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1. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 23 marzo
2001, n. 93, è incrementata
di 630.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2002. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Il Comando dei
carabinieri per la tutela
dell'ambiente è potenziato di
229 unità di personale,
secondo la tabella A allegata
alla presente legge, da
considerare in soprannumero
rispetto all'organico vigente
dell'Arma dei carabinieri. A
tale fine è autorizzato il
ricorso ad arruolamenti
straordinari per un numero
corrispondente di unità di
personale. 2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario. 3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002. |
Identico. |
|
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|
| 1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, | 1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, |
|
è autorizzata la spesa di
1.033.000 euro per l'anno
2002 e di 1.953.000 euro
annui a decorrere dall'anno
2003. |
è autorizzata la spesa
nel limite massimo di
1.033.000 euro per l'anno
2002 e di 1.953.000 euro
annui a decorrere dall'anno
2003. |
|
2. Per le finalità
di cui al comma 1, è data
priorità alla promozione e
valutazione delle misure e
dei programmi relativi alla
mobilità che incentivino il
trasporto su ferro delle
merci, le metropolitane e il
trasporto pubblico al fine
della riduzione
dell'inquinamento
atmosferico, in particolare
nelle aree urbane, a tutela
della salute dei cittadini e
dell'ambiente. |
2. Identico. |
|
(Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di 1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
|
|
|
| 1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in | 1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in |
|
materia di valutazione
dell'impatto ambientale, di
prevenzione e riduzione
integrata dell'inquinamento,
di valutazione del rischio
ambientale dei prodotti
chimici e degli organismi
geneticamente modificati,
nonché per lo sviluppo della
certificazione ambientale, è
autorizzata la spesa
complessiva di 4.900.000 euro
annui a decorrere dall'anno
2002 per: |
materia di valutazione
dell'impatto ambientale, di
prevenzione e riduzione
integrata dell'inquinamento,
di valutazione del rischio
ambientale dei prodotti
chimici e degli organismi
geneticamente modificati,
nonché per lo sviluppo dei
sistemi di certificazione
ambientale, è autorizzata la
spesa complessiva di
4.900.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2002
per: |
|
a) l'istituzione
degli Osservatori ambientali,
finalizzati alla verifica
dell'ottemperanza alle
pronunce di compatibilità
ambientale di cui alla legge
8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni,
nonché al monitoraggio dei
problemi ambientali nelle
fasi di realizzazione e primo
esercizio di talune opere di
particolare rilevanza tra
quelle sottoposte a
valutazione di impatto
ambientale ai sensi del
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377, e
successive modificazioni. Le
modalità di organizzazione e
funzionamento degli
Osservatori ambientali sono
stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze. Per il funzionamento
degli Osservatori è stabilita
la spesa, nell'ambito
dell'autorizzazione di cui al
presente comma, di 2.065.000
euro a decorrere dall'anno
2002; |
a) l'istituzione
degli Osservatori ambientali,
finalizzati alla verifica
dell'ottemperanza alle
pronunce di compatibilità
ambientale di cui alla legge
8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni,
nonché al monitoraggio dei
problemi ambientali nelle
fasi di realizzazione e primo
esercizio di talune opere di
particolare rilevanza tra
quelle sottoposte a
valutazione di impatto
ambientale ai sensi del
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377, e
successive modificazioni. Le
modalità di organizzazione e
funzionamento degli
Osservatori ambientali sono
stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze. Per il funzionamento
degli Osservatori è stabilita
la spesa nell'ambito
dell'autorizzazione di cui al
presente comma e nel
limite massimo di
2.065.000 euro a decorrere
dall'anno 2002; |
|
b) lo svolgimento
delle attività previste dal
decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, recante
attuazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996, relativa
alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento; |
b) identica; |
|
c) le attività di
studio, ricerca e
sperimentazione relative alla
valutazione ambientale di
piani e di programmi
suscettibili di impatto
sull'ambiente, nonché alla
promozione e allo sviluppo di
sistemi di gestione
ambientale e di
qualificazione ecologica dei
prodotti, nell'ambito del
sistema EMAS-Ecolabel; |
c) identica; |
| d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui |
d) identica. |
|
ai decreti legislativi 12
aprile 2001, n. 206, e 3
marzo 1993, n. 92, alla
valutazione di biocidi e di
prodotti fitosanitari, di cui
ai decreti legislativi 25
febbraio 2000, n. 174, e 17
marzo 1995, n. 194, e alla
valutazione di sostanze
chimiche pericolose, di cui
al decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52. |
| 2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati. | 2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati. |
|
1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è trasferito all'APAT, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM, nel rispetto delle specifiche professionalità tecniche e scientifiche, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di supporto tecnico e di ricerca applicata nel campo marino, valorizzando, anche organizzativamente, gli aspetti unitari della funzione di tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse e, in particolare: a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare; b) l'individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a |
|
|
proteggere, a sviluppare
e a migliorare le risorse
idriche ai fini di un
esercizio razionale della
pesca e dell'acquacoltura
nelle acque marine; c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura; d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle competenze proprie dell'ICRAM. |
|
|
|
|
1. Per l'attuazione di un
programma di comunicazione
ambientale, al fine di
sensibilizzare l'opinione
pubblica e gli
imprenditori alle esigenze
e ai problemi relativi
all'ambiente e di promuovere
iniziative per la tutela
delle risorse ambientali, è
autorizzata la spesa di
3.437.000 euro per
l'esercizio finanziario 2002
e di 2.677.000 euro a
decorrere dall'esercizio
finanziario 2003. |
1. Identico. |
|
2. Ai fini della
predisposizione del programma
sono perseguiti i seguenti
obiettivi: a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale; b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, |
2. Identico. |
|
organizzazioni di
volontariato, imprese e
organi internazionali; c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale. |
|
3. Nel programma di
comunicazione ambientale sono
indicati: i soggetti
destinatari, le linee
fondamentali per la
realizzazione delle attività
formative, infor- mative e
dimostrative, i princìpi, i
criteri e gli strumenti
necessari per la
realizzazione delle
iniziative, compresi quelli
relativi alle spese e ai
finanziamenti, le modalità,
la durata e gli ambiti
territoriali che riguardano
le iniziative e le campagne
pubblicitarie e l'eventuale
istituzione di centri
specializzati, di sportelli
ambientali e di siti
INTERNET. |
3. Identico. |
|
4. Nell'ambito del
programma di interventi per
la comunicazione ambientale,
nonché per le finalità di cui
all'articolo 3, è istituito,
presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, un comitato
di esperti, i cui
componenti sono nominati
con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
4. Nell'ambito del
programma di interventi per
la comunicazione ambientale,
nonché per le finalità di cui
all'articolo 3, è istituito,
presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, un comitato
di esperti, i cui
componenti sono nominati
con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio. Per
l'istituzione ed il
funzionamento del comitato è
autorizzata la spesa,
nell'ambito
dell'autorizzazione di cui al
comma 1, nel limite massimo
di 756.000 euro a decorrere
dall'anno 2002. |
|
5. Il numero dei
componenti, i compensi ad
essi spettanti, i compiti e
le modalità di funzionamento
del comitato di cui al comma
4 sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
5. Identico. |
|
(Norme in materia di 1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: "e nei pubblici esercizi" sono soppresse. |
|
|
|
|
1. I soggetti gestori di
ciascuna area marina
protetta, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
individuano la dotazione
minima delle risorse
umane necessarie al
funzionamento ordinario della
stessa, quale elemento
essenziale del rapporto di
affidamento, e la comunicano,
per la verifica e
l'approvazione, al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
1. I soggetti gestori di
ciascuna area marina
protetta, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
individuano la dotazione
delle risorse umane
necessarie al funzionamento
ordinario della stessa, quale
elemento essenziale del
rapporto di affidamento, e la
comunicano, per la verifica e
l'approvazione, al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
|
2. L'individuazione
del soggetto gestore delle
aree marine protette, ai
sensi dell'articolo 2, comma
37, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e successive
modificazioni, è effettuata
dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
anche sulla base di apposita
valutazione delle risorse
umane destinate al
funzionamento ordinario delle
stesse, proposte dai soggetti
interessati, ai sensi del
comma 1. |
2. Identico. |
|
3. Le spese relative
alle risorse umane, destinate
al funzionamento ordinario
delle aree marine protette di
cui ai commi 1 e 2, sono a
carico dei rispettivi
soggetti gestori e non
possono comunque gravare sui
fondi trasferiti ai
medesimi soggetti dal
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio. |
3. Identico. |
|
4. I soggetti gestori
provvedono al reperimento
delle risorse umane di cui ai
commi 1 e 2, nel rispetto
della normativa vigente in
materia, utilizzando in
particolare modalità che ne
assicurino flessibilità e
adeguatezza di impiego. |
4. Identico. |
|
5. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio in nessun caso
risponde degli effetti
conseguenti ai rapporti
giuridici instaurati dai
soggetti gestori ai sensi del
presente articolo. |
5. Identico. |
|
6. In caso di
particolari e contingenti
necessità, al fine di
assicurare il corretto
funzionamento delle aree
marine protette, il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio può
autorizzare di porre a
proprio carico quote degli
oneri del personale di cui ai
commi 1 e 2 per un periodo
non eccedente un biennio
complessivo. |
6. Identico. |
| 7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla |
7. Identico. |
|
pianta organica dei
soggetti gestori, sostenuti
dagli stessi per lo
svolgimento di attività
necessarie al corretto
funzionamento delle aree
marine protette, può essere
posto a carico dei fondi
trasferiti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
|
8. Agli oneri
complessivamente derivanti
dall'attuazione dei commi 6 e
7, determinati in 1 milione
di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
medesimo. A decorrere dal
2005 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. |
8. Agli oneri
complessivamente derivanti
dall'attuazione dei commi 6 e
7, fissati nella misura
massima di 1 milione di euro
a decorrere dal 2002,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
|
|
|
1. Al secondo periodo del
comma 10 dell'articolo 114
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: "e gestiti
da un consorzio costituito
dal Ministero dell'ambiente,
dal Ministero per i beni e le
attività culturali e dalla
regione Campania, con la
rappresentanza delle
associazioni ambientaliste"
sono sostituite dalle
seguenti: "e affidati in
gestione con decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
per i beni e le attività
culturali, sentiti la regione
e gli enti locali
territorialmente interessati,
ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni
ambientaliste riconosciute,
anche consorziati tra
loro". |
Identico. |
|
(Contributo all'Ente 1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale |
|
di un'area, in parte
degradata, soggetta a tutela
ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1992, costituito da
strutture varie per
l'accoglienza turistica, lo
studio ed il recupero dei
corsi d'acqua, per
l'educazione ambientale
fondata sul significato della
presenza dì esemplari della
specie lontra (Lutra
lutra), comprese eventuali
reintroduzioni, è destinata
all'Ente Parco nazionale del
Gran Paradiso la somma di
500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2002. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
|
(Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello 1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma. |
|
|
|
|
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentita la
regione interessata, è
istituito l'Ente parco
nazionale del Circeo. Entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio procede ai
sensi dell'articolo 34, comma
3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394. |
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentiti
la regione e gli enti
locali interessati, è
istituito l'Ente Parco
nazionale del Circeo. Entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio procede ai
sensi dell'articolo 34, comma
3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394. |
|
2. L'istituzione e il
funzionamento dell'Ente Parco
sono finanziati nei limiti
massimi di spesa di 500.000
euro a decorrere dall'anno
2002. Al relativo onere si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. Gli articoli 1 e
1-bis del decreto-legge
15 giugno 1984, n. 233,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1984, n. 442, sono
abrogati. |
1. Al fine di
consentire il pieno utilizzo
delle risorse finanziarie di
cui agli articoli 3, comma 9,
e 8, comma 4-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, ed il
perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 1 della
legge 12 ottobre 1984, n.
