena pecuniaria, o una pena interdittiva
diversa da quelle di cui al comma 1, tale pena si intende
sostituita, per gli autori di reato minori di anni diciotto,
con le pene di cui al comma 1, lettere b), c) e
d), di uguale durata.
6. L'affidamento al servizio sociale ha una durata da sei
mesi a tre anni.
Art. 106.
(Affidamento al servizio sociale).
1. L'affidamento al servizio sociale comporta
l'affidamento del minore ai servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia, o ai servizi
socio-sanitari degli enti locali.
2. L'affidamento si esegue sulla base di un programma
elaborato dall'ente affidatario e approvato dal giudice, che
deve in ogni caso prevedere:
a) le modalità di coinvolgimento del minore, del
suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
b) gli impegni specifici che il minore assume;
c) le modalità di partecipazione al progetto degli
enti e degli operatori cui il minore sia affidato.
3. Possono essere previste, se ciò appare possibile per il
minore, ed utile per il conseguimento della finalità di cui
all'articolo 104, comma 2, eventuali modalità di riparazione
delle conseguenze del reato ed iniziative tendenti a
promuovere la conciliazione con la persona offesa.
4. Il programma può prevedere l'obbligo di permanenza in
casa, o il collocamento in una comunità, per un periodo
determinato dal giudice, che può essere ridotto o prorogato in
relazione agli sviluppi del trattamento.
5. Il collocamento in una comunità viene altresì disposto
qualora il minore si renda gravemente inadempiente agli
obblighi previsti dal programma di trattamento.
6. Può essere disposto il collocamento in una comunità
chiusa soltanto nei casi di cui all'articolo 98, comma 5,
ovvero se il minore già collocato in una comunità, si è reso
gravemente inadempiente ai suoi obblighi.
7. L'esito positivo dell'affidamento, verificato dal
giudice, comporta l'estinzione del reato.
Art. 107.
(Non punibilità per particolare tenuità
del fatto).
1. Il fatto non e punibile per irrilevanza del fatto
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il fatto è di particolare tenuità;
b) il comportamento è stato occasionale;
c) il non luogo a procedere appare coerente con la
finalità di cui all'articolo 104, comma 2.
Art. 108.
(Perdono giudiziale).
1. Il giudice pronuncia sentenza di affermazione di
responsabilità, con perdono giudiziale, qualora, avuto
riguardo all'entità del fatto e alle condizioni personali e di
vita del minore, ciò appaia adeguato alla finalità di cui
all'articolo 104, comma 2.
2. Il perdono giudiziale non può essere concesso per
delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a otto
anni, o nel minimo a quattro anni.
3. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di
una volta, salvo che per reati unificabili in un unico cumulo
giuridico, per i quali si sia proceduto separatamente.
Art. 109.
(Messa alla prova).
1. In presenza di elementi sufficienti per l'affermazione
di responsabilità per un delitto punibile con la reclusione,
con esclusione dei delitti per i quali è prevista la
reclusione speciale, il giudice dispone la sospensione del
processo con messa alla prova, qualora, avendo riguardo alla
personalità e alla situazione familiare e sociale del minore,
ritenga che tale strumento sia il più idoneo al conseguimento
della finalità di cui all'articolo 104, comma 2.
2. La messa alla prova è disposta sulla base di un
progetto d'intervento elaborato di regola dai servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia, anche in collaborazione
con i servizi socio-sanitari degli enti locali, o con altri
enti cui il minore sia già stato affidato.
3. Il programma d'intervento di cui al comma 2, approvato
dal giudice, deve in ogni caso prevedere:
a) le modalità di coinvolgimento del minore, del
suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
b) gli impegni specifici che il minore assume;
c) le modalità di partecipazione al progetto degli
enti e degli operatori cui il minore sia affidato.
4. Possono essere previste, se ciò appare possibile per il
minore, ed utile per il conseguimento della finalità di cui
all'articolo 104, comma 2, eventuali modalità di riparazione
delle conseguenze del reato ed iniziative tendenti a
promuovere la conciliazione con la persona offesa.
