XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2064




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro o sottosegretario di stato delegato).

        1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni dello Stato, del suo ordinamento democratico nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo i princìpi e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici ed i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, emanando a tale fine ogni disposizione necessaria ed utile per l'organizzazione ed il funzionamento generale di essi, sentito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 ed in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento.
        3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato sovrintendendo all'attività degli uffici di cui all'articolo 21, determinando in attuazione delle leggi e dei regolamenti i criteri per l'apposizione del segreto, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l'attività.
        4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato l'espletamento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, al fine di garantire il miglior esercizio delle sue attribuzioni ed un continuo ed efficace coordinamento e controllo degli uffici e dei servizi per le informazioni e la sicurezza, di cui agli articoli 3, 5 e 8, di seguito denominati "Servizi", e delle attività da essi svolte.
        5. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione o diffusione, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all'ordinamento, all'organico, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale ed alle attività del Segratariato generale dei Servizi nonché della Commissione presidenziale di cui all'articolo 22.


Art. 2.

(Comitato nazionale per le informazioni e la
sicurezza).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS).
        2. Il COMIS è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della difesa, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro della giustizia nonché dagli altri Ministri che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga eventualmente di chiamare, in via permanente, a far parte di esso, o ad esso partecipare di volta in volta, per la trattazione di determinate materie od oggetti.
        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del COMIS il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3, i Direttori generali dei Servizi, nonché altre autorità civili, militari o di polizia, nonché esperti.
        4. Il COMIS è incaricato di consigliare ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti nell'orientamento e nel coordinamento delle attività dei Servizi e degli altri organi ed uffici che operano nel settore delle informazioni e della sicurezza. A tale fine approva i piani nazionali dell'informazione e della sicurezza, esprime parere preventivo sulla nomina dei Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi, nonché degli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19, esamina e formula proposte in ordine all'emanazione dei citati regolamenti, nonché sulle proposte per l'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.


Art. 3.

(Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza
e Comitati esecutivi).

        1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, di seguito denominato "Segretariato generale".
        2. Al Segretariato generale è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri.
        3. Il Segretariato generale comprende il Comitato esecutivo per le informazioni (COMINF) ed il Comitato esecutivo per la sicurezza (COMSIC).
        4. Il COMINF è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di stato maggiore della Difesa, dal Segretario generale della Difesa - Direttore nazionale degli armamenti, dal Direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della Polizia, dai Direttori generali dei Servizi nonché, eventualmente, da uno o più esperti in materia economica, scientifica o industriale nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
        5. Il COMSIC è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della Polizia, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e dai Direttori generali dei Servizi.
        6. Periodicamente o anche in via straordinaria, di sua iniziativa o su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, il Segretariato generale può riunire congiuntamente i due Comitati esecutivi in Comitato generale.
        7. I Comitati di cui al comma 3 forniscono assistenza e consulenza al Segretariato generale nell'espletamento dei suoi compiti.


Art. 4.

(Compiti e attribuzioni del Segretariato generale e dei
Comitati esecutivi).

        1. Del Segretariato generale si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro o Sottosegretario di stato, delegati per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
        2. Il Segretariato generale:

            a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali collegate tra loro prodotte dai Servizi nonché da eventuali altre fonti ed uffici;

            b) produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e analisi globali, di carattere generale e specifico;
            c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri ed al COMIS valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza per la elaborazione dei conseguenti piani operativi da parte degli organismi competenti.

        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana direttive ed istruzioni e impartisce gli eventuali ordini necessari per l'attività del Segretariato generale e per assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni assegnategli.
        4. L'ordinamento e l'organizzazione del Segretariato generale sono stabiliti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 23.
        5. Al Direttore generale del Segretariato generale ed ai capi dei dipartimenti ed uffici istituiti nell'ambito del Segretariato non si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 5.

(Istituzione e compiti del Servizio per le informazioni
generali).

        1. E' istituito il Servizio per le informazioni generali (SIGEN) posto sotto l'autorità di un Direttore generale che dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, tra i tenenti generali o grado equipollente, anche in ausiliaria o nella riserva.
        2. Il SIGEN ha il compito, in stretta collaborazione con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell'Italia e di individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente:
                a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi della politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento;

                b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale;

                c) per fornire supporto agli uffici ed agli organi di Polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana.

