XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1994
Onorevoli Colleghi! - L'abrogazione dei commi 2 e 3
dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è volta alla completa abolizione di
ogni restrizione nell'esercizio del mandato di sindaco e di
presidente della provincia. Si pone all'attenzione del
Parlamento la necessità di svincolarsi, definitivamente, dalla
logica oramai non più condivisibile di disposizioni normative
che limitano il mandato dei sindaci e dei presidenti delle
province a due volte consecutive, con la previsione di un
terzo mandato qualora uno di questi risulti non pienamente
svolto perché di durata inferiore ai due anni, sei mesi e un
giorno.
La proposta di legge risponde all'esigenza di garantire
due fondamentali obiettivi delle pubbliche istituzioni: la
governabilità e la rappresentatività. Va rilevato che
l'impostazione attuale, contenuta nel citato testo unico, non
vuole porre in secondo piano i citati obiettivi. La
legislazione vigente, introducendo l'elezione diretta del
sindaco e del presidente della provincia - importante passo
avanti per il sistema delle autonomie - affida la selezione
dei candidati ai rispettivi consigli: il limite del doppio
mandato, in un simile contesto, può apparire logico ed equo in
quanto posto a temperare il condizionamento delle segreterie
dei partiti nella selezione. Posta la probabile finalità della
norma, si deve ancora evidenziare come nel tempo la stessa
disposizione (si ricorda che la norma originaria è stata
approvata nel 1993 con la legge n. 81) abbia dato luogo ad
incertezze e contrattempi interpretativi tali da portare, nel
1999, ad una modifica, introdotta dall'articolo 2 della legge
n. 120 del 1999, che aveva appunto previsto un terzo mandato
consecutivo se uno dei due precedenti aveva avuto durata pari
alla metà del mandato normale "per causa diversa dalle
dimissioni volontarie" (disposto confluito nel comma 3
dell'articolo 51 del citato testo unico). La sperimentazione
sul campo della restrizione ha mostrato però delle concrete
negatività rispetto alla sua teorica finalità positiva. Tra
gli inconvenienti, se ne evidenziano esemplificativamente
alcuni: in primo luogo la limitazione potrebbe far si che
nell'ultimo periodo del mandato, cui si collega la
preclusione, il sindaco uscente possa essere interessato a
preoccuparsi della ricerca di un eventuale nuovo ruolo
politico, trovandosi per forza di cose ad occuparsi, forse con
minore dedizione, al ruolo rivestito ancora in quel momento.
Collegato a tale discutibile, ma innegabilmente rilevabile,
atteggiamento, si pone il dato delle numerose gestioni
commissariali coincidenti con le dimissioni anticipate dei
sindaci, date per eludere cause di ineleggibilità a nuove
altre cariche politiche: ciò per la non corrispondenza fra i
tempi di scadenza del mandato di sindaco e quelli di accesso
all'eventuale nuova carica, dettati dal legislatore per non
alterare la par condicio.
Ma a corroborare in maniera incontrovertibile la presente
proposta di legge è l'introduzione del nuovo sistema
elettorale, maggioritario non uninominale, a doppio turno:
l'elettore sceglie direttamente il sindaco e la sua
valutazione è profonda e meditata. Tale legame diretto che
intercorre tra elettore e sindaco fa sì che unico arbitro,
legittimato a giudicare circa la permanenza in carica più o
meno lunga di un determinato soggetto, sia il cittadino: il
pubblico giudizio espresso secondo le modalità dettate dalla
nuova legge elettorale dà più che sufficiente garanzia della
volontà effettiva del corpo elettorale. Non si comprende alla
luce di tali riflessioni il perché della persistenza del
vincolo del doppio mandato.
Forte, inoltre, appare il sostegno a tale tesi espresso da
tutte le associazioni delle autonomie locali, ovvero
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle
province d'Italia, l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti
montani, la Lega delle autonomie locali e l'Associazione
nazionale piccoli comuni italiani che rilevano, altresì, che
la previsione del vincolo per i sindaci e i presidenti di
province ha creato dal punto di vista giuridico e
costituzionale (articolo 51, primo comma della Costituzione)
una vistosa ed asserita differenza di trattamento tra le varie
cariche elettive. Difatti, il limite del doppio mandato
riguarda solo ed esclusivamente i sindaci ed i presidenti
delle province: non è mai stato - giustamente - introdotto per
i presidenti di regione, i consiglieri regionali, gli
assessori comunali, i parlamentari. Tale disparità risulta
talmente evidente che anche coloro che tutt'oggi sostengono il
mantenimento della restrizione, pongono come condizione
fondamentale la sua estensione a tutti i livelli
istituzionali.
Alla luce di tale prospettazione, sottolineando ancora la
necessità di attribuire il dovuto rilievo alle consapevoli ed
approfondite scelte e quindi forti volontà del corpo
elettorale, sembrerebbe quanto mai opportuno varare una così
importante riforma.