5. Il programma di trattamento può prevedere, se
necessario, l'obbligo di permanenza in casa, o il collocamento
in una comunità, per un periodo determinato dal giudice, che
può essere ridotto o prorogato in relazione agli sviluppi del
trattamento. Nei casi di cui all'articolo 98, comma 5 può
essere disposto il collocamento in una comunità chiusa.
6. Il collocamento in comunità e l'obbligo di permanenza
in casa possono essere disposti solo nei casi in cui si
proceda per delitti punibili con la reclusione per una durata
non inferiore alla durata della prova.
7. La durata della prova è determinata dal giudice, fra un
anno e tre anni nei casi in cui si proceda per delitti puniti
con la reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
negli altri casi è fra i sei mesi e i tre anni.
8. Le modalità e le procedure di verifica della prova sono
disciplinate dalla legge processuale.
9. L'esito positivo della prova, verificato dal giudice,
comporta l'estinzione del reato.
10. In caso di condanna conseguente all'esito negativo
della prova, il periodo trascorso in una comunità o in
permanenza obbligata in casa si detrae dalla pena da eseguire.
Il giudice può disporre una ulteriore detrazione, non
superiore a tre mesi, in ragione dell'adempimento di altri
obblighi attinenti alla prova.
Titolo VI
CONFISCA E SANZIONI RIPARATORIE
Capo I
CONFISCA
Art. 110.
(Confisca dello strumento del reato).
1. Nel caso di condanna è sempre disposta la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato, se appartenenti a uno degli autori del reato.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, la confisca
di cui al comma 1 può non essere disposta nel caso di
contravvenzione, o se si tratta di cose di valore
insignificante. Non viene disposta qualora, per il valore
della cosa, e tenuto conto anche della pena inflitta,
risulterebbe sproporzionata alla gravità del fatto.
3. Qualora, per espressa disposizione di legge, la
confisca di cui al comma 1 sia ammessa anche su cose
appartenenti a
persona diversa dall'autore del delitto, essa può essere
disposta soltanto se la destinazione o utilizzazione della
cosa per la commissione del reato è dovuta a colpa del
proprietario.
Art. 111.
(Cose destinate ad attività produttiva).
1. Se il reato è stato realizzato mediante cose, impianti
o macchinari sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti
dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad
autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa,
l'autorità amministrativa impartisce le prescrizioni opportune
per la messa in sicurezza.
2. La confisca è disposta se le cose vengono nuovamente
utilizzate senza che sia stata data attuazione alle
prescrizioni dell'autorità o comunque alla messa in
sicurezza.
Art. 112.
(Confisca del profitto del reato).
1. E' disposta, a carico del condannato o del prosciolto
perché non imputabile, la confisca:
a) delle cose che costituiscono il prodotto del
reato;
b) del prezzo del reato;
c) del profitto del reato, nella parte in cui non
debba essere restituito al danneggiato.
2. La confisca può essere eseguita su una somma di denaro
o su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che
costituiscono il prezzo o il prodotto o il profitto del
reato.
3. La confisca non viene disposta, o viene disposta in
misura ridotta, qualora ciò sia necessario per evitare di
incidere in modo sproporzionatamente gravoso sulle
condizioni elementari di vita della persona colpita.
4. Può non essere disposta la confisca del profitto del
reato che abbia valore insignificante, se la sua esecuzione
appare difficoltosa.
5. La confisca del profitto, prezzo o prodotto del reato è
disposta a carico della persona, estranea al reato, che ne
abbia beneficiato, nei limiti in cui il valore corrispondente
sia disponibile, se il beneficiario poteva rendersi conto
della provenienza illecita del profitto conseguito.
6. La confisca ai sensi del presente articolo può essere
disposta anche su beni passati in proprietà di persona diversa
dall'autore del reato, per diritto successorio. In tale caso
la confisca è disposta limitatamente ai beni dei quali l'erede
ha la disponibilità.
Art. 113.
(Confisca di cose intrinsecamente illecite).
