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1. Al comma 1
dell'articolo 106 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "ad elevato
impatto tecnologico" sono
inserite le seguenti: "ovvero
per il rafforzamento
patrimoniale delle piccole e
medie imprese localizzate
nelle aree dell'obiettivo 1
e dell'obiettivo 2 di
cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999". |
Identico. |
|
1. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile. |
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1. All'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, è aggiunto, in fine,
il seguente comma: |
1. All'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n.46,
e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
|
a) il secondo
comma è sostituito dal
seguente: "Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati"; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
|
"Il Ministro delle
attività produttive provvede
con proprio decreto a
stabilire annualmente la
percentuale delle risorse
riservata in via prioritaria
ai programmi di sviluppo
precompetitivo presentati
dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non può
essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali
disponibili". |
"Il Ministro delle
attività produttive provvede
con proprio decreto,
adottato previo parere
delle regioni interessate,
a stabilire annualmente la
percentuale delle risorse
riservata in via prioritaria
ai programmi di sviluppo
precompetitivo presentati
dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non può
essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali
disponibili". |
|
2. Al fine di
consentire l'approvazione dei
programmi di cui al secondo
comma dell'articolo 14 della
citata legge n.46 del 1982,
come sostituito dal presente
articolo, il Ministero delle
attività produttive può
utilizzare le risorse
derivanti dal rimborso delle
rate di ammortamento dei
finanziamenti già concessi,
in misura pari ad una quota
non superiore al 70 per cento
delle risorse stesse, come
determinata con decreto del
Ministro delle attività
produttive di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze. |
|
(V. articolo
2). |
3. Ai fini della
revoca delle agevolazioni
erogate ai sensi degli
articoli 6 e 12 della legge 5
ottobre 1991, n.317,
l'importo dell'investimento
complessivo agevolabile
comprende anche le somme
riferite alle spese sostenute
per il versamento dell'IVA
connessa all'acquisto dei
beni oggetto di agevolazioni
qualora la disciplina di
attuazione dell'intervento
vigente alla data della
concessione includa anche le
imposte nell'investimento
lordo agevolabile. |
|
4. Al fine di
sostenere programmi di
sviluppo e di innovazione
nelle piccole e medie imprese
dei settori tessile,
dell'abbigliamento e
calzaturiero specificamente
diretti alla ideazione di
nuove collezioni di prodotti,
il Fondo di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio
1982, n.46, e successive
modificazioni, è incrementato
di 2 milioni di euro per il
2002. 5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare. 6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. (Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione 1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei |
|
patti territoriali e
per il finanziamento di nuovi
contratti di programma. Per
il finanziamento di nuovi
contratti di programma una
quota pari al 70 per cento
delle economie è riservata
alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese
nell'obiettivo 1, di cui al
regolamento (CE) n.1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno
1999, e una quota pari al 30
per cento alle aree depresse
del Centro-Nord ricomprese
nell'obiettivo 2, di cui al
citato regolamento (CE)
n.1260/1999. 2. Il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di priorità nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, all'aumento dell'occupazione e al miglioramento della coesione sociale. 3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attività produttive utilizza le risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti. 4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n.415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n.1260/1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento. |
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|
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|
1. Per accelerare la
definizione dei programmi di
investimento agevolati ai
sensi della legge 1^
marzo 1986, n. 64, e
delle altre normative per
l'intervento straordinario
per il Mezzogiorno, con
regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Ministro delle attività
produttive, sono fissati
termini perentori per gli
adempimenti a carico delle
imprese e degli istituti
istruttori il cui mancato
rispetto può essere
sanzionato con la revoca
delle agevolazioni. Con lo
stesso regolamento può
essere prevista, fra l'altro,
l'utilizzazione di
dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 2000,
n. 445, nonché di relazioni
standardizzate. |
1. Per accelerare la
definizione dei programmi di
investimento agevolati ai
sensi della legge 1^ marzo
1986, n.64, e delle altre
normative per l'intervento
straordinario per il
Mezzogiorno, il
Ministro delle attività
produttive, con proprio
decreto di natura non
regolamentare adottato previo
parere delle regioni
interessate, definisce
procedure semplificate per la
concessione definitiva delle
agevolazioni e fissa
termini perentori per gli
adempimenti a carico delle
imprese e degli istituti
istruttori il cui mancato
rispetto può essere
sanzionato con la revoca
delle agevolazioni. Con lo
stesso provvedimento
può essere prevista, fra
l'altro, l'utilizzazione di
dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 2000,
n.445, nonché di relazioni
standardizzate. |
|
2. A seguito
dell'emissione dei
provvedimenti di concessione
definitiva il Ministero delle
attività produttive effettua
controlli sui programmi di
investimento destinatari
degli interventi. |
2. Identico. |
|
3. In caso di
pendenza, in capo ai legali
rappresentanti delle imprese
beneficiarie, di procedimenti
penali per reati attinenti
alle agevolazioni di cui alla
legge 1^ marzo 1986, n.