664, l'applicazione degli
articoli 1 e 1-bis
del decreto-legge 15 giugno
1984, n. 233, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1984, n. 442, è
sospesa, solo per i contratti
a tempo determinato e che non
abbiano scadenza successiva
al 31 dicembre 2004, per gli
anni 2002, 2003 e 2004. |
|
2. Le risorse di cui
all'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236,
determinate ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni,
sono attribuite alla regione
Calabria per programmi di
forestazione. |
2. Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al
comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello
Stato, dovendosi ad essa
procedere nei limiti delle
risorse finanziarie di cui
alle disposizioni del citato
decreto-legge n. 148 del
1993. |
|
|
|
| 1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive |
1. Identico: |
|
modificazioni, dopo la
lettera p-quater), sono
aggiunte le seguenti: |
|
"p-quinquies)
Brescia-Caffaro (aree
industriali e relative
discariche da bonificare); |
"p-quinquies)
identica; |
|
p-sexies)
Broni; |
p-sexies)
identica; |
|
p-septies)
Falconara Marittima". |
p-septies)
identica; |
|
p-octies)
Serravalle Scrivia; |
|
p-nonies)
laghi di Mantova e polo
chimico; |
|
p-decies)
Orbetello area ex
Sitoco; |
|
p-undecies)
aree del litorale
vesuviano; |
|
p-duodecies)
aree industriali di Porto
Torres; |
|
p-terdecies)
area industriale della Val
Basento". |
|
(Cessazione e riduzione 1. All'articolo 3. comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo è soppresso. |
|
(Provvidenze per le aree a rischio |
| 1. Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro tenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, |
|
comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225. A
tal fine possono essere
utilizzate le risorse
finanziarie che, per effetto
delle disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 27,
residuano sul capitolo 7850,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base 4.2.3.3,
dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio. |
|
|
|
|
1. Al fine di accelerare
l'attuazione del piano di
ripristino ambientale del
sito inquinato di Portovesme
e di incrementare, in
particolare, il livello di
sicurezza delle popolazioni
delle circostanti aree ad
alto rischio ambientale, è
autorizzata la spesa di
5.000.000 di euro per l'anno
2002. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Identico. |
|
|
|
| 1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla | 1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla |
|
base dei progetti
preliminari integrati di
bonifica e sviluppo
presentati dai soggetti
concorrenti, con procedura di
evidenza pubblica e nel
rispetto della normativa
comunitaria e nazionale, il
soggetto al quale affidare le
attività di bonifica e di
riqualificazione delle aree
industriali interessate. Per
essere ammessi alla procedura
di evidenza pubblica, i
progetti preliminari devono
contenere, tra le altre, le
seguenti indicazioni: |
base dei progetti
preliminari integrati di
bonifica e sviluppo
presentati dai soggetti
concorrenti, con procedura di
evidenza pubblica e nel
rispetto della normativa
comunitaria e nazionale, il
soggetto al quale affidare le
attività di bonifica e di
riqualificazione delle aree
industriali interessate.
L'individuazione con
procedura di evidenza
pubblica di cui al primo
periodo può essere effettuata
soltanto in caso di inerzia,
a seguito di diffida con
indicazione dei tempi di
attuazione delle operazioni
di bonifica, del proprietario
o del gestore delle aree
industriali da bonificare,
che abbiano avviato o assunto
impegni nell'ambito del
programma di attuazione degli
interventi di bonifica.