1. E' sempre disposta la confisca delle cose costituenti
strumento, ovvero prodotto, prezzo o profitto del reato, la
cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione
costituisce reato.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando
la cosa appartiene a persona estranea al reato e la
fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Art. 114.
(Confisca di beni di provenienza
non giustificata).
1. La legge può prevedere, con riferimento a figure di
delitto tassativamente indicate, che in caso di condanna sia
disposta la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il
condannato abbia la disponibilità,
e non giustifichi la provenienza.
Art. 115.
(Scioglimento di organizzazioni illecite
e confisca).
1. E' disposto lo scioglimento delle società o
associazioni le quali siano state utilizzate esclusivamente o
prevalentemente per la realizzazione di attività delittuose.
Il patrimonio che residua dalla liquidazione viene
confiscato.
Art. 116.
(Intestazione fittizia).
1. Ai fini della confisca, i beni che l'autore del reato
abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per
interposta persona, sono considerati come a lui
appartenenti.
Art. 117.
(Diritti di terzi).
1. La confisca non pregiudica i diritti dei terzi in buona
fede sulle cose che ne sono oggetto.
Art. 118.
(Confisca disciplinata da norme
particolari).
1. Nei casi di confisca disciplinati da norme particolari
si applicano le disposizioni del presente capo, in quanto
compatibili. Si applicano in ogni caso le disposizioni poste a
garanzia dei terzi estranei al reato.
Capo II
SANZIONI RIPARATORIE
Art. 119.
(Restituzioni e risarcimento del danno).
1. Le restituzioni e il risarcimento dei danni cagionati
dal reato sono regolati dalla legge civile.
2. L'obbligo di risarcimento si estende al danno non
patrimoniale, che viene determinato dal giudice in via
equitativa, con motivazione espressa, tenendo conto della
sofferenza cagionata dal reato e della natura dolosa o colposa
di questo.
Art. 120.
(Riparazione delle conseguenze dannose
o pericolose del reato).
1. La sentenza, anche non definitiva, viene trasmessa:
a) al pubblico ministero ogni volta che questi ne
faccia richiesta, o quando il giudice lo ritenga utile per
fini di giustizia;
b) al pubblico ministero presso il tribunale per i
minorenni quando i fatti accertati potrebbero essere valutati
in vista di eventuali provvedimenti nell'interesse di
minori;
c) alla autorità amministrativa competente, quando
i fatti accertati riguardano attività sottoposte a controllo
di una autorità amministrativa.
2. Fuori dei casi di competenza di altre autorità, con la
sentenza di condanna il giudice può impartire al condannato
disposizioni volte ad eliminare, per quanto oggettivamente
possibile e soggettivamente esigibile, eventuali conseguenze
dannose o pericolose per l'interesse pubblico offeso dal
reato, non riparabili mediante restituzione o risarcimento.
3. A richiesta del pubblico ministero o della parte
interessata, il giudice ordina la pubblicazione della sentenza
di condanna, a spese del condannato, qualora ciò costituisca
una idonea modalità di riparazione del danno, o di
reintegrazione dell'interesse offeso dal reato.
Titolo VII
RESPONSABILITA' DELLE PERSONE
GIURIDICHE
Capo I
AMBITO DI RESPONSABILITA'
Art. 121.
(Ambito di responsabilità).
1. La persona giuridica può essere chiamata a rispondere
ai sensi del presente titolo:
a) per delitti dolosi commessi per conto o
comunque nell'interesse specifico della persona giuridica, da
persona che aveva il potere di agire per la persona giuridica
stessa;
b) per i reati realizzati nello svolgimento
dell'attività della persona giuridica, con inosservanza di
disposizioni pertinenti a tale attività, da persone che
ricoprono una posizione di garanzia ai sensi dell'articolo 22,
comma 2. Sono esclusi i reati commessi in danno della persona
giuridica.
2. Ai fini del presente titolo, per persone giuridiche si
intendono tutti gli enti, società, associazioni anche non
riconosciute, che svolgono attività economica. Sono esclusi lo
Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e le
Autorità indipendenti.