64, per i quali è stato
disposto il rinvio a
giudizio, i competenti uffici
del Ministero delle attività
produttive devono
sospendere l'iter
procedurale delle pratiche
di agevolazione fino al
passaggio in giudicato della
sentenza. |
3. Identico. |
|
|
|
| 1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come |
1. Identico: |
|
sostituito dall'articolo 12,
comma 7, della legge 5 marzo
2001, n. 57, è sostituito dal
seguente: |
|
"3. L'importo
della partecipazione è
determinato, per una quota
pari al 5 per cento delle
risorse disponibili, in
relazione al numero delle
società finanziarie che hanno
presentato domanda di
partecipazione; per una quota
pari al 50 per cento, in
relazione a quelle, fra le
società finanziarie
suddette, che, alla data
del 31 dicembre 2000, hanno
iscritte nel proprio bilancio
partecipazioni assunte ai
sensi del presente titolo;
e, per la restante
quota, da importi
proporzionali ai valori delle
partecipazioni assunte ai
sensi del medesimo titolo
come risultanti dall'ultimo
bilancio approvato". |
"3. Per gli anni
2002 e 2003, a valere sulle
risorse assegnate per i
medesimi esercizi,
l'importo della
partecipazione è determinato,
per una quota pari al 5 per
cento delle risorse
disponibili, in relazione al
numero delle società
finanziarie che hanno
presentato domanda di
partecipazione e per
una quota pari al 20
per cento fra le società
suddette, che, alla data del
31 dicembre 2000, hanno
iscritte nel proprio bilancio
partecipazioni assunte ai
sensi del presente titolo;
per la restante quota, da
importi proporzionali ai
valori a patrimonio netto
delle partecipazioni in
essere o dismesse da ciascuna
società finanziaria, come
risultanti dall'ultimo
bilancio approvato. A
decorrere dal 1^ gennaio
2004, l'importo della
partecipazione è determinato
per una quota pari al 5 per
cento delle risorse
disponibili in relazione al
numero delle società
finanziarie che hanno
presentato domanda di
partecipazione e, per la
restante quota, in
proporzione ai valori a
patrimonio netto delle
partecipazioni in essere o
dismesse nonché dei
finanziamenti e delle
agevolazioni finanziarie
erogati ai sensi della
presente legge, come
risultanti dall'ultimo
bilancio approvato". |
|
1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, |
|
anche per i soggetti che,
in caso di perdite di
esercizio, abbiano investito
nella realizzazione di
infrastrutture di rete a
larga banda, fatturando, al
netto delle predette spese di
investimento, un importo
inferiore a 100 milioni di
euro nell'anno di riferimento
per il computo del
contributo. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop. 3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.171, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
(V., in diversa
formulazione, l'articolo 36,
comma 3, capoverso
2-bis) |
a) al comma
2-bis sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ",
compresi le Forze di polizia,
i servizi di ambulanza e i
vigili del fuoco"; |
|
b) dopo il comma
2-bis è aggiunto il
seguente: |
|
(V. articolo 36, comma 3,
capoverso 2-ter) |
"2-ter. La
violazione degli obblighi di
cui al comma 2-bis
comporta l'applicazione di
una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a
50.000 euro". |
|
|
|
|
1. I commissari
straordinari nominati nelle
procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate
dal decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, cessano
dall'incarico il sessantesimo
giorno successivo alla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
Identico. |
|
2. Entro la data di
cui al comma 1, i commissari
provvedono a consegnare al
competente ufficio del
Ministero delle attività
produttive il rendiconto
della loro intera gestione e
la relazione sull'attività
svolta. Valutati il
rendiconto e la relazione
sull'attività svolta
presentati, il Ministero
delle attività produttive
determina il compenso al
commissario o ai commissari
cessati, tenuto conto dei
criteri di cui al decreto del
Ministro di grazia e
giustizia 28 luglio 1992, n.
570, nonché dell'ammontare
dei compensi dai medesimi
percepiti nel corso della
procedura. 3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario. 4. L'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è abrogato. |
|
|
|
| 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, | 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, di cui all'articolo 1 della raccomandazione |
|
del 3 aprile
1996, specie nelle aree
depresse, è autorizzata la
spesa di 5.620.000 euro per
l'anno 2002, di 7.950.000
euro per l'anno 2003 e di
9.240.000 euro per l'anno
2004. |
96/280/CE della
Commissione, del 3 aprile
1996, specie nelle aree
depresse, è autorizzata la
spesa di 10.620.000
euro per l'anno 2002, di
12.950.000 euro per
l'anno 2003 e di 9.240.000
euro per l'anno 2004. |
|
2. I criteri per la
realizzazione degli
interventi di cui al comma 1
sono stabiliti con
provvedimento amministrativo
del Ministro delle attività
produttive, sentiti i
Ministri per l'innovazione e
le tecnologie e delle
comunicazioni. |
2. I criteri per la
realizzazione degli
interventi di cui al comma 1
sono stabiliti con
provvedimento amministrativo
del Ministro delle attività
produttive, sentiti i
Ministri dell'economia e
delle finanze, per
l'innovazione e le tecnologie
e delle comunicazioni,
nonché le regioni
interessate. |
|
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività
produttive. |
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, si provvede, per
l'anno 2002, mediante
riduzione dello stanziamento
previsto dal comma 3
dell'articolo 103 della legge
23 dicembre 2000, n. 388; per
l'anno 2003, quanto a euro
5.000.000, mediante riduzione
dello stanziamento previsto
dal medesimo comma 3
dell'articolo 103 della
citata legge n.388 del 2000
e, quanto a euro 7.950.000,
mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività
produttive; per l'anno
2004, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
attività produttive. 4. All'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo, le parole: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,"; le parole: "il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri"; le parole: "lire |
|
10.000.000" sono
sostituite dalle seguenti:
"2.500 euro"; al quarto
periodo, le parole da: "le
imprese del credito" fino a:
"della carta di credito
formativa e che" sono
soppresse. 5. All'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388, all'ultimo periodo, le parole: "per le medesime finalità" sono sostituite dalle seguenti: "per la continuazione del suddetto programma "PC per gli studenti" nell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attività produttive". 6. Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: " 54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, è versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto". |
|
|
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| 1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al | 1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al |
|
fondo di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, sono utilizzate
dal Ministero delle attività
produttive per il
finanziamento dei programmi
di innovazione tecnologica
previsti dallo stesso
articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46,
limitatamente ai programmi
svolti dalle imprese ubicate
nelle aree territoriali
individuate dalla decisione
della Commissione europea del
13 marzo 2000 come
destinatarie degli aiuti a
finalità regionale di cui
alla deroga prevista
dall'articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e
c), del Trattato
istitutivo della Comunità
europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam, di cui
alla legge 16 giugno 1998, n.
209. |
fondo di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio
1982, n.46, sono utilizzate
dal Ministero delle attività
produttive, previo parere
delle regioni interessate,
per il finanziamento dei
programmi di innovazione
tecnologica previsti dallo
stesso articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n.46,
limitatamente ai programmi
svolti dalle imprese ubicate
nelle aree territoriali
individuate dalla decisione
della Commissione europea del
13 marzo 2000, concernente
l'approvazione della Carta
italiana degli aiuti a
finalità regionale per il
periodo 2000-2006, come
destinatarie degli aiuti a
finalità regionale di cui
alla deroga prevista
dall'articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e
c), del Trattato
istitutivo della Comunità
europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam, di cui
alla legge 16 giugno 1998,
n. 209. |
|
|
|
1. Ai fini dello
sviluppo del programma di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio
1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
56 del 9 marzo 1994, il
termine previsto dal comma 1
dell'articolo 57 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è
prorogato al 30 giugno
2002. Le risorse finanziarie
previste dal comma 2 del
medesimo articolo 57 sono
integrate con l'importo di
12.911.000 euro a valere
sulle agevolazioni
finanziarie di cui
all'articolo 8, comma 3, del
citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio
1994, e da erogare con le
modalità previste dal comma 3
del citato articolo 57 della
legge 27 dicembre 1997, n.
