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1. Per le finalità
indicate al comma 3
dell'articolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre
1997, n.457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n.30, è
autorizzata la spesa di
700.000 euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e
2004. |
1. Per le finalità
indicate al comma 3
dell'articolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre
1997, n.457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n.30, dando
priorità alle tematiche
inerenti allo sviluppo
dell'intermodalità, del
trasporto pubblico locale, al
miglioramento della
logistica, e per incentivare
la liberalizzazione del
mercato, è autorizzata la
spesa di 700.000 euro per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004. |
| 2. E' facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere ad associazioni e società private l'accesso, a titolo oneroso, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle | 2. E' facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n.281, e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi |
|
finanze, ad apposito
capitolo dello stato di
previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti e destinati alle
finalità di cui al presente
articolo. |
dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n.400, da adottare
entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. Per le
finalità di cui al presente
comma, è istituito apposito
capitolo nello stato di
previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato. I
corrispettivi per l'accesso
alle procedure elaborative,
agli strumenti di analisi dei
risultati ed alla banca dati
del SIMPT sono versati
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di
previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti e destinati alle
finalità di cui al presente
articolo. |
|
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 700.000 euro
per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede, per
i medesimi anni, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. I commi 2, 2-bis
e 3 dell'articolo 9-bis
del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.96, e
successive modificazioni,
sono sostituiti dai
seguenti: |
1. Identico: |
| "2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, |
"2. Identico. |
|
spese e onorari. Tale
procedimento è altresì
applicato a tutti gli
interventi per i quali
risultano iscritte
esclusivamente riserve nella
contabilità dei lavori.
Qualora sulla controversia
sia intervenuto un lodo
arbitrale o una decisione
giurisdizionale non
definitiva, il limite per la
definizione transattiva è
elevabile ad un massimo del
50 per cento dell'importo
riconosciuto al netto di
rivalutazione monetaria e
interessi. All'ammontare
definito in sede transattiva
si applica un coefficiente di
maggiorazione forfettario
pari al 5 per cento annuo
comprensivo di rivalutazione
monetaria e di interessi. |
|
2-bis. L'esame e
la definizione delle domande
avvengono entro tre mesi
dalla data di ricezione di
ciascuna istanza. Per la
procedura d'ufficio lo stesso
termine decorre dalla data
dell'avvio del procedimento.
Nel caso di accettazione
della proposta il termine è
interrotto per il tempo
occorrente
all'Amministrazione ad
acquisire il parere
dell'Avvocatura generale
dello Stato sullo schema di
transazione secondo le norme
di contabilità pubblica.
L'Amministrazione provvede al
pagamento degli importi entro
i due mesi successivi
all'acquisizione del parere
dell'Avvocatura generale
dello Stato. |
2-bis. L'esame e
la definizione delle domande
avvengono entro sei
mesi dalla data di ricezione
di ciascuna istanza. Per la
procedura d'ufficio lo stesso
termine decorre dalla data
dell'avvio del procedimento.
Nel caso di accettazione
della proposta
l'Amministrazione può
ricorrere al parere
dell'Avvocatura generale
dello Stato, che deve
pronunciarsi nel termine di
sei mesi dalla richiesta,
sullo schema di transazione
secondo le norme di
contabilità pubblica. In
tal caso il termine è
interrotto per il tempo
occorrente ad acquisire tale
parere. Nel caso in cui
l'Avvocatura generale dello
Stato non esprima il suo
parere entro sei mesi dalla
data della richiesta da parte
dell'Amministrazione
interessata, vale il
principio del silenzio
assenso. L'Amministrazione
provvede al pagamento degli
importi entro i due mesi
successivi all'acquisizione
del parere dell'Avvocatura
generale dello Stato. |
|
3. La
presentazione dell'istanza
sospende fino al 30 giugno
2002 i termini relativi ai
giudizi pendenti anche in
fase esecutiva. Tale
procedimento si applica
altresì ai progetti speciali
ed alle opere previste dalla
delibera CIPE 8 aprile 1987,
n.157, individuati
all'articolo 2, comma 2,
della legge 19 dicembre 1992,
n.488, già trasferiti dal
commissario ad acta ai
sensi dell'articolo 9 del
presente decreto". |
3. La
presentazione dell'istanza
sospende fino al 30
novembre 2002 i termini
relativi ai giudizi pendenti
anche in fase esecutiva. Tale
procedimento si applica
altresì ai progetti speciali
ed alle opere previste dalla
delibera CIPE 8 aprile 1987,
n.157, individuati
all'articolo 2, comma 2,
della legge 19 dicembre 1992,
n.488, già trasferiti dal
commissario ad acta ai
sensi dell'articolo 9 del
presente decreto". |
| 2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, provvede il Ministero | 2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, provvede il Ministero |
|
delle infrastrutture e
dei trasporti con le
procedure di cui all'articolo
20-bis del
decreto-legge 25 marzo 1997,
n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n.135, sulla
base di autocertificazione
della rendicontazione della
spesa finale approvata
dall'organo deliberante e
sottoscritta dal
rappresentante legale
dell'ente destinatario del
trasferimento, per importi
non superiori a 103.000.000
di euro. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il
Ministro per gli affari
regionali, sono individuati i
criteri e le modalità di
formazione del campione di
progetti non inferiore al 10
per cento delle opere
definite, da sottoporre a
controllo ai sensi della
presente legge. |
delle infrastrutture e
dei trasporti con le
procedure di cui all'articolo
20-bis del
decreto-legge 25 marzo 1997,
n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n.135, sulla
base di autocertificazione
della rendicontazione della
spesa finale approvata
dall'organo deliberante e
sottoscritta dal
rappresentante legale
dell'ente destinatario del
trasferimento, per importi
non superiori a 103.000.000
di euro. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il
Ministro per gli affari
regionali, sono individuati i
criteri e le modalità di
formazione del campione di
progetti non inferiore al
20 per cento delle
opere definite, da sottoporre
a controllo ai sensi della
presente legge. |
|
3. Per le opere
stradali di interesse
intercomunale in corso di
realizzazione, ammesse al
finanziamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 22 ottobre
1992, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n.488, le
funzioni di esecuzione,
manutenzione e gestione sono
trasferite alle regioni che
subentrano nei rapporti
giuridici intercorsi, anche
processuali, ai soggetti
attuatori, con vincolo di
utilizzazione delle risorse
al completamento dei progetti
originariamente approvati. |
3. Identico. |
| 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto | 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto |
|
delle normative vigenti.
Le delibere del collegio sono
atti definitivi. |
delle normative vigenti.
Le delibere del collegio sono
atti definitivi. Nessun
compenso o rimborso spese è
previsto per i componenti del
collegio. |
|
5. Agli interventi di
edilizia sovvenzionata di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n.203, si
applicano i limiti di costo
di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici
5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n.194 del 20 agosto 1994,
nel caso in cui le gare di
appalto per la realizzazione
dei lavori siano andate
deserte per almeno due volte.
In tale ultimo caso si può
procedere ad una eventuale
riduzione del numero degli
alloggi da realizzare. In
alternativa, il
concessionario del programma
di cui al predetto articolo
18 può contribuire con fondi
propri all'incremento del
finanziamento statale, nei
limiti massimi di costo di
cui al citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici
5 agosto 1994, ai fini della
completa realizzazione
dell'opera. |
5. Identico. |
|
6. Gli alloggi
realizzati con il
finanziamento privato di cui
al comma 5 possono essere
ceduti agli enti locali, agli
istituti autonomi case
popolari, comunque
denominati, o agli enti
assimilati, competenti. Nel
caso in cui i predetti
alloggi rimangano nella
disponibilità del promotore,
questi è tenuto, per un
periodo di dodici anni, a
destinarli alla locazione con
le modalità di cui
all'articolo 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998,
n.431, in favore dei
dipendenti pubblici impegnati
nella lotta alla
criminalità. |
6. Gli alloggi
realizzati con il
finanziamento privato di cui
al comma 5 possono essere
ceduti agli enti locali, agli
istituti autonomi case
popolari, comunque
denominati, o agli enti
assimilati, competenti al
prezzo di costo di cui al
citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 5 agosto
1994. In tal caso il prezzo
di cessione è determinato dal
costo di costruzione, di cui
al medesimo decreto, con
esclusione di ogni
rivalutazione e del prezzo
del terreno. Nel caso in
cui i predetti alloggi
rimangano nella disponibilità
del promotore, questi è
tenuto, per un periodo di
dodici anni, a destinarli
alla locazione con le
modalità di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n.431, in
favore dei dipendenti
pubblici impegnati nella
lotta alla criminalità. |
| 7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è ulteriormente differita a nove |
7. Identico. |
|
mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. Il
finanziamento degli
interventi così attivati è
comunque subordinato alle
disponibilità esistenti, alla
data di ratifica da parte del
comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento
destinato alla realizzazione
del programma di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n.203. |
|
8. A seguito della
mancata attivazione da parte
della regione degli accordi
di programma ai sensi
dell'articolo 11 della legge
30 aprile 1999, n.136, per la
localizzazione degli
interventi di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n.203, si
procede, su richiesta del
soggetto proponente, con
contemporanea comunicazione
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, alla
rilocalizzazione del
programma in altra regione.
In tale caso, il presidente
della giunta regionale e il
sindaco del comune
interessati alla nuova
localizzazione sottoscrivono
un accordo di programma, ai
sensi dell'articolo 34 del
testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, da ratificare entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. Il
finanziamento dei programmi è
comunque subordinato alle
disponibilità esistenti, alla
data di ratifica da parte del
comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento
destinato alla realizzazione
del programma di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n.203. |
Soppresso |
| 8. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.67, destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, sono utilizzati per le |
|
seguenti finalità
connesse all'attuazione del
citato programma: a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione; b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7; c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7. |
|
9. Per i lavori di
rilevante interesse nazionale
per le implicazioni
occupazionali ed i connessi
riflessi sociali di cui
all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997,
n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n.135,
individuati con i decreti del
Presidente del Consiglio dei
ministri ivi previsti, la cui
esecuzione non sia ancora
iniziata o proseguita,
ovvero, se iniziata o
proseguita, risulti comunque
sospesa alla data di entrata
in vigore della presente
legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri
dispone, di norma,
l'utilizzazione delle somme
non impiegate ai sensi di
quanto disposto al comma 5
del medesimo articolo 13 del
decreto-legge n.67 del 1997,
revocando contestualmente la
nomina dei relativi
commissari straordinari. Per
tutti gli interventi ritenuti
prioritari il Presidente del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, dispone la nomina
di uno o più nuovi commissari
straordinari, cui spetterà
l'assunzione di ogni
determinazione, anche di
carattere contrattuale,
ritenuta necessaria e
comunque utile per pervenire
all'avvio ovvero alla
prosecuzione dei lavori,
anche sospesi. Le
determinazioni assunte dai
commissari straordinari sono
vincolanti per le
amministrazioni competenti.
Restano applicabili i commi
2, 3, 4, 4-bis e
4-quater dell'articolo
13 del citato decreto-legge
n.67 del 1997. |
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più nuovi commissari straordinari, cui spetterà l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater |
|
dell'articolo 13 del
citato decreto-legge n.67 del
1997. |
|
10. Il possesso dei
requisiti soggettivi
richiesti per la emissione
dei decreti definitivi,
recanti la determinazione dei
contributi per l'edilizia
agevolata di cui all'articolo
72 della legge 22 ottobre
1971, n.865, all'articolo 9
della legge 27 maggio 1975,
n.166, all'articolo 6 del
decreto-legge 13 agosto 1975,
n.376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n.492, e agli
articoli 2 e 10 della legge 8
agosto 1977, n.513, è
dimostrato dai singoli
mutuatari attraverso la
presentazione della relativa
autocertificazione
all'istituto mutuante. Il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti è autorizzato ad
effettuare controlli a
campione per verificare le
dichiarazioni contenute nelle
autocertificazioni. |
10. Il possesso dei
requisiti soggettivi
richiesti per la emissione
dei decreti definitivi,
recanti la determinazione dei
contributi per l'edilizia
agevolata di cui all'articolo
72 della legge 22 ottobre
1971, n.865, all'articolo 9
della legge 27 maggio 1975,
n.166, all'articolo 6 del
decreto-legge 13 agosto 1975,
n.376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n.492, e agli
articoli 2 e 10 della legge 8
agosto 1977, n.513, è
dimostrato dai singoli
mutuatari attraverso la
presentazione della relativa
autocertificazione
all'istituto mutuante. Il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti è autorizzato ad
effettuare controlli a
campione, non inferiori al
20 per cento del totale delle
autocertificazioni, per
verificare le dichiarazioni
contenute nelle
autocertificazioni. |
|
11. Al comma 49
dell'articolo 52 della legge
28 dicembre 2001, n.448, le
parole: "Il commissario ad
acta previsto
dall'articolo 10 del
decreto-legge 4 settembre
1987, n.366, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n.452, con
propria determinazione,
affida entro due mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"Il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti nomina un
commissario ad acta
che, con propria
determinazione, affida entro
sei mesi". |
11. Al comma 49
dell'articolo 52 della legge
28 dicembre 2001, n.448, le
parole: "Il commissario ad
acta previsto
dall'articolo 10 del
decreto-legge 4 settembre
1987, n.366, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n.452, con
propria determinazione,
affida entro due mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente
legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti nomina un
commissario ad acta che
opera con i poteri di cui
all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997,
n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n.135, e
successive modificazioni, e
che, con propria
determinazione, affida entro
sei mesi dalla data del
decreto di nomina". |
| 12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n.265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai |
|
competenti provveditorati
regionali alle opere
pubbliche, ai magistrati per
il Po di Parma ed alle acque
di Venezia, i fondi
occorrenti, utilizzando, a
tale fine, lo stanziamento
degli appositi capitoli dello
stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio
in conformità alle
disposizioni di cui alla
legge 17 agosto 1960,
n.908. |
|
|
|
|
1. Le procedure
impositive di servitù
previste dalle leggi in
materia di trasporti,
telecomunicazioni, acque,
energia, relative a servizi
di interesse pubblico, si
applicano anche per gli
impianti che siano stati
eseguiti e utilizzati prima
della data di entrata in
vigore della presente legge,
fermo restando il diritto dei
proprietari delle aree
interessate alle relative
indennità. |
Identico |
|
2. Ai fini di cui al
comma 1, sono fatti salvi i
diritti acquisiti dagli
aventi titolo fino
all'imposizione della
servitù. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327. |
|
|
|
|
1. Le proroghe dei
termini di scadenza delle
occupazioni di urgenza
stabilite dall'articolo 5
della legge 29 luglio 1980,
n.385, dall'articolo 1, comma
5-bis, del
decreto-legge 22 dicembre
1984, n.901, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
marzo 1985, n.42,
dall'articolo 6 della legge
18 aprile 1984, n.80,
dall'articolo 1 del
decreto-legge 28 febbraio
1986, n.48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
aprile 1986, n.119,
dall'articolo 14, comma 2,
del decreto-legge 29 dicembre
1987, n.534, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n.47,
dall'articolo 1 del
decreto-legge 20 novembre
1987, n.474, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1988, n.12,
dall'articolo 22 della legge
20 maggio 1991, n.158,
coordinate tra loro nelle
scadenze, si intendono, con
effetto retroattivo, riferite
anche ai procedimenti
espropriativi in corso alle
scadenze previste dalle
singole leggi e si intendono
efficaci anche in assenza di
atti dichiarativi delle
amministrazioni
procedenti. |
Identico |
|
|
|
|
1. All'articolo 58,
comma 1, numero 62), del
testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica
utilità, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001,
n.327, sono aggiunte, in
fine, le parole:
"limitatamente alle norme
riguardanti
l'espropriazione". |
1. Identico. |
|
2. Le disposizioni
del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica n.327 del
2001 non si applicano ai
progetti per i quali, alla
data di entrata in vigore del
medesimo decreto, sia
intervenuta la dichiarazione
di pubblica utilità,
indifferibilità ed
urgenza. |
|
3. Il termine di
entrata in vigore del citato
decreto del Presidente della
Repubblica n.327 del 2001, è
ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2002. 4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.443, nonché a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso. 5. All'articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche". |
|
|
|
| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le | 1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per |
|
attività di vigilanza e
controllo svolte dallo
stesso. Per le altre attività
che, in base alle vigenti
norme, il RID è tenuto ad
espletare nelle fasi di
progettazione e costruzione
delle predette dighe, è
stabilito altresì, a carico
dei richiedenti, un diritto
di istruttoria. |
le attività di
vigilanza e controllo svolte
dallo stesso. Nel caso in
cui i soggetti concessionari
di cui al primo periodo non
ottemperino nei termini
prescritti all'obbligo
d'iscrizione al RID e al
versamento del contributo,
nei loro confronti è
applicata una sanzione
amministrativa pari a cinque
volte il contributo in
questione. Se non ottemperano
alla iscrizione e
contestualmente al versamento
del contributo e della
sanzione, decadono dalla
concessione. Per le altre
attività che il RID è tenuto
ad espletare nelle fasi di
progettazione e costruzione
delle predette dighe, è
stabilito altresì, a carico
dei richiedenti, un diritto
di istruttoria. |
|
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede
alla disciplina dei criteri
di determinazione del
contributo e del diritto
previsti al comma 1, nonché
delle modalità di riscossione
degli stessi, nel rispetto
del principio di copertura
dei costi sostenuti dal
RID. |
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, si provvede
alla disciplina dei criteri
di determinazione del
contributo e del diritto
previsti al comma 1, nonché
delle modalità di riscossione
degli stessi, nel rispetto
del principio di copertura
dei costi sostenuti dal
RID. |
|
3. Con il decreto di
cui al comma 2 è altresì
determinato, in sede di
prima applicazione della
presente legge, l'ammontare
dei contributi e diritti di
cui al medesimo comma
2, nonché la quota parte
delle entrate, da destinare
ad investimenti e
potenziamento, che dovrà
essere compresa tra il 50 e
il 70 per cento. |
3. Con il decreto di
cui al comma 2, in sede di
prima applicazione della
presente legge, l'ammontare
del contributo e del
diritto di cui al comma
1 è commisurato in modo
da assicurare la copertura
delle spese di funzionamento
del RID nonché una quota
aggiuntiva da destinare ad
investimenti e potenziamento,
nella misura compresa
tra il 50 e il 70 per cento
dei costi di
funzionamento. |
|
4. Il presente
articolo si applica anche ai
soggetti intestatari a
qualunque titolo di condotte
forzate con dighe a monte. |
4. Identico. |
|
|
|
| 1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, | 1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della |
|
alla legge 11 febbraio
1994, n.109, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
Costituzione, alla legge
11 febbraio 1994, n.109, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
|
a) all'articolo
2: |
a) l'articolo 2 è
sostituito dal seguente: |
|
1) al comma 3,
secondo periodo, le parole:
"Ai concessionari di lavori
pubblici ed" sono soppresse;
dopo il secondo periodo, è
inserito il seguente: "Ai
concessionari di lavori
pubblici si applicano le sole
disposizioni della presente
legge in materia di
pubblicità dei bandi di gara
e termini per concorrere,
secondo quanto previsto dalla
direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno
1993"; 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993"; 3) al comma 4, le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi"; |
"Art. 2. - (Ambito
oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge). -
1. Ai sensi e per gli
effetti della presente legge
e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si
intendono per lavori
pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2
del presente articolo, le
attività di costruzione,
demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e
difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei
contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei
contratti di forniture o di
servizi quando comprendano
lavori accessori, si
applicano le norme della
presente legge qualora i
lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per
cento. 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano: a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico; b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge; |
|
c) ai soggetti
privati, relativamente a
lavori di cui all'allegato A
del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n.406, nonché
ai lavori civili relativi ad
ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed
universitari, edifici
destinati a funzioni
pubbliche amministrative, di
importo superiore a 1 milione
di euro, per la cui
realizzazione sia previsto,
da parte dei soggetti di cui
alla lettera a), un
contributo diretto e
specifico, in conto interessi
o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50
per cento dell'importo dei
lavori; ai predetti soggetti
non si applicano gli articoli
7,14,19, commi 2 e
2-bis, 27, 32 e 33
della presente legge. 3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. E' fatto divieto ai soggetti |
|
di cui al comma 2,
lettera a), di
procedere ad estensioni di
lavori affidati in
concessione al di fuori delle
ipotesi previste dalla citata
direttiva 93/37/CEE previo
aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di
uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Di tale
aggiornamento deve essere
data comunicazione al
Parlamento. 4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158. 5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE. 6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo |
|
unico delle disposizioni
legislative in materia di
beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n.490. |
|
7. Ai sensi
della presente legge si
intendono: a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti; b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione; c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a); d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c)"; b) all'articolo 3, comma 6, lettera l): 1) le parole: "ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490"; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici"; |
| b) all'articolo 4, comma 17, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro"; le parole: "quindici |
c) all'articolo
4, comma 17, primo
periodo, le parole:
"150.000 Ecu" sono sostituite
dalle seguenti:
"150.000 euro"; |
|
giorni" sono sostituite
dalle seguenti:
"trenta giorni"; le parole:
"trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti:
"sessanta giorni" e sono
aggiunte, in fine, le parole:
"non dipendenti da errori o
errata interpretazione dei
dati richiesti. Per i lavori
pubblici di importo compreso
fra 200.000 e 500.000 euro,
le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio
dei lavori pubblici
esclusivamente note
informative sintetiche con
cadenza annuale"; |
le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "trenta giorni"; le
parole: "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti:
"sessanta giorni"; al
medesimo comma 17
dell'articolo 4, dopo il
primo periodo, è inserito il
seguente: "Per gli appalti di
importo inferiore a 500.000
euro non è necessaria la
comunicazione dell'emissione
degli stati di
avanzamento"; |
|
c) all'articolo
8: |
d) all'articolo
8: |
|
1) al comma 2, le
parole: "150.000 Ecu" sono
sostituite dalle seguenti:
"150.000 euro" ed è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le regioni
possono elevare, per gli
appalti di competenza, il
livello dei lavori per i
quali non è richiesta la
qualificazione, sino a
258.228 euro"; |
1) al comma 2, le
parole: "150.000 Ecu" sono
sostituite dalle seguenti:
"150.000 euro"; |
|
2) al comma 4, la
lettera b) è sostituita
dalla seguente: |
2) al comma 4, la
lettera b) è sostituita
dalla seguente: |
|
"b) le modalità e i
criteri di autorizzazione e
di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di
attestazione, nonché i
requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti
organismi devono possedere.