        3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, il SIGEN provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

                a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa ad affari strategici ed a situazioni estere che riguardano la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici ed industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni;

                b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna ed alla sicurezza della Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici ed industriali nazionali e dei cittadini di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni;

                c) svolgimento all'estero di qualunque altra missione gli venga affidata dal Governo, nell'ambito dei fini e dei princìpi di cui alla presente legge, per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli per cui lo Stato si assuma la protezione e dei loro beni.
        4. Ai fini di cui al presente articolo, il SIGEN espleta tutti i conseguenti compiti di informazione e di controinformazione, antisabotaggio, antiterrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.


Art. 6.

(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del
SIGEN).

        1. Salve le competenze stabilite dall'articolo 1, il SIGEN dipende dal Ministro della difesa.
        2. L'ordinamento del SIGEN è stabilito con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 23, al quale devono essere comunicate eventuali clausole segrete che possano comportare particolari misure organizzative nella struttura del Servizio.
        3. L'organizzazione del SIGEN è stabilita dal Ministro della difesa, previo parere favorevole del Presidente del Consiglio dei ministri.
        4. Il Direttore generale del SIGEN è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della difesa, di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno.
        5. I reparti e gli uffici addetti alla informazione, alla sicurezza e all'analisi della situazione esistenti presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente nell'ambito dei singoli Corpi o Forze armate. Essi agiscono in stretto collegamento con il SIGEN.


Art. 7.

(Forze operative speciali).

        1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e l'esercizio delle sue funzioni, e che richiedano l'utilizzazione di supporti o di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, presso il SIGEN è istituito, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un gruppo unità speciali, costituito da personale e mezzi tratti dalle Forze armate e dalle Forze di polizia.
        2. L'ordinamento del gruppo unità speciali è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        3. L'organizzazione del gruppo unità speciali è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, di intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa e con i Capi delle Forze di polizia che forniscono mezzi e personale, previo parere favorevole del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri competenti.
        4. Le modalità d'impiego del gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, sentito il COMIS.


Art. 8.

(Istituzione e compiti del Servizio per la sicurezza
nazionale).

        1. E' istituito il Servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN), che ha il compito di ricercare e prevenire, sul territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e sostenute da potenze straniere che costituiscono una minaccia alla sicurezza del Paese. A tale fine, il SERSIN svolge compiti che si ricollegano alla difesa nazionale.
        2. Per assolvere ai compiti indicati al comma 1, nell'ambito delle direttive impartite dal Governo, il SERSIN è incaricato di:

                a) raccogliere e gestire tutte le informazioni che si riferiscono alle attività di cui al comma 1, che sono ad esso trasmesse, senza indugio, da parte dei servizi che concorrono alla sicurezza del Paese;
                b) partecipare alla realizzazione degli interventi per la sicurezza dei punti sensibili e dei settori strategici dell'attività nazionale, nonché alla protezione dei segreti della difesa;

                c) assicurare i collegamenti necessari con gli altri servizi od organi cooperanti.

        3. Il SERSIN provvede, altresì, all'espletamento dei seguenti compiti:

                a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa alla tutela, entro il territorio nazionale, della sicurezza interna della Repubblica ed alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici ed industriali nazionali, contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri, di organizzazioni eversive nazionali ed, in particolare, alla difesa dell'ordinamento costituzionale democratico, contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche o finanziarie illegittime o altrimenti pericolose;

                b) individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio nazionale, delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna ed alla sicurezza interna della Repubblica, all'ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali, di cui alla lettera a);

                c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell'ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, gli sia affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali.

        4. Al fine di adempiere ai compiti ad esso attribuiti dal presente articolo, il SERSIN esercita entro il territorio nazionale funzioni di informazione, controinformazione, antisovversione, antisabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.

Art. 9.

(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del
SERSIN).