449. |
(V. articolo 11, comma
2). |
|
|
|
| 1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 |
1. Identico. |
|
dicembre 1985, n. 808,
all'articolo 5 del
decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, agli
articoli 1 e 2 della legge 11
maggio 1999, n. 140, e
all'articolo 144, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, realizzati e gestiti
per mezzo di agenzie o enti,
di diritto pubblico o
privato, istituiti nel
contesto di accordi
internazionali ratificati
dallo Stato ai sensi
dell'articolo 80 della
Costituzione, possono
accedere agli stanziamenti
disposti dalle norme
citate. |
|
2. I programmi di cui
al comma 1 sono individuati
dal Ministro delle attività
produttive, di concerto con
il Ministro della difesa, e
gli importi relativi a
ciascun anno di costo
gravano, nei limiti massimi
del 15 per cento delle quote
autorizzate a norma
dell'articolo 11, comma 3,
lettera c), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni,
sulla parte disponibile dello
stanziamento. |
2. Identico. |
|
3. Il Ministro delle
attività produttive è
autorizzato ad intervenire,
con le modalità e le
procedure di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 11
maggio 1999, n. 140, e a
valere sui fondi indicati
dallo stesso comma, per
consentire la disponibilità,
al Ministero della difesa,
dei beni necessari per la
realizzazione dei prodotti
dei settori di cui
all'articolo 1, comma 1,
lettera a), della
citata legge n. 140 del 1999,
mediante assegnazione in
comodato dei beni stessi a
qualificati operatori del
settore, in modo da
costituire presso di essi la
base produttiva necessaria
per ogni caso di emergenza
della difesa nazionale. |
3. Identico. |
|
|
| 1. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, |
4. Identico. |
|
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, volti a
favorire la
razionalizzazione,
ristrutturazione e
riconversione produttiva nel
campo civile e duale delle
imprese operanti nel settore
della produzione di materiali
di armamento, è determinato
come segue: a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili; b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili. |
|
|
|
|
1. Il comma 64
dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
"64. I comuni
possono cedere in proprietà
le aree già concesse in
diritto di superficie
nell'ambito dei piani delle
aree destinate a insediamenti
produttivi di cui
all'articolo 27 della legge
22 ottobre 1971, n. 865. Il
corrispettivo delle aree
cedute in proprietà è
determinato con delibera del
consiglio comunale, in misura
pari alla differenza tra il
valore delle aree da cedere
direttamente in diritto di
proprietà e quello delle aree
da cedere in diritto di
superficie, valutati al
momento della trasformazione
di cui al presente comma,
con possibilità di incremento
fino ad un massimo del 50 per
cento di tale
differenza". |
"64. I comuni
possono cedere in proprietà
le aree già concesse in
diritto di superficie
nell'ambito dei piani delle
aree destinate a insediamenti
produttivi di cui
all'articolo 27 della legge
22 ottobre 1971, n.865. Il
corrispettivo delle aree
cedute in proprietà è
determinato con delibera del
consiglio comunale, in misura
non inferiore alla
differenza tra il valore
delle aree da cedere
direttamente in diritto di
proprietà e quello delle aree
da cedere in diritto di
superficie, valutati al
momento della trasformazione
di cui al presente comma.
La proprietà delle
suddette aree non può essere
ceduta a terzi nei cinque
anni successivi
all'acquisto". |
|
(V. articolo
9). |
2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n.449, è differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di |
|
20.000.000 di euro
e sono erogate con le
modalità previste dal comma 3
del citato articolo 57 della
legge n.449 del 1997. A
tal fine è
corrispondentemente ridotto
l'importo dell'autorizzazione
di spesa di cui
all'articolo 8, comma 3, del
citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio
1994. |
|
|
|
|
1. Ai fini della
realizzazione di un programma
di razionalizzazione del
comparto delle fonderie di
ghisa e di acciaio è
autorizzato lo stanziamento
di 12.900.000 euro per l'anno
2002 e di 15.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2003 e
2004. |
1. Ai fini della
realizzazione di un programma
di razionalizzazione del
comparto delle fonderie di
ghisa e di acciaio è
autorizzato lo stanziamento
di 11.900.000 euro per
l'anno 2002 e di
13.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2003 e
2004. |
|
2. Il programma di cui
al comma 1 è diretto, nel
rispetto della normativa
comunitaria in materia di
aiuti di Stato, al
perseguimento delle seguenti
finalità: |
2. Identico: |
|
a) promuovere una
migliore qualificazione della
produzione, anche attraverso
una riduzione della capacità
produttiva in esubero e
lo sviluppo di condizioni
favorevoli alla sua
concentrazione nelle imprese
che presentano più elevati
livelli di competitività; |
a) promuovere una
migliore qualificazione della
produzione, anche attraverso
la riorganizzazione
della capacità produttiva e
lo sviluppo di condizioni
favorevoli alla sua
concentrazione nelle imprese
che presentano più elevati
livelli di competitività; |
|
b) favorire
migliori forme di
collegamento fra la domanda e
l'offerta; |
b) identica; |
|
c) favorire la
rilocalizzazione delle
imprese per le quali
sussistano problemi di
compatibilità ambientale con
il territorio in cui sono
situati i loro
stabilimenti. |
c) favorire la
rilocalizzazione delle
imprese per le quali
sussistano problemi di
compatibilità ambientale con
il territorio in cui sono
situati i loro
stabilimenti, in base a
quanto stabilito dal decreto
legislativo 4 agosto 1999,
n.372, recante attuazione
della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e
riduzione integrate
dell'inquinamento; |
|
d) favorire
l'innovazione tecnologica
volta alla riduzione delle
fonti inquinanti e
all'aumento del risparmio
energetico. |
|
3. Con decreto del
Ministro delle attività
produttive, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti le
modalità e i criteri per la
realizzazione del programma
di cui al comma 1. |
3. Identico. |
|
4. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, come determinato
dal comma 1, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
attività produttive. |
4. Identico. |
|
(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di 1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n.188, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n.188 del 1990. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, |
|
allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. |
|
(Accelerazione delle 1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici, da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, è autorizzato a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, sentite le
competenti Commissioni
parlamentari, uno o più
decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di
proprietà |
1. Identico: |
|
industriale, nel rispetto
dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
|
a) ripartizione
della materia per settori