Lo svolgimento
dell'attività di attestazione
può avere carattere non
esclusivo per gli organismi
di attestazione, fermo
restando che in ogni caso
essi devono agire in piena
indipendenza rispetto ai
soggetti esecutori di lavori
pubblici destinatari del
sistema di qualificazione e
che sono soggetti alla
sorveglianza dell'Autorità e
fermo restando il divieto per
lo stesso soggetto di
svolgere sia i compiti di
attestazione, sia altri
compiti relativamente alla
medesima impresa"; |
"b) le modalità e i
criteri di autorizzazione e
di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di
attestazione, nonché i
requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti
organismi devono
possedere"; |
|
3) al comma 4, la
lettera g) è sostituita
dalla seguente: |
3) al comma 4, la
lettera g) è sostituita
dalla seguente: |
|
"g) le modalità di
verifica della
qualificazione. La durata
dell'efficacia della
qualificazione è di cinque
anni, con verifica entro il
terzo anno del mantenimento
dei requisiti di ordine
generale e dei requisiti di
capacità da indicare nel
regolamento"; |
"g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di |
|
tutela del citato testo
unico delle disposizioni
legislative in materia di
beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n.490,
ottenute antecedentemente
alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui
al comma 11-sexies
ovvero nelle more
dell'efficacia dello stesso,
la durata dell'efficacia
della qualificazione è di
cinque anni, con verifica
entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di
ordine generale nonché
dei requisiti di capacità
strutturale da indicare
nel regolamento. La
verifica di mantenimento sarà
tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione
in misura non superiore ai
3/5 della stessa. La durata
dell'efficacia della
qualificazione relativa alla
categoria dei lavori di
restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici
decorate di beni
architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela
di cui al citato testo unico
ottenuta antecedentemente
alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui
al comma 11-sexies
ovvero nelle more
dell'efficacia dello stesso,
è di tre anni, fatta salva la
verifica in ordine al
possesso dei requisiti di
ordine generale e dei
requisiti di ordine speciale
individuati dal suddetto
regolamento"; 4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti"; 5) dopo il comma 11-sexies è aggiunto il seguente: "11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente |
|
da soggetti qualificati ai
sensi del presente
articolo"; |
|
d) all'articolo
12: |
e) all'articolo
12: |
|
1) al comma 5,
l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "E' vietata la
partecipazione a più di un
consorzio stabile"; |
1) identico; |
|
2) dopo il comma 8,
sono aggiunti i seguenti: |
2) identico: |
|
"8-bis. Ai fini
della partecipazione del
consorzio stabile alle gare
per l'affidamento di lavori,
la somma delle cifre d'affari
in lavori realizzate da
ciascuna impresa consorziata,
nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del
bando di gara, è incrementata
di una percentuale della
somma stessa. Tale
percentuale è pari al 20 per
cento nel primo anno; al 15
per cento nel secondo anno;
al 10 per cento nel terzo
anno fino al compimento del
quinquennio. |
"8-bis. Identico. |
|
8-ter. Il
consorzio stabile si
qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute
dalle singole imprese
consorziate. La
qualificazione è acquisita
con riferimento ad una
determinata categoria di
opera generale o
specializzata per la
classifica corrispondente
alla somma di quelle
possedute dalle imprese
consorziate. Per la
qualificazione alla
classifica di importo
illimitato, è in ogni caso
necessario che almeno una tra
le imprese consorziate già
possieda tale qualificazione.
Qualora la somma delle
classifiche delle imprese
consorziate non coincida con
una delle classifiche di cui
all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000,
n.34, la qualificazione è
acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in
quella immediatamente
superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a
seconda che tale somma si
collochi rispettivamente al
di sotto, ovvero al di sopra
o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due
classifiche"; |
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, la qualificazione è acquisita nella |
|
classifica immediatamente
inferiore o in quella
immediatamente superiore alla
somma delle classifiche
possedute dalle imprese
consorziate, a seconda che
tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto,
ovvero al di sopra o alla
pari della metà
dell'intervallo tra le due
classifiche"; |
|
e) all'articolo
13, al comma 3, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"I lavori riconducibili alla
categoria prevalente ovvero
alle categorie scorporate
possono essere assunti anche
da imprese riunite in
associazione ai sensi del
comma 1"; |
f) all'articolo
13: 1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1"; 2) al comma 7, la parola: "ciascuna" è sostituita dalle seguenti: "una o più" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti"; |
|
f) all'articolo
14: |
g) all'articolo
14: |
|
1) al comma 1, dopo
le parole: "L'attività di
realizzazione dei lavori di
cui alla presente legge" sono
inserite le seguenti: "di
singolo importo superiore a
200.000 euro"; |
1) al comma 1, dopo
le parole: "L'attività di
realizzazione dei lavori di
cui alla presente legge" sono
inserite le seguenti: "di
singolo importo superiore a
100.000 euro"; |
|
2) il comma 3 è
sostituito dal seguente: |
2) identico; |
|
"3. Il programma
triennale deve prevedere un
ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine
sono da ritenere comunque
prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già
iniziati, i progetti
esecutivi approvati, nonché
gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale
privato maggioritario"; |
|
3) al comma 6, dopo
le parole: "è subordinata"
sono inserite le seguenti: ",
per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di
euro, alla previa
approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori
di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro,"; |
3) identico; |
|
4) al comma 7, le
parole: "o un tronco di
lavoro a rete" sono
soppresse; |
4) identico; |
|
h) all'articolo
16: 1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare"; |
|
g) all'articolo
16, comma 6, dopo le parole:
"e momenti di verifica" è
inserita la seguente:
"tecnica"; |
2) al comma 6,
dopo le parole: "e momenti di
verifica" è inserita la
seguente: "tecnica"; |
|
i) all'articolo
17: 1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa"; al medesimo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi |
|
di ingegneria e
architettura realizzato da
ciascuna società consorziata
nel quinquennio o nel
decennio precedente è
incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 12,
comma 8-bis, della
presente legge; ai consorzi
stabili di società di
professionisti e di società
di ingegneria si applicano
altresì le disposizioni di
cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del
predetto articolo 12"; 2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso; 3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;" e alla lettera b), secondo periodo, le parole: "di ciascun professionista firmatario del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti"; 4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario"; |
|
h) all'articolo
17, i commi 10, 11 e 12 sono
sostituiti dai seguenti: |
5) i commi 10,
11 e 12 sono sostituiti dai
seguenti: |
|
"10. Per
l'affidamento di incarichi di
progettazione di importo pari
o superiore alla soglia di
applicazione della disciplina
comunitaria in materia di
appalti pubblici di servizi,
si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n.157, e
successive modificazioni,
ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto
legislativo 17 marzo 1995,
n.158, e successive
modificazioni, le
disposizioni ivi previste. |
"10. Identico. |
| 11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia |
11. Identico. |
|
compreso tra 100.000 euro
e la soglia di applicazione
della disciplina comunitaria
in materia di appalti
pubblici di servizi, il
regolamento disciplina le
modalità di aggiudicazione
che le stazioni appaltanti
devono rispettare, in
alternativa alla procedura
del pubblico incanto, in modo
che sia assicurata adeguata
pubblicità agli stessi e
siano contemperati i princìpi
generali della trasparenza e
del buon andamento con
l'esigenza di garantire la
proporzionalità tra le
modalità procedurali e il
corrispettivo
dell'incarico. |
|
12. Per
l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo
stimato sia inferiore a
100.000 euro le stazioni
appaltanti possono procedere
all'affidamento ai soggetti
di cui al comma 1, lettere
d), e), f) e g),
di loro fiducia, previa
verifica dell'esperienza e
della capacità professionale
degli stessi e con
motivazione della scelta in
relazione al progetto da
affidare"; |
12. Per
l'affidamento di incarichi di
progettazione ovvero della
direzione dei lavori il
cui importo stimato sia
inferiore a 100.000 euro le
stazioni appaltanti per il
tramite del responsabile del
procedimento possono
procedere all'affidamento ai
soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) e
g), di loro fiducia,
previa verifica
dell'esperienza e della
capacità professionale degli
stessi e con motivazione
della scelta in relazione al
progetto da affidare"; |
|
6) dopo il comma
12-bis è inserito il
seguente: "12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 26 aprile 2001"; |
|
i) all'articolo
19: |
l) all'articolo
19: |
|
1) al comma 1, la
lettera b) è sostituita
dalla seguente: |
1) identico: |
|
"b) la
progettazione esecutiva di
cui all'articolo 16, comma 5,
e l'esecuzione dei |
"b) identico: |
|
lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1,
qualora: |
|
1) riguardino
lavori di importo inferiore a
200.000 euro; |
|
1) riguardino lavori
la cui componente
impiantistica o tecnologica
incida per più del 50 per
cento del valore
dell'opera; |
2) riguardino
lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica
incida per più del 60
per cento del valore
dell'opera; |
|
2) riguardino lavori
di manutenzione, restauro e
scavi archeologici; |
3)
identico; |
|
3) riguardino lavori
di importo pari o superiore
alla soglia di applicazione
della disciplina
comunitaria"; |
4) riguardino
lavori di importo pari o
superiore a 10 milioni di
euro"; |
|
2) dopo il comma
1-bis, è inserito il
seguente: |
2) dopo il comma
1-bis, sono inseriti
i seguenti: |
|
"1-ter.
L'appaltatore che partecipa
ad un appalto integrato di
cui al comma 1, lettera
b), numeri 1) e 3),
deve possedere i requisiti
progettuali previsti dal
bando o deve avvalersi di un
progettista qualificato alla
realizzazione del progetto
esecutivo scelto tra
almeno cinque soggetti
individuati in sede di
offerta o eventualmente
associato; il bando indica
l'ammontare delle spese di
progettazione esecutiva
comprese nell'importo a base
di appalto ed i requisiti
richiesti al progettista, in
conformità a quanto richiesto
dalla normativa in materia di
gare di progettazione.
L'ammontare delle spese di
progettazione non è soggetto
a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei
ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessità di
introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze
del progetto esecutivo"; |
"1-ter.
L'appaltatore che partecipa
ad un appalto integrato di
cui al comma 1, lettera
b), deve possedere i
requisiti progettuali
previsti dal bando o deve
avvalersi di un progettista
qualificato alla
realizzazione del progetto
esecutivo individuato
in sede di offerta o
eventualmente associato; il
bando indica l'ammontare
delle spese di progettazione
esecutiva comprese
nell'importo a base di
appalto ed i requisiti
richiesti al progettista, in
conformità a quanto richiesto
dalla normativa in materia di
gare di progettazione.
L'ammontare delle spese di
progettazione non è soggetto
a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei
ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessità di
introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze
del progetto esecutivo. Ai
sensi e per gli effetti
dell'articolo 47, comma 1,
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999,
n.554, nel caso di opere di
particolare pregio
architettonico, il
responsabile del procedimento
procede in contraddittorio
con il progettista
qualificato alla
realizzazione del progetto
esecutivo a verificare la
conformità con il progetto
definitivo, al fine di
accertare l'unità
progettuale. Al
contraddittorio partecipa
anche il progettista titolare
dell'affidamento del progetto
definitivo, che si esprime in
ordine a tale conformità. |
|
1-quater. I lavori
di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici
decorate di beni
architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico di
cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n.490, non sono
suscettibili di affidamento
congiuntamente ad altre
lavorazioni afferenti ad
altre categorie di opere
generali e speciali
individuate dal regolamento
di cui all'articolo 3, commi
2 e 3, e dal regolamento di
cui all'articolo 8, comma 2.
L'affidamento dei lavori di
restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici
decorate di beni
architettonici comprende, di
regola, l'affidamento
dell'attività di
progettazione successiva a
livello preliminare. 1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore"; |
| 3) al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole: ", che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo | 3) al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole: ", che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo |
|
14. Qualora il soggetto
concedente disponga di
progettazione definitiva o
esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può
essere circoscritto alla
revisione della progettazione
e al suo completamento da
parte del concessionario"; |
14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel
patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25
settembre 2001, n.351,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n.410.
