XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2064
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro o sottosegretario di stato delegato).
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono
attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione,
la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle
politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse
e per la difesa esterna e la sicurezza interna della
Repubblica, per la tutela delle istituzioni dello Stato, del
suo ordinamento democratico nonché per la protezione della
vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo i
princìpi e le regole dello Stato costituzionale, democratico,
rappresentativo, parlamentare e di diritto.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e
coordina gli uffici ed i servizi che espletano i compiti ed
esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione
delle politiche dell'informazione e della sicurezza, emanando
a tale fine ogni disposizione necessaria ed utile per
l'organizzazione ed il funzionamento generale di essi, sentito
il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza di
cui all'articolo 2 ed in conformità agli indirizzi formulati
dal Parlamento.
3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri
provvedere alla tutela del segreto di Stato sovrintendendo
all'attività degli uffici di cui all'articolo 21, determinando
in attuazione delle leggi e dei regolamenti i criteri per
l'apposizione del segreto, emanando le direttive per il
funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad
essi e controllandone l'attività.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a
un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato
l'espletamento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui
attribuite dalla presente legge, al fine di garantire il
miglior esercizio delle sue attribuzioni ed un continuo ed
efficace coordinamento e controllo degli uffici e dei servizi
per le informazioni e la sicurezza, di cui agli articoli 3, 5
e 8, di seguito denominati "Servizi", e delle attività da essi
svolte.
5. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione
o diffusione, sono coperte da segreto di Stato tutte le
informazioni relative all'ordinamento, all'organico,
all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale ed alle
attività del Segratariato generale dei Servizi nonché della
Commissione presidenziale di cui all'articolo 22.
Art. 2.
(Comitato nazionale per le informazioni e la
sicurezza).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la
sicurezza (COMIS).
2. Il COMIS è costituito dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri,
dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro della difesa, dal Ministro delle
attività produttive, dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, dal Ministro della giustizia nonché dagli altri
Ministri che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga
eventualmente di chiamare, in via permanente, a far parte di
esso, o ad esso partecipare di volta in volta, per la
trattazione di determinate materie od oggetti.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a
partecipare, di volta in volta, alle sedute del COMIS il
Direttore generale del Segretariato generale di cui
all'articolo 3, i Direttori generali dei Servizi, nonché altre
autorità civili, militari o di polizia, nonché esperti.
4. Il COMIS è incaricato di consigliare ed assistere il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti
nell'orientamento e nel coordinamento delle attività dei
Servizi e degli altri organi ed uffici che operano nel settore
delle informazioni e della sicurezza. A tale fine approva i
piani nazionali dell'informazione e della sicurezza, esprime
parere preventivo sulla nomina dei Direttori generali del
Segretariato generale e dei Servizi, nonché degli altri
dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6,
9 e 19, esamina e formula proposte in ordine all'emanazione
dei citati regolamenti, nonché sulle proposte per
l'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro
rendicontazione.
Art. 3.
(Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza
e Comitati esecutivi).
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri
e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è
istituito il Segretariato generale per le informazioni e la
sicurezza, di seguito denominato "Segretariato generale".
2. Al Segretariato generale è preposto un Direttore
generale, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il
Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri.
3. Il Segretariato generale comprende il Comitato
esecutivo per le informazioni (COMINF) ed il Comitato
esecutivo per la sicurezza (COMSIC).
4. Il COMINF è costituito dal Direttore generale del
Segretariato generale, che lo presiede, dal Segretario
generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di stato
maggiore della Difesa, dal Segretario generale della Difesa -
Direttore nazionale degli armamenti, dal Direttore generale
del Dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della
Polizia, dai Direttori generali dei Servizi nonché,
eventualmente, da uno o più esperti in materia economica,
scientifica o industriale nominati dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. Il COMSIC è costituito dal Direttore generale del
Segretariato generale, che lo presiede, dal Direttore generale
del dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della
Polizia, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e
dai Direttori generali dei Servizi.