3. Se il fatto è stato commesso nell'ambito di una
attività sottoposta alla direzione o controllo da parte di
altra persona giuridica, la responsabilità ai sensi del
presente titolo si estende alla persona giuridica che esercita
la direzione o il controllo, indipendentemente dalle
condizioni di cui al comma 2.
4. La responsabilità prevista dal presente titolo resta
ferma in caso di trasformazione della persona giuridica.
5. In caso di cessione dell'unità organizzativa,
nell'attività della quale è stato commesso il reato, la
responsabilità resta in capo alla persona giuridica cedente.
Il cessionario è civilmente obbligato in solido al pagamento
della sanzione pecuniaria, se era o poteva essere a conoscenza
del commesso reato.
6. La responsabilità ai sensi del presente titolo non si
applica nei casi in cui debba essere disposto lo scioglimento
dell'organizzazione ai sensi dell'articolo 115.
Art. 122.
(Applicabilità della legge penale).
1. Alla responsabilità della persona giuridica si
applicano le disposizioni dell'ordinamento penale, in quanto
compatibili.
Art. 123.
(Autonomia della responsabilità
della persona giuridica).
1. La responsabilità della persona giuridica non esclude
la responsabilità delle persone fisiche che abbiano commesso
il reato, e non è esclusa se queste non sono punibili per
qualsiasi causa.
2. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 1, lettera
b), la responsabilità della persona giuridica è
indipendente dalla colpevolezza di alcuna persona fisica.
Art. 124.
(Esclusione della responsabilità
della persona giuridica).
1. La responsabilità della persona giuridica è esclusa se,
prima della commissione del reato, era stato adottato ed
efficacemente messo in pratica un modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo
a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
2. Agli effetti dell'esclusione di responsabilità ai sensi
del comma 1, il modello organizzativo deve avere, nella misura
in cui risulti necessario in relazione alla natura e alle
dimensioni dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, i
requisiti di cui all'articolo 22.
3. Non vi è esclusione di responsabilità ai sensi del
comma 1, se l'autore del reato aveva poteri di direzione della
persona giuridica, o di una unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, o ne esercitava di
fatto la direzione.
Capo II
SANZIONI
Art. 125.
(Sanzioni per la persona giuridica).
1. Sanzioni per la persona giuridica sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) l'interdizione da una determinata attività;
c) l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
d) la pubblicazione della sentenza di condanna.
2. Le sanzioni per la persona giuridica sono disciplinate
dalle disposizioni sulle corrispondenti specie di pena, in
quanto applicabili. Ad esse non si applica la sospensione
condizionale. Si applicano i termini di prescrizioni di cui
all'articolo 88.
3. La sanzione pecuniaria si applica in qualsiasi caso. La
pubblicazione della sentenza di condanna può essere altresì
disposta in ogni caso, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, o
in via esclusiva qualora per il reato commesso sia prevista
l'applicabilità di tale tipo di pena in via esclusiva o
alternativa. Le altre sanzioni si applicano esclusivamente nei
casi previsti dall'articolo 127.
4. Nella commisurazione della sanzione, il giudice tiene
conto della gravità del fatto, del grado di coinvolgimento
della persona giuridica e delle misure adottate per eliminare
o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire futuri
reati.
Art. 126.
(Sanzione pecuniaria).
1. L'importo della quota giornaliera di sanzione
pecuniaria è da un minimo di 26 euro a un massimo di 5.165
euro.
2. Quando per il reato, cui si ricollega la responsabilità
della persona giuridica, sia prevista una pena detentiva, se
la legge non dispone diversamente, alla persona giuridica si
applica la sanzione pecuniaria equivalente alla sanzione
detentiva da tre mesi a due anni, ovvero quella corrispondente
ai limiti edittali della pena detentiva prevista, se meno
elevati.
Art. 127.
(Sanzioni interdittive).
