XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2051
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione
sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a
Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14
al 25 aprile 1997.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Emendamento di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformitā con quanto disposto dall'articolo
XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.