XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2088
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
SEZIONE SPECIALIZZATA
DEL TRIBUNALE
Art. 1.
(Sezione specializzata del tribunale).
1. Presso ogni tribunale è istituita una sezione
specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi ai
minori e alla famiglia indicati dalla presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono soppressi il tribunale per i minorenni e
la relativa procura della Repubblica di cui al regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni.
Art. 2.
(Composizione della sezione specializzata del tribunale e
costituzione del collegio giudicante).
1. La sezione specializzata del tribunale è composta da un
magistrato con funzioni di appello, che la presiede, da uno o
più giudici di tribunale e da tre o più giudici-esperti di cui
all'articolo 10. I giudici ordinari della sezione
specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del
distretto e degli altri tribunali indicati dal Consiglio
superiore della magistratura, esercitano le funzioni in via
esclusiva.
2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto
da un giudice ordinario e due giudici-esperti, salvo quanto
attribuito alla competenza del giudice tutelare e del giudice
di sorveglianza.
Art. 3.
(Cancelleria e segreteria giudiziaria).
1. Presso ogni tribunale, procura della Repubblica e corte
di appello, uno o più dipendenti sono, anche in via esclusiva,
destinati agli uffici di cancelleria e di segreteria addetti
al funzionamento delle sezioni specializzate e dell'ufficio
del pubblico ministero, sulla base delle piante organiche
stabilite ai sensi dell'articolo 29.
Art. 4.
(Collaborazioni).
1. Per l'adempimento dei loro compiti le sezioni
specializzate si avvalgono dell'opera degli uffici del
servizio sociale, degli esperti nel settore, degli istituti e
degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia, in
particolare dei centri per la giustizia minorile, o con lo
stesso Ministero convenzionati.
2. Le sezioni specializzate si avvalgono, altresì, dei
servizi istituiti dalla pubblica amministrazione centrale e
periferica ed in particolare, dagli enti locali e dalle
aziende sanitarie locali. Esse possono, qualora necessario,
avvalersi dei servizi apprestati da organismi o da soggetti
privati che siano ritenuti idonei a cooperare per il
perseguimento delle finalità e dei compiti loro propri.
3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, se non retribuiti
dagli enti pubblici dai quali dipendono sono compensati dal
Ministero della giustizia per le prestazioni rese sulla base
delle tariffe vigenti dei periti giudiziari.
4. Il pubblico ministero può avvalersi, per speciali
incarichi, di un nucleo di polizia presso di esso istituito.
Analoga facoltà è riconosciuta alle stesse sezioni
specializzate.
5. Del nucleo di polizia di cui al comma 4, a composizione
mista, fanno parte agenti scelti tra soggetti che abbiano
maturato esperienza su problematiche minorili o familiari, nel
numero determinato in base alle necessità operative.
Art. 5.
(Pubblico ministero in primo grado).
1. Le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti di
competenza della sezione specializzata, sono esercitate da
magistrati della procura della Repubblica, designati dal
Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo
9.
Art. 6.
(Sezione specializzata di appello).
1. Presso la corte di appello è istituita una sezione
specializzata per la trattazione in grado di appello dei
procedimenti relativi ai minori e alla famiglia.
Art. 7.
(Composizione della sezione specializzata
di appello e costituzione del collegio
giudicante).
1. La sezione specializzata di appello è composta da un
magistrato di cassazione, che la presiede, da due o più
giudici di appello e da tre o più giudici-esperti.
2. La giurisdizione è esercitata, nei giudizi di appello
contro le decisioni della sezione specializzata di cui
all'articolo 1, da un collegio composto da due giudici
ordinari e da un giudice esperto.
3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede
all'essegnazione dei magistrati previsti al comma 1 del
presente articolo secondo i criteri stabiliti,
rispettivamente, dagli articoli 9 e 10.
Art. 8.
(Pubblico ministero in grado di appello).
1. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione
specializzata di appello sono esercitate da uno o più
magistrati della procura generale designati dal Consiglio
superiore dalla magistratura ai sensi dell'articolo 9.
Art. 9.
(Assegnazione dei magistrati).