Qualora il soggetto
concedente disponga di
progettazione definitiva o
esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può
essere circoscritto alla
revisione della progettazione
e al suo completamento da
parte del concessionario"; |
|
4) al comma 2-bis,
le parole: "La durata
della concessione non può
essere superiore a trenta
anni" sono sostituite dalle
seguenti: "L'amministrazione
aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento
dell'equilibrio
economico-finanziario degli
investimenti del
concessionario, può stabilire
che la concessione abbia una
durata anche superiore a
trenta anni, tenendo conto
del rendimento della
concessione, della
percentuale del prezzo di cui
al comma 2 sull'importo
totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle
modifiche delle condizioni
del mercato"; |
4) identico; |
|
5) dopo il comma
2-bis, sono inseriti i
seguenti: |
5) identico; |
|
"2-ter. Le
amministrazioni
aggiudicatrici possono
affidare in concessione opere
destinate alla utilizzazione
diretta della pubblica
amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di
servizi pubblici, a
condizione che resti al
concessionario l'alea
economico-finanziaria della
gestione dell'opera. 2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto"; |
|
6) al comma 4, le
parole: "in ogni caso" sono
sostituite dalle seguenti:
"salvo il caso di cui al
comma 5,"; e dopo le parole:
"numero 1)", sono inserite le
seguenti: "e numero 3)"; |
6) al comma 4, le
parole: "in ogni caso" sono
sostituite dalle seguenti:
"salvo il caso di cui al
comma 5,"; e le parole:
"numero 1)" sono
sostituite dalle seguenti:
"numeri 1), 2) e 4)"; |
| 7) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le seguenti: "di | 7) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le seguenti: "di |
|
cui al comma 1, lettera
a), di importo
inferiore a 500.000 euro e i
contratti"; |
cui al comma 1, lettera
a), di importo
inferiore a 500.000 euro e i
contratti" e, dopo le
parole: "scavi archeologici",
sono aggiunte le seguenti:
"nonché quelli relativi alle
opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di
consolidamento dei
terreni"; |
|
l) all'articolo
20: |
m) identica; |
|
1) al comma 2, dopo
le parole: "ponendo a base di
gara un progetto" sono
inserite le seguenti: "almeno
di livello"; 2) al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro"; |
|
m) all'articolo
21: |
n) all'articolo
21: |
|
1) al comma 1-bis,
è soppresso il secondo
periodo; dopo il terzo
periodo sono inseriti i
seguenti: "Il bando o la
lettera di invito possono
precisare le modalità di
presentazione delle
giustificazioni, nonché
indicare quelle eventualmente
necessarie per
l'ammissibilità delle
offerte. Ove l'esame delle
giustificazioni richieste e
prodotte non sia sufficiente
ad escludere l'incongruità
della offerta, il concorrente
è chiamato ad integrare i
documenti giustificativi ed
all'esclusione potrà
provvedersi solo all'esito
della ulteriore verifica, in
contraddittorio"; |
1) al comma 1-bis,
primo periodo, le parole:
"a 5 milioni di ECU" sono
sostituite dalle seguenti:
"al controvalore in euro di
5.000.000 di DSP"; è
soppresso il secondo periodo;
dopo il terzo periodo sono
inseriti i seguenti: "Il
bando o la lettera di invito
devono precisare le modalità
di presentazione delle
giustificazioni, nonché
indicare quelle eventualmente
necessarie per
l'ammissibilità delle
offerte. Non sono
richieste giustificazioni per
quegli elementi i cui valori
minimi sono rilevabili da
dati ufficiali. Ove
l'esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia
sufficiente ad escludere
l'incongruità della offerta,
il concorrente è chiamato ad
integrare i documenti
giustificativi ed
all'esclusione potrà
provvedersi solo all'esito
della ulteriore verifica, in
contraddittorio"; |
|
2) dopo il comma
1-bis, è inserito il
seguente: |
2) identico; |
| "1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare |
|
rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni
progettuali, si ritiene
possibile che la
progettazione possa essere
utilmente migliorata con
integrazioni tecniche
proposte
dall'appaltatore"; |
|
3) dopo il
comma 8, è aggiunto il
seguente: "8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati"; |
|
n) all'articolo
23, comma 1-ter, il
quarto periodo è sostituito
dai seguenti: "Ogni domanda
deve indicare gli eventuali
altri soggetti a cui sono
state inviate le domande e
deve essere corredata da una
autocertificazione, ai sensi
della vigente normativa in
materia, con la quale il
richiedente attesta il
possesso delle qualifiche e
dei requisiti previsti dal
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000,
n.34, di non trovarsi in
nessuna delle cause di
esclusione dalle gare
d'appalto e di non aver
presentato domanda in numero
superiore a quanto previsto
al secondo periodo del
presente comma. Le stazioni
appaltanti procedono a
verifiche a campione sui
soggetti concorrenti e
comunque sui soggetti
aggiudicatari"; |
o) identica; |
|
o) all'articolo
24: |
p) all'articolo
24: |
|
1) al comma 1, alla
lettera a) è premessa
la seguente: |
1) identico; |
|
"0a) lavori di
importo complessivo non
superiore a 100.000 euro"; |
|
2) al comma 1,
lettera a), le parole:
"non superiore a 300.000 ECU"
sono sostituite dalle
seguenti: "compreso tra oltre
100.000 euro e 300.000 euro";
alle lettere b) e
c), la parola: "ECU" è
sostituita dalla seguente:
"euro"; |
2) identico; |
|
3) al comma 5,
le parole: "lettera b)"
sono sostituite dalle
seguenti: "lettere 0a)
e b)"; |
soppresso |
|
3) dopo il comma 5
è inserito il seguente: "5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare"; 4) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano |
|
essere tecnicamente
o economicamente separati
dall'appalto principale senza
grave inconveniente per il
soggetto aggiudicatario
oppure, quantunque separabili
dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente
necessari al suo
perfezionamento. L'importo
dei lavori complementari non
può complessivamente superare
il 50 per cento dell'appalto
principale"; |
|
p) all'articolo
26: |
soppressa |
|
1) al comma 1, è
premesso il seguente: "01. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. Con le medesime modalità tale anticipazione è parzialmente erogata dall'appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori subappaltati. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fidejussoria bancaria, con le modalità stabilite dall'articolo 102 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554"; 2) al comma 4, dopo le parole: "inflazione reale" sono inserite le seguenti: "accertato su base nazionale con riferimento alla specifica categoria di lavoro da eseguire"; dopo le parole: "nell'anno precedente" sono inserite le seguenti: "a quello di presentazione dell'offerta"; 3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Può essere altresì prevista, ove ritenuto utile, l'attribuzione di un premio di acceleramento"; |
|
q) all'articolo
27, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente: "2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili |
|
e delle superfici
decorate di beni
architettonici, sottoposte
alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico
delle disposizioni
legislative in materia di
beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n.490,
l'ufficio di direzione dei
lavori del direttore dei
lavori deve comprendere tra
gli assistenti con funzioni
di direttore operativo un
soggetto con qualifica di
restauratore di beni
culturali ai sensi della
normativa vigente"; |
|
q) all'articolo
28, comma 4, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi:
"Possono fare parte delle
commissioni di collaudo,
limitatamente ad un solo
componente, i funzionari
amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno
cinque anni in uffici
pubblici. E' abrogata ogni
diversa disposizione, anche
di natura regolamentare"; |
r) identica; |
|
r) all'articolo
29, il comma 2 è sostituito
dal seguente: |
s) all'articolo
29: |
|
1) al comma 1,
lettera a), le parole:
"superiore a 5 milioni di
ECU" sono sostituite dalle
seguenti: "pari o superiore
al controvalore in euro di
5.000.000 di DSP"; alla
lettera b), alla
parola: "superiore", sono
premesse le parole: "pari o"
e la parola: "ECU" è
sostituita dalla seguente:
"euro"; alla lettera c)
la parola: "ECU" è sostituita
dalla seguente: "euro"; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
|
"2. Le spese
relative alla pubblicità
devono essere inserite nel
quadro economico del progetto
tra le somme a disposizione
dell'amministrazione, che è
tenuta ad assicurare il
rispetto delle disposizioni
di cui al presente articolo,
tramite il responsabile del
procedimento di cui
all'articolo 80, comma 10,
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999,
n.554, il quale, in caso di
mancata osservanza delle
disposizioni stesse, dovrà
effettuare a proprio carico
le forme di pubblicità ivi
disciplinate, senza alcuna
possibilità di rivalsa
sull'amministrazione"; |
"2. Identico"; |
|
s) all'articolo
30: |
t) all'articolo
30: |
|
1) dopo il comma
1, è inserito il seguente: |
soppresso |
|
"1-bis. La cauzione
provvisoria non è dovuta
nelle gare per lavori
pubblici di importo inferiore
a 750.000 euro. Per tali
gare, qualora un'impresa
incorra in condotta, anche
omissiva, che legittimerebbe
l'escussione della cauzione
provvisoria, i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2,
agiscono per il risarcimento
degli eventuali danni e
segnalano il fatto
all'Autorità per i
provvedimenti di cui
all'articolo 4, comma 7; la
segnalazione comporta
l'esclusione dell'impresa da
tutte le gare per affidamento
di lavori pubblici per sei
mesi, decorrenti dalla data
in cui si è verificata la
suddetta condotta. Resta
fermo l'obbligo di presentare
la cauzione di cui al comma
2"; |
| 2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo |
1) identico; |
|
documento, in originale o
copia autentica, attestanti
il raggiungimento delle
predette percentuali di
lavoro eseguito. L'ammontare
residuo, pari al 25 per cento
dell'iniziale importo
garantito, è svincolato
secondo la normativa vigente.
Le disposizioni di cui ai
precedenti periodi si
applicano anche ai contratti
in corso"; al terzo periodo,
dopo le parole: "La mancata
costituzione della garanzia"
sono inserite le seguenti:
"di cui al primo periodo"; |
|
3) il comma 6 è
sostituito dai seguenti: |
2) il comma 6
è sostituito dai seguenti: |
|
"6. Prima di
iniziare le procedure per
l'affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono
verificare, nei termini e con
le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza
degli elaborati progettuali
ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2,
e la loro conformità alla
normativa vigente. Con
apposito regolamento,
adottato a norma
dell'articolo 3, il Governo
regola le modalità di
verifica dei progetti,
attenendosi ai seguenti
criteri: |
"6. Prima di
iniziare le procedure per
l'affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono
verificare, nei termini e con
le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza
degli elaborati progettuali
ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2,
e la loro conformità alla
normativa vigente. Gli
oneri derivanti
dall'accertamento della
rispondenza agli elaborati
progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per
la realizzazione delle
opere. Con apposito
regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 3, il
Governo regola le modalità di
verifica dei progetti,
attenendosi ai seguenti
criteri: |
|
a) per i lavori
di importo superiore a 20
milioni di euro, la verifica
deve essere effettuata da
organismi di controllo
accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN
45004; |
a) identica; |
|
b) per i lavori
di importo inferiore a 20
milioni di euro, la verifica
può essere effettuata dagli
uffici tecnici delle predette
stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le
stesse stazioni appaltanti
dispongano di un sistema
interno di controllo di
qualità, ovvero da altri
soggetti autorizzati secondo
i criteri stabiliti dal
regolamento; |
b) identica; |
|
c) in ogni caso,
il soggetto che effettua la
verifica del progetto deve
essere munito di una polizza
indennitaria civile per danni
a terzi per i rischi
derivanti dallo svolgimento
dell'attività di propria
competenza. |
c) identica. |
|
6-bis. Sino alla
data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma
6, la verifica può essere
effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni
appaltanti o dagli organismi
di controllo di cui alla
lettera a) del medesimo
comma. Gli incarichi di
verifica di ammontare
inferiore a 200.000 euro
possono essere affidati a
soggetti di fiducia della
stazione appaltante"; |
6-bis. Sino alla
data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma
6, la verifica può essere
effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni
appaltanti o dagli organismi
di controllo di cui alla
lettera a) del medesimo
comma. Gli incarichi di
verifica di ammontare
inferiore alla soglia
comunitaria possono essere
affidati a soggetti di
fiducia della stazione
appaltante"; |
|
4) al comma 7-bis
è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il
sistema, una volta istituito,
è obbligatorio per tutti i
contratti di cui all'articolo
19, comma 1, lettera b),
di importo superiore a 75
milioni di euro"; |
3)
identico; |
|
u) all'articolo
31-bis, il comma 1 è
sostituito dai seguenti: "1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento. |
|
1-bis. La
commissione di cui al comma 1
è formata da tre componenti
in possesso di specifica
idoneità, designati,
rispettivamente, il primo dal
responsabile del
procedimento, il secondo
dall'impresa appaltatrice o
concessionaria ed il terzo,
di comune accordo, dai
componenti già designati
contestualmente
all'accettazione congiunta
del relativo incarico. In
caso di mancato accordo, alla
nomina del terzo componente
provvede su istanza della
parte più diligente, per le
opere di competenza delle
amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali
e dei loro concessionari, il
presidente del tribunale del
luogo dove è stato stipulato
il contratto. Qualora
l'impresa non provveda alla
designazione del componente
di sua elezione nel termine
di trenta giorni dalla
richiesta del responsabile
del procedimento, questi
provvede a formulare
direttamente la proposta
motivata di accordo bonario,
acquisita la relazione del
direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di
collaudo. Gli oneri connessi
ai compensi da riconoscere ai
commissari sono posti a
carico dei fondi stanziati
per i singoli interventi. 1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve. 1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa"; |
|
t) all'articolo
32: |
v) identica; |
|
1) al comma 2, sono
premesse le parole: "Per i
soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a),
della presente legge,"; |
|
2) al comma 4 è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sono fatte
salve le disposizioni che
prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in
difformità alla normativa
abrogata, contenute nelle
clausole di contratti o
capitolati d'appalto già
stipulati alla data di
entrata in vigore del
regolamento, a condizione che
i collegi arbitrali medesimi
non risultino già costituiti
alla data di entrata in
vigore della presente
disposizione"; 3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2"; |
|
z) all'articolo
33, comma 1, dopo le parole:
"destinate ad attività" sono
inserite le seguenti: "della
Banca d'Italia,"; |
|
u) all'articolo
37-bis: |
aa) all'articolo
37-bis: |
| 1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse; dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito" sono inserite le seguenti: "o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966"; dopo le parole: "garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice" sono inserite le seguenti: "; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione | 1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse; dopo le parole: "promotori stessi", è inserito il seguente periodo: "Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre"; dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito" sono inserire le seguenti: "o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966"; dopo le parole: "garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice" sono inserite le seguenti: "; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti |
|
non determina alcun diritto
del proponente al compenso
per le prestazioni compiute
o alla realizzazione degli
interventi proposti"; |
pubblici e privati
possono presentare alle
amministrazioni
aggiudicatrici, nell'ambito
della fase di programmazione
di cui all'articolo 14 della
presente legge, proposte
d'intervento relative alla
realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica
utilità e studi di
fattibilità. Tale
presentazione non determina,
in capo alle amministrazioni,
alcun obbligo di esame e
valutazione. Le
amministrazioni possono
adottare, nell'ambito dei
propri programmi, le proposte
di intervento e gli studi
ritenuti di pubblico
interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del
proponente al compenso per le
prestazioni compiute o alla
realizzazione degli
interventi proposti"; |
|
2) al comma 2, sono
aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "La realizzazione di
lavori pubblici o di pubblica
utilità rientra tra i settori
ammessi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera
c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n.153. Nell'ambito degli
scopi di utilità sociale e
promozione dello sviluppo
economico dalle stesse
perseguiti, le fondazioni
bancarie e le camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura
possono presentare studi
di fattibilità o proposte di
intervento, ovvero aggregarsi
alla presentazione di
proposte di realizzazione di
lavori pubblici di cui al
comma 1, ferma restando la
loro autonomia
decisionale"; |
2) al comma 2, sono
aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "La realizzazione di
lavori pubblici o di pubblica
utilità rientra tra i settori
ammessi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera
c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n.153. Le camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di
utilità sociale e di
promozione dello sviluppo
economico dalle stesse
perseguiti, possono
presentare studi di
fattibilità o proposte di
intervento, ovvero aggregarsi
alla presentazione di
proposte di realizzazione di
lavori pubblici di cui al
comma 1, ferma restando la
loro autonomia
decisionale"; |
|
3) dopo il comma 2,
sono aggiunti i seguenti: |
3) identico: |
| "2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. Fermi tali | "2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei |
|
obblighi di
pubblicazione, le
amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà
di pubblicare lo stesso
avviso facendo ricorso a
differenti modalità, nel
rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 1, comma 1,
della presente legge. Le
proposte dei promotori sono
presentate decorsi tre mesi
dalla pubblicazione
dell'avviso indicativo. |
ministri ai sensi
dell'articolo 24 della legge
24 novembre 2000, n.340, e,
ove istituito, sul proprio
sito informatico. L'avviso
è trasmesso all'Osservatorio
dei lavori pubblici che ne dà
pubblicità. Fermi tali
obblighi di pubblicazione, le
amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà
di pubblicare lo stesso
avviso facendo ricorso a
differenti modalità, nel
rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 1, comma 1,
della presente legge. |
|
2-ter. Entro
quindici giorni dalla
ricezione della proposta, le
amministrazioni
aggiudicatrici provvedono: |
2-ter.