        1. Fatte salve le competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dall'articolo 1, il SERSIN dipende dal Ministro dell'interno.
        2. L'ordinamento del SERSIN è stabilito con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 23.
        3. L'organizzazione del SERSIN è stabilita dal Ministro dell'interno, previo parere favorevole del Presidente del Consiglio dei ministri.
        4. Il Direttore generale del SERSIN è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa.


Art. 10.

(Competenze generali, collaborazione e coordinamento del
SIGEN e del SERSIN).

        1. Il SIGEN espleta i suoi compiti informativi fuori dal territorio nazionale; espleta altresì compiti esclusivamente informativi relativi a situazioni estere nell'ambito dei confini nazionali ed ogni altro compito ad esso attribuito esclusivamente fuori dal territorio nazionale.
        2. Quando ve ne sia la necessità, il SIGEN può svolgere anche attività all'interno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SERSIN, previa intesa tra il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno e previo parere favorevole del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e negli altri luoghi in cui lo Stato italiano esercita la sua giurisdizione.
        4. Quando ve ne sia la necessità, il SERSIN può svolgere anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in cui lo Stato italiano esercita la sua giurisdizione, sempre in concorso con il SIGEN, previa intesa tra il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa e previo parere favorevole del Presidente del Consiglio dei ministri.
        5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri e secondo le istruzioni del Ministro competente o per mandato particolare di essi, i Servizi di cui al presente articolo collaborano con i servizi esteri, in forma sistematica o per singole operazioni.
        6. Al SIGEN ed al SERSIN può essere affidata, altresì, dal Governo la tutela di interessi esteri, quando vi sia un interesse dello Stato.


Art. 11.

(Attribuzioni del SIGEN e del SERSIN).

        1. Il SIGEN ed il SERSIN non sono servizi di polizia giudiziaria, ed ai rispettivi agenti non sono attribuibili le qualifiche di agenti o di ufficiali di polizia giudiziaria.
        2. Per la tutela dei Servizi di cui al presente articolo, o del loro personale, delle loro infrastrutture e delle loro dotazioni e ogni volta che si renda necessario al fine del migliore espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro dell'interno, e per quanto riguarda il SIGEN su richiesta del Ministro della difesa e previo parere favorevole del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
        3. Anche in deroga alle disposizioni vigenti di carattere generale, speciale o eccezionale, gli agenti dei Servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti ad essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini od incarichi da parte della stessa autorità giudiziaria.
        4. Gli agenti dei servizi hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori, o, semprechè sia necessario, anche ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale.
        5. Il Direttore generale del Segretariato generale ed i Direttori generali dei Servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente e per quanto riguarda il SERSIN o il SIGEN del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.
        6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona, ente, società o altri ed invitarli a produrre documenti o altre cose in loro possesso, di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.
        7. Al fine, di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, ai sensi delle vigenti leggi di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti ad essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporre l'accompagnamento in caso di mancata comparizione, a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai sensi del comma 2.
        8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 5.
        9. Gli atti compiuti dagli agenti dei Servizi o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri o in territorio nazionale, nell'espletamento dei propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari.
        10. Gli agenti dei Servizi portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo, nonché il relativo munizionamento e le materie esplodenti di qualsiasi genere necessari per l'espletamento dei propri compiti, secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.
        11. Ai soli tini della difesa personale, agli agenti dei Servizi è estesa la facoltà di portare senza licenza le armi elencate all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.


Art. 12.

(Attribuzioni particolari del SERSIN).

        1. Gli agenti del SERSIN possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da essi altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, previa autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati dell'ufficio da lui delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio o del funzionario o dei funzionari del Servizio da lui delegati, approvata dal Ministro dell'interno o, in sua assenza, dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, o dal Ministro degli affari esteri o dal Ministro della difesa, dandone immediata comunicazione al Direttore generale del Segretariato generale.
        2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del SERSIN possono procedere alle intercettazioni previste dal codice di procedura penale.
        3. Quando le operazioni di cui al presente articolo siano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.
        4. Le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo non sono mai ammissibili né come prova né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.
        5. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 23, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma sulla base di categorie e delle motivazioni delle operazioni compiute ai sensi del presente articolo.


Art. 13.