1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni
specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi ai
minori e alla famiglia dal Consiglio superiore della
magistratura, su parere del Consiglio giudiziario, per il
periodo determinato dalle norme dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni.
2. I magistrati della procura della Repubblica e della
procura generale, incaricati di esercitare le funzioni di
pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni
specializzate, sono designati dal Consiglio superiore della
magistratura, su parere del Consiglio giudiziario, per il
periodo determinato dalle norme dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni.
3. Alle sezioni specializzate ed all'esercizio delle
relative funzioni di procura sono destinati magistrati che
rivelino, per l'attività precedentemente svolta, per gli
speciali studi effettuati e per l'esperienza compiuta, di
essere forniti delle attitudini necessarie.
4. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le
funzioni di presidente delle sezioni specializzate ai
magistrati che hanno svolto per non meno di quattro anni le
funzioni di magistrato di tribunale o di procura per i
minorenni e per la famiglia, ed hanno rivelato consistenti
capacità organizzative, sia all'interno dell'ufficio, sia nei
rapporti esterni.
5. Il Consiglio superiore della magistratura assicura,
attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento
professionale dei magistrati di cui ai commi 1 e 2.
Art. 10.
(Giudici-esperti).
1. I giudici-esperti sono nominati dal Consiglio superiore
della magistratura, su parere del Consiglio giudiziario, tra
cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il trentesimo
anno di età e non ancora il sessantacinquesimo, competenti in
psichiatria, criminologia, pedagogia, psicologia, sociologia,
iscritti nei relativi albi professionali, e che vantino una
adeguata esperienza nel campo della vita familiare e
dell'educazione dei giovani.
2. I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati; nel caso di compimento dei sessantacinque
anni nel corso dell'incarico, essi sono prorogati di diritto
fino al compimento del triennio in corso.
3. Ai giudici-esperti spetta il trattamento economico
previsto per i giudici popolari delle corti di assise.
4. Si applicano ai giudici-esperti le incompatibilità
previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni. L'esercizio delle funzioni è
comunque incompatibile con l'esercizio della professione
forense.
Art. 11.
(Compiti dei giudici-esperti).
1. I giudici-esperti sono chiamati a comporre i collegi
delle sezioni specializzate ai sensi degli articoli 2 e 7.
2. I giudici-esperti, inoltre, nei procedimenti civili,
possono essere delegati dal giudice incaricato della
istruzione per il compimento di singoli atti.
Capo II
COMPETENZA PENALE
Art. 12.
(Competenza per materia).
1. La sezione specializzata per la trattazione dei
procedimenti relativi ai minori e alla famiglia è competente,
oltre che per i procedimenti penali per i reati commessi dai
minori di anni diciotto, anche per i procedimenti concernenti
i seguenti reati:
a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo
XI del libro II del codice penale;
b) delitti contro la moralità pubblica e il buon
costume, e delitti di cui agli articoli da 609-bis a
609-decies del codice penale, commessi in danno dei
minori;
c) delitti di percosse, di lesioni personali e
volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di
persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra
persone legate da rapporti di coniugio, di filiazione o di
tutela;
d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593,
primo e terzo comma, del codice penale;
e) contravvenzioni previste dagli articoli 671,
716 e 731 del codice penale;
f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela
del lavoro dei fanciulli;
g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958,
n. 75, e successive modificazioni, se commessi in danno di
minori di anni diciotto.
Art. 13.
(Procedimenti connessi).
1. In caso di concorso, nel medesimo reato od in reati
connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza
della sezione specializzata la sola cognizione dei reati
commessi dal minorenne. Gli imputati maggiorenni sono deferiti
al giudizio di altre sezioni del tribunale in osservanza dei
criteri tabellari.
Art. 14.
(Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio negli affari penali è
regolata dalle norme del codice di procedura penale, anche nel
caso di connessione.
Capo III
COMPETENZA CIVILE
Art. 15.
(Competenza civile).
1. Sono di competenza della sezione specializzata per la
trattazione dei procedimenti relativi ai minori e alla
famiglia:
a) i procedimenti relativi alle materie indicate
nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XII, XIII e
XIV del libro I del codice civile, ad eccezione di quanto
attribuito alla competenza del giudice tutelare;
b) i procedimenti previsti dalla legge 1^ dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, e dalla legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
c) il procedimento previsto dall'articolo 100
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive
modificazioni, relativamente ai minori.