6. Periodicamente o anche in via straordinaria, di sua
iniziativa o su disposizione del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato,
il Segretariato generale può riunire congiuntamente i due
Comitati esecutivi in Comitato generale.
7. I Comitati di cui al comma 3 forniscono assistenza e
consulenza al Segretariato generale nell'espletamento dei suoi
compiti.
Art. 4.
(Compiti e attribuzioni del Segretariato generale e dei
Comitati esecutivi).
1. Del Segretariato generale si avvalgono il Presidente
del Consiglio dei ministri e il Ministro o Sottosegretario di
stato, delegati per l'espletamento dei loro compiti e per
l'esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del
Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi
altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari
esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno ed
il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Segretariato generale:
a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta,
valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri
soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma
aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in
materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni
generali collegate tra loro prodotte dai Servizi nonché da
eventuali altre fonti ed uffici;
b) produce e fornisce alle autorità interessate ed
autorizzate relazioni e analisi globali, di carattere generale
e specifico;
c) formula al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al COMIS valutazioni e proposte in ordine al
fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza per la
elaborazione dei conseguenti piani operativi da parte degli
organismi competenti.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana
direttive ed istruzioni e impartisce gli eventuali ordini
necessari per l'attività del Segretariato generale e per
assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei
compiti e l'esercizio delle funzioni assegnategli.
4. L'ordinamento e l'organizzazione del Segretariato
generale sono stabiliti con regolamento emanato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all'articolo
23.
5. Al Direttore generale del Segretariato generale ed ai
capi dei dipartimenti ed uffici istituiti nell'ambito del
Segretariato non si applicano le disposizioni di cui al primo
periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 5.
(Istituzione e compiti del Servizio per le informazioni
generali).
1. E' istituito il Servizio per le informazioni generali
(SIGEN) posto sotto l'autorità di un Direttore generale che
dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è nominato,
con decreto del Presidente della Repubblica, dal Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
difesa, tra i tenenti generali o grado equipollente, anche in
ausiliaria o nella riserva.
2. Il SIGEN ha il compito, in stretta collaborazione con
gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le
informazioni riguardanti la sicurezza dell'Italia e di
individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le
attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani
allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo
esercita le proprie funzioni esclusivamente:
a) per salvaguardare gli interessi della difesa
esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare
riferimento agli indirizzi della politica estera, di difesa
nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in
conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento;
b) per salvaguardare gli interessi economici della
comunità nazionale;
c) per fornire supporto agli uffici ed agli organi
di Polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati
di particolare gravità e per la difesa della legalità
repubblicana.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, il SIGEN
provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
a) raccolta, coordinamento, analisi,
interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione
relativa ad affari strategici ed a situazioni estere che
riguardano la difesa esterna e la sicurezza interna della
Repubblica, nonché gli interessi politici, economici,
scientifici ed industriali nazionali e la tutela dei cittadini
italiani e dei loro beni;
b) individuazione, contrasto e neutralizzazione
delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla
difesa esterna ed alla sicurezza della Repubblica, nonché agli
interessi politici, economici, scientifici ed industriali
nazionali e dei cittadini di cui lo Stato si assume la
protezione e dei loro beni;
c) svolgimento all'estero di qualunque altra
missione gli venga affidata dal Governo, nell'ambito dei fini
e dei princìpi di cui alla presente legge, per la protezione
della difesa esterna e della sicurezza interna della
Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri
interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani
e di quelli per cui lo Stato si assuma la protezione e dei
loro beni.
4. Ai fini di cui al presente articolo, il SIGEN espleta
tutti i conseguenti compiti di informazione e di
controinformazione, antisabotaggio, antiterrorismo ed in
generale di tutela della sicurezza interna.
Art. 6.
(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del
SIGEN).
1. Salve le competenze stabilite dall'articolo 1, il SIGEN
dipende dal Ministro della difesa.
2. L'ordinamento del SIGEN è stabilito con regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui
all'articolo 23, al quale devono essere comunicate eventuali
clausole segrete che possano comportare particolari misure
organizzative nella struttura del Servizio.