(Doveri dei Direttori generali del Segretariato generale e
dei Servizi).

        1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l'ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.
        2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività o di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonché, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o per mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente. Essi sono altresì responsabili della conservazione, quale memoria storica, degli ordini impartiti dall'Esecutivo ai propri uffici e servizi.
        3. I Direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie:

            a) affinché nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 7, 10, 11, 12, e 14;
            b) affinché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;

            c) affinché il Segretariato generale ed i Servizi non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.

        4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti un rapporto annuale sull'attività dell'ufficio o del Servizio cui sono preposti.


Art. 14.

(Attività speciali dei Servizi).

        Previo parere favorevole del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SERSIN ed il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali che nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno che all'estero. Dell'esercizio di tali attività deve essere data completa informazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 23 che ha il diritto di chiedere e di ottenere informazioni ed ha facoltà di formulare proposte e rilievi.
        2. Con l'autorizzazione rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, i Direttori generali dei Servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto e coperto e anche sotto identità diversa da quella reale e che essi vengano muniti della corrispondente documentazione. A tale fine essi possono altresì disporre la produzione, l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenete nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.


Art. 15.

(Servizio speciale di polizia).

        1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia con il compito di collaborare con il SERSIN, nonché con gli organi di polizia militare, esercitando in via preminente e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività informativa, controinformativa, di controsovversione, di antisabotaggio e di antiterrorismo dei Servizi.
        2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio speciale di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia o di organi nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.
        3. Il personale del servizio speciale di polizia è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle Forze di polizia.
        4. L'ordinamento del servizio speciale di polizia è stabilito con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 23.
        5. L'organizzazione del servizio speciale di polizia è stabilita dal Ministro dell'interno, previo parere favorevole del Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 16.

(Rapporti di collaborazione).

        1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale ed ai Servizi per l'espletamento dei compiti loro affidati. Ad essi non può essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti ed alle funzioni ad essi assegnati dalla legge.
        2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale ed ai Servizi le informazioni loro richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio ed al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte tali richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere ad esse, devono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi strettamente.
        3. E' fatto obbligo ai magistrati di riferire al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale, qualsiasi notizia in loro possesso che riguardi la sicurezza dello Stato.


Art. 17.

(Altre collaborazioni di carattere logistico con le
pubbliche amministrazioni).

        1. Il Segretariato generale ed i Servizi possono, per l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture e dei mezzi del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, previa determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.


Art. 18.

(Personale dei Servizi e del Segretariato generale).

        1. Il personale dei Servizi e del Segretariato generale con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, delle quali all'atto dell'assunzione, cessano di far parte, salvo quanto stabilito dal comma 2.
        2. I regolamenti dei Servizi e del Segretariato generale di cui agli articoli 6 e 9 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di polizia, e quelli fuori ruolo a tempo determinato.
        3. Il personale dei Servizi e del Segretariato generale può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il rispettivo Direttore generale.
        4. I servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.
        5. Lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento del personale del Segretariato generale e dei Servizi ed il suo trattamento giuridico ed economico sono determinati, anche in deroga alle leggi ed ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze.
        6. Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Segretariato generale ed ai Servizi, persone che, per comportamenti od azioni eversivi nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione.

Art. 19.

(Norme finanziarie).

        1. Le spese relative al COMIS, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, ai Comitati esecutivi di cui all'articolo 3 e le spese relative ai Servizi sono iscritte in apposita rubrica, denominata "Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato" nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, d'intesa con i Ministri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentiti il Direttore generale del Segretariato generale ed i Direttori generali dei Servizi, l'importo delle somme stanziate ai sensi del comma 1 destinato ai fondi ordinari ed ai fondi riservati.
        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, altresì, con le stesse procedure di cui al comma 2 le categorie di spesa alle quali si deve fare fronte esclusivamente con i fondi ordinari.
        4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché, in particolare, per forme, modi e tempi di documentazione di queste ultime.
        5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 23, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4.
        6. Alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 22, costituite nelle forme di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo, il Direttore generale del Segretariato generale ed i Direttori generali dei Servizi riferiscono sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La Commissione presidenziale può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Direttore generale del Segretariato generale ed ai Direttori generali dei Servizi nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 20.