Identico: |
|
a) alla nomina e
comunicazione al promotore
del responsabile del
procedimento; |
a) identica; |
|
b) alla verifica
della completezza dei
documenti presentati e ad
eventuale dettagliata
richiesta di integrazione; |
b) identica"; |
|
c) a rendere nota
la presentazione della
proposta, pubblicando un
avviso con le modalità di cui
al comma 2-bis"; |
soppressa |
|
v) all'articolo
37-ter, comma 1, le
parole: "Entro il 31 ottobre
di ogni anno" sono soppresse
e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "La
pronuncia delle
amministrazioni
aggiudicatrici deve
intervenire entro sei mesi
dalla ricezione della
proposta del promotore e
deve valutare
comparativamente le sole
proposte eventualmente
pervenute entro due mesi
dalla pubblicazione
dell'avviso relativo alla
presentazione della prima
proposta. Ove necessario,
il responsabile del
procedimento concorda per
iscritto con il promotore un
più lungo programma di esame
e valutazione. Qualora una
delle proposte presentate nei
due mesi successivi alla
pubblicazione dell'avviso
risulti più conveniente della
prima, le amministrazioni
aggiudicatrici devono
invitare il primo proponente
ad adeguare la propria. In
tal caso il primo proponente
verrà designato come
promotore; nel caso
contrario, si passerà alla
proposta più
conveniente"; |
bb) all'articolo
37-ter, comma 1, le
parole: "Entro il 31 ottobre
di ogni anno" sono soppresse
e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "La
pronuncia delle
amministrazioni
aggiudicatrici deve
intervenire entro
quattro mesi dalla
ricezione della proposta del
promotore. Ove necessario, il
responsabile del procedimento
concorda per iscritto con il
promotore un più lungo
programma di esame e
valutazione. Nella
procedura negoziata di cui
all'articolo 37-quater
il promotore potrà
adeguare la propria proposta
a quella giudicata
dall'amministrazione più
conveniente. In questo caso,
il promotore risulterà
aggiudicatario della
concessione"; |
|
z) all'articolo
37-quater: |
cc) all'articolo
37-quater: |
|
1) al comma 1,
all'alinea, le parole: "il 31
dicembre" sono sostituite
dalle seguenti: "tre mesi
dalla pronuncia di cui
all'articolo 37-ter";
alla lettera a),
sono aggiunte, in fine, le
parole: "; è altresì
consentita la procedura di
appalto-concorso"; |
1) identico; |
|
2) al comma 5 le
parole da: "Nel caso" fino a:
"secondo offerente" sono
sostituite dalle seguenti:
"Nel caso in cui la gara sia
esperita mediante
appalto-concorso e nella
successiva procedura
negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il
promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso è
tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri
due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura,
il rimborso delle spese
sostenute e documentate nei
limiti dell'importo di cui
all'articolo 37-bis,
comma 1, quarto
periodo"; |
2) al comma 5 le
parole da: "Nel caso" fino a:
"secondo offerente" sono
sostituite dalle seguenti:
"Nel caso in cui la gara sia
esperita mediante
appalto-concorso e nella
successiva procedura
negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il
promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso è
tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri
due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura,
il rimborso delle spese
sostenute e documentate nei
limiti dell'importo di cui
all'articolo 37-bis,
comma 1, quinto
periodo"; |
|
3) il comma 6 è
abrogato; |
3) identico; |
|
4) le parole:
"articolo 37-bis, comma
1, ultimo periodo", ovunque
ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "articolo
37-bis, comma 1, quarto
periodo"; |
4) le parole:
"articolo 37-bis, comma
1, ultimo periodo", ovunque
ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "articolo
37-bis, comma 1,
quinto periodo"; |
|
aa) all'articolo
37-quinquies, dopo il
comma 1-bis, è aggiunto
il seguente: |
dd) all'articolo
37-quinquies, dopo il
comma 1-bis, è aggiunto
il seguente: |
| "1-ter. Salvo diversa previsione del contratto di concessione, responsabile del buon adempimento della stessa è la società di progetto, la quale presta la garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 30, comma 7-bis. Fino all'attuazione di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fidejussoria di cui all'articolo 30, comma 2, e, laddove ritenuto opportuno, l'ente concedente potrà esigere, all'atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non dovrà eccedere, nel suo complesso, l'importo del finanziamento pubblico previsto per l'esecuzione delle opere. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che | "1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del |
|
hanno concorso a formare
i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a
partecipare alla società ed a
garantire, nei limiti del
contratto di concessione, il
buon adempimento degli
obblighi del concessionario.
L'ingresso nel capitale
sociale della società di
progetto e lo smobilizzo
delle partecipazioni da parte
di banche ed altri
investitori istituzionali che
non abbiano concorso a
formare i requisiti per la
qualificazione possono
tuttavia avvenire in
qualsiasi momento"; |
certificato di
collaudo dell'opera. Il
contratto di concessione
stabilisce le modalità per la
eventuale cessione delle
quote della società di
progetto, fermo restando che
i soci che hanno concorso a
formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a
partecipare alla società ed a
garantire, nei limiti di cui
sopra, il buon adempimento
degli obblighi del
concessionario sino alla data
di emissione del certificato
di collaudo dell'opera.
L'ingresso nel capitale
sociale della società di
progetto e lo smobilizzo
delle partecipazioni da parte
di banche ed altri
investitori istituzionali che
non abbiano concorso a
formare i requisiti per la
qualificazione possono
tuttavia avvenire in
qualsiasi momento"; |
|
bb) dopo
l'articolo 38, è aggiunto il
seguente: |
ee) dopo
l'articolo 38, è aggiunto il
seguente: |
|
"Art. 38-bis. -
(Deroghe in situazioni di
emergenza ambientale). -
1. Al fine di
accelerare la realizzazione
di infrastrutture di
trasporto, viabilità e
parcheggi, tese a migliorare
la qualità dell'aria e
dell'ambiente nelle città,
l'approvazione dei progetti
definitivi da parte del
consiglio comunale
costituisce variante
urbanistica a tutti gli
effetti". |
"Art. 38-bis. -
(Deroghe in situazioni di
emergenza ambientale). -
1. Identico". |
|
2. Per i programmi già
approvati alla data di
entrata in vigore della
presente legge, le proposte
dei promotori di cui
all'articolo 37-bis
della legge 11 febbraio
1994, n.109, come modificato
dal comma 1 del presente
articolo, possono essere
presentate senza
pubblicazione del preventivo
avviso indicativo entro la
data del 30 giugno 2002.
Qualora entro tale data non
siano pervenute proposte da
parte del promotore, si dà
luogo all'avviso indicativo.
La procedura di comparazione
delle proposte, di cui
all'articolo 37-ter,
comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n.109, come
modificato dal comma 1 del
presente articolo, è estesa
anche alle proposte già
ricevute dalle
amministrazioni
aggiudicatrici e non ancora
istruite. In questo caso si
intende che i termini
decorrano dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
2. Identico. |
|
3. Al fine di
ampliare l'area del
subappalto, al comma 3
dell'articolo 18 della legge
19 marzo 1990, n.55, e
successive modificazioni, le
parole: "30 per cento" sono
sostituite dalle seguenti:
"50 per cento". |
Soppresso. |
|
4. All'articolo 18,
comma 12, della legge 19
marzo 1990, n.55, e
successive modificazioni, il
primo periodo è sostituito
dai seguenti: "Le
disposizioni di cui al
presente articolo si
applicano ai soli subappalti
che siano singolarmente di
importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo
superiore a 100.000 euro; si
applicano altresì alle sole
forniture con posa in opera e
noli a caldo che siano
singolarmente di importo
superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori
affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e
per le quali, inoltre,
l'incidenza del costo della
mano d'opera e del personale,
relativamente al cantiere cui
si riferisce l'appalto, sia
superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto.
L'appaltatore trasmette al
committente, prima
dell'inizio delle
prestazioni, una
comunicazione concernente il
nome del subaffidatario,
l'oggetto e l'importo del
subcontratto". |
Soppresso. |
|
3. All'articolo 18,
comma 9, della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive
modificazioni, è aggiunto il
seguente periodo: "Per i
subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo
inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante
sono ridotti della
metà". |
| 5. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, alle previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, anche al fine di aggiornare i requisiti | 4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, alle previsioni della presente legge, determinando in particolare i requisiti di idoneità e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima |
|
richiesti alle imprese,
secondo regole che migliorino
la qualificazione del mercato
e la adeguata concorrenza. |
legge. Il Governo
provvede altresì a modificare
il regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000,
n.34, anche al fine di
aggiornare i requisiti
richiesti alle imprese,
secondo regole che migliorino
la qualificazione del mercato
e la adeguata concorrenza.
Il Governo provvede infine
a modificare il regolamento
di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica
n.34 del 2000 prevedendo la
possibilità per l'Autorità
per la vigilanza sui lavori
pubblici di comminare
sanzioni rapportate alla
gravità delle violazioni
compiute dagli organismi di
attestazione (SOA). |
|
6. Per garantire la
piena autonomia funzionale ed
organizzativa del Consiglio
superiore dei lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n.109, è
istituito un apposito centro
di responsabilità
amministrativa nello stato di
previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti per il
funzionamento del predetto
organo tecnico consultivo. |
5.
Identico. |
|
6. E' abrogato
l'articolo 55 del regio
decreto 23 ottobre 1925,
n.2537. |
|
7. In apposita
unità previsionale di base da
istituire nell'ambito del
centro di responsabilità di
cui al comma 6 è trasferita,
nella misura da determinare
con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, quota parte
delle risorse iscritte per
l'anno 2002 nell'unità
previsionale di base 3.1.1.0
- Funzionamento, dello stato
di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, al centro di
responsabilità "Opere
pubbliche ed edilizia". |
7. In apposita
unità previsionale di base da
istituire nell'ambito del
centro di responsabilità di
cui al comma 5 è
trasferita, nella misura da
determinare con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, quota parte
delle risorse iscritte per
l'anno 2002 nell'unità
previsionale di base 3.1.1.0
- Funzionamento, dello stato
di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, al centro di
responsabilità "Opere
pubbliche ed edilizia". |
|
8. Ai fini di cui
al comma 6, è altresì
autorizzata la spesa
aggiuntiva di 1.000.000 di
euro annui a decorrere
dall'anno 2002. |
8. Ai fini di cui
al comma 5, è altresì
autorizzata la spesa
aggiuntiva di 1.000.000 di
euro annui a decorrere
dall'anno 2002. |
| 9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore |
9. Identico. |
|
dei lavori pubblici connesse
con l'applicazione del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993,
n.246, e attinenti allo
svolgimento delle funzioni di
organismo di certificazione
ed ispezione, nonché di
notifica di altri organismi e
di benestare tecnico europeo.
Confluiscono, altresì, in
detta unità previsionale di
base, secondo quanto disposto
dall'articolo 43, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997,
n.449, i proventi
dell'attività di studio e
ricerca, anche nel campo
della modellistica fisica
delle opere, svolte dallo
stesso Servizio tecnico
centrale per l'espletamento
dei compiti relativi al
rilascio delle concessioni ai
laboratori di prove sui
materiali, ai sensi
dell'articolo 20 della legge
5 novembre 1971, n.1086, e di
prove geotecniche sui terreni
e sulle rocce, ai sensi
dell'articolo 8 del citato
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica n.246 del 1993,
nonché dell'attività
ispettiva, relativamente agli
aspetti che riguardano la
sicurezza statica delle
costruzioni, presso impianti
di prefabbricazione e di
produzione di prodotti di
impiego strutturale nelle
costruzioni civili. |
|
10. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 8, pari a 1.000.000 di
euro a decorrere dal 2002, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
10. Identico. |
|
(Sviluppo Italia 1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo |
|
Italia Spa di cui al
decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e successive
modificazioni. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
sentite le competenti
Commissioni parlamentari, che
si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta, un
decreto legislativo inteso ad
agevolare, anche con
opportune deroghe alle
previsioni del codice civile
in materia, il finanziamento
delle società di progetto
concessionarie o contraenti
generali, da parte delle
banche, attenendosi ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
Identico |
|
a) la società
finanziata potrà cedere, alle
banche che erogano i
finanziamenti, i propri
crediti, ivi inclusi quelli
verso il concedente o
committente, senza il
consenso del contraente
ceduto; b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile; c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese; d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento. |
|
|
|
| 1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del |
Identico. |
|
decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446,
applicato alle occupazioni
permanenti e temporanee per
la realizzazione di
infrastrutture pubbliche e
private di preminente
interesse nazionale destinate
all'erogazione di servizi di
pubblica utilità, è
determinato in modo da
comprendere nel suo ammontare
la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche di
cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993,
n.507, nonché ogni altro
onere imposto dalle province
e dai comuni per le
occupazioni connesse con la
realizzazione di dette
infrastrutture. |
|
2. All'articolo 63,
comma 3, primo periodo, del
decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446, le
parole: "di eventuali oneri
di manutenzione derivanti
dall'occupazione del suolo e
del sottosuolo" sono
sostituite dalle seguenti:
"di eventuali effettivi e
comprovati oneri di
manutenzione in concreto
derivanti dall'occupazione
del suolo e del sottosuolo,
che non siano, a qualsiasi
titolo, già posti a carico
delle aziende che eseguono i
lavori". |
|
|
|
|
1. Il comma 2
dell'articolo 131 della legge
23 dicembre 2000, n.388, è
abrogato; proseguono,
pertanto, senza soluzione di
continuità, le concessioni
rilasciate alla TAV Spa
dall'ente Ferrovie dello
Stato il 7 agosto 1991 e il
16 marzo 1992, ivi comprese
le successive modificazioni
ed integrazioni, ed i
sottostanti rapporti di
general contracting
instaurati dalla TAV Spa
pertinenti le opere di cui
all'articolo 2, lettera
h), della legge 17
maggio 1985, n.210, e
successive modificazioni. |
1. Identico. |
| 2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n.910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle |
2. Identico. |
|
attività amministrative
sulle aziende ferroviarie in
concessione ed in gestione
commissariale, il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti svolge, proseguendo
nei rapporti già in essere, i
compiti di coordinamento e
vigilanza, dandone
informazione alla Presidenza
del Consiglio dei
ministri. |
|
3. Le società
costituite ai sensi
dell'articolo 31 della legge
17 maggio 1999, n.144,
subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi
imputabili alle
corrispondenti gestioni
commissariali governative
alla data del 31 dicembre
2000. Il periodo transitorio
di affidamento, da parte
delle regioni, della gestione
dei servizi alle suddette
società, fissato al 31
dicembre 2003 dal comma
3-bis dell'articolo 18
del decreto legislativo 19
novembre 1997, n.422, e
successive modificazioni, è
prorogabile per un
biennio; ad esso si
applicano le disposizioni di
cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 35 della legge
28 dicembre 2001,
n.448. |
3. Le società
costituite ai sensi
dell'articolo 31 della legge
17 maggio 1999, n.144,
subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi
imputabili alle
corrispondenti gestioni
commissariali governative
alla data del 31 dicembre
2000. Il periodo transitorio
di affidamento, da parte
delle regioni, della gestione
dei servizi, fissato al 31
dicembre 2003 dal comma
3-bis dell'articolo 18
del decreto legislativo 19
novembre 1997, n.422, e
successive modificazioni, è
prorogabile per un
biennio. |
|
4. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 1 e
2 del presente articolo,
determinato in 1.808.000 euro
per l'anno 2002 e in
2.583.000 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 582.285
euro per l'anno 2002,
1.465.344 euro per l'anno
2003 e 1.244.505 euro a
decorrere dal 2004,
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti; quanto a 1.117.656
euro per l'anno 2003 e
1.338.495 euro a decorrere
dal 2004, l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'economia e delle
finanze; quanto a 1.225.715
euro per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche
agricole e forestali. |
4. Identico. |
|
5. Dopo il comma 2
dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 novembre 1997,
n.422, sono inseriti i
seguenti: "2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui |
|
al comma 2 sono da
intendersi le province, i
comuni e le comunità montane
nel caso di esercizio
associato di servizi comunali
di trasporto locale di cui
all'articolo 11, comma 1,
della legge 31 gennaio 1994,
n.97, che partecipano alla
realizzazione dell'opera con
lo stanziamento di un
contributo di importo pari o
superiore al 5 per cento
dell'investimento. 2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere". |
|
|
|
|
1. La regolazione delle
partite debitorie con le
ferrovie concesse ed in ex
gestione commissariale
governativa prevista
dall'articolo 145, comma 30,
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, è effettuata, nei
limiti delle risorse ivi
assentite, sulla base dei
disavanzi maturati alla data
del 31 dicembre 2000,
relativi ai servizi di
competenza statale,
comprensivi degli oneri per
trattamento di fine rapporto
e ferie non godute del
personale dipendente, come
risultanti dai bilanci
debitamente certificati dagli
organi di controllo,
procedendo a compensare in
diminuzione del disavanzo,
così determinato, eventuali
partite creditorie per lo
Stato. |
Identico. |
|
2. Per le finalità di
cui al comma 1, i soggetti
beneficiari dovranno produrre
apposita autocertificazione,
firmata dal legale
rappresentante e dal collegio
sindacale ovvero dal collegio
dei revisori dei conti, da
cui si evinca l'ammontare del
disavanzo da ripianare. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende. |
|
|
|
| 1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare |
1. Identico. |
|
per le attività di
progettazione, istruttoria e
monitoraggio. Le somme non
utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della
realizzazione delle opere
sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo
da istituire nello stato di
previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi
di cui al presente
articolo. |
|
2. Al fine di
permettere la prosecuzione
degli investimenti nel
settore dei trasporti di cui
all'articolo 2, comma 5,
della legge 18 giugno 1998,
n.194, favorendo la riduzione
delle emissioni inquinanti
derivanti dalla circolazione
di mezzi adibiti a servizi di
trasporto pubblico locale,
sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali pari a
30 milioni di euro per l'anno
2003 e a ulteriori 40 milioni
di euro per l'anno 2004. Una
quota non inferiore al 10 per
cento delle risorse
attivabili con gli
stanziamenti di cui al
presente comma dovrà essere
destinata dalle regioni
all'esecuzione di interventi
che prevedano lo sviluppo di
tecnologie di trasporto ad
elevata efficienza ambientale
e l'acquisto di autobus ad
alimentazione non
convenzionale e a basso
impatto ambientale. |
2. Identico. |
|
3. Il comma 1
dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n.443, è
sostituito dal seguente: |
3. Identico: |
| "1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti | "1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti |
|
strategici di cui al
presente comma, il
Governo procede secondo
finalità di riequilibrio
socio-economico fra le aree
del territorio nazionale,
nonché a fini di garanzia
della sicurezza strategica e
di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento
energetico del Paese. Il
programma tiene conto del
Piano generale dei trasporti.