Art. 16.
(Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente
disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona
nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se
tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del
luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, la sezione specializzata
estende la propria competenza a tutti i comuni compresi nel
territorio della provincia.
Art. 17.
(Giudice tutelare).
1. Le funzioni di giudice tutelare sono svolte da uno o
più magistrati designati dal Consiglio superiore della
magistratura su proposta del presidente del tribunale.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce
in quali tribunali il magistrato o i magistrati designati
esercitano le funzioni di giudice tutelare in via esclusiva ed
in tali casi il magistrato o i magistrati designati non
possono essere trasferiti ad altre funzioni prima di un
biennio.
3. Il Consiglio superiore della magistratura assicura,
attraverso appositi corsi, la specializzazione dei magistrati
addetti alle funzioni di giudice tutelare.
4. Il giudice tutelare può, nell'esercizio della sua
attività e per il compimento di singoli atti, delegare un
giudice-esperto.
Art. 18.
(Competenze del giudice tutelare).
1. Sono di competenza del giudice tutelare, oltre a quanto
attribuitogli alla data di entrata in vigore della presente
legge, i procedimenti di cui agli articoli 155, terzo comma,
320, quinto comma, 321, 336, terzo comma, 343, secondo comma,
371, secondo comma, 375, 376, 394, terzo comma, e 397 del
codice civile e il procedimento di cui all'articolo 747 del
codice di procedura civile, ove i beni appartengano ad un
incapace.
2. Spetta altresì al giudice tutelare la competenza per la
esecuzione dei provvedimenti emessi dalla sezione
specializzata del tribunale in materia di potestà
genitoriale.
3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso
reclamo alla sezione specializzata.
Capo IV
DISPOSIZIONI
SULLA ORGANIZZAZIONE
Art. 19.
(Competenze in materia penitenziaria).
1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del
magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti dei
minori
sottoposti a misure penali fino al compimento del
venticinquesimo anno di età, dalla sezione specializzata del
tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e da un
giudice ordinario della sezione stessa.
Art. 20.
(Vigilanza).
1. La vigilanza prevista dall'articolo 14 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive
modificazioni, è esercitata dal presidente della corte di
appello sulle sezioni specializzate e dal procuratore generale
della stessa corte sugli uffici del pubblico ministero
operanti nel distretto.
Art. 21.
(Garante del minore).
1. Nei casi di accertata grave e persistente
conflittualità tra i genitori, che pregiudichi in modo
rilevante l'interesse morale e materiale del minore, il
giudice, anche se non ricorrono le circostanze per la
decadenza della loro potestà, nomina un garante del minore.
2. Alla nomina del garante del minore si fa luogo,
altresì, nei casi in cui sia necessaria la nomina di un tutore
o di un curatore ed il giudice non ritenga di poter designare
un prossimo congiunto dell'incapace.
3. La nomina di cui ai commi 1 e 2 deve seguire anche nei
casi di inerzia dei genitori o di conflitto di interessi tra
genitori e minori.
4. Il garante del minore è scelto tra persone che
dimostrino una speciale capacità, competenza ed esperienza in
ordine ai problemi dell'età evolutiva e della famiglia.
5. Il garante del minore presta giuramento dinanzi al
giudice che l'ha nominato e dura in carica finché ad istanza
di parte, del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice non
accerti che sono cessate le cause che hanno determinato la
nomina.
6. Il garante del minore è legittimato ad intervenire,
come attore o come convenuto, in tutti i procedimenti civili e
ad esercitare i poteri spettanti ai genitori nei procedimenti
penali. Nei casi di cui al comma 1 esercita la rappresentanza
legale del minore.
7. Il garante del minore stabilisce contatti con i servizi
sociali nei casi in cui ritenga necessario od opportuno il
loro intervento e vigila sulla tempestività ed efficacia
dell'intervento stesso.
Capo V
PROCEDIMENTO CIVILE
Art. 22.