1. L'interdizione da una determinata attività ha durata da
tre mesi a un anno. Essa concerne l'attività nella quale è
stato commesso il reato; può consistere anche nella chiusura
totale o parziale di uno stabilimento. L'interdizione viene
disposta, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, esclusivamente
in caso di reato doloso o colposo di particolare gravità:
a) se non sono state eliminate le condizioni di
pericolo che hanno dato causa al delitto;
b) se non sono state eliminate le conseguenza
dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte della
persona giuridica;
c) se non sono stati adottati modelli di
organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.
2. L'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione è applicabile alla persona giuridica nei casi
di delitto commesso da persona munita di poteri di direzione
della persona giuridica o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia funzionale, per il quale sia applicabile
all'autore del delitto una pena interdittiva. Se la legge non
dispone diversamente, la durata dell'incapacità è da sei mesi
a cinque anni. Detta sanzione non si applica se sono state
eliminate le conseguenza dannose o pericolose del reato,
eliminabili da parte della persona giuridica, e sono stati
adottati modelli di organizzazione, gestione e controllo
idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
Art. 128.
(Confisca).
1. Si applicano alla persona giuridica le disposizioni
relative alla confisca. Nei casi in cui sussista la
responsabilità della persona giuridica ai sensi del presente
titolo, le cose appartenenti alla persona giuridica sono
sottoposte al regime delle cose appartenenti all'autore del
reato.
Art. 129.
(Oblazione).
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 124, l'adozione e
attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire
reati della specie di quello verificatosi è condizione
necessaria per l'ammissione all'oblazione, in aggiunta alle
condizioni di cui all'articolo 87.
Art. 130.
(Circostanza attenuante).
1. La sanzione pecuniaria è diminuita:
a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel
prevalente interesse proprio o di terzi, e la persona
giuridica non ne ha
tratto profitto o ha tratto un profitto insignificante;
b) se l'autore del reato ha agito in consapevole
violazione di specifiche disposizioni ricevute;
c) se, dopo il fatto, è stato adottato e messo in
pratica un modello organizzativo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.
Art. 131.
(Competenza del giudice penale).
1. L'accertamento della responsabilità della persona
giuridica e l'applicazione delle relative sanzioni sono di
competenza del giudice penale".
Titolo II
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E COORDINAMENTO
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA LEGGE PENALE
Art. 2.
(Computo delle pene).
1. Le pene temporanee si applicano a giorni, mesi, anni.
Non si tiene conto delle frazioni di giorno.
Art. 3.
(Computo dei termini).
1. Quando la legge penale fa dipendere un effetto
giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si
osserva il calendario comune.
2. Ogni qualvolta la legge penale stabilisce un termine
per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della
decorrenza non è computato nel termine, salvo che per la
determinazione dell'età.
Art. 4.
(Apolidi).
1. Le norme penali che prevedono che soggetto attivo di un
reato sia il cittadino, si applicano anche all'apolide che
abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello
Stato.
2. Salvo quanto disposto dalle leggi speciali, agli
effetti della espulsione dal territorio dello Stato l'apolide
che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio
dello Stato è parificato al cittadino.
3. Fino all'emanazione di una legge organica in materia di
estradizione, agli effetti della estradizione l'apolide che
abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello
Stato è parificato al cittadino.
Art. 5.
(Riconoscimento di sentenze penali
straniere. Estradizione).
1. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in
vigore per lo Stato, alla sentenza penale straniera
pronunciata per un delitto è dato riconoscimento per tutti gli
effetti previsti dal codice penale diversi dalla applicazione
della pena.
2. Fino all'emanazione di una legge organica in materia,
l'estradizione per l'estero è disciplinata dalle Convenzioni
internazionali in vigore per lo Stato e dagli articoli 696 e
seguenti del codice di procedura penale. In assenza di
Convenzioni l'estradizione per l'estero non è ammessa se il
fatto che forma oggetto della domanda non è previsto come
reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato
richiedente.
Art. 6.
(Revisione delle misure delle quote
giornaliere di pena pecuniaria).
1. Il Governo ridetermina, ad intervalli di tempo non
inferiori a cinque anni, il
limite minimo e massimo delle quote giornaliere, in relazione
ad eventuali mutamenti di rilevanza non insignificante del
potere d'acquisto del denaro.
