XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2088




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

SEZIONE SPECIALIZZATA
DEL TRIBUNALE


Art. 1.

(Sezione specializzata del tribunale).

        1. Presso ogni tribunale è istituita una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi ai minori e alla famiglia indicati dalla presente legge.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Composizione della sezione specializzata del tribunale e
costituzione del collegio giudicante).

        1. La sezione specializzata del tribunale è composta da un magistrato con funzioni di appello, che la presiede, da uno o più giudici di tribunale e da tre o più giudici-esperti di cui all'articolo 10. I giudici ordinari della sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e degli altri tribunali indicati dal Consiglio superiore della magistratura, esercitano le funzioni in via esclusiva.
        2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto da un giudice ordinario e due giudici-esperti, salvo quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare e del giudice di sorveglianza.

Art. 3.

(Cancelleria e segreteria giudiziaria).

        1. Presso ogni tribunale, procura della Repubblica e corte di appello, uno o più dipendenti sono, anche in via esclusiva, destinati agli uffici di cancelleria e di segreteria addetti al funzionamento delle sezioni specializzate e dell'ufficio del pubblico ministero, sulla base delle piante organiche stabilite ai sensi dell'articolo 29.


Art. 4.

(Collaborazioni).

        1. Per l'adempimento dei loro compiti le sezioni specializzate si avvalgono dell'opera degli uffici del servizio sociale, degli esperti nel settore, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia, in particolare dei centri per la giustizia minorile, o con lo stesso Ministero convenzionati.
        2. Le sezioni specializzate si avvalgono, altresì, dei servizi istituiti dalla pubblica amministrazione centrale e periferica ed in particolare, dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali. Esse possono, qualora necessario, avvalersi dei servizi apprestati da organismi o da soggetti privati che siano ritenuti idonei a cooperare per il perseguimento delle finalità e dei compiti loro propri.
        3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, se non retribuiti dagli enti pubblici dai quali dipendono sono compensati dal Ministero della giustizia per le prestazioni rese sulla base delle tariffe vigenti dei periti giudiziari.
        4. Il pubblico ministero può avvalersi, per speciali incarichi, di un nucleo di polizia presso di esso istituito. Analoga facoltà è riconosciuta alle stesse sezioni specializzate.
        5. Del nucleo di polizia di cui al comma 4, a composizione mista, fanno parte agenti scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienza su problematiche minorili o familiari, nel numero determinato in base alle necessità operative.

Art. 5.

(Pubblico ministero in primo grado).

        1. Le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti di competenza della sezione specializzata, sono esercitate da magistrati della procura della Repubblica, designati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 9.


Art. 6.

(Sezione specializzata di appello).

        1. Presso la corte di appello è istituita una sezione specializzata per la trattazione in grado di appello dei procedimenti relativi ai minori e alla famiglia.


Art. 7.

(Composizione della sezione specializzata
di appello e costituzione del collegio
giudicante).

        1. La sezione specializzata di appello è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, da due o più giudici di appello e da tre o più giudici-esperti.
        2. La giurisdizione è esercitata, nei giudizi di appello contro le decisioni della sezione specializzata di cui all'articolo 1, da un collegio composto da due giudici ordinari e da un giudice esperto.
        3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'essegnazione dei magistrati previsti al comma 1 del presente articolo secondo i criteri stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 10.


Art. 8.

(Pubblico ministero in grado di appello).

        1. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione specializzata di appello sono esercitate da uno o più magistrati della procura generale designati dal Consiglio superiore dalla magistratura ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9.

(Assegnazione dei magistrati).

        1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi ai minori e alla famiglia dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del Consiglio giudiziario, per il periodo determinato dalle norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

        2. I magistrati della procura della Repubblica e della procura generale, incaricati di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni specializzate, sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del Consiglio giudiziario, per il periodo determinato dalle norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
        3. Alle sezioni specializzate ed all'esercizio delle relative funzioni di procura sono destinati magistrati che rivelino, per l'attività precedentemente svolta, per gli speciali studi effettuati e per l'esperienza compiuta, di essere forniti delle attitudini necessarie.
        4. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le funzioni di presidente delle sezioni specializzate ai magistrati che hanno svolto per non meno di quattro anni le funzioni di magistrato di tribunale o di procura per i minorenni e per la famiglia, ed hanno rivelato consistenti capacità organizzative, sia all'interno dell'ufficio, sia nei rapporti esterni.
        5. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui ai commi 1 e 2.


