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1. Il Governo è
delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, previa
acquisizione del parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, un decreto
legislativo per il
recepimento della direttiva
98/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
6 luglio 1998, sulla
protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche ed
in conformità alla sentenza
della Corte di giustizia
delle Comunità europee 9
ottobre 2001. Il decreto
legislativo è adottato su
proposta dei Ministri per le
politiche comunitarie, delle
attività produttive, delle
politiche agricole e
forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio,
della salute,
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca e per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto
con i Ministri degli affari
esteri, dell'economia e delle
finanze e della giustizia. |
1. Identico. |
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2. Il decreto legislativo
di cui al comma 1 è
adottato nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
2. Identico: |
| a) prevedere che l'attuazione della direttiva avvenga nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, dalla Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, tenendo conto in particolare del principio dell'equa distribuzione dei benefìci, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), adottato a |
a) identica; |
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a Marrakech il 15
aprile 1994, e non ne
pregiudichi, comunque,
l'osservanza; |
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b) consentire la
possibilità di brevettare: 1) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; 2) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale, purché abbia i requisiti di un'invenzione; |
b) identica; |
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c) prevedere che
un brevetto possa essere
concesso per qualsiasi
applicazione nuova di un
prodotto già
brevettato; |
c) identica; |
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d) prevedere
l'esclusione dalla
brevettabilità del corpo
umano, sin dal momento del
concepimento e nei vari
stadi del suo sviluppo,
nonché l'esclusione dalla
brevettabilità della mera
scoperta di uno degli
elementi del corpo stesso,
ivi compresa la sequenza o la
sequenza parziale di un gene,
al fine di garantire che il
diritto brevettuale sia
esercitato nel rispetto dei
diritti fondamentali sulla
dignità e l'integrità
dell'uomo e dell'ambiente; |
d) identica; |
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e) consentire la
possibilità di brevettare
un'invenzione relativa a un
elemento isolato dal corpo
umano o diversamente
prodotto, mediante un
procedimento tecnico, anche
se la sua struttura è
identica a quella di un
elemento naturale, a
condizione che la sua
funzione e applicazione
industriale siano
concretamente indicate,
descritte e specificatamente
rivendicate. Per
procedimento tecnico si
intende quello che soltanto
l'uomo è capace di mettere in
atto e che la natura di per
se stessa non è in grado di
compiere; |
e) identica; |
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f) confermare
l'esclusione dalla
brevettabilità dei metodi per
il trattamento chirurgico o
terapeutico del corpo umano o
animale e dei metodi di
diagnosi applicati al corpo
umano o animale; |
f) identica; |
| g) prevedere, in conformità ai princìpi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), l'esclusione dalla brevettabilità delle g invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare: |
g) identico: |
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1) tutti i
procedimenti di clonazione
umana; |
1) ogni
procedimento tecnologico che
conduca alla clonazione di un
essere umano, qualunque sia
la tecnica impiegata, il
massimo stadio di sviluppo
programmato dell'organismo
clonato e la finalità della
clonazione; |
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2) i procedimenti di
modificazione dell'identità
genetica germinale
dell'essere umano; |
2) identico; |
|
3) ogni utilizzazione
di embrioni umani, ivi
incluse le linee di cellule
staminali embrionali
umane; |
3) identico; |
|
4) i procedimenti di
modificazione dell'identità
genetica degli animali, atti
a provocare su questi ultimi
sofferenze senza utilità
medica sostanziale per
l'essere umano o l'animale,
nonché gli animali risultanti
da tali procedimenti; |
4) identico; |
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5) le invenzioni
riguardanti protocolli di
screening genetico il
cui sfruttamento conduca ad
una discriminazione o
stigmatizzazione dei soggetti
umani su basi genetiche,
patologiche, razziali,
etniche, sociali ed
economiche, ovvero aventi
finalità eugenetiche; |
5) le invenzioni
riguardanti protocolli di
screening genetico il
cui sfruttamento conduca ad
una discriminazione o
stigmatizzazione dei soggetti
umani su basi genetiche,
patologiche, razziali,
etniche, sociali ed
economiche, ovvero aventi
finalità eugenetiche e non
terapeutiche; |
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h) prevedere che
l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, in sede di
valutazione della
brevettabilità di invenzioni
biotecnologiche, al fine di
garantire quanto previsto
dalla lettera g), possa
richiedere il parere del
Comitato nazionale per la
biosicurezza e le
biotecnologie; |
h) identica; |
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i) prevedere
l'obbligo che la provenienza
del materiale biologico di
origine animale o vegetale,
che sta alla base
dell'invenzione, venga
dichiarata all'atto della
richiesta di brevetto sia in
riferimento al Paese di
origine, consentendo di
accertare il rispetto della