3. L'organizzazione del SIGEN è stabilita dal Ministro
della difesa, previo parere favorevole del Presidente del
Consiglio dei ministri.
4. Il Direttore generale del SIGEN è nominato e revocato
con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su
proposta del Ministro della difesa, di intesa con il
Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno.
5. I reparti e gli uffici addetti alla informazione, alla
sicurezza e all'analisi della situazione esistenti presso le
Forze armate o i Corpi armati dello Stato hanno compiti di
carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia
militare limitatamente nell'ambito dei singoli Corpi o Forze
armate. Essi agiscono in stretto collegamento con il SIGEN.
Art. 7.
(Forze operative speciali).
1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del
territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi
compiti e l'esercizio delle sue funzioni, e che richiedano
l'utilizzazione di supporti o di tecniche, metodologie o mezzi
di carattere militare o paramilitare, presso il SIGEN è
istituito, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego
diretto da parte di esso, un gruppo unità speciali, costituito
da personale e mezzi tratti dalle Forze armate e dalle Forze
di polizia.
2. L'ordinamento del gruppo unità speciali è approvato con
le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. L'organizzazione del gruppo unità speciali è stabilita
dal Direttore generale del SIGEN, di intesa con il Capo di
Stato maggiore della difesa e con i Capi delle Forze di
polizia che forniscono mezzi e personale, previo parere
favorevole del Presidente del Consiglio dei ministri, di
intesa con i Ministri competenti.
4. Le modalità d'impiego del gruppo unità speciali sono
stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della
difesa, sentito il COMIS.
Art. 8.
(Istituzione e compiti del Servizio per la sicurezza
nazionale).
1. E' istituito il Servizio per la sicurezza nazionale
(SERSIN), che ha il compito di ricercare e prevenire, sul
territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e
sostenute da potenze straniere che costituiscono una minaccia
alla sicurezza del Paese. A tale fine, il SERSIN svolge
compiti che si ricollegano alla difesa nazionale.
2. Per assolvere ai compiti indicati al comma 1,
nell'ambito delle direttive impartite dal Governo, il SERSIN è
incaricato di:
a) raccogliere e gestire tutte le informazioni che
si riferiscono alle attività di cui al comma 1, che sono ad
esso trasmesse, senza indugio, da parte dei servizi che
concorrono alla sicurezza del Paese;
b) partecipare alla realizzazione degli interventi
per la sicurezza dei punti sensibili e dei settori strategici
dell'attività nazionale, nonché alla protezione dei segreti
della difesa;
c) assicurare i collegamenti necessari con gli
altri servizi od organi cooperanti.
3. Il SERSIN provvede, altresì, all'espletamento dei
seguenti compiti:
a) raccolta, coordinamento, analisi,
interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione
relativa alla tutela, entro il territorio nazionale, della
sicurezza interna della Repubblica ed alla protezione degli
interessi politici, economici, scientifici ed industriali
nazionali, contro le minacce e le azioni offensive di soggetti
esteri, di organizzazioni eversive nazionali ed, in
particolare, alla difesa dell'ordinamento costituzionale
democratico, contro ogni azione volta a mutarlo in forme
illegali o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività
politiche o finanziarie illegittime o altrimenti
pericolose;
b) individuazione, controllo, contrasto e
neutralizzazione, entro il territorio nazionale, delle azioni
offensive e delle minacce alla difesa esterna ed alla
sicurezza interna della Repubblica, all'ordinamento
costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali,
di cui alla lettera a);
c) svolgimento di qualunque altra missione che,
entro il territorio nazionale e nell'ambito dei fini e dei
princìpi della presente legge, gli sia affidata dal Governo
per la tutela degli interessi nazionali.
4. Al fine di adempiere ai compiti ad esso attribuiti dal
presente articolo, il SERSIN esercita entro il territorio
nazionale funzioni di informazione, controinformazione,
antisovversione, antisabotaggio e antiterrorismo e in generale
di tutela della sicurezza interna.