omogenei e coordinamento,
formale e sostanziale, delle
disposizioni vigenti per
garantire coerenza giuridica,
logica e sistematica; |
a) identica; |
|
b) adeguamento
della normativa alla
disciplina internazionale
e comunitaria
intervenuta; |
b) identica; |
|
c) revisione e
armonizzazione della
protezione del diritto
d'autore sui disegni e
modelli con la tutela della
proprietà industriale, con
particolare riferimento alle
condizioni alle quali essa è
concessa, alla sua estensione
e alle procedure per il
riconoscimento della
sussistenza dei requisiti; |
c) identica; |
|
d) adeguamento
della disciplina alle moderne
tecnologie informatiche; |
d) identica; |
|
e) riordino e
potenziamento della struttura
istituzionale preposta alla
gestione della normativa, con
previsione dell'estensione
della competenza anche alla
tutela del diritto d'autore
sui disegni e modelli, anche
con attribuzione di autonomia
amministrativa, finanziaria e
gestionale; |
e) identica; |
|
f) introduzione
di appositi strumenti di
semplificazione e riduzione
degli adempimenti
amministrativi; |
f) identica; |
|
g)
delegificazione e rinvio
alla normazione regolamentare
della disciplina dei
procedimenti amministrativi
secondo i criteri di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59. |
g) identica; |
|
h) previsione che
la rivelazione o l'impiego di
conoscenze ed esperienze
tecnico-industriali,
generalmente note e
facilmente accessibili agli
esperti e operatori del
settore, non costituiscono
violazioni di segreto
aziendale. |
| 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. A seguito | 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga |
|
della deliberazione
preliminare del Consiglio dei
ministri, sugli schemi di
decreto legislativo è
acquisito il parere del
Consiglio di Stato. |
all'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n.400,
a seguito della
deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sugli
schemi di decreto legislativo
è acquisito il parere del
Consiglio di Stato. |
|
3. Dall'attuazione
della delega di cui al
presente articolo non
deriveranno nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio
dello Stato. |
3. Dall'attuazione della
delega di cui al presente
articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio
dello Stato. |
|
|
|
| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e diritto d'autore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: |
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
sentite le competenti
Commissioni parlamentari, uno
o più decreti legislativi
diretti ad assicurare una più
rapida ed efficace
definizione dei procedimenti
giudiziari in materia di
marchi nazionali e
comunitari, brevetti
d'invenzione e per nuove
varietà vegetali, modelli di
utilità, disegni e
modelli e diritto d'autore
nonché di fattispecie di
concorrenza sleale
interferenti con la tutela
della proprietà industriale e
intellettuale, secondo i
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
|
a) istituire
presso un numero
ristretto, comunque non
superiore a otto, di
tribunali e di altrettante
corti d'appello, sezioni
specializzate per la
trattazione delle
controversie riguardanti le
materie indicate, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio
dello Stato né incrementi di
dotazioni organiche; |
a) istituire
presso i tribunali e le
corti d'appello di Bari,
Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino,
Trieste e Venezia sezioni
specializzate a
composizione collegiale
per la trattazione delle
controversie riguardanti le
materie indicate, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio
dello Stato né incrementi di
dotazioni organiche; |
|
b) prevedere
altresì che nelle materie
indicate le competenze
riservate dalle leggi vigenti
al presidente del tribunale e
al presidente della corte
d'appello spettino al
presidente delle rispettive
sezioni specializzate, senza
oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato né
incrementi di dotazioni
organiche; |
b) identica; |
|
c) attribuire
alle sezioni specializzate di
cui alla lettera a) la
pertinente competenza
territoriale. |
c) identica. |
|
2. I decreti
legislativi di cui al comma 1
sono adottati dal Governo su
proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con i
Ministri delle attività
produttive e dell'economia e
delle finanze. |
|
2. Nell'emanare le
necessarie disposizioni
transitorie, il Governo avrà
cura di evitare che le
sezioni specializzate di cui
al comma 1, lettera a),
siano gravate da un carico
iniziale di procedimenti che
ne impedisca l'efficiente
avvio. |
3. Identico. |
|
4. Entro due anni
dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può
adottare un decreto
legislativo volto a rivedere
la dislocazione delle sezioni
specializzate di cui alla
lettera a) del comma 1
in conseguenza della
rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali
degli uffici giudiziari con
l'osservanza delle modalità e
dei princìpi e criteri
direttivi indicati nei commi
1 e 2. |
|
|
|
|
1. Ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 2, numero 4),
della legge 22 aprile 1941,
n. 633, come modificato
dall'articolo 22 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001,
n. 95, la denuncia di cui
all'articolo 28 della
medesima legge n. 633 del
1941 deve essere effettuata
contestualmente alla domanda
di registrazione del disegno
o modello, o comunque prima
del rilascio della
registrazione. |
1. Ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 2, numero
10), della legge 22
aprile 1941, n. 633, la
denuncia di cui all'articolo
28 della medesima legge n.
633 del 1941 deve essere
effettuata contestualmente
alla domanda di registrazione
del disegno o modello, o
comunque prima del rilascio
della registrazione. |
|
2. Per le
registrazioni già concesse e
non ancora scadute, la
denuncia di cui al comma 1
deve essere effettuata entro
tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
2. Identico. |
|
3. I diritti di
utilizzazione economica del
disegno o modello protetto
dal diritto d'autore durano
fino al termine del
venticinquesimo anno dopo la
morte dell'autore. |
|
|
|
| 1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa |
Identico. |
|
in materia di proprietà
industriale, con particolare
riguardo all'evoluzione del
sistema nazionale e
internazionale di tutela,
nonché alle programmate
modifiche del riassetto
organizzativo, è autorizzata
la spesa di 4.015.000 euro
per l'anno 2002 e di
1.135.000 euro per l'anno
2003. 2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. |
|
|
|
|
|
|
|
1. All'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, dopo la
lettera d) è aggiunta
la seguente: |
1. Identico. |
|
"d-bis) gli
eventuali importi delle
franchigie, richiesti
dalle imprese di
assicurazione, non
corrisposti
dall'assicurato". |
|
2. Al fine di garantire
il recupero delle somme della
franchigia le compagnie
possono pattuire con
l'assicurato idonee forme di
garanzia senza costi
aggiuntivi. |
2. Al fine di garantire
il recupero delle somme della
franchigia di cui alla
lettera d-bis)
dell'articolo 2, comma 1,
del citato decreto-legge n.
