XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2086
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono
tenuti ad istituire un presidio sanitario di prima assistenza,
con la presenza di un medico qualificato nelle ore di
svolgimento delle attività didattiche.
Art. 2.
1. L'azienda sanitaria locale competente per territorio
designa il medico cui affidare il presidio sanitario di prima
assistenza sulla base di convenzioni stipulate con il
Ministero della salute e con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 3.
1. I Ministri della salute e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca stabiliscono, con decreto da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i requisiti necessari per la nomina dei
medici, nonché gli standard da adottare per
l'allestimento dei presidi e la dotazione dei mezzi di
soccorso, indispensabili all'espletamento del servizio.