Per essere ammessi alla
procedura di evidenza
pubblica, i progetti
preliminari devono contenere,
tra le altre, le seguenti
indicazioni: |
|
a) garanzia da
parte del soggetto
affidatario per l'integrale
assunzione dei costi di
esproprio delle aree
interessate, di cui ai commi
3 e 4; |
a) identica; |
|
b) durata del
programma. |
b) identica; |
|
c) piano
economico e finanziario
dell'investimento. |
|
2. Per realizzare il
programma di interventi di
cui al comma 1, il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio stipula, con i
Ministri delle attività
produttive e delle
infrastrutture e dei
trasporti, con i presidenti
delle giunte regionali, delle
province e con i sindaci dei
comuni territorialmente
competenti, uno o più accordi
di programma per
l'approvazione del progetto
definitivo di bonifica e di
ripristino ambientale. Gli
accordi di programma
comprendono il piano di
caratterizzazione dell'area e
l'approvazione delle
eventuali misure di messa in
sicurezza di emergenza, gli
interventi di bonifica e
l'approvazione del progetto
di valorizzazione dell'area
bonificata, che include il
piano di sviluppo urbanistico
dell'area, secondo le
procedure previste
dall'articolo 34 del testo
unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. |
2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area e il piano economico e finanziario dell'investimento, secondo le procedure previste dall'articolo |
|
34 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. |
|
3. In applicazione del
comma 2 e al fine di
garantire al soggetto
affidatario il recupero dei
costi di esproprio, bonifica
e riqualificazione delle
aree, nonché il congruo utile
di impresa, il soggetto
affidatario può disporre
delle aree bonificate
utilizzandole in proprio in
concessione o cedendole a
terzi secondo le direttive
fissate dal piano di sviluppo
urbanistico. |
3. Identico. |
|
4. Le finalità
indicate dal presente
articolo sono assicurate
mediante l'acquisizione con
esproprio al patrimonio
disponibile dello Stato o
degli enti territoriali
competenti delle aree
inquinate da bonificare, i
cui costi saranno
integralmente sostenuti dal
soggetto affidatario delle
attività di bonifica e di
riqualificazione delle aree
industriali interessate. |
4. Identico. |
|
5. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, con proprio
decreto, emanato di concerto
con i Ministri dell'economia
e delle finanze, delle
attività produttive e delle
infrastrutture e dei
trasporti, stabilisce le
procedure di attuazione del
presente articolo con
particolare riferimento ai
requisiti del progetto
preliminare di cui al comma 1
e alle modalità di
progettazione definitiva ed
esecutiva, nonché alle
modalità di esecuzione delle
procedure di esproprio delle
aree interessate. |
5. Identico. |
|
6. Ai fini di cui al
presente articolo, è in ogni
caso fatta salva la vigente
disciplina normativa in
materia di responsabilità del
soggetto che ha causato
l'inquinamento nelle aree e
nei siti di cui al comma 1,
il quale è escluso dalla
partecipazione ai programmi
di intervento di cui al
presente articolo. |
6. Identico. |
| 7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi siano finanziati e comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per |
|
l'approvazione delle varie
fasi di uno o più progetti
coerenti con un piano
generale del sito individuato
ai sensi del presente
articolo. 8. Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. |
|
7. Dall'attuazione del
presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello
Stato e degli enti
territoriali competenti. |
9. Identico. |
|
10. Le regioni
possono adottare per i siti
da bonificare di loro
competenza la procedura di
cui al presente articolo. |
|
(Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi 1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali. |
|
2. Sono fate salve
le competenze spettanti alle
regioni a statuto speciale e
alle province autonome di
Trento e di Bolzano. |
|
|
|
|
1. Al fine di conseguire
un più rapido ed efficace
supporto alle attività di
tutela e di difesa
dell'ambiente marino e
costiero, è istituito presso
il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio
il Reparto ambientale marino
(RAM) del Corpo delle
capitanerie di porto, posto
alle dipendenze funzionali
del Ministro dell'ambiente e
della tutela del
territorio. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Per gli interventi di
ripascimento della fascia
costiera, nonché di
immersione di materiali di
escavo di fondali marini, o
salmastri o di terreni
litoranei emersi all'interno
di casse di colmata, di
vasche di raccolta o comunque
di strutture di contenimento
poste in ambito costiero,
l'autorità competente per
l'istruttoria e il rilascio
dell'autorizzazione di cui
all'articolo 35, comma 2, del
decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, è la regione,
