XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2051




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione č data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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