XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2111




PROPOSTA DI LEGGE


CAPO I.

AGEVOLAZIONI STRUTTURALI.


Art. 1.

        1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominate "associazioni sportive dilettantistiche", si applicano gli incentivi fiscali di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, relativamente agli investimenti in beni strumentali.


Art. 2.

        1. Alle associazioni sportive dilettantistiche si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza differenza territoriale né di aliquote.


CAPO II.

AGEVOLAZIONI GESTIONALI.


Art. 3.

        1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

        "127-octiesdecies) beni forniti alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

        127-noniesdecies) prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".


Art. 4.

        1. Alle associazioni sportive dilettantistiche che assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti che risultino disoccupati da più di due anni, è riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i primi tre anni dalla data di assunzione.


Art. 5.

        1. Alle associazioni sportive dilettantistiche è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali relativi ai contratti di formazione e lavoro, per l'intero periodo del contratto, fatto salvo il pagamento della marca prevista dalla legge per gli apprendisti.



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