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE SANZIONI
Art. 7.
(Eliminazione delle circostanze
ad effetto speciale).
1. Quando l'aumento o la diminuzione della pena è
determinato in maniera autonoma il reato si considera titolo
autonomo di reato.
Art. 8.
(Cumulo giuridico in fase
di esecuzione).
1. Quando più reati unificabili in unico cumulo giuridico
ai sensi degli articoli 74 e 75 siano stati giudicati
separatamente, si applica l'articolo 671 del codice di
procedura penale.
Art. 9.
(Disposizioni relative alla sospensione
condizionale).
1. Se la sospensione condizionale è stata concessa con più
sentenze, al di là dei limiti di cui all'articolo 79, il
giudice dell'esecuzione revoca le sospensioni e ordina
l'esecuzione della pena.
2. Ai fini della concessione o della revoca della
sospensione condizionale della pena, la sentenza di
applicazione della pena a richiesta è equiparata alla sentenza
di condanna.
Art. 10.
(Abrogazione delle sanzioni sostitutive
di cui alla legge n. 689 del 1981).
1. Sono abrogati gli articoli 53, da 55 a 76 e da 81 a 85,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, nonché tutti i riferimenti a tali articoli che
siano contenuti in altre disposizioni di legge.
Art. 11.
(Benefìci penitenziari).
1. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, non si
applicano le disposizioni che prevedono particolari cause di
esclusione dai benefìci previsti dall'ordinamento
penitenziario.
2. La semilibertà può essere concessa dopo un periodo
minimo di pena espiata pari alla metà di quello stabilito in
via generale dalla legge.
3. I benefìci previsti dall'ordinamento penitenziario sono
subordinati, qualora ciò sia possibile ed opportuno, alla
accettazione, da parte del condannato, di sottoporsi a un
programma terapeutico o riabilitativo. Se il condannato si
rende gravemente inadempiente agli impegni di cui al programma
accettato, la misura viene revocata.
Art. 12.
(Liberazione condizionale).
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:
"Art. 54-bis.- (Liberazione condizionale). -
1. Il condannato a pena detentiva già ammesso al regime di
semilibertà, che durante il tempo di esecuzione della pena
abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il
suo ravvedimento,
può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia
trascorso in regime di semilibertà almeno sei mesi, e la pena
ancora da espiare non superi i cinque anni.
2. La liberazione condizionale comporta gli obblighi
di cui agli articoli 81 e 82 del codice penale.
3. La liberazione condizionale è revocata qualora il
condannato, prima che sia decorso un periodo pari alla durata
della pena da espiare, riporta condanna per un reato commesso
durante l'espiazione della pena; ovvero commette un nuovo
delitto non colposo per il quale sia inflitta una pena
detentiva; ovvero si rende gravemente inadempiente agli
obblighi imposti. In tale caso, il tempo trascorso in libertà
condizionale non è computato nella durata della pena e il
condannato non può essere riammesso alla liberazione
condizionale".
Art. 13.
(Detrazione delle misure cautelari).
1. I periodi di sottoposizione a custodia cautelare o ad
arresti domiciliari si considerano come pena espiata,
relativamente al reato o ai reati per i quali la misura
cautelare sia stata disposta, o a qualsiasi altro reato
precedentemente commesso.
2. La durata della custodia cautelare o degli arresti
domiciliari, qualora eccedente quella della eventuale pena
detentiva, per la parte eccedente si detrae dalla durata delle
eventuali pene non detentive, secondo il criterio di
ragguaglio di due giorni di pena non detentiva per un giorno
di misura cautelare.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche alle misure cautelari restrittive della libertà
applicate a imputati minori di diciotto anni.
4. La durata della misura cautelare interdittiva si detrae
dalla durata della eventuale pena interdittiva, e, per la
eventuale parte eccedente, dalla durata di altre
pene non detentive, secondo il ragguaglio di uno ad uno.
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PROCESSO
Art. 14.
(Autonomia della pronuncia
sulla sanzione).