L'inserimento nel programma
di infrastrutture strategiche
non comprese nel Piano
generale dei trasporti
costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il
Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-ter), della
legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, le
risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti
pubblici, comunitari e
privati allo scopo
disponibili, senza
diminuzione delle risorse già
destinate ad opere concordate
con le regioni e le province
autonome e non ricomprese nel
programma. In sede di prima
applicazione della presente
legge il programma è
approvato dal CIPE entro il
31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal
programma sono
automaticamente inseriti
nelle intese istituzionali di
programma e negli accordi di
programma quadro nei comparti
idrici ed ambientali, ai fini
della individuazione delle
priorità e ai fini
dell'armonizzazione con le
iniziative già incluse nelle
intese e negli accordi
stessi, con le indicazioni
delle risorse disponibili e
da reperire, e sono compresi
in una intesa generale quadro
avente validità pluriennale
tra il Governo e ogni singola
regione o provincia autonoma,
al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione
delle opere". |
strategici di cui al
presente comma, il Governo
procede secondo finalità
di riequilibrio
socio-economico fra le aree
del territorio nazionale,
nonché a fini di garanzia
della sicurezza strategica e
di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento
energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia
nazionale a quella
comunitaria delle
infrastrutture e della
gestione dei servizi pubblici
locali di difesa
dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualità
turistica, il Governo,
nell'individuare le
infrastrutture e gli
insediamenti strategici,
tiene conto anche delle
strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b),
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997,
n.509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei
trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture
strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti
costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il
Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-ter), della
legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, le
risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti
pubblici, comunitari e
privati allo scopo
disponibili, senza
diminuzione delle risorse già
destinate ad opere concordate
con le regioni e le province
autonome e non ricomprese nel
programma. In sede di prima
applicazione della presente
legge il programma è
approvato dal CIPE entro il
31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal
programma sono
automaticamente inseriti
nelle intese istituzionali di
programma e negli accordi di
programma quadro nei comparti
idrici ed ambientali, ai fini
della individuazione delle
priorità e ai fini
dell'armonizzazione con le
iniziative già incluse nelle
intese e negli accordi
stessi, con le indicazioni
delle risorse disponibili e
da reperire, e sono compresi
in una intesa generale quadro
avente validità pluriennale
tra il Governo e ogni singola
regione o provincia autonoma,
al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione
delle opere". |
|
4. All'articolo 1 della
legge 21 dicembre 2001,
n.443, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: |
4. Identico. |
|
"1-bis. Il
programma da inserire nel
Documento di programmazione
economico-finanziaria deve
contenere le seguenti
indicazioni: a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare; b) costi stimati per ciascuno degli interventi; c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento; d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati; e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi". |
|
5. Al comma 2
dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n.443, la
lettera c) è sostituita
dalla seguente: |
5. Identico. |
| "c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, |
|
n.135, nonché della
eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al
Ministero dell'economia e
delle finanze nel settore
della finanza di progetto,
ovvero offerta dalle regioni
o province autonome
interessate, con oneri a
proprio carico". |
|
6. All'articolo 1
della legge 21 dicembre 2001,
n.443, dopo il comma 3, è
inserito il seguente: |
6. Identico. |
|
"3-bis. In
alternativa alle procedure di
approvazione dei progetti
preliminari e definitivi, di
cui al comma 2,
l'approvazione dei progetti
definitivi degli interventi
individuati nel comma 1 può
essere disposta con decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa
deliberazione del CIPE
integrato dai presidenti
delle regioni o delle
province autonome
interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n.281, e previo parere delle
competenti Commissioni
parlamentari. Con il predetto
decreto sono dichiarate la
compatibilità ambientale e la
localizzazione urbanistica
dell'intervento nonché la
pubblica utilità dell'opera;
lo stesso decreto sostituisce
ogni altro permesso,
autorizzazione o approvazione
comunque denominati, e
consente la realizzazione di
tutte le opere ed attività
previste nel progetto
approvato". |
|
7. Al comma 12
dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n.443, dopo
le parole: "della presente
legge" sono inserite le
seguenti: ", salvo che le
leggi regionali emanate prima
della data di entrata in
vigore della presente legge
siano già conformi a quanto
previsto dalle lettere
a), b), c)
e d) del medesimo comma
6, anche disponendo eventuali
categorie aggiuntive". |
7. Al comma 12
dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n.443, dopo
le parole: "della presente
legge" sono inserite le
seguenti: ", salvo che le
leggi regionali emanate prima
della data di entrata in
vigore della presente legge
siano già conformi a quanto
previsto dalle lettere
a), b), c)
e d) del medesimo comma
6, anche disponendo eventuali
categorie aggiuntive e
differenti presupposti
urbanistici". |
|
8. Al comma 12
dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n.443, il
secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Le regioni a
statuto ordinario possono
ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle
disposizioni di cui al
periodo precedente". |
|
8. Per avviare la
realizzazione degli
interventi necessari per il
completamento |
9. Identico. |
|
delle strutture
logistiche dell'Istituto
universitario europeo di
Firenze, è autorizzata, a
favore del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, la spesa di
2.000.000 di euro per l'anno
2002, 4.500.000 euro per
l'anno 2003 e 5.000.000 di
euro per l'anno 2004. |
|
9. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 8,
pari a 2.000.000 di euro per
l'anno 2002, 4.500.000 euro
per l'anno 2003 e 5.000.000
di euro per l'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
10. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 9, pari a
2.000.000 di euro per l'anno
2002, 4.500.000 euro per
l'anno 2003 e 5.000.000 di
euro per l'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
10. L'articolo 7,
comma 15, lettera e),
della legge 22 dicembre
1986, n.910, e successive
modificazioni, è abrogato
limitatamente alla parte in
cui dispone la sospensione
della realizzazione delle
tratte, successive alla
prima, dell'autostrada
Livorno-Grosseto-Civitavecchi
a. |
Soppresso |
|
11. All'onere
derivante dall'attuazione dei
commi 1 e 2, pari a
193.900.000 euro per l'anno
2002, 384.300.000 euro per
l'anno 2003 e 533.700.000
euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede, per gli
anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
11. Identico. |
|
|
|
| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in |
Identico |
|
vigore della presente
legge, sentito il parere
delle competenti Commissioni
parlamentari, che si
pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta, un
decreto legislativo inteso a
riformare ed aggiornare la
legge 17 dicembre 1971,
n.1158, relativa
all'attraversamento stabile
dello Stretto di Messina,
attenendosi ai seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtù della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge n.443 del 2001; b) qualificazione della società "Stretto di Messina" quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione dell'opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.56 del 9 marzo 1998. |
|
|
|
|
1. Per la realizzazione
di un programma di interventi
ed azioni diretti al
miglioramento della sicurezza
stradale sulla rete
classificata nazionale, con
priorità per le strade ad
elevata incidentalità,
approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti in coerenza con il
Piano nazionale della
sicurezza stradale approvato
dal CIPE, è autorizzato un
limite di impegno
quindicennale di 20.000.000
di euro per l'anno 2002,
quale concorso dello Stato
agli oneri derivanti da mutui
o altre operazioni
finanziarie che l'Ente
nazionale per le strade
(ANAS) è autorizzato ad
effettuare. |
1. Per la realizzazione
di un programma di interventi
ed azioni diretti al
miglioramento della sicurezza
stradale sulla rete
classificata nazionale, con
priorità per le strade ad
elevata incidentalità e
con particolare attenzione
alla installazione di
adeguate reti di protezione
sui viadotti autostradali e
stradali, approvato dal
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti in coerenza
con il Piano nazionale della
sicurezza stradale approvato
dal CIPE, è autorizzato un
limite di impegno
quindicennale di 20.000.000
di euro per l'anno 2002,
quale concorso dello Stato
agli oneri derivanti da mutui
o altre operazioni
finanziarie che l'ANAS, o
gli enti destinatari delle
competenze trasferite, sono
autorizzati ad
effettuare. |
|
2. Per una migliore
sicurezza stradale, il
Governo, entro dodici mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
è tenuto ad adottare il
regolamento di cui
all'articolo 22, comma 4,
della legge 24 novembre 2000,
n.340, ai fini
dell'attuazione dei Piani
urbani di mobilità. |
|
2. Nell'ambito del
programma di cui al comma 1
si procede, senza nuovi o
maggiori oneri per il
bilancio dello Stato,
all'obbligatoria
installazione nelle
autostrade, come definite
dall'articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n.285 (Nuovo codice della
strada), e successive
modificazioni, di reti di
protezione sui viadotti e sui
cavalcavia. Le disposizioni
del presente comma non si
applicano ai lavori per i
quali l'individuazione del
soggetto affidatario sia già
intervenuta alla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
3. Identico. |
|
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 20.000.000
di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede, per gli
anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
4. Identico. |
|
5. Per i lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria sulla rete
stradale di importo non
superiore a 200.000 euro, il
disposto dell'articolo 7
della legge 7 agosto 1990,
n.241, si intende adempiuto
mediante pubblicazione per
estratto dell'avvio del
procedimento su un quotidiano
a diffusione locale. |
|
4. All'articolo 59,
comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n.380, dopo la lettera
b) è aggiunta la
seguente: |
(v. articolo 5,
comma 5) |
|
"b-bis) il Centro
sperimentale dell'ANAS di
Cesano (Roma)". |
| 6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione |
|
ordinaria e straordinaria
nonché di completamento della
rete autostradale affidata in
concessione, il soggetto
concedente provvede
annualmente ad accertare
l'effettiva realizzazione di
quanto previsto nei
rispettivi piani finanziari,
assumendo le eventuali
iniziative a norma di
convenzione, e redige
annualmente una relazione da
inviare al Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti che provvede a
trasmetterla alle competenti
Commissioni
parlamentari. |
|
|
|
|
1. Al fine di ridurre
l'impatto del sistema
stradale ed autostradale
sul territorio e di
migliorarne la qualità, è
istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti il fondo di
rotazione per la
progettazione di opere di
compensazione ambientale. Per
la costituzione del suddetto
fondo è autorizzato un limite
di impegno quindicennale di
10.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2003
quale concorso dello Stato
agli oneri derivanti da mutui
o altre operazioni
finanziarie che l'ANAS è
autorizzato ad effettuare. Il
fondo di rotazione è
destinato al finanziamento di
interventi diretti a
migliorare la qualità
ambientale delle reti
stradali nazionali e
regionali esistenti anche
attraverso la realizzazione
di compensazione, nonché
alla promozione di iniziative
pilota che, nel caso di
territori di particolare
fragilità dal punto di vista
naturalistico e
paesaggistico, possono fare
ricorso ai concorsi di
idee. |
1. Al fine di ridurre
l'impatto del sistema
stradale ed autostradale sul
territorio e di migliorarne
la qualità, è istituito
presso il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti il fondo di
rotazione per la
progettazione di opere di
compensazione ambientale. Per
la costituzione del suddetto
fondo è autorizzato un limite
di impegno quindicennale di
10.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2003
quale concorso dello Stato
agli oneri derivanti da mutui
o altre operazioni
finanziarie che gli enti
gestori delle strade,
ciascuno per la rete di
competenza, sono
autorizzati ad
effettuare. Il fondo di
rotazione è destinato al
finanziamento di interventi
diretti a migliorare la
qualità ambientale delle reti
stradali nazionali e
regionali esistenti nonché
alla promozione di iniziative
pilota che, nel caso di
territori di particolare
fragilità dal punto di vista
naturalistico e
paesaggistico, possono fare
ricorso ai concorsi di
idee. |
|
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
sono definite le modalità e
le procedure per
l'utilizzazione del fondo. |
2. Identico. |
| 3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.449, si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei |
3. Identico. |
|
residui passivi derivanti
da impegni registrati nelle
proprie scritture contabili,
non utilizzabili entro il
periodo di tempo di validità
del piano o programma nel
quale erano originariamente
inseriti. I residui passivi
risultanti da tale
accertamento vanno ad
integrare il fondo di riserva
dell'Ente, da utilizzare per
i fini istituzionali. |
|
4. Le disposizioni di
cui al comma 3 si applicano
anche ai fondi iscritti nel
bilancio dell'ANAS, in
relazione ad opere specifiche
non più realizzabili.
All'individuazione delle
predette opere si procede con
decreto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e
delle finanze, su motivata
proposta dell'ANAS, previo
accertamento delle
sopravvenute, oggettive
circostanze ostative alla
realizzazione delle stesse
opere. Le somme che si
rendono disponibili sono
destinate a copertura di
investimenti per opere
infrastrutturali sulla rete
viaria nazionale individuate
dagli accordi di programma
tra l'ANAS e il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti. |
4. Identico. |
|
5. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10.000.000
di euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede, per gli
anni 2003 e 2004, mediante
utilizzo delle proiezioni
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
5. Identico. |
|
|
|
| 1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n.426, e successive modificazioni, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata |
Identico. |
|
la spesa di 30.000.000 di
euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
|
(Interventi in materia 1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n.366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
|
|
|
|
1. Al fine di garantire
il miglioramento della
viabilità di particolari
realtà territoriali, sono
attribuiti agli enti
rispettivamente interessati
stanziamenti destinati alle
seguenti iniziative nei
limiti finanziari
indicati: |
1. Identico: |
| a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale |
a) identica; |
|
Cimpello-Sequals
fino a Gemona, I lotto
funzionale Sequals-strada
provinciale della Valcosa, è
autorizzata la spesa di
2.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, da assegnare
alla provincia di
Pordenone; |
|
b) per la
progettazione e realizzazione
di opere per la messa in
sicurezza della ex strada
statale n.668, tratto
Lonato-Orzinuovi, secondo le
priorità individuate dalla
provincia di Brescia, è
autorizzata la spesa di
3.000.000 di euro per l'anno
2002, da assegnare alla
provincia di Brescia; |
b) identica; |
|
c) per la
progettazione e realizzazione
di opere di messa in
sicurezza e miglioramento
della viabilità delle strade
statali n.36 e n.38, nel
tratto Lecco-Sondrio, è
autorizzata la spesa di
3.000.000 di euro per l'anno
2002, da assegnare alla
provincia di Lecco e ai
comuni di Piantedo, Delebio,
Andalo Valtellino e Rogolo,
per essere utilizzati, previa
convenzione con l'ANAS e la
regione Lombardia, secondo i
limiti e le finalità di
seguito elencati: |
c) Per la
progettazione e realizzazione
di opere di messa in
sicurezza e miglioramento
della viabilità delle strade
statali n. 36 e n. 38, nel
tratto Lecco-Sondrio, è
autorizzata la spesa di
3.000.000 di euro per l'anno
2002, da assegnare alla
provincia di Lecco e alla
provincia di Sondrio, per
essere utilizzati, previa
convenzione con l'ANAS e la
regione Lombardia, secondo i
limiti e le finalità di
seguito elencati: |
|
1) provincia di
Lecco: 1.180.000 euro per il
collegamento dello svincolo
di Dervio sulla strada
statale n.36 con la strada
provinciale n.72; |
1) identico; |
|
2) provincia di
Sondrio: 1.820.000 euro per
la messa in sicurezza della
strada statale n.38 nei
comuni di Piantedo, Delebio,
Andalo Valtellino e
Rogolo; |
2) identico; |
|
d) per la
progettazione delle varianti
sulle ex strade statali n.639
e n.342, tratto
Bergamo-Lecco, secondo le
priorità concordate tra le
province di Bergamo e di
Lecco, è autorizzata la spesa
di 2.000.000 di euro per
l'anno 2002, da assegnare
alle medesime province di
Bergamo e di Lecco; |
d) identica; |
| e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, |
e) identica; |
|
le funzioni di stazione
appaltante, anche
relativamente alla
progettazione dell'opera di
cui alla presente lettera, al
provveditorato regionale alle
opere pubbliche; |
|
f) per gli
interventi di messa in
sicurezza della rete viaria
individuati dalla provincia
di Treviso secondo il
progetto "strade sicure", è
autorizzata la spesa di
1.500.000 euro per l'anno
2002, da assegnare alla
stessa provincia di
Treviso; |
f) identica; |
|
g) per la
progettazione e realizzazione
del nuovo ponte sul fiume
Mincio "Bypass ponte
Visconte o di Valeggio sul
Mincio - variante alla strada
provinciale n.55" e del suo
collegamento con la ex strada
statale n.249, è autorizzata
la spesa di 4.000.000 di euro
per l'anno 2002, da assegnare
alla provincia di Verona; |
g) identica; |
|
h) per la
progettazione e realizzazione
di opere per la messa in
sicurezza dell'ex strada
statale n.174 nel tratto
Nardò-Galatone e per la
progettazione e realizzazione
nello stesso tratto del
cavalcavia alla linea ferrata
in prossimità della stazione
ferroviaria Nardò centrale e
del suo raccordo con lo
svincolo della strada statale
n.101, è autorizzata la spesa
di 3.000.000 di euro per
l'anno 2002, da assegnare
alla provincia di Lecce; |
h) identica; |
|
i) per la
progettazione e realizzazione
del raccordo autostradale A14
Gioia del Colle-Matera nel
tratto
Santeramo-Altamura-Matera
Bacino Salotto, è autorizzata
