XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2011




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
        2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.


Art. 2.

        1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

                a) non abbiano riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di "inferiore alla media" o "insufficiente", né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

                b) non siano incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;

                c) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

                d) siano stati giudicati con la qualifica di "eccellente" o "superiore alla media" o qualifiche equipollenti, per almeno 10 anni durante la carriera militare.


Art. 3.

        1. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati collocati nella riserva o in congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1, con decorrenza dal giorno del collocamento rispettivamente nella riserva o nel congedo assoluto, o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.


Art. 4.

        1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.
        2. Gli ufficiali o i sottufficiali ai quali è concessa la promozione di cui all'articolo 1 non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tale caso l'ufficiale o il sottufficiale richiamato in servizio assume il grado precedentemente rivestito.


Art. 5.

        1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa, di diritto e con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato corredata di autocertificazione sull'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, da presentare entro i dodici mesi successivi al giorno in cui è avvenuto il collocamento nella riserva o in congedo assoluto.
        2. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, possono presentare la domanda di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Frontespizio Relazione