XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2026 - 1986-A




TESTO
della proposta di legge
n. 2026
TESTO
della Commissione


Modifiche al codice penale in materia di omissione di soccorso e introduzione del reato di omissione di soccorso stradale.
Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso.


Art. 1.
Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: "è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 2.582 euro".
1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: "è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".
2. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
Soppresso.

"Art. 593-bis. - (Omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale). - Chiunque avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale, a seguito del quale siano rimaste ferite, o siano altrimenti in pericolo, una o più persone, se ne allontani senza prestare soccorso o l'assistenza occorrenti, ovvero senza darne avviso all'autorità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il reato è commesso per colpa la pena è della reclusione fino a tre anni.
Se dalla condotta del colpevole deriva una lesione personale ad una o più persone, la pena è aumentata; se deriva la morte di una o più persone la pena è raddoppiata.
Nel caso di cui al primo comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Nei casi di maggiore gravità la patente è revocata ai sensi dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Con la sentenza di condanna per il reato di cui al primo comma, il giudice, ove non si sia provveduto in sede amministrativa, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.
Nei casi di maggiore gravità con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida".


Art. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a tre anni. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI".


Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole "e 189, comma 6," sono soppresse.



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