nel rispetto dei criteri
stabiliti dal medesimo
articolo 35 e fermo restando
quanto previsto dall'articolo
62, comma 8, del citato
decreto legislativo n. 152
del 1999. In caso di impiego
di materiali provenienti da
fondali marini, la regione,
all'avvio dell'istruttoria
per il rilascio della
predetta autorizzazione,
acquisisce il parere della
commissione consultiva della
pesca istituita presso la
capitaneria di porto
interessata e ne informa il
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio. |
Identico. |
|
(Siti minerari 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati. 2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l'anno 2002. 3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
|
|
|
1. All'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni,
dopo la lettera c), è
inserita la seguente: |
1. Al decreto
legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive
modificazioni, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
|
a) all'articolo
7, comma 3, lettera
l-bis), sono soppresse
le parole da: "qualora" sino
a: "tutela ambientale"; b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: |
| "c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e |
"c-bis)
identica"; |
|
successive modificazioni,
nel rispetto della vigente
normativa;". |
|
c) all'articolo
12, dopo il comma 6, è
aggiunto il seguente: "6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95"; |
|
2. Al comma 4
dell'articolo 19 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, come sostituito
dall'articolo 52, comma 56,
lettera a), della legge
28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
d) all'articolo
19, comma 4, le parole:
"Entro il 31 marzo 2002" sono
soppresse e dopo le parole:
"sentito il Ministro per gli
affari regionali, adottano"
sono inserite le seguenti: ",
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
suddetto decreto,"; |
|
a) le parole:
"Entro il 31 marzo 2002" sono
soppresse; b) dopo le parole: "sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano" sono inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto,". |
|
3. All'articolo 21 del
decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, il
comma 7 è sostituito dal
seguente: |
e) all'articolo
21, il comma 7 è sostituito
dal seguente: |
|
"7. La privativa di
cui al comma 1 non si applica
alle attività di recupero dei
rifiuti urbani e assimilati,
a far data dal 1^ gennaio
2003". |
"7. Identico"; |
|
4. All'articolo 30 del
decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni,
dopo il comma 17, è
aggiunto il seguente: |
f) all'articolo
30, dopo il comma 17, è
aggiunto il seguente: |
|
"17-bis. Sono
esonerati dall'obbligo di cui
al comma 4 i consorzi di cui
agli articoli 40 e 41". |
"17-bis. Sono
esonerati dall'obbligo di cui
al comma 4 i consorzi di cui
agli articoli 40, 41, 47 e
48 del presente decreto e i
consorzi di cui all'articolo
9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n.
475, e all'articolo 11 del
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95"; |
|
g) all'articolo
38, comma 2, dopo le parole:
"di imballaggi" sono
soppresse le seguenti:
"primari e degli altri
rifiuti di imballaggi
comunque conferiti al
servizio pubblico tramite il
gestore del servizio
medesimo"; |
|
h) all'articolo
39, comma 2, la parola:
"primari" è soppressa; |
|
i) all'articolo
41, comma 2, lettera
h), le parole:
"primari, o comunque" sono
soppresse; |
|
5. All'allegato A
annesso al decreto
legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, le parole: "16 01
03 pneumatici usati" sono
sostituite dalle seguenti:
"16 01 03 pneumatici fuori
uso". |
l) all'allegato A
le parole: "16 01 03
pneumatici usati" sono
sostituite dalle seguenti:
"16 01 03 pneumatici fuori
uso". |
|
6. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio è autorizzato
ad apportare le modifiche ed
integrazioni al decreto del
Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998,
conseguenti a quanto previsto
dal comma 5. |
2. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio è autorizzato
ad apportare le modifiche ed
integrazioni al decreto del
Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 16 aprile 1998,
conseguenti a quanto
previsto dal comma 1,
lettera l). |
|
|
|
|
1. Il comma 1-bis
dell'articolo 2 del
decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, è
abrogato. |
1. Con regolamento da
emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su
proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto
con il Ministro della salute,
sono disciplinate le modalità
di smaltimento dei rifiuti
sanitari, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, sulla base
di criteri di semplificazione
e di contenimento delle
spese. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso. |
|
|
|
|
1. Al comma 2