Art. 9.
(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del
SERSIN).
1. Fatte salve le competenze attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri dall'articolo 1, il SERSIN dipende dal
Ministro dell'interno.
2. L'ordinamento del SERSIN è stabilito con regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui
all'articolo 23.
3. L'organizzazione del SERSIN è stabilita dal Ministro
dell'interno, previo parere favorevole del Presidente del
Consiglio dei ministri.
4. Il Direttore generale del SERSIN è nominato e revocato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, di intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro della difesa.
Art. 10.
(Competenze generali, collaborazione e coordinamento del
SIGEN e del SERSIN).
1. Il SIGEN espleta i suoi compiti informativi fuori dal
territorio nazionale; espleta altresì compiti esclusivamente
informativi relativi a situazioni estere nell'ambito dei
confini nazionali ed ogni altro compito ad esso attribuito
esclusivamente fuori dal territorio nazionale.
2. Quando ve ne sia la necessità, il SIGEN può svolgere
anche attività all'interno del territorio nazionale, sempre in
concorso con il SERSIN, previa intesa tra il Ministro della
difesa ed il Ministro dell'interno e previo parere favorevole
del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio
nazionale e negli altri luoghi in cui lo Stato italiano
esercita la sua giurisdizione.
4. Quando ve ne sia la necessità, il SERSIN può svolgere
anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in
cui lo Stato italiano esercita la sua giurisdizione, sempre in
concorso con il SIGEN, previa intesa tra il Ministro
dell'interno ed il Ministro della difesa e previo parere
favorevole del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In applicazione delle direttive generali del Presidente
del Consiglio dei ministri e secondo le istruzioni del
Ministro competente o per mandato particolare di essi, i
Servizi di cui al presente articolo collaborano con i servizi
esteri, in forma sistematica o per singole operazioni.
6. Al SIGEN ed al SERSIN può essere affidata, altresì, dal
Governo la tutela di interessi esteri, quando vi sia un
interesse dello Stato.
Art. 11.
(Attribuzioni del SIGEN e del SERSIN).
1. Il SIGEN ed il SERSIN non sono servizi di polizia
giudiziaria, ed ai rispettivi agenti non sono attribuibili le
qualifiche di agenti o di ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Per la tutela dei Servizi di cui al presente articolo,
o del loro personale, delle loro infrastrutture e delle loro
dotazioni e ogni volta che si renda necessario al fine del
migliore espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi
possono essere conferite dal Ministro dell'interno, e per
quanto riguarda il SIGEN su richiesta del Ministro della
difesa e previo parere favorevole del Presidente del Consiglio
dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza.
3. Anche in deroga alle disposizioni vigenti di carattere
generale, speciale o eccezionale, gli agenti dei Servizi non
hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non
possono essere chiamati a testimoniare davanti ad essa senza
l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e
non possono essere destinatari diretti di ordini od incarichi
da parte della stessa autorità giudiziaria.
4. Gli agenti dei servizi hanno l'obbligo di riferire su
fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori,
o, semprechè sia necessario, anche ai Direttori generali dei
Servizi, che ne informano i Ministri competenti e
contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite il Segretariato generale.
5. Il Direttore generale del Segretariato generale ed i
Direttori generali dei Servizi hanno l'obbligo di fornire
all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di
prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento
di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia
strettamente necessario per il perseguimento delle finalità
istituzionali del Segretariato generale e dei Servizi, per
determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta rispettivamente e per quanto riguarda il SERSIN o il
SIGEN del Ministro dell'interno o del Ministro della
difesa.
6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni
a qualunque persona, ente, società o altri ed invitarli a
produrre documenti o altre cose in loro possesso, di cui, con
il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o
trarre copia.
7. Al fine, di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, ai
sensi delle vigenti leggi di pubblica sicurezza, possono
invitare a comparire davanti ad essi qualunque persona
ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporre
l'accompagnamento in caso di mancata comparizione, a mezzo
della forza pubblica o dei propri agenti muniti della
qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai sensi
del comma 2.
