XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2070
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Incentivi in favore del personale
delle Forze di polizia trasferito d'ufficio).
1. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di
guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito
d'ufficio nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia,
Basilicata e Sardegna, nonché nelle città di Roma, Milano,
Torino e Genova, è attribuita per quattro anni una indennità
mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto
quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalle
tabelle allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come
modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e
successivamente da ultimo rideterminato con decreto del
Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985.
Art. 2.
(Indennità di prima sistemazione).
1. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito ai
sensi dell'articolo 1 della presente legge, l'aumento previsto
dall'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete
in misura pari a nove volte la mensilità della indennità
integrativa speciale in godimento.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.