la spesa di 2.000.000 di euro
per l'anno 2002, 2.000.000 di
euro per l'anno 2003 e
2.500.000 euro per l'anno
2004, da attribuire
all'ANAS. |
i) per il
potenziamento delle
infrastrutture viarie
nell'area industriale
denominata Bacino del
Salotto, compresa tra i
comuni di Santeramo, Altamura
e Matera, e con particolare
riferimento alla
circonvallazione di Santeramo
in Colle, secondo il progetto
già approvato, è
autorizzata la spesa di
2.000.000 di euro per l'anno
2002, 2.000.000 di euro per
l'anno 2003 e 2.500.000 euro
per l'anno 2004, da
attribuire all'ANAS; |
|
l) per il
completamento della strada
fondo valle Isclero, tratto
S. Salvatore
Telesino-Paolisi, è
autorizzata la spesa di
1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004,
da assegnare alla provincia
di Benevento; m) per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale est di Galatina è autorizzata la spesa di |
|
1.500.000 euro per l'anno
2002, 2.000.000 di euro per
l'anno 2003 e 2.500.000 euro
per l'anno 2004, da assegnare
al comune di Galatina; n) per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda, strada statale n.20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS; o) per la progettazione e realizzazione della strada provinciale Melito-Cassandrino-S. Antimo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Napoli; p) per la messa in sicurezza della strada provinciale Formia-Maranola-Castellonorat o è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Latina; q) per i lavori di adeguamento della strada statale n.141, nel tratto urbano del comune di Romano d'Ezzelino-Vicenza, è autorizzata la spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Romano d'Ezzelino; r) per l'adeguamento dell'ex strada statale n.523, tratto Ponte Scodellino-Bivio Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare per un importo pari a 3.000.000 di euro alla comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno in convenzione con la provincia di Parma e per un importo pari a 1.000.000 di euro alla provincia di Genova; s) per la progettazione del nodo autostradale e stradale di Genova, comprese infrastrutture di raccordo, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Liguria; t) per la progettazione e la realizzazione di lavori di sistemazione e miglioramento dell'inserimento ambientale relativi all'ex strada statale n.4-bis del Terminillo |
|
ed alla strada provinciale
di raccordo tra Terminillo
e Leonessa, è autorizzata
la spesa di 1.225.000 euro
per l'anno 2002, da
assegnare alla regione
Lazio; u) per la progettazione della bretella autostradale Carcare-Predosa è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Cairo Montenotte; v) per la progettazione di una bretella di collegamento tra la strada statale n.118 e la strada statale n.115, nei tratti intersecati dal torrente Magazzolo, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS; z) per la realizzazione di un percorso pedonale sulle mura etrusche della città di Perugia è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Perugia; aa) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n.7, S. Silvestro Felisio, nel tratto dal fiume Senio allo scavalco della A14, compresa la messa in sicurezza della strada provinciale n.55, Ponte Sant'Andrea, ed adeguamento planimetrico della stessa strada provinciale n.55, quinto lotto nel comune di Faenza, è autorizzata la spesa di 1.650.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Ravenna; bb) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento per la strada statale n.247, Riviera Berica, nel tratto compreso tra Vicenza e Noventa Vicentina, tra il chilometro 21,400 ed il chilometro 21,800 e tra il chilometro 20,700 e il chilometro 21, per la messa in sicurezza degli incroci tra la strada statale medesima e le strade provinciali Berico Euganea e Dorsale dei Berici, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Vicenza; cc) per la progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro |
|
per l'anno 2002, da
assegnare alla provincia di
Como; dd) per la realizzazione dell'asse viario a valle dell'abitato di Barcellona Pozzo di Gotto, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Barcellona Pozzo di Gotto; ee) per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle aree interessate, così come previsto dal progetto Parco fluviale del Pescara, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Pescara; ff) per i lavori di ammodernamento della strada provinciale bivio Fiume Alli - strada statale n.106 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Catanzaro; gg) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della superstrada Cassino-Formia, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio. |
|
2. Gli enti assegnatari
dei finanziamenti, competenti
alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1,
sono autorizzati a procedere
alla progettazione ed
esecuzione dei lavori sulla
base della normativa vigente
in materia di lavori
pubblici, anche in difformità
alla programmazione triennale
di cui all'articolo 14 della
legge 11 febbraio 1994,
n.109, e successive
modificazioni, ovvero agli
strumenti di programmazione
formalmente approvati. |
2. Identico. |
|
3. Per la
conservazione e recupero dei
rioni Sassi di Matera, di cui
alla legge 11 novembre 1986,
n.771, è autorizzata la spesa
di 1.000.000 di euro per
l'anno 2002, 1.500.000 euro
per l'anno 2003 e 1.500.000
euro per l'anno 2004, da
assegnare al comune di
Matera. |
3. Identico. |
| 4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, valutato in 23.000.000 di euro per l'anno 2002, 5.500.000 euro per l'anno 2003 e 6.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del | 4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, dalla lettera a) alla lettera m), e 3, pari a 26.000.000 di euro per l'anno 2002, 9.000.000 di euro per l'anno 2003 e 10.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione |
|
bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
5. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, dalla lettera
n) alla lettera gg),
determinato in 22.325.000
euro per l'anno 2002, si
provvede mediante riduzione
di pari importo
dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 6
dell'articolo 54 della legge
28 dicembre 2001,
n.448. |
|
|
|
|
1. Per la
realizzazione di strutture
viarie e di trasporto, di
impianti sportivi e di
servizio, funzionali allo
svolgimento dei campionati
mondiali di sci alpino del
2005 in Valtellina, sono
autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 5.164.569
euro a decorrere dall'anno
2002, di 5.164.569 euro a
decorrere dall'anno 2003 e di
165.000 euro a decorrere
dall'anno 2004, quale
concorso dello Stato agli
oneri derivanti dalla
contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che la
regione Lombardia è
autorizzata ad effettuare. Le
relative rate di ammortamento
per capitale ed interessi
sono corrisposte agli
istituti finanziatori da
parte del Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
1. Identico. |
|
2. Ai fini
dell'individuazione delle
infrastrutture di cui al
comma 1, la regione Lombardia
stipula un apposito accordo
di programma quadro, ai sensi
dell'articolo 2, comma 203,
lettera c), della legge
23 dicembre 1996, n.662, con
il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero
dell'economia e delle finanze
e gli enti locali
interessati. |
2. Identico. |
| 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.164.569 euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e 10.494.138 euro a decorrere | 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.164.569 euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e 10.494.138 euro a decorrere |
|
dall'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
dall'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
|
|
|
1. Per la realizzazione
e il completamento delle
infrastrutture, sportive e
turistiche, che insistono sul
territorio della regione
Piemonte, individuate con
apposito programma deliberato
dalla giunta regionale della
medesima regione, funzionali
allo svolgimento dei XX
Giochi olimpici invernali
Torino 2006, sono autorizzati
limiti di impegno
quindicennali di 10.329.138
euro per l'anno 2003 e di
5.164.569 euro per l'anno
2004. |
Identico. |
|
2. La regione Piemonte
è autorizzata a contrarre
mutui o ad effettuare altre
operazioni finanziarie per i
fini di cui al comma 1. Le
relative rate di ammortamento
per capitale ed interessi
sono corrisposte agli
istituti finanziatori dal
Ministero dell'economia e
delle finanze. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
|
|
|
|
1. E' autorizzata la
spesa di 2.500.000 euro per
l'anno 2002, e di 5.000.000
di euro per l'anno 2003, da
assegnare alla regione
Friuli-Venezia Giulia per il
finanziamento delle
iniziative e delle opere
connesse alla preparazione e
allo svolgimento delle
Universiadi invernali
"Tarvisio 2003". |
1. Identico. |
|
2. Il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, d'intesa con il
Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e con
l'Unione nazionale comuni
comunità enti montani
(UNCEM), predispone un
progetto pilota di istruzione
riservato a giovani atleti
italiani praticanti sport
invernali. Il progetto è
volto ad incentivare la
pratica sportiva nell'ambito
della programmazione
scolastica al fine di
conciliare la pratica
agonistica di una o più
discipline sportive con la
frequenza scolastica. A tal
fine è autorizzata, per
ciascuno degli anni del
triennio 2002-2004, la spesa
di 2.000.000 di euro. |
|
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, valutato in
2.500.000 euro per l'anno
2002 e 5.000.000 di euro per
l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
3. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, pari a
2.500.000 euro per l'anno
2002 e 5.000.000 di euro per
l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 2, pari a 2.000.000 di
euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito |
|
dell'unità previsionale
di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. (Finanziamenti per il programma "Genova capitale europea della cultura 1. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 2. A decorrere dal 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 1.500.000, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi infrastrutturali, per il trasporto pubblico delle persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore storico-artistico. 3. L'individuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, |
|
l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le
attività culturali. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Differimento di termine per il completamento di interventi strutturali e di 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n.436, le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003". |
|
|
|
|
1. Per le finalità di
cui all'articolo 5 del
decreto-legge 25 marzo 1997,
n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n.135, è
autorizzato l'ulteriore
limite di impegno
quindicennale di 5.000.000 di
euro a decorrere dall'anno
2002, da destinare
prioritariamente alla
realizzazione di interventi
aeroportuali diretti ad
assicurare un migliore
funzionamento, ivi compresi
gli interventi per
l'abbattimento della
rumorosità e la sicurezza
degli aeroporti. |
1. Al fine di
garantire la sicurezza degli
aeroporti e le attività di
prevenzione dalle azioni
terroristiche, il controllo
totale dei bagagli da stiva,
nonché la realizzazione di
interventi aeroportuali
diretti ad assicurare un
migliore funzionamento, ivi
compresi gli interventi per
l'abbattimento della
rumorosità, è autorizzato il
limite di impegno
quindicennale di 5.000.000 di
euro a decorrere dall'anno
2002. |
| 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto |
2. Identico. |
|
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
|
|
|
1. Al recepimento
degli annessi alla
Convenzione internazionale
per l'aviazione civile
internazionale stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944,
resa esecutiva con decreto
legislativo 6 marzo 1948,
n.616, ratificato con legge
17 aprile 1956, n.561, si
provvede in via
amministrativa, sulla base
dei princìpi generali
stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 4
luglio 1985, n.461, emanato
in attuazione dell'articolo
687 del codice della
navigazione, anche mediante
l'emanazione di regolamenti
tecnici dell'Ente nazionale
per l'aviazione civile. |
1. Identico. |
|
2. Con le stesse
modalità di cui al comma 1 si
provvede alla predisposizione
delle norme di adeguamento
alle eventuali modifiche
degli annessi e al
recepimento dell'ulteriore
normativa tecnica applicativa
degli stessi. |
2. Identico. |
|
3. Il Governo è
autorizzato a modificare, con
regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, e in attuazione dei
princìpi stabiliti dal
decreto del Presidente della
Repubblica n.461 del 1985, le
disposizioni di legge
incompatibili con quelle
degli annessi oggetto del
recepimento. |
3. Identico. |
|
4. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato
in 250.000 euro per l'anno
2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze |
|
per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
|
|
|
1. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con i Ministri interessati,
di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, sono
definiti i criteri e le
modalità di predisposizione,
di valutazione, di
finanziamento, di controllo e
di monitoraggio di programmi
volti alla riabilitazione di
immobili ed attrezzature di
livello locale e al
miglioramento della
accessibilità e mobilità
urbana, denominati "programmi
di riabilitazione urbana",
nonché di programmi volti al
riordino delle reti di
trasporto e di infrastrutture
di servizio per la mobilità
attraverso una rete nazionale
di autostazioni per le grandi
aree urbane. |
1. Identico. |
|
2. I programmi sono
promossi dagli enti locali,
di intesa con gli enti e le
amministrazioni competenti
sulle opere e sull'assetto
del territorio. |
2. Identico. |
|
3. Le opere ricomprese
nei programmi possono
riguardare interventi di
demolizione e ricostruzione
di edifici e delle relative
attrezzature e spazi di
servizio, finalizzati alla
riqualificazione di porzioni
urbane caratterizzate da
degrado fisico, economico e
sociale, nel rispetto della
normativa in materia di
tutela storica,
paesaggistico-ambientale e
dei beni culturali. |
3. Identico. |
|
4. Le opere che
costituiscono i programmi
possono essere cofinanziate
da risorse private, rese
disponibili dai soggetti
interessati dalle
trasformazioni urbane. A cura
degli enti locali promotori è
trasmessa al Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, con cadenza
annuale, una relazione
sull'attuazione dei programmi
di riabilitazione urbana e
sugli effetti di risanamento
ambientale e civile
ottenuti. |
4. Identico. |
|
5. E' di competenza
della giunta comunale
l'approvazione dei piani
urbanistici attuativi |
Soppresso. |
|
conformi allo strumento
urbanistico generale. |
|
6. Il concorso dei
proprietari rappresentanti la
maggioranza assoluta del
valore degli immobili in base
all'imponibile catastale,
ricompresi nel piano
attuativo, è sufficiente a
costituire il consorzio ai
fini della presentazione al
comune delle proposte di
realizzazione dell'intervento
e del relativo schema di
convenzione. Successivamente
il sindaco, assegnando un
termine di novanta giorni,
diffida i proprietari che non
abbiano aderito alla
formazione del consorzio ad
attuare le indicazioni del
predetto piano attuativo
sottoscrivendo la convenzione
presentata. Decorso
infruttuosamente il termine
assegnato, il consorzio
consegue la piena
disponibilità degli immobili
ed è abilitato a promuovere
l'avvio della procedura
espropriativa a proprio
favore delle aree e delle
costruzioni dei proprietari
non aderenti. L'indennità
espropriativa, posta a carico
del consorzio, in deroga
all'articolo 5-bis del
decreto-legge 11 luglio 1992,
n.333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n.359, deve
corrispondere al valore
venale dei beni espropriati
diminuito degli oneri di
urbanizzazione stabiliti in
convenzione. L'indennità può
essere corrisposta anche
mediante permute di altre
proprietà immobiliari site
nel comune. |
5. Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 49
della legge 27 dicembre 1997,
n.449, il comma 18 è
sostituito dal seguente: "18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici adottati dagli enti per i quali deve intendersi maturato il silenzio assenso previsto dai decreti-legge 27 settembre 1994, n.551, 25 novembre 1994, n.649, 26 gennaio 1995, n.24, 27 marzo 1995, n.88, 26 maggio 1995, n.193, 26 luglio 1995, n.310, 20 settembre 1995, n.400, 25 novembre 1995, n.498, 24 gennaio 1996, n.30, 25 marzo 1996, n.154, 25 |
|
maggio 1996, n.285, 22
luglio 1996, n.388, e 24
settembre 1996, n.495, i cui
effetti sono fatti salvi, ai
sensi dell'articolo 2, comma
61, della legge 23 dicembre
1996, n.662. Ai fini della
presente disposizione, il
termine di centottanta giorni
previsto per la formazione
del silenzio assenso, non
maturato nel periodo di
vigenza del singolo
decreto-legge, si intende
raggiunto nel periodo di
vigenza dei successivi
decreti-legge. La presente
disposizione si applica agli
strumenti urbanistici che,
alla data di entrata in
vigore della presente legge,
risultino adottati e non
ancora approvati". |
|
|
|
|
1. All'articolo 338 del
testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio
decreto 24 luglio 1934,
n.1265, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
Identico |
|
a) il primo comma
è sostituito dal seguente: "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge"; b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari |
|
condizioni locali, non
sia possibile provvedere
altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457". 2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, i commi 3 e 4 sono abrogati. |
|
|
|
|
1. All'articolo 18, comma
2, della legge 17 febbraio
1992, n.179, e successive
modificazioni, |
Identico |
|
sono apportate le seguenti
modificazioni: a) alla lettera b), le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole da: "a maggioranza" fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra"; b) alla lettera g), le parole da: "per le cooperative a proprietà indivisa" fino a: "di presentazione del piano" sono soppresse. |
|
|
|
|
1. Il comma 27
dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 1993, n.560,
recante norme in materia di
alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale
pubblica, si interpreta nel
senso che agli assegnatari di
alloggi ai sensi della legge
9 agosto 1954, n.640, che
abbiano i requisiti di
reddito previsti dalla
normativa vigente, spetta in
ogni caso il diritto di
riscatto per l'acquisto degli
stessi con determinazione di
un prezzo di cessione pari al
50 per cento del costo di
costruzione, ancorché non
espressamente indicato
nell'originario atto di
assegnazione. |
|
|
|
|
1. Gli immobili
demaniali già in uso alle
soppresse amministrazioni dei
lavori pubblici e dei
trasporti e della
navigazione, non trasferiti
alle regioni, inclusi gli
alloggi di pertinenza, sono
conferiti in uso governativo
al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti al fine di
assicurare, nel rispetto
della normativa in materia di
tutela storica,
paesaggistico-ambientale e
dei beni culturali, |
1. Identico. |
|
tempestivi ed
efficaci provvedimenti di
adeguamento funzionale delle
strutture centrali,
decentrate e periferiche,
inclusa la mobilità del
personale, per il
cantieramento e la
realizzazione delle
infrastrutture di rilievo
nazionale ed internazionale.