(Agenzia governativa delle
telecomunicazioni).

        1. Il SIGEN, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:

            a) monitoraggio delle intercettazioni ed interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o mediante qualsiasi apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni connesse o derivanti dalle emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;

            b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari ed in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Segretariato generale, alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Governo e a qualsiasi altro ente nei modi determinati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.

        2. I compiti e le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitati solo:

            a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;

            b) nell'interesse del benessere economico del Paese, di fronte ad azioni o minacce di persone al di fuori del territorio nazionale;

            c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità ed in generale per la tutela della legalità repubblicana.

        3. L'AGOTELCO è costituita dal centro comunicazioni governativo e da qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle Forze di polizia alle quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per chiedere di fornire assistenza al suddetto centro nell'espletamento delle specifiche attività di competenza.
        4. Il Direttore generale del SIGEN è responsabile dell'attività dell'AGOTELCO. E' suo dovere assicurarsi che:

            a) siano emanate disposizioni che prevedano che l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e che non ne le divulghi, ad eccezione delle informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti o ad indagini di carattere giudiziario;

            b) che l'AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.


Art. 21.

(Organizzazione nazionale per la sicurezza e disciplina
del segreto di Stato).

        1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che, secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata per mezzo del segreto, contro la diffusione o comunque contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza personale.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede l'ORGANSIC; emana le direttive per la sua organizzazione ed in particolare per la tutela del segreto; controlla l'applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4.
        3. L'ORGANSIC comprende:

            a) l'Autorità nazionale per la sicurezza che è il Direttore generale del Segretariato generale;

            b) l'Ufficio centrale per la sicurezza, che è un ufficio del Segretariato generale e gli altri uffici costituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività di interesse dello Stato.

        4. L'ordinamento dell'ORGANSIC e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie.
        5. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
        6. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 23. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
        7. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere, con la relativa motivazione, di ogni caso di opposizione del segreto di Stato ai sensi del comma 6 del presente articolo e del comma 6 dell'articolo 23.


Art. 22.

(Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e
sicurezza).

        1. E' istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, di seguito denominata "Commissione presidenziale" con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Segretariato generale e dei Servizi per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.
        2. La Commissione presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall'esercizio della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento del tesoro - Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
        3. Il presidente ed i membri della Commissione presidenziale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
        4. Il presidente ed i membri della Commissione presidenziale durano in carica tre anni.
        5. Qualora la Commissione presidenziale ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il Segretariato generale ed i Servizi devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornire ad essa qualunque informazione richiesta.
        6. La Commissione presidenziale riferisce con apposita relazione al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati delle inchieste svolte, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.
        7. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale sono emanate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica.


Art. 23.

(Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e
sicurezza e per la tutela del segreto di Stato).

        1. E' istituito il Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato, di seguito denominato "Comitato".
        2. Il Comitato è costituito da un presidente scelto tra i deputati ed i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, nominati, di intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere. E' fatto divieto di conferma consecutiva dei membri del Comitato.
        3. Il Comitato:

            a) esercita il controllo sull'attuazione della presente legge;
            b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;

            c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l'ordinamento del Segretariato generale, dei Servizi e degli enti collegati;

            d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;

            e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione presidenziale e sulle misure eventualmente adottate dal Governo;

            f) è informato delle misure adottate dai Servizi ai sensi dell'articolo 12 e con le modalità prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

        4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.
        5. Il Comitato può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi.
        6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre con sommaria motivazione, esponendone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto di Stato, in ordine alle informazioni che a suo giudizio esulano dai compiti di cui al comma 3.
          7. Il segreto di Stato non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.
        8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato, ove ritenga, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto di Stato non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni di ordine politico.
        9. I componenti del Comitato sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte ed ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
        10. Gli atti del Comitato, anche se non riguardano materie coperte dal segreto di Stato, devono essere ritenuti di natura riservata e tutelati dal segreto di ufficio, salvo che il Comitato stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei voti di due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del presidente del Comitato stesso.



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