1. La pronuncia sulla sanzione può essere non contestuale
alla pronuncia sulla responsabilità dell'imputato, quando il
giudice ritenga necessario, per le valutazioni relative alle
sanzioni, acquisire ulteriori elementi di prova, o verificare
il consenso dell'imputato su determinate misure. In tale caso
il giudice, dopo avere letto il dispositivo contenente
l'affermazione di responsabilità, rinvia in tutto o in parte
la pronuncia sulla sanzione ad una udienza successiva, con
ordinanza nella quale sono indicati i temi da trattare.
2. Nell'udienza di rinvio, le parti possono produrre
documenti e presentare testi la cui citazione sia stata
previamente autorizzata dal giudice. Il giudice ammette le
prove esclusivamente in quanto siano rilevanti per le
questioni indicate nell'ordinanza di cui al comma 1.
3. Per la prestazione del consenso sui punti indicati
nell'ordinanza di cui al comma 1, e per qualsiasi richiesta ai
sensi del titolo III del libro I del codice penale, l'imputato
ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore
speciale.
4. La motivazione sulla responsabilità può essere
depositata prima o contestualmente alla motivazione sulla
sanzione. I termini per l'impugnazione decorrono in ogni caso
dal deposito della motivazione sulla sanzione.
5. I termini stabiliti dalla legge processuale con
riferimento alla sentenza si intendono riferiti al momento
della pronuncia sulla sanzione.
Art. 15.
(Termine per adempimenti conseguenti
al reato).
1. Quando il fatto contestato riguarda attività sottoposte
ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, le
attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o
pericolose sono effettuate previa informazione dell'autorità
competente, e in conformità all'autorizzazione amministrativa,
se richiesta dalla legge.
2. L'imputato, o la persona giuridica cui sia contestato
l'illecito ai sensi del titolo VII del libro I del codice
penale, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado
possono chiedere al giudice delle indagini preliminari un
termine fino a sei mesi per realizzare gli adempimenti cui il
codice penale condiziona l'esclusione di particolari tipi di
sanzione, o l'ammissione all'oblazione. Per adempimenti
particolarmente complessi il termine può essere fissato fino a
un anno. Il corso della prescrizione è sospeso dalla data
della presentazione della domanda a quella della scadenza del
termine concesso dal giudice.
Art. 16.
(Morte dell'imputato).
1. La morte dell'imputato, avvenuta prima della sentenza
definitiva, comporta l'improcedibilità o l'improseguibilità
dell'azione penale, salva l'applicazione dell'articolo 129,
comma 2 del codice di procedura penale.
Art. 17.
(Condizioni di improcedibilità).
1. Le cause di estinzione del reato previste da leggi
speciali, applicabili senza che il reato sia stato accertato
con sentenza, devono intendersi come condizioni di
improcedibilità dell'azione penale.
Art. 18.
(Modifica all'articolo 129 del codice
di procedura penale).
1. Il comma 2 dell'articolo 129 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Quando dagli atti risulta evidente che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che
il fatto non costituisce reato o non è preveduto dalla legge
come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di
non luogo a procedere con la formula prescritta, anche qualora
sussistano le condizioni per la applicazione dell'oblazione,
della prescrizione, ovvero dell'amnistia".
Art. 19.
(Disposizioni processuali concernenti
la confisca).
1. Nei casi in cui le legge penale consente la confisca a
carico di persona diversa dall'autore del reato, il relativo
provvedimento è adottato in contraddittorio con l'interessato,
il quale ha facoltà di farsi assistere da un difensore.
Art. 20.
(Disposizioni processuali relative alla
responsabilità della persona giuridica).
1. Si applicano alla persona giuridica chiamata a
rispondere ai sensi del titolo VII del libro I del codice
penale le disposizioni processuali relative all'imputato.
2. La persona giuridica sta in giudizio per il tramite del
suo legale rappresentante o di un procuratore speciale. Non
può stare in giudizio per il tramite di persona imputata per
il medesimo fatto.
3. Nei confronti della persona giuridica è ammessa la
costituzione di parte civile.