8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a
collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 5.
9. Gli atti compiuti dagli agenti dei Servizi o da loro
collaboratori in relazione ad obiettivi esteri o in territorio
nazionale, nell'espletamento dei propri compiti con operazioni
disposte ed autorizzate, non sono comunque punibili, qualora
possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La
richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle
indagini preliminari.
10. Gli agenti dei Servizi portano senza licenza le armi
portatili di qualsiasi tipo, nonché il relativo munizionamento
e le materie esplodenti di qualsiasi genere necessari per
l'espletamento dei propri compiti, secondo le disposizioni
interne del Servizio di appartenenza.
11. Ai soli tini della difesa personale, agli agenti dei
Servizi è estesa la facoltà di portare senza licenza le armi
elencate all'articolo 42 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni.
Art. 12.
(Attribuzioni particolari del SERSIN).
1. Gli agenti del SERSIN possono procedere alle ispezioni,
perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al
256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da
essi altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti
di interesse del Servizio, previa autorizzazione del
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
cassazione o del magistrato o dei magistrati dell'ufficio da
lui delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio
o del funzionario o dei funzionari del Servizio da lui
delegati, approvata dal Ministro dell'interno o, in sua
assenza, dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, o dal
Ministro degli affari esteri o dal Ministro della difesa,
dandone immediata comunicazione al Direttore generale del
Segretariato generale.
2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti
del SERSIN possono procedere alle intercettazioni previste dal
codice di procedura penale.
3. Quando le operazioni di cui al presente articolo siano
compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne
sia informato è vincolato dal segreto di Stato.
4. Le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo
non sono mai ammissibili né come prova né come fonte di prova
nei procedimenti giudiziari.
5. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al
Comitato parlamentare di cui all'articolo 23, e annualmente al
Parlamento, in forma non specifica, ma sulla base di categorie
e delle motivazioni delle operazioni compiute ai sensi del
presente articolo.
Art. 13.
(Doveri dei Direttori generali del Segretariato generale e
dei Servizi).
1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei
Servizi dirigono l'ufficio ed i Servizi cui sono
rispettivamente preposti e sono responsabili del loro
funzionamento e della loro efficienza.
2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro
dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività o di
informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il
Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei
ministri e il Ministro competente, nonché, quando vi sia un
interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano
tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni,
per disposizioni generali o per mandato particolare del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente. Essi sono altresì responsabili della
conservazione, quale memoria storica, degli ordini impartiti
dall'Esecutivo ai propri uffici e servizi.
3. I Direttori generali devono provvedere ad adottare
tutte le misure necessarie:
a) affinché nessuna informazione sia raccolta o
nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e
dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per
l'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli
articoli 4, 5, 7, 10, 11, 12, e 14;
b) affinché nessuna informazione raccolta dal
Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o
comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla
legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio
dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e
della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di
indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;
c) affinché il Segretariato generale ed i Servizi
non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque
movimento o partito politico, organizzazione o associazione
sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra
privata associazione.
4. I Direttori generali presentano al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti un rapporto
annuale sull'attività dell'ufficio o del Servizio cui sono
preposti.
Art. 14.
(Attività speciali dei Servizi).
Previo parere favorevole del Presidente del Consiglio dei
ministri, il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa
possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del
SERSIN ed il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il
migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di
essi, l'esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in
nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella
forma di imprese individuali che nella forma di società di
qualunque natura, sia all'interno che all'estero.
Dell'esercizio di tali attività deve essere data completa
informazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 23
che ha il diritto di chiedere e di ottenere informazioni ed ha
facoltà di formulare proposte e rilievi.
2. Con l'autorizzazione rispettivamente del Ministro
dell'interno e del Ministro della difesa, i Direttori generali
dei Servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino
in modo occulto e coperto e anche sotto identità diversa da
quella reale e che essi vengano muniti della corrispondente
documentazione. A tale fine essi possono altresì disporre la
produzione, l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di
documento di riconoscimento, di identificazione e di
certificazione, contenete nominativi, dati anagrafici e
qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.