857 del 1976, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
39 del 1977, introdotta dal
comma 1 del presente
articolo, le compagnie
possono pattuire con
l'assicurato idonee forme di
garanzia senza costi
aggiuntivi. 3. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato. |
|
|
|
|
1. Per la determinazione
dei premi e delle riserve
tecniche relativi al ramo RC
auto, anche al fine di
agevolare l'esercizio dei
poteri di controllo da parte
dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse
collettivo (ISVAP),
l'assicuratore individua un
attuario incaricato. |
1. Identico. |
|
2. Entro tre mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
con decreto del Ministro
delle attività produttive ai
sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentito
l'ISVAP, è regolamentata
l'attività dell'attuario
incaricato. |
|
|
|
|
1. Al fine di
consentire la realizzazione
dei compiti attribuiti al
Ministero delle attività
produttive, l'ISVAP è tenuto
a comunicare su richiesta
dello stesso Ministero e in
deroga a quanto disposto
dall'articolo 5, secondo
comma, della legge 12
agosto 1982, n. 576, dati,
informazioni e notizie
relativi alle tariffe
dell'assicurazione
obbligatoria della
responsabilità civile
derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei
natanti. |
1. Identico. |
|
2. Per le finalità
di cui al comma 1, è
istituito presso il Ministero
delle attività produttive un
comitato di esperti in
materia di assicurazione
obbligatoria della
responsabilità civile
derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei
natanti con il compito di
monitorare gli incrementi
tariffari praticati dalle
imprese di assicurazione
operanti nel territorio della
Repubblica. Con decreto del
Ministro delle attività
produttive, di natura non
regolamentare, sono stabiliti
i criteri per la costituzione
e il funzionamento del
comitato di cui al presente
comma. |
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato |
|
incidenti. Con decreto
del Ministro delle attività
produttive, da emanare
entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, sono
regolamentati la
costituzione e il
funzionamento del comitato
di esperti, fermo restando
che ai predetti esperti non
possono essere attribuiti
alcuna indennità o emolumento
comunque denominato. |
|
3. Dall'attuazione
del comma 2 non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello
Stato. |
3. Identico. |
|
4. Il comma
5-quater dell'articolo
2 del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137, come
modificato dal comma 4
dell'articolo 2 della legge 5
marzo 2001, n. 57, è
sostituito dal seguente: |
4. Identico. |
|
"5-quater. Allo
scopo di rendere più efficace
la prevenzione e il contrasto
di comportamenti fraudolenti
nel settore delle
assicurazioni obbligatorie
per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, è
istituita presso l'ISVAP una
banca dati dei sinistri ad
essi relativi. L'ISVAP rende
pienamente operativa la banca
dati a decorrere dal 1^
gennaio 2001. Da tale data
ciascuna compagnia è tenuta a
comunicare all'ISVAP i dati
riguardanti i sinistri dei
propri assicurati, secondo
apposite modalità stabilite
dallo stesso ISVAP. I
predetti dati relativi alle
compagnie di assicurazione
che operano nel territorio
della Repubblica in regime di
libera prestazione dei
servizi o in regime di
stabilimento sono richiesti
dall'ISVAP alle rispettive
autorità di controllo dei
vari Stati membri dell'Unione
europea. I costi di gestione
della banca dati sono
ripartiti tra le compagnie di
assicurazione con gli stessi
criteri di ripartizione dei
costi di vigilanza
dell'ISVAP". |
|
5. All'articolo 5,
comma 6, della legge 5 marzo
2001, n. 57, le parole: "con
decreto del Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato" sono
sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro
delle attività
produttive". |
| 5. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 |
6. Identico. |
|
maggio 2000, n. 137, è
abrogato. Eventuali atti
procedimentali adottati
dall'ISVAP, ai sensi della
disposizione predetta, sono
da considerare privi di
efficacia. |
|
(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a 1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n.990, è sostituito dal seguente: "Art. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica. 2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale. 3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza. 5. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata". |
|
2. I primi due
periodi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 5 marzo
2001, n.57, sono
soppressi. 3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Modalità di risarcimento 1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n.857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n.39, si applica anche nel caso di danni a persona. 2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: "Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione". 3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente: "4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato". |
|
4. Entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
con decreto del Ministro
della salute, di concerto con
il Ministro delle attività
produttive, il Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro della
giustizia, si provvede alla
predisposizione di una
specifica tabella unica su
tutto il territorio dello
Stato: a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. (Modifica dell'articolo 1. L'articolo 642 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa". |
|
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella forma-zione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata". (Disposizioni per la 1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole: "e recare l'indicazione" sono inserite le seguenti: "del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e". 2. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole: "La richiesta deve contenere" sono inserite le seguenti: "l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e". |
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1. Per garantire a mezzo
del potenziamento delle
infrastrutture internazionali
lo sviluppo del sistema del
gas naturale, la sicurezza
degli approvvigionamenti e la
crescita del mercato
energetico, sono concessi
contributi per il
potenziamento e la
realizzazione di
infrastrutture di
approvvigionamento di gas
naturale da Paesi esteri, in
particolare per la
costruzione del metanodotto
dall'Algeria in Italia
attraverso la Sardegna,
per la realizzazione di
terminali di rigassificazione
e per l'avvio degli studi per
la realizzazione di un
elettrodotto dal Nord Africa
all'Italia. |
1. Per garantire a mezzo
del potenziamento delle
infrastrutture internazionali
lo sviluppo del sistema del
gas naturale, la sicurezza
degli approvvigionamenti e la
crescita del mercato
energetico, sono concessi
contributi per il
potenziamento e la
realizzazione di
infrastrutture di
approvvigionamento,
trasporto e stoccaggio di
gas naturale da Paesi esteri,
in particolare per la
costruzione del metanodotto
dall'Algeria in Italia
attraverso la Sardegna,
per la realizzazione di
terminali di rigassificazione
e per l'avvio degli studi per
la realizzazione di un
elettrodotto dal Nord Africa
all'Italia. |
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2. Il riconoscimento,
ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, di riserve di
capacità di accesso alle
nuove infrastrutture di cui
