XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2086




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono tenuti ad istituire un presidio sanitario di prima assistenza, con la presenza di un medico qualificato nelle ore di svolgimento delle attività didattiche.


Art. 2.

        1. L'azienda sanitaria locale competente per territorio designa il medico cui affidare il presidio sanitario di prima assistenza sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero della salute e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 3.

        1. I Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabiliscono, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per la nomina dei medici, nonché gli standard da adottare per l'allestimento dei presidi e la dotazione dei mezzi di soccorso, indispensabili all'espletamento del servizio.



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