XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2078




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, terzo comma, dopo le parole: "dell'Università" sono inserite le seguenti: "o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome";

            b) all'articolo 3, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

        "Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa alla avvenuta micorrizazione";

            c) all'articolo 4, il primo comma, è sostituito dal seguente:

        "Gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese possono costituire consorzi volontari per la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo".


Art. 2.

        1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari esercenti attività d'impresa devono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa disposizione di legge. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.
        2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.
        3. Nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero 5), e alla parte III, n. 21), le parole: "esclusi i tartufi" sono soppresse.



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