XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2011
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate
collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa una
promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa
prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado
massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli
ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi
dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica
militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e
gradi equiparati.
Art. 2.
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la
promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:
a) non abbiano riportato in tutti gli anni di
servizio la qualifica di "inferiore alla media" o
"insufficiente", né giudizi di inidoneità all'avanzamento;
b) non siano incorsi in provvedimenti penali tali
da causare la sospensione dal servizio;
c) non abbiano usufruito di altre promozioni a
titolo onorifico;
d) siano stati giudicati con la qualifica di
"eccellente" o "superiore alla media" o qualifiche
equipollenti, per almeno 10 anni durante la carriera
militare.
Art. 3.
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di
entrata in vigore della presente legge sono stati collocati
nella riserva o in congedo assoluto conseguono la promozione
di cui all'articolo 1, con decorrenza dal giorno del
collocamento rispettivamente nella riserva o nel congedo
assoluto, o, anche successivamente a tale data, dal giorno
utile individuabile nella specifica posizione di grado nel
frattempo maturata.
Art. 4.
1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti
ai fini del trattamento di quiescenza.
2. Gli ufficiali o i sottufficiali ai quali è concessa la
promozione di cui all'articolo 1 non possono essere richiamati
in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in
tale caso l'ufficiale o il sottufficiale richiamato in
servizio assume il grado precedentemente rivestito.
Art. 5.
1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa, di
diritto e con decreto del Ministro della difesa, a domanda
dell'interessato corredata di autocertificazione
sull'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, da
presentare entro i dodici mesi successivi al giorno in cui è
avvenuto il collocamento nella riserva o in congedo
assoluto.
2. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 3, possono presentare la
domanda di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.