al comma 1 a soggetti che
realizzano tali
infrastrutture è disposto
sino al raggiungimento di un
livello di nuova capacità
complessiva nazionale di
importazione, determinato per
tipologie di infrastrutture
dal Ministero delle attività
produttive, tenendo conto
delle finalità di cui al
medesimo comma 1. |
2. I soggetti che
investono nella realizzazione
di nuovi gasdotti di
importazione di gas naturale,
di nuovi terminali di
rigassificazione e di nuovi
stoccaggi in sotterraneo di
gas naturale hanno diritto di
allocare, in regime di
accesso di cui alla direttiva
98/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, una quota
pari all'80 per cento delle
nuove capacità realizzate,
per un periodo pari a venti
anni. |
|
3. Il finanziamento
degli interventi è approvato
con delibera del Comitato
interministeriale per la
programmazione economica, su
proposta del Ministro delle
attività produttive. |
3. Il finanziamento
degli interventi è approvato
con delibera del CIPE,
su proposta del Ministro
delle attività produttive. |
| 4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9.000.000 di euro per l'anno 2002, di 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 77.000.000 di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità | 4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità |
|
previsionale di base di
conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività
produttive. |
previsionale di base di
conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
gli accantonamenti
relativi al Ministero
delle attività produttive,
quanto a 9.000.000 di euro
per l'anno 2002, a 34.519.000
euro per l'anno 2003 e a
59.051.000 euro per l'anno
2004, ed al Ministero
dell'economia e delle
finanze, quanto a 9.000.000
di euro per l'anno 2002, a
45.000.000 di euro per l'anno
2003 e a 77.000.000 di euro
per l'anno 2004. |
|
(Misure per incrementare 1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n.324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2001. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. |
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|
|
|
1. Il fondo per la
razionalizzazione della rete
di distribuzione dei
carburanti, istituito
dall'articolo 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, è integrato, per
l'anno 2002, attraverso un
contributo calcolato su ogni
litro di carburante per
autotrazione venduto negli
impianti di distribuzione a
carico dei titolari di
autorizzazione e dei gestori
dei medesimi impianti nella
misura e secondo le
condizioni, modalità e
termini stabiliti con
provvedimento del Ministro
delle attività produttive, da
emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
1. Il fondo per la
razionalizzazione della rete
di distribuzione dei
carburanti, istituito
dall'articolo 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998,
n.32, è integrato, per l'anno
2002, fermo restando
quanto previsto all'articolo
2 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 24
febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n.80 del 7
aprile 1999, attraverso un
contributo calcolato su ogni
litro di carburante per
autotrazione venduto negli
impianti di distribuzione a
carico dei titolari di
autorizzazione e dei gestori
dei medesimi impianti nella
misura e secondo le
condizioni, modalità e
termini stabiliti con
provvedimento del Ministro
delle attività produttive, da
emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
|
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|
|
1. Per i gasdotti
sottomarini di importazione
di gas naturale da Stati non
appartenenti all'Unione
europea ubicati nel mare
territoriale e nella
piattaforma continentale
italiana, le modalità di
applicazione delle
disposizioni del decreto
legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, sono demandate ad
accordi tra lo Stato italiano
e gli altri Stati
interessati, comunque nel
rispetto della direttiva
98/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, sentite le
imprese di trasporto
interessate.
Conseguentemente, a decorrere
dall'anno termico 1^ ottobre
2002-30 settembre 2003, le
tariffe di trasporto
determinate ai sensi
dell'articolo 23 dello stesso
decreto legislativo per la
rete nazionale dei gasdotti
non si applicano alla parte
di tali gasdotti ubicata
entro il mare territoriale
italiano. |
Identico. |
| 2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad |
|
effettuare le eventuali
compensazioni tra i soggetti
interessati, al fine di
conseguire quanto disposto
dal comma 1 per l'anno
termico 1^ ottobre 2001-30
settembre 2002. |
|
|
|
|
1. Il contributo già
previsto dall'articolo 111
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, a favore dell'Ente
per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente
(ENEA), è rideterminato nella
misura di 25.822.844 euro per
l'anno 2002 e di 20.658.275
euro per l'anno 2003. |
1. Il primo
periodo del comma 2
dell'articolo 111 della
legge 23 dicembre 2000,
n.388, è sostituito dal
seguente: "Per le finalità di
cui al comma 1, è assegnato
all'ENEA un contributo
straordinario nella misura
di 25.822.844 euro per l'anno
2002 e di 20.658.275 euro per
l'anno 2003 da impiegare,
in misura pari almeno ad un
terzo, per la realizzazione
degli interventi nel settore
dell'uso efficiente
dell'energia, definiti da un
apposito accordo di programma
tra il Ministro delle
attività produttive e
l'ENEA". |
|
2. L'erogazione della
quota prevista per l'anno
2002 avviene su presentazione
della relazione di cui al
comma 3 del citato articolo
111, nella quale sono
indicati lo sviluppo della
ricerca e lo stato di
avanzamento della
realizzazione del progetto
dimostrativo di potenza
rispetto al semestre
precedente. |
2. L'erogazione della
quota prevista per l'anno
2002 avviene su presentazione
della relazione di cui al
comma 3 del citato articolo
111 della legge n. 388 del
2000, nella quale sono
indicati lo sviluppo della
ricerca e lo stato di
avanzamento della
realizzazione del progetto
dimostrativo di potenza
nel campo del solare
termico e delle celle
combustibili rispetto al
semestre precedente. |
|
3. Il Ministro delle
attività produttive valuta,
sentiti i Ministri
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca e dell'ambiente e
della tutela del territorio,
la relazione e le successive
fasi di realizzazione del
programma e dispone la
liquidazione del contributo
per l'intero o per la quota
riferita allo stato di
avanzamento. |
3. Identico. |
|
4. Nella fase di
realizzazione del progetto
dimostrativo di potenza
devono essere previamente
indicati i soggetti con i
quali è realizzato l'impianto
e il relativo impegno
finanziario. |
4. Identico. |
|
|
|
|
1. L'iscrizione
all'elenco dei prodotti
esplodenti riconosciuti
idonei all'impiego |
Identico. |
|
per attività estrattive
di cui all'articolo 299 del
decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, avviene a seguito di
pagamento di un canone annuo,
da determinare con decreto
del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministero delle
attività produttive. Tale
somma è versata all'entrata
del bilancio dello Stato per
essere riassegnata, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, nella misura del 50
per cento al fondo da
istituire nell'ambito di
apposita unità previsionale
di base dello stato di
previsione del Ministero
delle attività produttive. 2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo di cui al comma 1. |
|
|
|
|
1. All'articolo 1,
comma 1, terzo periodo, della
legge 21 dicembre 2001, n.
443, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", nonché
a fini di garanzia della
sicurezza strategica e di
contenimento dei costi
dell'approvvigionamento
energetico del Paese". |
|
(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del 1. Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attività di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima società sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data |
|
di entrata in vigore
della presente legge e hanno
facoltà di recesso previa
rinuncia ad ogni diritto sul
patrimonio della società e
previo conferimento delle
quote ancora dovute. Le
dichiarazioni di recesso già
comunicate alla Sotacarbo spa
ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, della citata legge
n.140 del 1999, possono
essere revocate entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge. Decorso tale termine,
il recesso si intende
perfezionato con piena
accettazione da parte del
socio recedente delle
condizioni sopra
precisate. (Semplificazione di oneri 1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: "entro un anno dalla data" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime". (Disposizioni in materia di importazione e fornitura 1. Fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonché per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione |
|
non inferiore a 10 MW,
i clienti idonei direttamente
connessi alla rete di
trasmissione nazionale nonché
i clienti idonei dotati, in
ogni singolo sito, di
apparecchiature di distacco
del carico conformi alle
specifiche tecniche definite
dal gestore della rete di
trasmissione nazionale, che
siano in grado di assicurare
il servizio di
interrompibilità istantanea
del carico per la potenza
richiesta, ovvero i clienti
idonei o finali ed i consorzi
di clienti finali in grado di
assicurare il completo
utilizzo della capacità
assegnata, sulla base anche
di contratti pluriennali di
fornitura, per almeno l'80
per cento delle ore annue. Il
Ministro delle attività
produttive definisce con
propri provvedimenti le quote
di capacità riservate per le
assegnazioni prioritarie di
cui al presente comma. 2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto. |
|
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|
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|
1. Per l'effettuazione
dei controlli e del
monitoraggio sulla corretta
destinazione ed utilizzazione
di materie prime e di
semilavorati il cui impiego è
soggetto a specifiche
tipologie di qualificazione
per la tutela della salute e
della sicurezza, le
amministrazioni dello Stato
interessate possono avvalersi
dei reparti speciali
dell'Arma dei carabinieri
o del Corpo della Guardia
di finanza competenti per
materia, previa intesa con i
Ministeri dai quali dipendono
funzionalmente i predetti
reparti. |
Identico. |
|
2. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al
comma 1, i reparti di cui al
medesimo comma 1 hanno
diritto di accesso e di
verifica, secondo le
disposizioni vigenti, presso
i produttori, gli
importatori, i distributori e
gli utilizzatori dei prodotti
di cui al citato comma 1, da
individuare con direttiva del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta delle
amministrazioni
interessate. |
"d) attribuire all'autorità amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale". |
|
|
|
| 1. Per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei prodotti medesimi. Per prodotti alimentari |
|
deteriorabili
s'intendono quelli come tali
definiti da apposito decreto
del Ministro delle attività
produttive. In sede di prima
applicazione delle
disposizioni di cui al
presente articolo, e comunque
fino alla data di entrata in
vigore del suddetto decreto
del Ministro delle attività
produttive, per prodotti
alimentari deteriorabili si
intendono quelli come tali
definibili ai sensi
dell'articolo 1 del decreto
del Ministro della sanità 16
dicembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 1993. In caso di
mancato rispetto del termine
di pagamento il cessionario,
senza necessità di
costituzione in mora, è
tenuto al pagamento di
interessi corrispondenti al
tasso ufficiale di sconto,
maggiorato di sette punti
percentuali, salva
pattuizione tra le parti di
interessi moratori in misura
superiore e salva prova del
danno ulteriore. In ogni caso
la mancata corresponsione del
prezzo entro i termini
pattuiti costituisce titolo
per l'ottenimento di decreto
ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo, ai sensi degli
articoli 633 e seguenti del
codice di procedura
civile. |
|
|
|
|
1. In caso di ritardo
nell'insediamento dei nuovi
consigli delle camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura, al
fine di dare continuità alla
attività degli organi, la cui
composizione assicura la
tutela degli interessi
economici rappresentati dalle
imprese, i consigli
continuano ad esercitare le
loro funzioni fino ad un
massimo di sei mesi a
decorrere dalla loro
scadenza. |
| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio | 2. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio pressso |
|
presso il Ministero delle
attività produttive, pari a
2.580.000 euro annui, è posto
a carico del bilancio di
detto Ministero e il relativo
trattamento previdenziale e
assistenziale resta
disciplinato dagli articoli
2, primo comma, e 3 della
legge 25 luglio 1971, n.
557. |
il Ministero delle
attività produttive, pari a
2.580.000 euro annui,
attualmente sostenuto
dalle camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura, è posto a
carico del bilancio di detto
Ministero e il relativo
trattamento previdenziale e
assistenziale resta
disciplinato dagli articoli
2, primo comma, e 3 della
legge 25 luglio 1971, n.
557. |
|
2. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1
si provvede mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni
2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività
produttive. |
3. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 2, pari a 2.580.000
euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per
gli anni 2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività
produttive. |
|
3. A decorrere dal 1^
gennaio 2003, il trattamento
economico del personale di
cui al comma 1, in posizione
di comando presso altre
amministrazioni, è posto a
carico di queste ultime e il
relativo trattamento
previdenziale e assistenziale
resta disciplinato dagli
articoli 2, primo comma, e 3
della legge 25 luglio 1971,
n. 557. |
4. A decorrere
dal 1^ gennaio 2003, il
trattamento economico del
personale di cui al comma
2, in posizione di
comando presso altre
amministrazioni, è posto a
carico di queste ultime e il
relativo trattamento
previdenziale e assistenziale
resta disciplinato dagli
articoli 2, primo comma, e 3
della legge 25 luglio 1971,
n. 557. |
|
4. Con decorrenza 1^
gennaio 2003, il personale di
cui al comma 1 è disciplinato
dal contratto collettivo
nazionale di lavoro dei
dipendenti del comparto
Ministeri, fatto salvo, sotto
forma di assegno personale
non riassorbibile, il
maggiore trattamento
economico in godimento alla
stessa data. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato
in 44.415 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante utilizzo delle
proiezioni per gli anni 2003
e 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando, per l'anno 2003,
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e
delle finanze e, per l'anno
2004, l'accantonamento
relativo al Ministero delle
attività produttive. |
5. Con
decorrenza 1^ gennaio 2003,
il personale di cui al comma
2 è disciplinato dal
contratto collettivo
nazionale di lavoro dei
dipendenti del comparto
Ministeri, fatto salvo, sotto
forma di assegno personale
non riassorbibile, il
maggiore trattamento
economico in godimento alla
stessa data. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato
in 44.415 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante utilizzo delle
proiezioni per gli anni 2003
e 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando, per l'anno 2003,
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e
delle finanze e, per l'anno
2004, l'accantonamento
relativo al Ministero delle
attività produttive. |
|
|
|
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1. Al fine di dare
attuazione alla decisione dei
Ministri OCSE del giugno
2000, finalizzata a
promuovere l'osservanza, da
parte delle imprese
multinazionali, di un codice
di comportamento comune, è
istituito, presso il
Ministero delle attività
produttive, un Punto di
contatto nazionale (PCN). |
Identico. |
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2. Per garantire
l'operatività del PCN di cui
al comma 1, il Ministero
delle attività produttive è
autorizzato a richiedere in
comando da altre
amministrazioni personale
dotato delle qualifiche
professionali richieste fino
ad un massimo di dieci unità.
