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1. Il Presidente della
Repubblica č autorizzato a
ratificare i Protocolli
opzionali alla Convenzione
dei diritti del fanciullo,
concernenti rispettivamente
la vendita dei bambini, la
prostituzione dei bambini e
la pornografia rappresentante
bambini ed il coinvolgimento
dei bambini nei conflitti
armati, fatti a New York il 6
settembre 2000. |
Identico. |
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1. Piena ed intera
esecuzione č data ai
Protocolli di cui
all'articolo 1, a decorrere
dalla data della loro entrata
in vigore, in conformitā a
quanto disposto dall'articolo
14 del Protocollo concernente
la vendita dei bambini, la
prostituzione dei bambini e
la pornografia rappresentante
bambini e dall'articolo 10
del Protocollo concernente il
coinvolgimento dei bambini
nei conflitti armati. |
Identico. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
Frontespizio |
Pareri |