legislazione in materia di
importazione e di
esportazione, sia in
relazione all'organismo
biologico dal quale è stato
isolato; |
i) identica; |
|
l) escludere la
possibilità di brevettare una
semplice sequenza di DNA, una
sequenza parziale di un gene,
utilizzata per produrre una
proteina o una proteina
parziale, salvo che venga
fornita l'indicazione e la
descrizione di una funzione
utile alla valutazione del
requisito dell'applicazione
industriale e che la funzione
corrispondente sia
specificatamente rivendicata;
considerare ciascuna
sequenza autonoma ai fini
brevettuali nel caso di
sequenze sovrapposte
solamente nelle parti non
essenziali all'invenzione; |
l) identica; |
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m) consentire la
brevettabilità di invenzioni
riguardanti piante o animali
ovvero un insieme vegetale,
caratterizzato
dall'espressione di un
determinato gene e non dal
suo intero genoma, se la loro
applicazione non è limitata,
dal punto di vista tecnico,
all'ottenimento di una
determinata varietà vegetale
o razza animale e non siano
impiegati, per il loro
ottenimento, soltanto
procedimenti essenzialmente
biologici; |
m) identica; |
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n) prevedere
l'esclusione della
brevettabilità delle varietà
vegetali e delle razze
animali, nonché dei
procedimenti essenzialmente
biologici di produzione di
animali o vegetali; |
n) identica; |
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o) prevedere
l'esclusione della
brevettabilità delle nuove
varietà vegetali rispetto
alle quali l'invenzione
consista esclusivamente nella
modifica genetica di altra
varietà vegetale, anche se
detta modifica è il frutto di
procedimento di ingegneria
genetica; |
o) identica; |
| p) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per oggetto | p) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per oggetto |
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o utilizza materiale
biologico di origine umana,
la persona da cui è stato
prelevato tale materiale
abbia espresso il proprio
consenso libero e informato
a tale prelievo e
utilizzazione, in base alla
normativa vigente; |
o utilizza materiale
biologico di origine umana,
alla persona da cui è
stato prelevato tale
materiale sia stata
garantita la possibilità di
esprimere preventivamente
il proprio consenso libero
e informato a tale prelievo
e ad ogni sua
utilizzazione, in base
alla normativa vigente; |
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q) prevedere che
nell'ambito della procedura
di deposito di una domanda di
brevetto, se l'invenzione ha
per oggetto o utilizza
materiale biologico
contenente microrganismi o
organismi geneticamente
modificati, debba essere
prodotta una dichiarazione
che garantisca l'avvenuto
rispetto degli obblighi
riguardanti tali
modificazioni, derivanti
dalle normative nazionali o
comunitarie; |
q) identica; |
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r) disciplinare
l'utilizzazione da parte
dell'agricoltore, per la
riproduzione o la
moltiplicazione in proprio
nella sua azienda, di
materiale brevettato di
origine vegetale, prevedendo
che ciò avvenga nel rispetto
di quanto previsto
dall'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 2100/94
del Consiglio, del 27 luglio
1994; |
r) identica; |
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s) prevedere, nel
caso il brevetto richiesto
riguardi parte del genoma di
varietà italiane a
denominazione d'origine
protetta o indicazione
geografica protetta ai sensi
del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, la preventiva
acquisizione del consenso da
parte del Ministero delle
politiche agricole e
forestali, il quale deve
esprimersi obbligatoriamente,
previa consultazione delle
associazioni di produttori di
cui all'articolo 5 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92,
entro novanta giorni dalla
data nella quale sia
pervenuta al Ministero delle
politiche agricole e
forestali la relativa
richiesta. Il consenso si
intenderà comunque prestato
laddove il Ministero non si
sia espresso entro il
suddetto termine di novanta
giorni; |
| s) disciplinare l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro |
t) identica; |
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materiale di riproduzione
di origine animale,
escludendo, in
particolare, la possibilità
della ulteriore vendita del
bestiame in funzione di
un'attività di produzione
commerciale, a meno che gli
animali dotati delle stesse
proprietà siano stati
ottenuti mediante mezzi
esclusivamente biologici e
ferma restando la possibilità
di vendita diretta da parte
dell'allevatore per soggetti
da vita rientranti nella
normale attività agricola; |
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t) prevedere che,
dietro pagamento di un canone
adeguato, venga assicurato il
rilascio di una licenza
obbligatoria a favore: 1) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale; 2) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale; |
u) identica; |
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u) prevedere la
nullità di tutti gli atti
giuridici e delle operazioni
negoziali compiuti in
violazione dei divieti
previsti dal presente
comma. |
v) identica. |
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3. Il Ministro delle
attività produttive, di
concerto con i Ministri della
salute, delle politiche
agricole e forestali,
dell'ambiente e della tutela
del territorio,
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, presenta al
Parlamento ogni anno, a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo emanato in
attuazione della presente
legge, una relazione
sull'applicazione del decreto
medesimo. |
3. Identico. |
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