XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2103
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1.
1. La presente legge disciplina la pubblicazione e la
diffusione di tutti i sondaggi di opinione aventi un rapporto
diretto o indiretto con consultazioni referendarie, elezioni
politiche o amministrative, nonché elezione dei rappresentanti
del Parlamento europeo.
2. Le operazioni di simulazione di voto realizzate a
partire dai sondaggi di opinione sono assimilate ai sondaggi
di opinione, ai fini dell'applicazione della presente
legge.
CAPO II
CONTENUTO DEI SONDAGGI.
Art. 2.
1. La pubblicazione e la diffusione di tutti i sondaggi di
cui all'articolo 1 devono essere accompagnate dalle seguenti
indicazioni, redatte sotto la responsabilità
dell'organizzazione che ha realizzato il sondaggio:
a) il nome dell'organizzazione che ha realizzato
il sondaggio;
b) il nome e la qualifica dell'acquirente il
sondaggio;
c) il numero delle persone interpellate;
d) le date in cui sono avvenute le rilevazioni.
Art. 3.
1. In occasione della pubblicazione o della diffusione dei
sondaggi di cui all'articolo 1, l'organizzazione che li ha
realizzati deve procedere al deposito, presso la commissione
dei sondaggi, istituita ai sensi dell'articolo 5, di una nota
informativa che segnatamente indichi:
a) l'oggetto del sondaggio;
b) il metodo attraverso il quale le persone
interpellate sono state selezionate, la scelta e la
composizione del campione;
c) le condizioni in cui si è proceduto alle
interviste;
d) il testo integrale del questionario;
e) il numero delle persone che non hanno risposto
ad ognuna delle domande;
f) i limiti di interpretazione dei risultati
pubblicati;
g) eventualmente, il metodo utilizzato per dedurre
i risultati di carattere indiretto che sono pubblicati.
2. La commissione dei sondaggi può ordinare la
pubblicazione, a coloro che hanno proceduto alla pubblicazione
o alla diffusione di un sondaggio, ai sensi dell'articolo 1,
delle indicazioni che figurano all'interno della nota
informativa che l'accompagna o di alcune di queste.
Art. 4.
1. L'organizzazione che ha realizzato un sondaggio di cui
all'articolo 1 conserva a disposizione della commissione dei
sondaggi, istituita ai sensi dell'articolo 5, i documenti
sulla base dei quali il sondaggio è stato pubblicato o
diffuso.
CAPO III
COMMISSIONE DEI SONDAGGI.
Art. 5.
1. E' istituita una commissione dei sondaggi incaricata di
studiare e di proporre regole tendenti ad assicurare in
materia di previsioni elettorali l'obiettività e la qualità
dei sondaggi pubblicati o diffusi.
2. La commissione di cui al comma 1 è competente altresì a
definire le clausole che devono risultare obbligatoriamente
nei contratti di vendita degli stessi sondaggi e segnatamente
quelle aventi per oggetto l'interdizione della pubblicazione,
prima del primo turno elettorale, di tutti i sondaggi relativi
ai voti del secondo turno.
3. La commissione controlla inoltre che le persone o le
organizzazioni che realizzano sondaggi destinati a essere
pubblicati o diffusi, non procedano tramite azioni concertate,
contratti, intese espresse o tacite, o coalizioni di qualunque
tipo e per qualsiasi causa, aventi come oggetto o come
possibile effetto quello di impedire o di ridurre la stessa
attività ad altre persone od organizzazioni.
Art. 6.
1. La commissione dei sondaggi ha sede presso il Ministero
della giustizia ed è composta da nove membri.
2. Sono membri di diritto della commissione il presidente
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che la
presiede, un rappresentante dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ed il Presidente della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
3. Gli altri membri della commissione dei sondaggi sono
nominati, d'intesa, dai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica e sono: un magistrato del
Consiglio di Stato, un magistrato della Corte di cassazione,
un magistrato della Corte dei conti, un rappresentante delle
associazioni dei consumatori e due rappresentanti delle
organizzazioni sindacali degli operatori dei mezzi di
comunicazione. Essi rimangono in carica per la durata della
legislatura.
Art. 7.
1. Ciascun membro della commissione può cessare
dall'incarico, oltre che per dimissioni volontarie, solo in
caso di incompatibilità sopravvenuta o di impossibilità ad
esercitare la sua funzione, accertate dalla commissione
stessa. In tali casi si provvede immediatamente alla sua
sostituzione.
2. I membri della commissione designati in sostituzione
dei componenti cessati anticipatamente dall'incarico rimangono
in carica fino alla scadenza originariamente prevista per il
componente sostituito.
Art. 8.
1. Le funzioni di membro della commissione sono
incompatibili con quelle di amministratore, gestore, membro
della direzione o direttore generale unico o membro del
consiglio d'amministrazione di società di stampa, di sondaggi
d'opinione o di radiodiffusione, nonché con quelle di membro
del consiglio di amministrazione di società di impianti di
radiodiffusione o televisione o con il possesso di azioni di
tali società.
2. Non possono essere membri della commissione le persone
che ricevono o hanno ricevuto, nei cinque anni precedenti la
loro nomina, una remunerazione di qualsivoglia natura da parte
di una società di sondaggi di opinione.
Art. 9.
1. E' vietato ai membri della commissione rivelare a terzi
le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in occasione
dell'espletamento del loro incarico.
Art. 10.
1. La commissione dei sondaggi ha il potere di verificare
che i sondaggi di cui all'articolo 1 siano stati realizzati e
che la loro vendita sia avvenuta conformemente alla presente
legge e alle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 5.
Art. 11.
1. Gli organi di stampa che pubblicano o diffondono i
risultati di un sondaggio di cui all'articolo 1, violando le
disposizioni della presente legge e quelle emanate ai sensi
dell'articolo 5, o alterando i risultati ottenuti, sono tenuti
a pubblicare senza indugio le rettifiche richieste dalla
commissione.
2. La commissione può, in ogni momento, far diffondere
tali rettifiche dalle emittenti nazionali e locali di
radiodiffusione e televisive. Le rettifiche sono annunciate
come richieste dalla commissione.
Art. 12.
1. Le decisioni della commissione dei sondaggi sono
soggette a notifica agli interessati e a pubblicazione. Esse
sono trasmesse alle agenzie di stampa.
2. Le decisioni di cui al comma 1 possono essere oggetto
di ricorso in sede amministrativa.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI IN PERIODO ELETTORALE.
Art. 13.
1. Durante la settimana che precede ogni turno elettorale,
nonché durante lo svolgimento di questo, sono vietati la
pubblicazione, la diffusione ed il commento, tramite qualunque
mezzo, di tutti i sondaggi di cui all'articolo 1.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle
manifestazioni che hanno per oggetto la conoscenza immediata
dei risultati di ogni turno elettorale e che sono effettuate
tra la chiusura dell'ultimo seggio e la proclamazione dei
risultati.
CAPO V
SANZIONI.
Art. 14.
1. La commissione dei sondaggi, in caso di violazione
delle disposizioni previste dalla presente legge, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000
euro.