(Forma della domanda).
1. La domanda si propone con ricorso al tribunale del
luogo indicato nell'articolo 16. Il ricorso deve contenere
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
2. Il presidente fissa con decreto il giorno della
comparizione delle parti davanti a sé e il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 23.
(Comparizione personale delle parti).
1. Le parti devono comparire personalmente davanti al
presidente con l'assistenza del difensore.
2. Se il ricorrente non si presenta la domanda non ha
effetto.
3. Se non si presenta la persona nei confronti della quale
è richiesto il provvedimento, il presidente può fissare un
nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la
notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 24.
(Tentativo di conciliazione.
Provvedimenti del presidente).
1. Il presidente deve sentire le parti procurando di
conciliarle.
2. Se le parti si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
3. Se la parte nei confronti della quale è richiesto il
provvedimento non compare o la conciliazione non riesce, il
presidente, anche d'ufficio, adotta con ordinanza i
provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse
delle parti, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione delle parti davanti a questo, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 180 del codice di procedura civile.
Art. 25.
(Notificazione della fissazione dell'udienza).
1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza
di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a
cura della parte ricorrente al resistente non comparso, nel
termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa ed è
comunicata al pubblico ministero.
Art. 26.
(Istruzione e decisione della causa).
1. Si applicano per l'istruzione della causa, in quanto
compatibili, le norme contenute nel libro II del codice di
procedura civile.
2. Esaurita la discussione orale, il tribunale delibera in
camera di consiglio ed emette la decisione, dando lettura in
udienza del dispositivo. La motivazione, redatta da uno dei
componenti del collegio, è depositata in cancelleria entro
quindici giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito è
notificato d'ufficio alle parti e comunicato al pubblico
ministero nei cinque giorni successivi, anche ai fini della
decorrenza del termine stabilito per l'impugnazione.
Art. 27.
(Spese processuali).
1. Gli atti e i provvedimenti di cui al presente capo sono
esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore
dello Stato o di qualunque altro soggetto.
2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle
consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta
d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei
confronti della parte soccombente non ammessa al gratuito
patrocinio, a cui carico sono state poste le spese stesse.
Art. 28.
(Provvedimenti cautelari).
1. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le
norme sui procedimenti cautelari contenute nel libro IV,
titolo I, capo III, del codice di procedura civile.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 29.
(Organici).
1. La pianta organica dei magistrati in servizio presso i
tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia è aumentata
di 200 unità.
2. La pianta organica dei magistrati in servizio presso le
procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di
provincia è aumentata di 100 unità.
3. Il ruolo organico dei direttori di cancelleria, degli
assistenti giudiziari e dei commessi è adeguato con
provvedimento del Ministro della giustizia secondo le esigenze
delle sezioni di cui alla presente legge.
Art. 30.
(Assegnazione dei magistrati).
1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono addetti ai tribunali per i minorenni e
alle relative procure sono assegnati alle sezioni
specializzate degli uffici giudiziari aventi sede nei
capoluoghi di provincia del distretto di appartenenza ove non
richiedano di essere destinati ad altro ufficio.
2. Il Consiglio superiore della magistratura in sede di
prima attuazione della presente legge provvede
all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli di norma
tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione
svolti o da organizzare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, e
che hanno dimostrato di essere forniti delle attitudini
necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.
Art. 31.
(Affari pendenti).
1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede secondo le seguenti
modalità:
a) gli affari penali e gli affari contenziosi
civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso
ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla
cognizione delle sezioni competenti per territorio ai sensi
della presente legge, fatta eccezione per le cause civili
passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è
già stato dichiarato aperto il dibattimento;
b) le domande di affidamento preadottivo
presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, sono trasmesse alle sezioni del
luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non
richiedano, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da
altro tribunale;
c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari
sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le
sezioni specializzate competenti per territorio.
Art. 32.
(Nuclei per la giustizia minorile).
1. I centri per la giustizia minorile prevedono la
costituzione di appositi nuclei funzionanti presso ogni
sezione specializzata.
Art. 33.
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 30 e 32
della presente legge acquistano efficacia un anno dopo la data
di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta
Ufficiale.