Art. 15.
(Servizio speciale di polizia).
1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di
polizia con il compito di collaborare con il SERSIN, nonché
con gli organi di polizia militare, esercitando in via
preminente e comunque con funzioni di sovrintendenza e
direzione le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia
giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della
sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività
informativa, controinformativa, di controsovversione, di
antisabotaggio e di antiterrorismo dei Servizi.
2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio
delle sue attribuzioni il servizio speciale di polizia può
avvalersi anche di altri uffici di polizia o di organi nonché
di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone
l'attività nel campo specifico.
3. Il personale del servizio speciale di polizia è tratto
dal personale della carriera di prefettura e dal personale
delle Forze di polizia.
4. L'ordinamento del servizio speciale di polizia è
stabilito con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il
Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato
parlamentare di cui all'articolo 23.
5. L'organizzazione del servizio speciale di polizia è
stabilita dal Ministro dell'interno, previo parere favorevole
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 16.
(Rapporti di collaborazione).
1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze
armate e delle Forze di polizia sono tenuti a prestare piena
collaborazione al Segretariato generale ed ai Servizi per
l'espletamento dei compiti loro affidati. Ad essi non può
essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere
operazioni non conformi ai compiti ed alle funzioni ad essi
assegnati dalla legge.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al
Segretariato generale ed ai Servizi le informazioni loro
richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da
loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio ed al
segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche
amministrazioni cui siano rivolte tali richieste ritengano di
non dovere o potere corrispondere ad esse, devono senza
indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio
dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono
successivamente attenersi strettamente.
3. E' fatto obbligo ai magistrati di riferire al
Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato
generale, qualsiasi notizia in loro possesso che riguardi la
sicurezza dello Stato.
Art. 17.
(Altre collaborazioni di carattere logistico con le
pubbliche amministrazioni).
1. Il Segretariato generale ed i Servizi possono, per
l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro
funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle
infrastrutture e dei mezzi del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,
previa determinazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 18.
(Personale dei Servizi e del Segretariato generale).
1. Il personale dei Servizi e del Segretariato generale
con rapporto di impiego è costituito da personale assunto
direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni
civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, delle quali
all'atto dell'assunzione, cessano di far parte, salvo quanto
stabilito dal comma 2.
2. I regolamenti dei Servizi e del Segretariato generale
di cui agli articoli 6 e 9 determinano le qualifiche e le
mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle
amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di
polizia, e quelli fuori ruolo a tempo determinato.
3. Il personale dei Servizi e del Segretariato generale
può essere collocato a riposo in qualunque momento, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro competente, su proposta o sentito il
rispettivo Direttore generale.
4. I servizi possono altresì avvalersi, anche in forma
continuativa, di collaboratori esterni.
5. Lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento del
personale del Segretariato generale e dei Servizi ed il suo
trattamento giuridico ed economico sono determinati, anche in
deroga alle leggi ed ai regolamenti generali vigenti, dai
rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della
difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Non possono appartenere in modo organico o saltuario al
Segretariato generale ed ai Servizi, persone che, per
comportamenti od azioni eversivi nei confronti delle
istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione.
Art. 19.
(Norme finanziarie).
1. Le spese relative al COMIS, ivi comprese quelle
relative al Segretariato generale, ai Comitati esecutivi di
cui all'articolo 3 e le spese relative ai Servizi sono
iscritte in apposita rubrica, denominata "Spese per
l'informazione e la sicurezza dello Stato" nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina,
d'intesa con i Ministri competenti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentiti il Direttore generale
del Segretariato generale ed i Direttori generali dei Servizi,
l'importo delle somme stanziate ai sensi del comma 1 destinato
ai fondi ordinari ed ai fondi riservati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina,
altresì, con le stesse procedure di cui al comma 2 le
categorie di spesa alle quali si deve fare fronte
esclusivamente con i fondi ordinari.