A tale personale si applica
la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997,
n. 127. 3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. |
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| 1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo |
Identico. |
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medesimo, anche se privi
del titolo di studio
richiesto dalla lettera
e) del comma 3 del
citato articolo 2 della legge
n. 39 del 1989, come
sostituita dall'articolo 18
della legge n. 57 del 2001, a
condizione che: a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57; b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa; c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni. |
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1. All'articolo 4
della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, il comma 2 è
sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive". |
1. Identico. |
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2. I commissari
liquidatori dei consorzi
agrari in liquidazione coatta
amministrativa nominati ai
sensi del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1235,
ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561, cessano
dall'incarico il sessantesimo
giorno successivo alla data
di entrata in vigore della
presente legge. Entro i dieci
giorni successivi il Ministro
delle attività produttive
provvede alla loro eventuale
riconferma sulla base
dell'attività svolta, dei
risultati conseguiti e della
durata dell'incarico
liquidatorio. |
2. I commissari
liquidatori dei consorzi
agrari in liquidazione coatta
amministrativa nominati ai
sensi del decreto legislativo
7 maggio 1948, n.1235,
ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n.561, cessano
dall'incarico il sessantesimo
giorno successivo alla data
di entrata in vigore della
presente legge. Entro i dieci
giorni successivi il Ministro
delle attività produttive
provvede alla
ricostituzione degli
organi tenendo conto delle
opportune professionalità
tecniche ed
amministrative. |
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| 1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dai seguenti: "In caso di ritardato |
Identico. |
|
od omesso pagamento
del contributo, se detto
pagamento è effettuato entro
trenta giorni dalla scadenza
prevista, si applica una
sanzione pari al 5 per cento
del contributo; per i
versamenti effettuati
successivamente, tale
sanzione è elevata al 15 per
cento. In entrambi i casi
sono dovuti gli interessi
legali maturati nel
periodo". |
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1. All'articolo 3, comma
2, della legge 11 gennaio
2001, n. 7, dopo la lettera
b), sono inserite le
seguenti: |
1. Identico: |
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"b-bis) le
esposizioni, a scopo
dimostrativo o promozionale,
realizzate nell'ambito di
congressi o convegni
scientifici, a condizione che
non superino i mille metri
quadrati di superficie netta
e che il momento congressuale
sia nettamente prevalente; |
"b-bis) le
esposizioni, a scopo
dimostrativo o promozionale,
realizzate nell'ambito di
congressi o convegni
scientifici, a condizione che
non superino i
duemilacinquecento
metri quadrati di superficie
netta e che il momento
congressuale sia nettamente
prevalente; |
|
b-ter) le
esposizioni, a scopo
dimostrativo, promozionale o
di vendita, realizzate
nell'ambito di convegni o
manifestazioni culturali di
carattere politico o
sociale, a condizione che
non superino i mille metri
quadrati di superficie netta
e che il momento politico
o sociale sia
nettamente prevalente". |
b-ter) le
esposizioni, a scopo
dimostrativo, promozionale o
di vendita, realizzate
nell'ambito di convegni o
manifestazioni culturali di
carattere politico, sociale,
sindacale, di
rappresentanza di categorie
imprenditoriali o
associativo, a condizione
che non superino i mille
metri quadrati di superficie
netta e che il momento
politico,ˆâ4 sociale,
sindacale o associativo
sia nettamente
prevalente". |
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1. Al comma 3
dell'articolo 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580,
come sostituito dall'articolo
17 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: "nel
rispetto dei principi e del
procedimento di cui alla
legge 24 novembre 1981, n.
689" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo le
disposizioni in materia di
sanzioni amministrative di
cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472". |
1. Al terzo periodo
del comma 3 dell'articolo
18 della legge 29 dicembre
1993, n.580, come sostituito
dall'articolo 17 della legge
23 dicembre 1999, n.488, le
parole: "nel rispetto dei
principi e del procedimento
di cui alla legge 24 novembre
1981, n.689" sono sostituite
dalle seguenti: "secondo le
disposizioni in materia di
sanzioni amministrative di
cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.472". |
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2. Le disposizioni
di cui alla lettera d)
del comma 4 dell'articolo 18
della citata legge n.580 del
1993, e successive
modificazioni, si applicano
per gli anni 2003, 2004 e
2005. (Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti 1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n.1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario)"; b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: "è sottoscritta dal trattario" sono inserite le seguenti: "; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale"; c) all'articolo 100, primo comma, è aggiunto il seguente numero: "7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente". 2. All'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: "Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti"; nel secondo periodo, le parole: "il presidente" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile dirigente dell'ufficio protesti"; b) al comma 4, le parole: "del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "del responsabile dirigente dell'ufficio protesti". |
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3. All'articolo 17,
comma 6-bis, secondo
periodo, della legge 7 marzo
1996, n.108, le parole: "dal
presidente della camera di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura"
sono sostituite dalle
seguenti: "dal responsabile
dirigente dell'ufficio
protesti". 1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. |
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1. Il comma 6
dell'articolo 6 del decreto
legislativo 13 maggio 1998,
n. 171, è sostituito dal
seguente: |
Soppresso. |
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"6. Se è disponibile
la presentazione
dell'identificazione della
linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore di
una rete di telecomunicazioni
pubbliche o di un servizio di
telecomunicazioni accessibili
al pubblico deve informare
gli abbonati e gli utenti
dell'esistenza di tale
servizio e delle possibilità
di cui ai commi 1, 2, 3 e
4". 2. Alla rubrica dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di emergenza". |
Soppresso. |
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3. All'articolo 7
del decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171, dopo il
comma 2, sono aggiunti i
seguenti: |
|
"2-bis. Il
fornitore di una rete di
telecomunicazioni pubbliche o
di un servizio di
telecomunicazioni accessibili
al pubblico deve predisporre
adeguate procedure per
garantire l'annullamento
della soppressione
dell'identificazione della
linea chiamante, linea per
linea, per i servizi attivati
tramite chiamate di
emergenza, comprese le Forze
di polizia, i servizi di
ambulanza e i vigili del
fuoco. |
(V., in diversa
formulazione, l'articolo 6,
comma 3, lettera
a) |
|
2-ter. La
violazione degli obblighi di
cui al comma 2-bis
comporta l'applicazione di
una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a
50.000 euro". |
(V. articolo 6, comma
3, lettera b) |
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