XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2078
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, terzo comma, dopo le parole:
"dell'Università" sono inserite le seguenti: "o di altre
strutture specializzate individuate dalle singole regioni o
province autonome";
b) all'articolo 3, dopo il quinto comma, è
inserito il seguente:
"Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni,
individuano le modalità per il controllo delle attestazioni di
riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con
particolare riferimento alla certificazione dell'impresa
vivaistica relativa alla avvenuta micorrizazione";
c) all'articolo 4, il primo comma, è sostituito
dal seguente:
"Gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione speciale
del registro delle imprese possono costituire consorzi
volontari per la raccolta, la commercializzazione e la
valorizzazione del tartufo".
Art. 2.
1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai
raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi
della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive
modificazioni, non rientra nel campo di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. I cessionari esercenti attività
d'impresa devono emettere autofattura, con le modalità e nei
termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando, in
luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilità di essa e la relativa disposizione di legge.
La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25
del medesimo decreto n. 633 del 1972; copia della fattura deve
essere consegnata al raccoglitore.
2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente
di redditività del 15 per cento.
3. Nella Tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero
5), e alla parte III, n. 21), le parole: "esclusi i tartufi"
sono soppresse.