4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione
e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese
riservate, nonché, in particolare, per forme, modi e tempi di
documentazione di queste ultime.
5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle
determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui
all'articolo 23, che può richiedere informazioni e formulare
rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì
trasmesso il regolamento di cui al comma 4.
6. Alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 22,
costituite nelle forme di cui al secondo periodo del comma 2
del medesimo articolo, il Direttore generale del Segretariato
generale ed i Direttori generali dei Servizi riferiscono sulla
amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati,
trimestralmente e con relazione finale annuale. La Commissione
presidenziale può avanzare richieste e formulare rilievi e
proposte al Direttore generale del Segretariato generale ed ai
Direttori generali dei Servizi nonché direttamente al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti
e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 20.
(Agenzia governativa delle
telecomunicazioni).
1. Il SIGEN, quale Agenzia governativa delle
telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti
compiti ed esercita le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle intercettazioni ed
interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico,
radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante
emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o mediante
qualsiasi apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni,
al fine di acquisire e fornire informazioni connesse o
derivanti dalle emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o
da materiale codificato;
b) fornire assistenza e consulenza relative alla
materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per
questioni tecniche, i codici, i cifrari ed in genere la
crittografia e le altre questioni connesse alla protezione
delle informazioni e dell'altro materiale, al Segretariato
generale, alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Governo
e a qualsiasi altro ente nei modi determinati dal Presidente
del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro della difesa.
2. I compiti e le funzioni di cui al comma 1 possono
essere esercitati solo:
a) nell'interesse dello Stato, con particolare
riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza
interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche,
industriali, scientifiche e di ricerca della comunità
nazionale;
b) nell'interesse del benessere economico del
Paese, di fronte ad azioni o minacce di persone al di fuori
del territorio nazionale;
c) in supporto ad attività di prevenzione e
repressione di reati di particolare gravità ed in generale per
la tutela della legalità repubblicana.
3. L'AGOTELCO è costituita dal centro comunicazioni
governativo e da qualsiasi struttura o parte di struttura
delle Forze armate o delle Forze di polizia alle quali il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli
affari esteri, il Ministro dell'interno ed il Ministro della
difesa ritengano di rivolgersi per chiedere di fornire
assistenza al suddetto centro nell'espletamento delle
specifiche attività di competenza.
4. Il Direttore generale del SIGEN è responsabile
dell'attività dell'AGOTELCO. E' suo dovere assicurarsi che:
a) siano emanate disposizioni che prevedano che
l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie
nell'esercizio delle proprie funzioni e che non ne le
divulghi, ad eccezione delle informazioni utili allo
svolgimento dei propri compiti o ad indagini di carattere
giudiziario;
b) che l'AGOTELCO non assuma iniziative a favore
di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico,
organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o
comunità religiosa o altra privata associazione.
Art. 21.
(Organizzazione nazionale per la sicurezza e disciplina
del segreto di Stato).
1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC)
ha per scopo, anche in applicazione degli accordi
internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo
della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi
scientifici e industriali e di ogni altra informazione che,
secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata
per mezzo del segreto, contro la diffusione o comunque contro
la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della
sicurezza personale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede
l'ORGANSIC; emana le direttive per la sua organizzazione ed in
particolare per la tutela del segreto; controlla
l'applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui
al comma 4.
3. L'ORGANSIC comprende:
a) l'Autorità nazionale per la sicurezza che è il
Direttore generale del Segretariato generale;
b) l'Ufficio centrale per la sicurezza, che è un
ufficio del Segretariato generale e gli altri uffici
costituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le
amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso
enti privati, che esercitino attività di interesse dello
Stato.
4. L'ordinamento dell'ORGANSIC e la disciplina delle sue
attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa,
delle attività produttive e per l'innovazione e le
tecnologie.
5. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i
documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui
diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello
Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle
funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello
Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,
alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In
nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti
eversivi dell'ordine costituzionale.
6. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto
di Stato ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura
penale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a
dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le
ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui
all'articolo 23. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a
maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la
opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere
per le conseguenti valutazioni politiche.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà
comunicazione alle Camere, con la relativa motivazione, di
ogni caso di opposizione del segreto di Stato ai sensi del
comma 6 del presente articolo e del comma 6 dell'articolo
23.
Art. 22.
(Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e
sicurezza).
1. E' istituita la Commissione presidenziale per i Servizi
di informazione e sicurezza, di seguito denominata
"Commissione presidenziale" con il compito di investigare sui
reclami da chiunque presentati contro l'attività del
Segretariato generale e dei Servizi per non giustificato
esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione,
ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.
2. La Commissione presidenziale è costituita da un
presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo
che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di
Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio
di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati
da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di
cassazione, che abbiano cessato o cessino dall'esercizio della
professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo
finanziario, amministrativo e contabile essa è integrata da
altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della
Ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento del tesoro -
Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca
d'Italia.
3. Il presidente ed i membri della Commissione
presidenziale sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. Il presidente ed i membri della Commissione
presidenziale durano in carica tre anni.
5. Qualora la Commissione presidenziale ritenga che il
reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato,
dispone una inchiesta. Il Segretariato generale ed i Servizi
devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornire
ad essa qualunque informazione richiesta.
6. La Commissione presidenziale riferisce con apposita
relazione al Presidente della Repubblica ed al Presidente del
Consiglio dei ministri sui risultati delle inchieste svolte,
anche proponendo l'adozione di misure generali e
specifiche.
7. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale
sono emanate, sentita la Commissione stessa, con regolamento
deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto
del Presidente della Repubblica.
Art. 23.
(Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e
sicurezza e per la tutela del segreto di Stato).
1. E' istituito il Comitato parlamentare per i Servizi di
informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato,
di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è costituito da un presidente scelto tra i
deputati ed i senatori e da cinque deputati e cinque senatori,
nominati, di intesa tra di loro, dai Presidenti delle due
Camere. E' fatto divieto di conferma consecutiva dei membri
del Comitato.
3. Il Comitato:
a) esercita il controllo sull'attuazione della
presente legge;
b) è informato dal Presidente del Consiglio dei
ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e
sicurezza e sulla loro attuazione;
c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei
regolamenti per l'ordinamento del Segretariato generale, dei
Servizi e degli enti collegati;
d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei
fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;
e) è informato sui risultati delle inchieste
disposte dalla Commissione presidenziale e sulle misure
eventualmente adottate dal Governo;
f) è informato delle misure adottate dai Servizi
ai sensi dell'articolo 12 e con le modalità prevista dal comma
5 del medesimo articolo.
4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e
formulare proposte.
5. Il Comitato può chiedere di ascoltare il Presidente del
Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, il Ministro
della difesa, il Ministro o sottosegretario di Stato delegato,
nonché, attraverso di essi e sempre con la loro
autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale
e dei Servizi.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre
con sommaria motivazione, esponendone le ragioni essenziali,
l'esigenza di tutela del segreto di Stato, in ordine alle
informazioni che a suo giudizio esulano dai compiti di cui al
comma 3.
7. Il segreto di Stato non è opponibile per gli atti
regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte
dei conti.
8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato, ove ritenga, a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che
l'opposizione del segreto di Stato non sia fondata, rivolge un
secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in
caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle
Camere per le conseguenti valutazioni di ordine politico.
9. I componenti del Comitato sono vincolati al segreto di
Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle
proposte ed ai rilievi formulati qualora riguardino materie
tutelate dal segreto di Stato.
10. Gli atti del Comitato, anche se non riguardano materie
coperte dal segreto di Stato, devono essere ritenuti di natura
riservata e tutelati dal segreto di ufficio, salvo che il
Comitato stesso non disponga motivatamente altrimenti, a
maggioranza dei voti di due terzi dei suoi componenti, tra i
quali deve essere sempre compreso il voto del presidente del
Comitato stesso.