XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1927
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia, la Francia, la
Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Svezia, il
Regno Unito e l'Irlanda del Nord in materia di cooperazione
per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea
per la difesa, comporta un onere a carico del bilancio dello
Stato, in relazione alla partecipazione italiana alle riunioni
del Comitato esecutivo (articolo 3), incaricato dell'esame e
del controllo delle disposizioni operative dell'Accordo e che
si riunirà annualmente a Farnborough.
Nell'ipotesi dell'invio di dieci funzionari a Farnborough,
con una permanenza di cinque giorni in detta città, la
relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 10
pers. x 5 gg.) = Euro 6.450
diaria giornaliera per ciascun funzionario sterline 96, al
cambio di lire 3.200 = euro 159, cui si aggiungono euro 48,
pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
l'importo di euro 159 viene ridotto di euro 53, corrispondente
ad 1/3 della diaria (euro 154 + euro 46 quale quota media per
contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi
delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662
= euro 200 x 10 pers. x 5 gg.) = " 10.000
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Farnborough (euro 1.240 x 10
pers. = euro 12.400 + euro 620 quale maggiorazione del
5 per cento) = " 13.020
Totale onere (articolo 3) Euro 29.470
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della difesa, a decorrere dal 2002, è di 29.470 euro, in cifra
tonda 29.500 euro.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
del provvedimento.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
a) Opportunità dell'intervento normativo.
Il provvedimento intende autorizzare il Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 80 della
Costituzione, alla ratifica dell'Accordo quadro tra i Governi
di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia
relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le
attività dell'industria europea per la difesa, sottoscritto a
Farnborough il 27 luglio 2000. Il disegno di legge reca,
inoltre, la rituale clausola di esecuzione e le necessarie
modifiche all'ordinamento nazionale.
b) Analisi del quadro normativo.
Il quadro normativo nazionale di riferimento è
costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di
materiali di armamento, e dal relativo regolamento di
esecuzione, di cui al decreto del Presidente del Consigli dei
ministri 25 settembre 1999, n. 448.
c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
Il provvedimento, come detto, è altresì volto ad
adeguare il predetto quadro normativo ai contenuti
dell'Accordo di cui si autorizza la ratifica. Sono state,
pertanto, apportate alcune modifiche alla legge n. 185 del
1990, ancorché limitate a quelle ritenute strettamente
indispensabili. Va tuttavia considerato che l'esplicito
richiamo al "Codice di condotta dell'Unione europea per le
esportazioni di armi", contenuto nel preambolo dell'Accordo
quadro, ha reso necessario anche un adeguamento della
legislazione vigente a quanto ivi previsto.
In particolare, si è proceduto a modificare gli articoli
1, 9, 11, 13, 14, 19, 20 e 27 della citata legge n. 185 del
1990.
d) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Oltre a quanto rappresentato al paragrafo precedente,
va anche sottolineato che il preambolo dell'Accordo quadro
riconosce la compatibilità di ogni attività intrapresa in base
all'Accordo medesimo con la qualità di membro dell'Unione
europea e con gli obblighi e impegni derivanti da tale
appartenenza.
e) Analisi della compatibilità con le competenze
delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si rilevano profili di incompatibilità.
f) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
Il provvedimento non incide nella materia indicata.
g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della
piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Non sono previste rilegificazioni di norme
delegificate.
2. Elementi di drafting e linguaggio
normativo.
a) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Il provvedimento introduce, all'articolo 7 (modifiche
all'articolo 13 della legge n. 185 del 1990), una nuova forma
autorizzatoria, la licenza globale di progetto prevista
dall'Accordo, da rilasciare in caso di esportazioni,
importazioni o transiti di materiali di armamento da
effettuare sulla base di programmi di produzione regolati da
appositi accordi intergovernativi con Paesi membri della
Unione europea o della NATO.
Inoltre, proprio con riferimento all'Unione europea,
l'articolo 4 del provvedimento modifica il comma 4
dell'articolo 9 della legge n. 185 del 1990, sostituendo la
parola "UEO" con la parola "UE".
b) Verifica della correttezza dei riferimenti
normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo
alle successive modificazioni e integrazioni subite dai
medesimi.
I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento
sono correttamente riportati tenendo conto delle modificazioni
e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.
c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa
per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni
vigenti.
Nell'ambito delle finalità dell'iniziativa, si è optato
per la modifica espressa delle disposizioni vigenti.
d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti
di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Nelle disposizioni del provvedimento non sono contenuti
effetti abrogativi impliciti.
ANALISI DELL'IMPATTO
DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
a) Ambito dell'intervento, destinatari diretti e
indiretti.
L'intervento normativo si inquadra nel più ampio progetto,
definito a livello europeo dai sei membri della Unione europea
(UE), di accelerare mediante programmi basati su intese
intergovernative tra paesi NATO o UE il processo di
razionalizzazione e concentrazione delle industrie europee per
la difesa al fine di potenziarne le capacità tecnologiche e il
grado di competitività e di autonomia rispetto all'industria
statunitense.
In tale quadro l'iniziativa si propone, tra l'altro, di
modificare la vigente normativa nazionale recata dalla legge 9
luglio 1990, n. 185, che disciplina la materia dei controlli
di importazione, esportazione e transito di materiali di
armamento, al fine di adeguarla al nuovo scenario europeo.
I destinatari della normativa sono individuabili nelle
imprese nazionali o di nazionalità degli Stati parte
dell'accordo e negli organi istituzionali deputati alla
gestione delle procedure e dei controlli.
b) Obiettivi e risultati attesi.
Il provvedimento si propone di adeguare la vigente
normativa sui controlli delle esportazioni ed importazioni e
transito dei materiali di armamento alle esigenze di
cooperazione integrata fra i sei Stati firmatari dell'Accordo
e, più ampiamente, fra tutti i Paesi UE o NATO.
In particolare, al fine di rendere operativo l'Accordo
quadro è stata inserita come nuova tipologia di autorizzazione
la "licenza globale di progetto", che disciplina i programmi
di coproduzione industriale tra Paesi UE o NATO.
Dalla innovazione è lecito attendersi una
razionalizzazione delle procedure amministrative e un loro
adeguamento alle nuove esigenze di ordine internazionale.
c) Illustrazione della metodologia di analisi
adottata.
Le modifiche introdotte risultano coerenti con la vigente
normativa di settore e in linea con le scelte di politica
estera, in particolare con quelle di sicurezza e difesa comune
in ambito UE e NATO.
d) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione
sull'attività delle pubbliche amministrazioni: condizioni di
operatività.
Il provvedimento introduce specifiche, limitate modifiche
alla vigente normativa di settore, non incidendo
significativamente sulle generali condizioni di operatività
della normativa stessa se non in termini di razionalizzazione
e di concentrazione delle attività e delle procedure
previste.
e) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
Si rinvia a quanto già detto alla lettera a).