XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2049




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione č data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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