dell'articolo 29 del decreto
legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, e successive
modificazioni, le parole:
"entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre
2003". 2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Il comma 5
dell'articolo 10 del
decreto-legge 5 febbraio
1990, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5
aprile 1990, n. 71, e
successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
"5. Le aziende
artigiane produttive, di cui
al comma 3, gli stabilimenti
ospedalieri, gli enti
assistenziali, le aziende
turistiche, ricettive e della
ristorazione, i mercati
all'ingrosso e al minuto, gli
impianti sportivi, non
serviti da pubblica
fognatura, che presentino ai
comuni, entro il 31 marzo
2002, un piano di adeguamento
degli scarichi, possono
completare le opere entro il
31 marzo 2003. Le
disposizioni di cui al comma
4 si applicano: |
"5. Le aziende
artigiane produttive, di cui
al comma 3, gli stabilimenti
ospedalieri, gli enti
assistenziali, le aziende
turistiche, ricettive e della
ristorazione, i mercati
all'ingrosso e al minuto, gli
impianti sportivi, non
serviti da pubblica
fognatura, che presentino ai
comuni, entro il 31
dicembre 2002, un piano
di adeguamento degli
scarichi, possono completare
le opere entro il 31
dicembre 2003. Le
disposizioni di cui al comma
4 si applicano: |
|
a) alle attività
esistenti alla data di
entrata in vigore della
presente disposizione, di cui
al comma 3, che abbiano
presentato ai comuni, entro
il 31 marzo 2002, il suddetto
piano di adeguamento degli
scarichi; |
a) ai soggetti,
di cui al primo periodo del
presente comma, esistenti
alla data di entrata in
vigore della presente
disposizione, che abbiano
presentato ai comuni, entro
il 31 dicembre 2002, il
suddetto piano di adeguamento
degli scarichi; |
|
b) ai soggetti
di cui al comma 3 che inizino
l'attività dopo la data di
entrata in vigore della
presente disposizione". |
b) ai soggetti
di cui al primo periodo
del presente comma che
inizino l'attività dopo la
data di entrata in vigore
della presente
disposizione". |
|
2. All'articolo 4,
comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 9, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonché
nelle acque del Golfo di
Venezia, nel tratto di mare
compreso tra il parallelo
passante per la foce del
fiume Tagliamento e il
parallelo passante per la
foce del ramo di Goro del
fiume Po". |
|
|
|
|
1. Per consentire la
verifica ed il monitoraggio
delle aree ad elevato rischio
idrogeologico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio è autorizzato
alla stipula di un accordo di
programma con il Ministero
della difesa per la
realizzazione di un piano
straordinario di
telerilevamento ad alta
precisione. |
1. Per consentire la
verifica ed il monitoraggio
delle aree ad elevato rischio
idrogeologico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio è autorizzato
alla stipula di un accordo di
programma con il Ministero
della difesa e la
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della
protezione civile, previa
intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, per la
realizzazione di un piano
straordinario di
telerilevamento ad alta
precisione. |
|
2. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1,
determinato nella misura
massima di 25 milioni di euro
per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di
base 4.2.3.3 dello stato di
previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio per l'anno
2002, intendendosi
corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, come
rifinanziata dalla tabella D
allegata alla legge 23
dicembre 2000, n. 388. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 14, comma
1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, il secondo
periodo è sostituito dal
seguente: "I relativi
proventi, determinati ai
sensi dell'articolo 3, commi
da 42 a 47, della legge 28
dicembre 1995, n. 549,
aumentati della percentuale
di cui al punto 2.3 della
delibera CIPE 4 aprile 2001,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 18
luglio 2001, affluiscono a un
fondo vincolato a
disposizione dei soggetti
gestori del Servizio idrico
integrato la cui
utilizzazione è vincolata
alla attuazione del piano
d'ambito". |
Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 4 della
legge 18 maggio 1989, n. 183,
e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti". |
1. Identico. |
|
2. All'articolo 5 della
legge 18 maggio 1989, n. 183,
e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
2. Identico. |
|
a) al comma 1, le
parole da: "del Ministro dei
lavori pubblici" fino alla
fine del comma sono
sostituite dalle seguenti:
"del Ministro dell'ambiente e
della tutela del