Art. 10.

(Giudici-esperti).

        1. I giudici-esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del Consiglio giudiziario, tra cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non ancora il sessantacinquesimo, competenti in psichiatria, criminologia, pedagogia, psicologia, sociologia, iscritti nei relativi albi professionali, e che vantino una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.
        2. I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; nel caso di compimento dei sessantacinque anni nel corso dell'incarico, essi sono prorogati di diritto fino al compimento del triennio in corso.
        3. Ai giudici-esperti spetta il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise.
        4. Si applicano ai giudici-esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'esercizio delle funzioni è comunque incompatibile con l'esercizio della professione forense.


Art. 11.

(Compiti dei giudici-esperti).

        1. I giudici-esperti sono chiamati a comporre i collegi delle sezioni specializzate ai sensi degli articoli 2 e 7.
        2. I giudici-esperti, inoltre, nei procedimenti civili, possono essere delegati dal giudice incaricato della istruzione per il compimento di singoli atti.


Capo II

COMPETENZA PENALE


Art. 12.

(Competenza per materia).

        1. La sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi ai minori e alla famiglia è competente, oltre che per i procedimenti penali per i reati commessi dai minori di anni diciotto, anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

            a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro II del codice penale;

            b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del codice penale, commessi in danno dei minori;

            c) delitti di percosse, di lesioni personali e volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;

            d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593, primo e terzo comma, del codice penale;

            e) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 716 e 731 del codice penale;

            f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

            g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, se commessi in danno di minori di anni diciotto.


Art. 13.

(Procedimenti connessi).

        1. In caso di concorso, nel medesimo reato od in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata la sola cognizione dei reati commessi dal minorenne. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale in osservanza dei criteri tabellari.


Art. 14.

(Competenza per territorio).

        1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale, anche nel caso di connessione.

Capo III

COMPETENZA CIVILE


Art. 15.

(Competenza civile).

        1. Sono di competenza della sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi ai minori e alla famiglia:

            a) i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XII, XIII e XIV del libro I del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

            b) i procedimenti previsti dalla legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

            c) il procedimento previsto dall'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, relativamente ai minori.


Art. 16.

(Competenza per territorio).

        1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.
        2. Ai fini di cui al comma 1, la sezione specializzata estende la propria competenza a tutti i comuni compresi nel territorio della provincia.


Art. 17.

(Giudice tutelare).

        1. Le funzioni di giudice tutelare sono svolte da uno o più magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del presidente del tribunale.
        2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce in quali tribunali il magistrato o i magistrati designati esercitano le funzioni di giudice tutelare in via esclusiva ed in tali casi il magistrato o i magistrati designati non possono essere trasferiti ad altre funzioni prima di un biennio.
        3. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la specializzazione dei magistrati addetti alle funzioni di giudice tutelare.
        4. Il giudice tutelare può, nell'esercizio della sua attività e per il compimento di singoli atti, delegare un giudice-esperto.


Art. 18.

(Competenze del giudice tutelare).

        1. Sono di competenza del giudice tutelare, oltre a quanto attribuitogli alla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti di cui agli articoli 155, terzo comma, 320, quinto comma, 321, 336, terzo comma, 343, secondo comma, 371, secondo comma, 375, 376, 394, terzo comma, e 397 del codice civile e il procedimento di cui all'articolo 747 del codice di procedura civile, ove i beni appartengano ad un incapace.
        2. Spetta altresì al giudice tutelare la competenza per la esecuzione dei provvedimenti emessi dalla sezione specializzata del tribunale in materia di potestà genitoriale.
        3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata.


Capo IV

DISPOSIZIONI
SULLA ORGANIZZAZIONE


Art. 19.

(Competenze in materia penitenziaria).


        1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti dei minori sottoposti a misure penali fino al compimento del venticinquesimo anno di età, dalla sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.


Art. 20.

(Vigilanza).

        1. La vigilanza prevista dall'articolo 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, è esercitata dal presidente della corte di appello sulle sezioni specializzate e dal procuratore generale della stessa corte sugli uffici del pubblico ministero operanti nel distretto.


Art. 21.

(Garante del minore).

