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1. Al primo comma
dell'articolo 593 del codice
penale, le parole: "è punito
con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a
lire seicentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "è
punito con la reclusione fino
a un anno o con la
multa fino a 2.500
euro". |
Identico. |
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1. All'articolo 189
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
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a) il comma 5 è
sostituito dal seguente: |
a) identico: |
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"5. Chiunque,
nelle condizioni di cui al
comma 1, non ottempera
all'obbligo di fermarsi in
caso di incidente, con danno
alle sole cose, è soggetto
alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
duecentocinquanta euro a
mille euro. In tale caso, se
dal fatto deriva un grave
danno ai veicoli coinvolti
tale da determinare
l'applicazione della
revisione di cui all'articolo
80, comma 7, si applica la
sanzione amministrativa
accessoria della sospensione
della patente di guida da
quindici giorni a due mesi,
ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI"; |
"5. Chiunque,
nelle condizioni di cui al
comma 1, non ottempera
all'obbligo di fermarsi in
caso di incidente, con danno
alle sole cose, è soggetto
alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
duecentocinquanta euro a
mille euro. In tale caso, se
l'incidente è causato da
una sua condotta colposa di
particolare gravità e dal
fatto deriva un grave danno
ai veicoli coinvolti tale da
determinare l'applicazione
della revisione di cui
all'articolo 80, comma 7, si
applica la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della
patente di guida da quindici
giorni a due mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del
titolo VI"; |
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b) il comma 6 è
sostituito dal seguente: |
b) identico: |
| "6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a | "6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. La pena è aumentata se l'incidente è causato da una sua condotta colposa di particolare |
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tre anni, ai sensi del
capo II, sezione II, del
titolo VI. Nei casi di cui al
presente comma sono
applicabili le misure
previste dal titolo I, capo
II, del libro quarto del
codice di procedura penale,
anche al di fuori dei limiti
previsti dai commi 1 e
2 dell'articolo 280 del
medesimo codice, ed è
possibile procedere
all'arresto ai sensi
dell'articolo 381 del codice
di procedura penale, anche al
di fuori dei limiti ivi
previsti"; |
gravità. Si applica la
sanzione amministrativa
accessoria della sospensione
della patente di guida da uno
a tre anni, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo
VI. Nei casi di cui al
presente comma sono
applicabili le misure
previste dagli articoli
281, 282, 282-bis, 283
e 284 del codice di
procedura penale, anche al di
fuori dei limiti previsti
dall'articolo 280 del
medesimo codice, ed è
possibile procedere
all'arresto, ai sensi
dell'articolo 381 del codice
di procedura penale, anche al
di fuori dei limiti di
pena ivi previsti"; |
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c) il comma 7 è
sostituito dal seguente: |
c) identico: |
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"7. Chiunque,
nelle condizioni di cui al
comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare
l'assistenza occorrente alle
persone ferite, è punito con
la reclusione fino a quattro
anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della
patente di guida per un
periodo non inferiore ad un
anno e sei mesi e non
superiore a cinque anni, ai
sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI". |
"7. Chiunque,
nelle condizioni di cui al
comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare
l'assistenza occorrente alle
persone ferite, è punito con
la reclusione da sei mesi
a due anni. Si applica la
sanzione amministrativa
accessoria della sospensione
della patente di guida per un
periodo non inferiore ad un
anno e sei mesi e non
superiore a cinque anni, ai
sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI"; |
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d) dopo il comma
8 è inserito il seguente: "8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive ai fatti di cui ai commi 6 e 7, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo del comma 6". |
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1. All'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
Identico. |
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a) al comma 1,
lettera a), le parole:
"593, primo e secondo comma,"
sono soppresse; b) al comma 2, lettera q), le parole: "e 189, comma 6," sono soppresse. |
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