territorio"; b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:"; la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole: "rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente" sono soppresse; c) al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio"; d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio". |
|
3. Il comma 3
dell'articolo 12 della legge
18 maggio 1989, n. 183, è
sostituito dal seguente: |
3. Identico: |
|
"3. Il comitato
istituzionale è presieduto
dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
o da un sottosegretario da
lui delegato, ed è composto:
dal predetto Ministro; dai
Ministri delle infrastrutture
e dei trasporti, delle
politiche agricole e
forestali e per i beni e le
attività culturali, ovvero
dai sottosegretari delegati;
dai presidenti delle giunte
regionali delle regioni il
cui territorio è interessato
dal bacino idrografico,
ovvero da assessori dagli
stessi delegati; dal
segretario generale
dell'autorità di bacino che
partecipa con voto
consultivo". |
"3. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo
2, comma 1, quinto periodo,
del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, il
comitato istituzionale è
presieduto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, o da un
sottosegretario da lui
delegato, ed è composto: dal
predetto Ministro; dai
Ministri delle infrastrutture
e dei trasporti, delle
politiche agricole e
forestali e per i beni e le
attività culturali, ovvero
dai sottosegretari delegati;
dai presidenti delle giunte
regionali delle regioni il
cui territorio è interessato
dal bacino idrografico,
ovvero da assessori dagli
stessi delegati; dal
segretario generale
dell'autorità di bacino che
partecipa con voto
consultivo". |
|
4. Il comma 5
dell'articolo 12 della legge
18 maggio 1989, n. 183, è
sostituito dal seguente: |
4. Identico: |
| "5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di | "5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di |
|
bacino avvalendosi della
segreteria tecnico-operativa.
Esso è presieduto dal
segretario generale
dell'autorità di bacino ed è
costituito da funzionari
designati uno per ciascuna
delle amministrazioni
presenti nel comitato
istituzionale. Fa inoltre
parte del comitato tecnico il
direttore dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
dei servizi tecnici di cui
all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. Il comitato tecnico
può essere integrato, su
designazione del comitato
istituzionale, da esperti di
elevato livello
scientifico". |
bacino avvalendosi della
segreteria tecnico-operativa.
Esso è presieduto dal
segretario generale
dell'autorità di bacino ed è
costituito da funzionari
designati uno per ciascuna
delle amministrazioni
presenti nel comitato
istituzionale. Fa inoltre
parte del comitato tecnico il
direttore dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici
di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. Il comitato
tecnico può essere integrato,
su designazione del comitato
istituzionale, da esperti di
elevato livello scientifico
e può comprendere anche un
rappresentante del
Dipartimento della
protezione civile". |
|
|
|
|
1. All'articolo 6 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, il comma 17 è sostituito
dal seguente: "17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma". |
Identico. |
|
(Fondo per le imprese 1. Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni |
|
2002, 2003 e 2004,
finalizzato alla erogazione
di appositi contributi. Il
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio
definisce annualmente con
proprio decreto le modalità e
i criteri di ripartizione dei
predetti contributi. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione delle
disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4 e 6,
valutato in complessivi
20.000.000 di euro per l'anno
2002 e 20.160.000 euro
a decorrere dall'esercizio
finanziario 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
1. All'onere derivante
dall'attuazione delle
disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 3, 5 e
6, valutato in complessivi
20.000.000 di euro per l'anno
2002 e 20.160.000 euro
a decorrere dall'esercizio
finanziario 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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Tabella A
(articolo 2, comma 1)
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Tabella A
(articolo 2, comma 1)
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POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO
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POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO
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Grado/ruolo Unità Generale di Brigata 1 Colonnello 1 Tenente Colonnello 1 Maggiore 1 |
Identica. |
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Capitano 3&&
Tenente/Sottotenente 19 Ispettore 127 Sovrintendente 39 Appuntato e Carabiniere 37 Totale 229 |
Frontespizio |