        1. Nei casi di accertata grave e persistente conflittualità tra i genitori, che pregiudichi in modo rilevante l'interesse morale e materiale del minore, il giudice, anche se non ricorrono le circostanze per la decadenza della loro potestà, nomina un garante del minore.
        2. Alla nomina del garante del minore si fa luogo, altresì, nei casi in cui sia necessaria la nomina di un tutore o di un curatore ed il giudice non ritenga di poter designare un prossimo congiunto dell'incapace.
        3. La nomina di cui ai commi 1 e 2 deve seguire anche nei casi di inerzia dei genitori o di conflitto di interessi tra genitori e minori.
        4. Il garante del minore è scelto tra persone che dimostrino una speciale capacità, competenza ed esperienza in ordine ai problemi dell'età evolutiva e della famiglia.
        5. Il garante del minore presta giuramento dinanzi al giudice che l'ha nominato e dura in carica finché ad istanza di parte, del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice non accerti che sono cessate le cause che hanno determinato la nomina.
        6. Il garante del minore è legittimato ad intervenire, come attore o come convenuto, in tutti i procedimenti civili e ad esercitare i poteri spettanti ai genitori nei procedimenti penali. Nei casi di cui al comma 1 esercita la rappresentanza legale del minore.
        7. Il garante del minore stabilisce contatti con i servizi sociali nei casi in cui ritenga necessario od opportuno il loro intervento e vigila sulla tempestività ed efficacia dell'intervento stesso.


Capo V

PROCEDIMENTO CIVILE


Art. 22.

(Forma della domanda).


        1. La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo indicato nell'articolo 16. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
        2. Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione delle parti davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.


Art. 23.

(Comparizione personale delle parti).


        1. Le parti devono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
        2. Se il ricorrente non si presenta la domanda non ha effetto.
        3. Se non si presenta la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 24.

(Tentativo di conciliazione.
Provvedimenti del presidente).

        1. Il presidente deve sentire le parti procurando di conciliarle.
        2. Se le parti si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
        3. Se la parte nei confronti della quale è richiesto il provvedimento non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, adotta con ordinanza i provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 180 del codice di procedura civile.


Art. 25.

(Notificazione della fissazione dell'udienza).

        1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura della parte ricorrente al resistente non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa ed è comunicata al pubblico ministero.


Art. 26.

(Istruzione e decisione della causa).

        1. Si applicano per l'istruzione della causa, in quanto compatibili, le norme contenute nel libro II del codice di procedura civile.
        2. Esaurita la discussione orale, il tribunale delibera in camera di consiglio ed emette la decisione, dando lettura in udienza del dispositivo. La motivazione, redatta da uno dei componenti del collegio, è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito è notificato d'ufficio alle parti e comunicato al pubblico ministero nei cinque giorni successivi, anche ai fini della decorrenza del termine stabilito per l'impugnazione.


Art. 27.

(Spese processuali).

        1. Gli atti e i provvedimenti di cui al presente capo sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.
        2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei confronti della parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio, a cui carico sono state poste le spese stesse.


Art. 28.

(Provvedimenti cautelari).

        1. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme sui procedimenti cautelari contenute nel libro IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile.


Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 29.

(Organici).

        1. La pianta organica dei magistrati in servizio presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia è aumentata di 200 unità.
        2. La pianta organica dei magistrati in servizio presso le procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di provincia è aumentata di 100 unità.
        3. Il ruolo organico dei direttori di cancelleria, degli assistenti giudiziari e dei commessi è adeguato con provvedimento del Ministro della giustizia secondo le esigenze delle sezioni di cui alla presente legge.


Art. 30.

(Assegnazione dei magistrati).

        1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure sono assegnati alle sezioni specializzate degli uffici giudiziari aventi sede nei capoluoghi di provincia del distretto di appartenenza ove non richiedano di essere destinati ad altro ufficio.
        2. Il Consiglio superiore della magistratura in sede di prima attuazione della presente legge provvede all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli di norma tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione svolti o da organizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, e che hanno dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.


Art. 31.

(Affari pendenti).

        1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede secondo le seguenti modalità:

            a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni competenti per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

            b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono trasmesse alle sezioni del luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da altro tribunale;

            c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate competenti per territorio.


Art. 32.

(Nuclei per la giustizia minorile).

        1. I centri per la giustizia minorile prevedono la costituzione di appositi nuclei funzionanti presso ogni sezione specializzata.


Art. 33.

(Entrata in vigore).

        1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 30 e 32 della presente legge acquistano efficacia un anno dopo la data di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale.



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