Le entrate derivanti dalla
concessione temporanea degli
alloggi e delle foresterie
sono conferite
dall'amministrazione delle
infrastrutture e dei
trasporti all'amministrazione
finanziaria competente. |
|
2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e
dell'economia e delle
finanze, predispone un
programma pluriennale
straordinario di interventi
per il triennio 2002-2004, al
fine di realizzare
infrastrutture ed impianti
necessari allo sviluppo e
all'ammodernamento delle
strutture della Polizia di
Stato, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo
delle capitanerie di porto,
del Corpo forestale dello
Stato e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. |
2. Identico. |
|
3. Per l'attuazione
del programma di cui al comma
2 l'amministrazione può
assumere impegni pluriennali,
corrispondenti alla durata
dei finanziamenti. |
3. Identico. |
|
4. Per le finalità di
cui al comma 2 sono
autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 5.000.000 di
euro per l'anno 2002,
10.000.000 di euro per l'anno
2003 e 15.000.000 di euro per
l'anno 2004. |
4. Identico. |
|
5. Presso il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito,
senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato,
un Comitato avente il compito
di formulare pareri sullo
schema del programma di cui
al comma 2, sul suo
coordinamento ed integrazione
interforze. Il Comitato,
presieduto dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti o da un suo
delegato, è composto: |
5. Identico. |
|
a) dal Capo della
Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, o
da un suo delegato; b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato; c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato; |
|
d) dal Comandante
generale del Corpo delle
capitanerie di porto, o da un
suo delegato; e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato; f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato; g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno. |
|
6. Le funzioni di
segretario del Comitato di
cui al comma 5 sono espletate
da un funzionario designato
dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
6. Le funzioni di
segretario del Comitato di
cui al comma 5 sono espletate
da un funzionario designato
dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti. Nessun compenso
o rimborso spese è previsto
per i componenti del Comitato
stesso. |
|
7. Il Comitato di cui
al comma 5 trasmette
annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di
attuazione degli
interventi. |
7. Identico. |
|
8. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 5.000.000 di
euro per l'anno 2002,
15.000.000 di euro per l'anno
2003 e 30.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede, per gli anni 2002,
2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
8. Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 145,
comma 46, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le
parole: "Gli impianti di cui
si prevede l'ammodernamento
con i benefici di cui
all'articolo 8, comma 3,
della legge 11 maggio 1999,
n. 140, potranno godere,
previa verifica da |
1. Identico. |
|
parte degli organi di
controllo della loro idoneità
al funzionamento e della loro
sicurezza, di una proroga di
un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "Gli impianti
di cui si prevede
l'ammodernamento con i
benefici di cui all'articolo
8, comma 3, della legge 11
maggio 1999, n. 140, o con
altri benefici pubblici
statali, regionali o di enti
locali potranno godere,
previa verifica da parte
degli organi di controllo
della loro idoneità al
funzionamento e della loro
sicurezza, di una proroga di
due anni". |
|
2. Possono
usufruire della proroga di
cui all'articolo 145, comma
46, della citata legge n.388
del 2000, come modificato dal
comma 1 del presente
articolo, anche gli impianti
la cui vita tecnica è
terminata nei sei mesi
antecedenti la data di
entrata in vigore della
presente legge. |
|
2. Fermi restando gli
orientamenti della
Commissione europea in
materia di concorrenza, i
fondi previsti dall'articolo
8 della legge 11 maggio 1999,
n.140, sono trasferiti alle
regioni a statuto ordinario
in conformità al decreto del
Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
24 novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n.299 del 22 dicembre
1999. |
3. Identico. |
|
3. In luogo del
contributo annuo di cui
all'articolo 8, comma 3,
della citata legge n.140 del
1999, lo Stato trasferisce
alle regioni a statuto
ordinario, in unica
soluzione, nell'anno 2002,
l'ammontare complessivo di
180.000.000 di euro. Per
l'anno 2002, quanto a
2.582.000 euro, si provvede
mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 8 della
citata legge n.140 del 1999,
come rideterminata dalla
tabella F allegata alla legge
23 dicembre 2000, n.388. Per
la restante parte, pari a
177.418.000 euro per l'anno
2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
4. Identico. |
|
4. Sono fatti salvi
gli interventi già previsti e
finanziati con il primo
bando, ai sensi dell'articolo
8, comma 2, della citata |
5. Identico. |
|
legge n.140 del 1999,
purché già realizzati o in
corso di realizzazione entro
il termine del 31 dicembre
2002. Il contributo da
liquidare è pari al 40 per
cento dell'ammontare
complessivo della spesa. |
|
5. Le risorse previste
dal comma 1 dell'articolo 54
della legge 23 dicembre 1999,
n.488, e quelle previste
dalla presente legge sono
ripartite entro il 30
settembre 2002 alle regioni a
statuto ordinario, con
decreto del Ministro delle
attività produttive, di
concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con
la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. Tali risorse
costituiscono il concorso
dello Stato al finanziamento
delle iniziative regionali di
sostegno all'innovazione e
all'ammodernamento degli
impianti a fune. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. La lettera a)
del comma 1 dell'articolo 3
della legge 26 febbraio 1992,
n.211, come modificata
dall'articolo 13, comma 8,
della legge 7 dicembre 1999,
n.472, è sostituita dalla
seguente: |
Identico |
|
"a) essere
corredati dalla progettazione
preliminare, dallo studio di
valutazione di impatto
ambientale, dal piano
economico-finanziario volto
ad assicurare l'equilibrio
finanziario, che deve, tra
l'altro, indicare
l'investimento complessivo,
ivi compresi gli oneri
finanziari, i costi di
manutenzione delle
infrastrutture e degli
impianti, i costi di
gestione, i proventi vari e
di esercizio, calcolati sulla
base delle tariffe definite
per conseguire l'equilibrio
del piano
economico-finanziario
medesimo, nonché gli
investimenti privati e
pubblici derivanti da leggi
statali e regionali e da
impegni di bilancio
comunale;". 2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.211, e successive modificazioni, le parole da: "Entro 240 giorni" fino a: "distinta per lotti funzionali," sono sostituite dalle seguenti: "Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi |
|
di interventi, i
soggetti interessati
trasmettono al Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti la progettazione
definitiva, indicando
contestualmente se intendono
procedere secondo quanto
previsto dai commi 3 e 4
dell'articolo 13 della legge
7 dicembre 1999, n.472,". 3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n.211, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti". 4. All'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n.472, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere". 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo. |
|
|
|
|
1. Ai fini
dell'accertamento di
conformità previsto
dall'articolo 2 del
regolamento |
Identico |
|
di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994,
n.383, le opere di edilizia
relative a fabbricati,
pertinenze e opere accessorie
destinate o da destinare a
comandi e reparti delle
capitanerie di porto -
guardia costiera, comprese
quelle per sistemi di
controllo dei traffici
marittimi, sono equiparate
alle opere destinate alla
difesa militare. Restano
ferme le autorizzazioni di
competenza del Ministero per
i beni e le attività
culturali, ai sensi del testo
unico delle disposizioni
legislative in materia di
beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n.490,
qualora le predette opere,
costruzioni e impianti
tecnologici ricadano su
immobili o aree vincolate. 2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2004. Contestualmente il contingente di 3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unità, nell'anno 2003 a 2.921 unità e nell'anno 2004 a 2.685 unità. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo |
|
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
|
|
|
1. All'articolo 52, comma
32, della legge 28 dicembre
2001, n.448, l'ultimo periodo
è soppresso. |
1. All'articolo 52, comma
32, della legge 28 dicembre
2001, n.448, sono
apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo periodo le parole: "del 43 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'80 per cento"; b) l'ultimo periodo è soppresso. |
|
2. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1,
lettera a), determinato
in 16 milioni di euro per
l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
2. A decorrere
dall'anno 2002 è autorizzato
un limite di impegno
quindicennale di 8.000.000 di
euro quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti da
mutui o altre operazioni
finanziarie a favore delle
imprese armatoriali che
esercitano, anche in via non
esclusiva, per l'intero anno
attività di cabotaggio,
individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Con proprio
decreto, da emanare entro un
mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti stabilisce le
modalità e i termini di
applicazione del presente
articolo. |
3. A decorrere
dall'anno 2002 è autorizzato
un limite di impegno
quindicennale di 6.500.000
euro quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti da
mutui o altre operazioni
finanziarie a favore delle
imprese armatoriali che
esercitano, anche in via non
esclusiva, per l'intero anno
attività di cabotaggio,
individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Con proprio
decreto, da emanare entro un
mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti stabilisce le
modalità e i termini di
applicazione del presente
articolo. |
|
4. Al fine di
accelerare l'eliminazione del
naviglio cisterniero vetusto
per una migliore tutela
dell'ambiente marino, di cui
all'articolo 2 della legge 7
marzo 2001, n.51, è
autorizzato un limite
d'impegno |
|
quindicennale di
6.700.000 euro a decorrere
dall'anno 2002. Al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8.000.000 di
euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede, per gli
anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
5. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 3, pari a
6.500.000 euro a
decorrere dall'anno 2002, si
provvede, per gli anni 2002,
2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
4. All'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n.457,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n.30, e
successive modificazioni,
dopo le parole: "diretto
verso un altro Stato" sono
aggiunte le seguenti: ", se
si osservano i criteri di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c).
Le predette navi possono
effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo
di quattro viaggi mensili, se
osservano i criteri di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera a)". |
6. All'articolo
1, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n.457,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n.30, e
successive modificazioni,
dopo le parole: "diretto
verso un altro Stato" sono
aggiunte le seguenti: ", se
si osservano i criteri di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c).
Le predette navi possono
effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo
di quattro viaggi mensili, se
osservano i criteri di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera a), e comma
1-bis". |
|
5. All'articolo 5,
comma 3, della legge 7 marzo
2001, n.51, le parole: "da
lire 2 milioni a lire 12
milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "da 1.033
euro a 6.197 euro" e le
parole: "lire 5 milioni" sono
sostituite dalle seguenti:
"2,58 euro". |
7. Identico. |
|
8. All'articolo 318
del codice della navigazione,
dopo il comma 2, è inserito
il seguente: "2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di |
|
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, n.324". 9. All'articolo 319 del codice della navigazione, al primo comma, dopo le parole: "navigazione marittima o interna" sono inserite le seguenti: "e nei porti nazionali" e al secondo comma, dopo le parole: "l'autorità consolare" sono inserite le seguenti: "o la capitaneria di porto". |
|
|
|
|
1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti è autorizzato a
concedere, nel quadro della
disciplina comunitaria per
gli aiuti di Stato alla
ricerca e allo sviluppo, al
Centro per gli studi di
tecnica navale spa (Cetena)
di Genova, un contributo
sulle spese sostenute per uno
specifico programma
straordinario di ricerca, da
condurre congiuntamente con
il Consorzio
Confitarma-Federlinea per la
ricerca (Cofir) di Genova e
da completare entro tre anni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
per lo sviluppo del
cabotaggio marittimo, delle
autostrade del mare e della
navigazione a corto
raggio. |
Identico. |
|
2. Per l'approvazione
del programma di ricerca di
cui al comma 1, nonché per la
determinazione e
corresponsione del relativo
contributo, si applica
l'articolo 6 della legge 31
luglio 1997, n.261, tenendo
altresì conto delle attività
di ricerca nelle discipline
scientifico-economiche di
potenziale interesse per la
navigazione marittima e
fluviale. 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di |
|
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
|
|
|
1. Il termine di
adozione del regolamento di
cui all'articolo 100 della
legge 21 novembre 2000,
n.342, è prorogato al 30
giugno 2002. |
1. Identico. |
|
2. Al fine del
proseguimento del programma
di ammodernamento e
riqualificazione delle
infrastrutture portuali di
cui all'articolo 9 della
legge 30 novembre 1998,
n.413, e di quelle
individuate dall'articolo 1,
comma 4, lettera d),
della legge 9 dicembre 1998,
n.426, sono autorizzati
ulteriori limiti di impegno
quindicennali di 34.000.000
di euro per l'anno 2003 e di
64.000.000 di euro per l'anno
2004, quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti da
mutui o altre operazioni
finanziarie che i soggetti
individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sono
autorizzati ad effettuare. |
2. Identico. |
|
3. Il sistema
informativo del demanio
marittimo può essere
sottoposto a particolari
procedure per assicurare la
sicurezza dei dati. |
3. Identico. |
|
4. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 34.000.000
di euro per l'anno 2003 e a
98.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni
2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
4. Identico. |
|
5. Il porto di
Oristano è classificato, ai
fini dell'articolo 4 della
legge 28 gennaio |
|
1994, n.84, e successive
modificazioni, porto di
rilevanza economica nazionale
ed inserito nella categoria
II, classe II. |
|
5. Le disposizioni
di cui alla legge 5 febbraio
1992, n.177, e successive
modificazioni, concernente il
trasferimento di beni
demaniali al patrimonio
disponibile dei comuni, si
applicano per l'intero
territorio nazionale
limitatamente alle aree
demaniali non destinate
all'esercizio della funzione
pubblica, e comunque ad
esclusione del demanio
marittimo e lacuale, su cui
siano state eseguite, a
seguito di regolare
concessione urbanistica ed
edilizia, opere di
urbanizzazione e di
costruzione realizzate in
conformità alle medesime
concessioni, in epoca
anteriore al 31 dicembre
1990. Il trasferimento delle
aree da parte dei comuni ai
privati possessori delle aree
medesime, secondo le
procedure previste dalla
citata legge n.177 del 1992,
è autorizzato esclusivamente
nei casi in cui, con motivata
delibera dell'amministrazione
comunale, si dichiari cessato
il pubblico interesse sulle
aree stesse, previo deposito
di un avviso nella segreteria
comunale per la durata di
trenta giorni consecutivi.
Nei trenta giorni successivi
possono essere presentate
osservazioni od opposizioni,
sulle quali si esprime il
comune contestualmente
all'approvazione della
delibera. Il prezzo del
trasferimento delle aree da
parte dei comuni ai privati
possessori delle aree
medesime è determinato
secondo le procedure
dell'articolo 3, comma 1,
della citata legge n.177 del
1992, e successive
modificazioni, per le aree su
cui siano state eseguite
opere di pubblica utilità
ovvero sulla base dei prezzi
di mercato per le aree su cui
siano state eseguite opere di
interesse privato. |
Soppresso |
|
|
|
|
1. Il termine per
l'esercizio della delega di
cui all'articolo 24, comma 1,
della legge 5 marzo 2001,
n.57, per il completamento
della rete interportuale
nazionale è prorogato al 31
dicembre 2002. |
1. Identico. |
|
2. Al comma 1
dell'articolo 24 della legge
5 marzo 2001, n.57, la
lettera e) è sostituita
dalla seguente: |
2. Identico: |
|
"e) includere
nell'ambito degli interventi
da ammettere a finanziamento
i centri merci, i
magazzini generali e le
piattaforme logistiche,
compresi quelli multimodali,
i terminali intermodali
nonché quelli dedicati al
transito ed allo
stazionamento, per un periodo
non superiore a trenta
giorni, delle merci
pericolose, e, ove
necessario, completare
funzionalmente gli interporti
già individuati e ammessi al
finanziamento". |
"e) includere
nell'ambito degli interventi
da ammettere a finanziamento
i centri merci, i
magazzini generali e le
piattaforme logistiche,
compresi quelli multimodali,
i terminali intermodali
nonché quelli dedicati al
transito ed allo
stazionamento, per un periodo
non superiore a trenta
giorni, delle merci
pericolose, e, ove
necessario, completare
funzionalmente gli interporti
già individuati e ammessi al
finanziamento nell'ambito
del Sistema nazionale
integrato dei
trasporti". |
|
3. L'articolo 5, comma
1, lettera a), del
decreto legislativo 17 marzo
1995, n.158, è da intendere
nel senso che sono ricomprese
nel settore dei trasporti le
opere strettamente funzionali
alla realizzazione dei
sistemi trasportistici, quali
le strutture finalizzate
all'intermodalità. |
3. Identico. |
|
4. Alle attività di
cui al comma 3 si applicano
le disposizioni di cui al
decreto legislativo 17 marzo
1995, n.158; ogni
disposizione incompatibile è
abrogata. |
4. Identico. |
|
|
|
|
1. Per l'anno 2001,
l'ammontare delle somme da
corrispondere in relazione
agli obblighi di servizio
pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia
previsti dal regolamento
(CEE) n.1191/69 del
Consiglio, del 26 giugno
1969, ed in conformità
all'articolo 5 della
direttiva 91/440/CEE del
Consiglio, del 29 luglio
1991, relativo alla
disciplina della modalità
della fornitura e
commercializzazione dei
servizi, in attesa della
stipula del contratto di
servizio pubblico per l'anno
2001, è accertato, in via
definitiva e senza dare luogo
a conguagli, in misura pari a
quella complessivamente
prevista per lo stesso anno e
per lo stesso contratto dal
bilancio di previsione dello
Stato. Il Ministero
dell'economia e delle |
1. Identico. |
|
finanze è autorizzato a
corrispondere alla società
Trenitalia spa, alle singole
scadenze, le somme
spettanti. |
|
2. Per i servizi di
trasporto ferroviario
viaggiatori di interesse
nazionale da sottoporre al
regime degli obblighi di
servizio pubblico, con
particolare riferimento al
trasporto passeggeri notturno
e fatti salvi gli obblighi di
servizio pubblico consistenti
in agevolazioni tariffarie
che saranno disciplinati con
il regolamento di cui al
comma 4, il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti provvede, allo
scopo di incentivare il
superamento degli assetti
monopolistici e di introdurre
condizioni di
concorrenzialità dei servizi
stessi, ad avviare procedure
concorsuali per la scelta
delle imprese ferroviarie per
l'erogazione del servizio
sulla base dei princìpi
stabiliti con il decreto
legislativo 19 novembre 1997,
n.422, e successive
modificazioni. |
2. Identico. |
|
3. Fino alla
definitiva individuazione dei
servizi di cui al comma 2 ed
all'espletamento delle
procedure di cui al medesimo
comma, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, al fine
di garantire la continuità
del servizio e tenuto conto
degli attuali assetti del
mercato, con contratto di
servizio, da stipulare con la
società Trenitalia spa sono
definiti gli obblighi di
servizio pubblico, i relativi
oneri a carico dello Stato,
nonché le compensazioni
spettanti alla medesima
società in ragione degli
obblighi di servizio previsti
dalle norme vigenti. |
3. Identico. |
|
4. Nel quadro della
liberalizzazione del
trasporto ferroviario il
Governo, su proposta del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adotta,
entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, un
regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, per disciplinare gli
interventi di cui al comma 5
del presente articolo, nonché
la materia relativa
all'incentivazione del
trasporto merci su ferrovia e
a criteri e modalità per
l'erogazione della connessa
contribuzione pubblica. Dalla
data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogate le
disposizioni vigenti, anche
di legge, con esso
incompatibili. |
4. Identico. |
|
5. Alle imprese che
si impegnano contrattualmente
per un triennio con il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e con un'impresa
ferroviaria a realizzare un
quantitativo minimo annuo di
treni completi di trasporto
combinato o di merci
pericolose, è riconosciuto un
contributo in funzione dei
treni-chilometro effettuati
sul territorio italiano nel
triennio 2002-2004. Qualora a
consuntivo l'impegno
contrattuale non venga
onorato per almeno il 90 per
cento, il diritto di
