XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2049 - 1502 - 2012-A




Testo
del disegno di legge
n. 2049
Testo
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.
Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione č data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
Identico.


Art. 3.
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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