XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2111
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I.
AGEVOLAZIONI STRUTTURALI.
Art. 1.
1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di seguito denominate "associazioni sportive
dilettantistiche", si applicano gli incentivi fiscali di cui
all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
relativamente agli investimenti in beni strumentali.
Art. 2.
1. Alle associazioni sportive dilettantistiche si
applicano le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, senza differenza territoriale né di
aliquote.
CAPO II.
AGEVOLAZIONI GESTIONALI.
Art. 3.
1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
numeri:
"127-octiesdecies) beni forniti alle associazioni
sportive dilettantistiche di cui alla lettera m) del
comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
127-noniesdecies) prestazioni di servizi effettuate
nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche di
cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni".
Art. 4.
1. Alle associazioni sportive dilettantistiche che
assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti che
risultino disoccupati da più di due anni, è riconosciuto lo
sgravio dei contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro per i primi tre anni dalla data di assunzione.
Art. 5.
1. Alle associazioni sportive dilettantistiche è
riconosciuta l'esenzione dal pagamento dei contributi
previdenziali relativi ai contratti di formazione e lavoro,
per l'intero periodo del contratto, fatto salvo il pagamento
della marca prevista dalla legge per gli apprendisti.