percepire il contributo
decade automaticamente. Per
trasporto combinato si
intende il trasporto merci
per cui l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio
con o senza il veicolo
trattore, la cassa mobile o
il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale
del tragitto su strada e
l'altra parte per ferrovia
senza rottura di carico. Per
trasporto ferroviario di
merci pericolose, anche in
carri tradizionali, si
intende il trasporto delle
merci classificate dal
regolamento internazionale
per il trasporto di merci
pericolose (RID). La misura
del contributo è stabilita
con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, in funzione
del limite massimo di risorse
a tale scopo attribuite ai
sensi del comma 6. |
|
5. Nell'ambito dello
stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, è istituito un
fondo denominato "Fondo da
ripartire fra le imprese
ferroviarie e gli operatori
di settore in relazione alla
contribuzione al trasporto
merci", per il quale sono
autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 14.500.000
euro per l'anno 2002, di
5.000.000 di euro per l'anno
2003 e di 13.000.000 di euro
per l'anno 2004, quale
concorso dello Stato agli
oneri derivanti da mutui o
altre operazioni finanziarie
che i soggetti individuati
con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti sono autorizzati ad
effettuare. |
6. Nell'ambito
dello stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, è istituito un
fondo denominato "Fondo
per la contribuzione agli
investimenti per lo sviluppo
del trasporto merci per
ferrovia, con particolare
riferimento al trasporto
combinato e di merci
pericolose ed agli
investimenti per le
autostrade viaggianti",
per il quale sono autorizzati
limiti di impegno
quindicennali di 14.500.000
euro per l'anno 2002, di
5.000.000 di euro per l'anno
2003 e di 13.000.000 di euro
per l'anno 2004, quale
concorso dello Stato agli
oneri derivanti da mutui o
altre operazioni finanziarie
che i soggetti individuati
con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti sono autorizzati ad
effettuare. Almeno il 30
per cento e non oltre il 75
per cento di tali fondi è
destinato alla copertura
finanziaria degli oneri di
cui al comma 5. 7. Per il triennio 2002-2004, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna |
|
annualità del triennio, è
finalizzato al rilascio di un
contributo per i
treni-chilometri effettuati
nel territorio nazionale a
favore delle imprese
ferroviarie che si impegnano
a sottoscrivere un accordo di
programma con i Ministeri
competenti, previo accordo
con le imprese di settore,
per il trasporto combinato e
accompagnato delle merci. Per
trasporto combinato si
intende il trasporto di merci
effettuato con le modalità
definite al comma 5; per
trasporto accompagnato si
intende il trasporto di
merci, caricate su veicoli
adibiti al trasporto di merci
su strada, mediante carri
ferroviari speciali. |
|
6. A valere sul fondo
di cui al comma 5, il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti può affidare
incarichi di studio e di
consulenza per elaborare
studi di settore a supporto
della definizione degli
interventi dello Stato
disciplinati dal presente
articolo e per l'assistenza
tecnica per la gestione delle
relative procedure. |
8. A valere sul
fondo di cui al comma
6, il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti può affidare
incarichi di studio e di
consulenza per elaborare
studi di settore a supporto
della definizione degli
interventi dello Stato
disciplinati dal presente
articolo e per l'assistenza
tecnica per la gestione delle
relative procedure. |
|
7. Il comma 2
dell'articolo 145 della legge
23 dicembre 2000, n.388, è
abrogato. Le infrastrutture
ferroviarie per le quali
risultino stipulati gli
accordi nei termini e con le
modalità di cui all'articolo
8, comma 6-bis, del
decreto legislativo 19
novembre 1997, n.422, e
successive modificazioni,
previa integrazione degli
accordi di programma
sottoscritti ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del
medesimo decreto legislativo
19 novembre 1997, n.422, e
ratificati con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri 16 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.303 del 30
dicembre 2000, sono
trasferite alle regioni
territorialmente competenti,
con le modalità di cui
all'articolo 8, comma 4, del
citato decreto legislativo
n.422 del 1997. Alla
realizzazione degli
interventi funzionali al
potenziamento delle
infrastrutture ferroviarie
delle linee Parma-Suzzara e
Ferrara-Suzzara,
coerentemente ai programmi di
utilizzo delle risorse
nell'ambito di itinerari di
rilievo nazionale ed
internazionale, si provvederà
attraverso una intesa
generale quadro, con la quale
saranno individuate le
risorse necessarie. |
9. Identico. |
|
8. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 14.500.000 |
10. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 6, pari a
14.500.000 euro per |
|
euro per l'anno 2002,
19.500.000 euro per l'anno
2003 e 32.500.000 euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
l'anno 2002, 19.500.000
euro per l'anno 2003 e
32.500.000 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
|
|
|
1. Nell'ambito delle
risorse disponibili in
bilancio, il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti può stipulare per
il settore informatico
contratti di prestazione
d'opera ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del
codice civile o contratti di
collaborazione a tempo
determinato. |
1. Identico. |
|
2. Per la gestione e
lo sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti sono autorizzati
limiti di impegno
quindicennali di 5.728.000
euro per l'anno 2002, di
6.229.000 euro per l'anno
2003 e di 18.228.000 euro per
l'anno 2004. |
2. Per la gestione e
lo sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti nonché per la
realizzazione di un programma
di sperimentazione avente la
durata di un anno di sistemi
innovativi di rilevazione e
controllo automatizzato dei
percorsi effettuati in aree
urbane ed extraurbane dai
veicoli che trasportano merci
pericolose, al fine di
monitorare e validare le
migliori tecnologie in
materia, sono autorizzati
limiti di impegno
quindicennali di 5.728.000
euro per l'anno 2002, di
6.229.000 euro per l'anno
2003 e di 18.228.000 euro per
l'anno 2004. |
|
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 5.728.000
euro per l'anno 2002,
11.957.000 euro per l'anno
2003 e 30.185.000 euro per
l'anno 2004, si provvede, per
i medesimi anni, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
3. Identico. |
|
4. E' facoltà del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti concedere a
soggetti pubblici o privati
l'accesso, a titolo oneroso,
alla consultazione delle
banche dati, alle procedure
elaborative, agli strumenti
di analisi dei risultati dei
sistemi informativi e
statistici del Ministero. Le
modalità ed i corrispettivi
per l'accesso da parte dei
soggetti di cui al presente
comma sono definiti con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
I corrispettivi di cui al
presente articolo sono
versati all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, ad appositi capitoli
dello stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti per far fronte agli
oneri derivanti dalla
gestione dei sistemi
informativi e statistici,
nonché dalla formazione e
dall'attuazione del piano
informativo e statistico. |
4. Identico. |
|
5. Per il
completamento nell'intero
territorio nazionale delle
fasi realizzative del
progetto esecutivo del
Sistema di controllo del
traffico marittimo VTS
(Vessel Traffic
Service), ritenuto
prioritario per l'avvio delle
autostrade del mare e dello
sportello unico per lo
short sea shipping, il
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, nell'ambito
delle risorse finanziarie di
cui al comma 2 e di quelle
disponibili in bilancio, si
avvale della procedura di cui
all'articolo 7, comma 2,
lettera f), del decreto
legislativo 17 marzo 1995,
n.157, nel rispetto degli
adempimenti previsti dal
decreto legislativo 12
febbraio 1993, n.39, e
successive
modificazioni. |
|
|
|
|
1. I lavori di
costruzione e di manutenzione
straordinaria di strade,
autostrade, strade ferrate,
aerodromi, acquedotti, |
1. I lavori di
costruzione e di manutenzione
straordinaria di strade,
auto-strade, strade ferrate,
aerodromi, acquedotti, |
|
porti, interporti,
o di altri beni immobili
appartenenti allo Stato, alle
regioni a statuto ordinario,
agli enti locali e agli altri
enti pubblici, anche a
struttura societaria, la cui
esecuzione comporta lavori di
trincea o comunque di scavo
del sottosuolo, devono
comprendere cavedi
multiservizi o, comunque,
cavidotti di adeguata
dimensione, conformi alle
norme tecniche UNI e CEI
pertinenti, per il passaggio
di cavi di telecomunicazioni
e di altre infrastrutture
digitali, nel rispetto della
vigente normativa in materia
di sicurezza e di tutela
dell'ambiente e della salute
pubblica. Nelle nuove
costruzioni civili a sviluppo
verticale devono essere
parimenti previsti cavedi
multiservizi o, comunque,
cavidotti di adeguate
dimensioni per rendere
agevoli i collegamenti delle
singole unità immobiliari. |
porti, interporti,
o di altri beni immobili
appartenenti allo Stato, alle
regioni a statuto ordinario,
agli enti locali e agli altri
enti pubblici, anche a
struttura societaria, la cui
esecuzione comporta lavori di
trincea o comunque di scavo
del sottosuolo, purché
previsti dai programmi
degli enti proprietari,
devono comprendere cavedi
multiservizi o, comunque,
cavidotti di adeguata
dimensione, conformi alle
norme tecniche UNI e CEI
pertinenti, per il passaggio
di cavi di telecomunicazioni
e di altre infrastrutture
digitali, nel rispetto della
vigente normativa in materia
di sicurezza e di tutela
dell'ambiente e della salute
pubblica. Nelle nuove
costruzioni civili a sviluppo
verticale devono essere
parimenti previsti cavedi
multiservizi o, comunque,
cavidotti di adeguate
dimensioni per rendere
agevoli i collegamenti delle
singole unità immobiliari. |
|
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano
anche nel caso di
realizzazione di beni
immobili appartenenti alle
aziende speciali e consorzi
di cui agli articoli 2, 31 e
114 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, nonché alle
società di cui agli articoli
113, 113-bis, 115, 116
e 120 del medesimo testo
unico di cui al decreto
legislativo n.267 del 2000, e
successive modificazioni. |
2. Identico. |
|
3. Gli organismi di
telecomunicazioni, titolari
di licenze individuali ai
sensi della normativa di
settore vigente, utilizzano i
cavedi o i cavidotti di cui
al comma 1 senza oneri, anche
economici e finanziari, per
il soggetto proprietario e
sostenendo le spese di
ordinaria e straordinaria
manutenzione. |
3. Identico. |
|
4. I soggetti
proprietari sono tenuti ad
offrire l'accesso ai cavedi o
ai cavidotti, sino al limite
della capacità di
contenimento, con modalità
eque e non discriminatorie, a
tutti i soggetti titolari di
licenze individuali
rilasciate ai sensi della
normativa di settore vigente.
Il corrispettivo
complessivamente richiesto ai
titolari di licenze
individuali per l'accesso ai
cavedi o ai cavidotti deve
essere commisurato alle spese
aggiuntive sostenute dal
soggetto proprietario per la
realizzazione dei cavidotti.
Detto corrispettivo,
comunque, deve essere tale
da non determinare oneri
aggiuntivi a carico dei
soggetti proprietari. |
4. Identico. |
|
5. La concessione,
anche in condivisione, dei
diritti di passaggio per
l'installazione e l'accesso
alle reti pubbliche di
telecomunicazioni nei beni
immobili di cui ai commi 1 e
2 avviene nel rispetto della
normativa di settore
vigente. |
5. Identico. |
|
6. Le disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 si
applicano anche alle
istituzioni pubbliche di
ricerca per l'accesso alla
rete dell'università e della
ricerca scientifica (rete
GARR), nonché all'organismo
gestore della stessa. |
|
6. Le disposizioni del
presente articolo
costituiscono princìpi
fondamentali, ai sensi del
secondo periodo del terzo
comma dell'articolo 117 della
Costituzione, nei confronti
dell'attività legislativa
delle regioni a statuto
ordinario. |
7. Identico. |
|
7. Le disposizioni del
presente articolo non si
applicano alle regioni a
statuto speciale e alle
province autonome di Trento e
di Bolzano. |
8. Identico. |
|
8. All'articolo 16 del
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001,
n.380, dopo il comma 7, è
inserito il seguente: |
9. Identico. |
|
"7-bis. Tra gli
interventi di urbanizzazione
primaria di cui al comma 7
rientrano i cavedi
multiservizi e i cavidotti
per il passaggio di reti di
telecomunicazioni, salvo
nelle aree individuate dai
comuni sulla base dei criteri
definiti dalle regioni". |
|
9. Le disposizioni del
presente articolo non si
applicano ai lavori per i
quali l'individuazione del
soggetto affidatario sia già
intervenuta alla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
10. Identico. |
|
(Riassetto in materia 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, |
|
per il riassetto
delle disposizioni vigenti
conseguenti al recepimento
delle direttive 2002/19/CE,
2002/20/CE, 2002/21/CE e
2002/22/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, nonché delle
altre approvate entro il
termine di esercizio della
delega, riguardanti: a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime; d) il servizio universale; e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri: 1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; 2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza; 3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai princìpi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; |
|
4) riduzione
dei termini per la
conclusione dei procedimenti
amministrativi, nonché
regolazione uniforme dei
medesimi procedimenti anche
con riguardo a quelli
relativi al rilascio di
autorizzazioni per la
installazione delle
infrastrutture di reti
mobili, in conformità ai
princìpi di cui alla legge 7
agosto 1990, n.241; 5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale; 6) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 217; 7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori; 8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza; b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi criteri e princìpi direttivi stabiliti nel presente comma; c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto |
|
impianti per la
radiodiffusione sonora e
televisiva, sulla base dei
seguenti criteri e comunque
con previsione di sanzioni
pecuniarie di importo non
inferiore a quello
attualmente vigente: 1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti; 3) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti; 4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro; 5) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità; d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili. |
|
|
|
|
1. Il termine per
l'occupazione temporanea
degli immobili da parte dei
comuni indicato all'articolo
3, comma 6, del decreto-legge
30 gennaio 1998, n.6,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61, è
prorogabile una sola volta
per ulteriori tre anni. |
1. Il termine per
l'occupazione temporanea
degli immobili da parte dei
comuni indicato all'articolo
3, comma 6, del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n.61, è
prorogabile una sola volta
per ulteriori tre anni. La
proroga del termine di
occupazione temporanea
degli |
|
immobili da parte dei
comuni non dà diritto ad
alcun indennizzo. |
|
2. Le spese eccedenti
l'ammontare del contributo,
sostenute dal comune per la
realizzazione dei lavori di
riparazione dei danni e di
ricostruzione di un immobile,
nell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui
all'articolo 3, comma 6, del
citato decreto-legge n.6 del
1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n.61 del 1998, sono assistite
da privilegio speciale e
immobiliare sull'immobile
medesimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2748,
secondo comma, del codice
civile. |
2. Identico. |
|
3. All'articolo 4,
comma 4, del citato
decreto-legge n.6 del 1998,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
n.61 del 1998, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Non costituisce causa di
decadenza l'alienazione
dell'immobile, anche se
perfezionata prima del
completamento degli
interventi di ricostruzione,
a fondazioni o a società a
partecipazione pubblica, a
condizione che l'immobile
venga destinato a pubblici
servizi o a scopi di pubblica
utilità". |
3. Identico. |
|
4. Per gli
interventi di cui alla legge
23 gennaio 1992, n. 32,
relativi ai comuni della
provincia di Foggia, è
attribuito un contributo pari
a 1.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004. A tal fine il
CIPE, su proposta del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, provvede, ai
sensi della citata legge n.
32 del 1992, alla
ripartizione del suddetto
contributo a favore dei
comuni della provincia di
Foggia danneggiati dagli
eventi sismici del
1980-81. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, provvede a |
|
disporre la riapertura
delle operazioni di
rilevamento dei danni
causati, nelle province di
Ascoli Piceno e Macerata,
dalla crisi sismica del 1997
al patrimonio culturale ai
sensi dell'articolo 8 del
citato decreto-legge n. 6 del
1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
61 del 1998, al fine di
consentire il deposito di
nuove istanze di contributo,
per i relativi interventi di
consolidamento e restauro,
nel limite di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. (Ulteriori disposizioni 1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n.488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n.241, è disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco. 3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la |
|
riparazione degli
immobili distrutti o
danneggiati nei comuni della
valle del Belice, colpiti
dagli eventi sismici del
gennaio 1968, sono esenti
dalle imposte di bollo,
registro, ipotecarie e
catastali nonché dalle tasse
di concessione governativa.
Le esenzioni decorrono dal 1^
gennaio 1968 fino al 31
dicembre 2002 e non si fa
luogo a restituzione di
eventuali imposte già pagate.
4. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo,
determinato in 3 milioni di
euro per l'anno 2002, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
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1. All'articolo 120 del
testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) dopo il comma
1 è inserito il seguente: |
soppressa |
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"1-bis. L'azionista
privato, qualora sia in
possesso dei requisiti di
qualificazione stabiliti
dalle vigenti norme
legislative e regolamentari
in materia di lavori
pubblici, può eseguire i
lavori di competenza della
società nei limiti della
propria qualificazione"; |
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b) il comma 2 è
sostituito dal seguente: |
a) identica; |
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"2. Le società di
trasformazione urbana
provvedono alla preventiva
acquisizione degli immobili
interessati dall'intervento,
alla trasformazione e alla
commercializzazione degli
stessi. Le acquisizioni |
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possono avvenire
consensualmente o tramite
ricorso alle procedure di
esproprio da parte del
comune"; |
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c) il comma 3 è
sostituito dal seguente: |
b) identica. |
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"3. Gli immobili
interessati dall'intervento
di trasformazione sono
individuati con delibera del
consiglio comunale.
L'individuazione degli
immobili equivale a
dichiarazione di pubblica
utilità, anche per gli
immobili non interessati da
opere pubbliche. Gli immobili
di proprietà degli enti
locali interessati
dall'intervento possono
essere conferiti alla società
anche a titolo di
concessione". |
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(Modifiche all'articolo 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "con esclusione" sono inserite le seguenti: ",terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali,"; b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: "attraverso" è sostituita dalle seguenti: "a seguito di"; c) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "delle società dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali"; d) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso; |
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e) al comma 2,
lettera a), dopo il
quarto periodo sono aggiunti
i seguenti: "Il bando di gara
deve garantire che la
disponibilità a qualunque
titolo delle reti, degli
impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali
essenziale per
l'effettuazione del servizio
non costituisca, in alcun
modo, elemento discriminante
per la valutazione delle
offerte dei concorrenti. Il
bando di gara deve altresì
assicurare che i beni di cui
al periodo precedente siano,
indipendentemente da chi ne
abbia, a qualunque titolo, la
disponibilità, messi a
disposizione del gestore
risultato aggiudicatario a
seguito di procedura ad
evidenza pubblica"; f) al comma 2, lettera e), le parole: "strumentali funzionali all'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti: "essenziali per l'effettuazione". |
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1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione
della presente legge. |
Identico. |
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1. Le disposizioni
della presente legge sono
applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e
norme di attuazione, anche
con riferimento alle
disposizioni del titolo V
della parte seconda della
Costituzione, per le parti in
cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto
a quelle già attribuite. |
Identico. |
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