XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1993
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira all'eliminazione della disparità relativa al
quantum dell'indennità di funzione spettante ai sindaci
e ai presidenti delle province, siano essi lavoratori
dipendenti non collocati in aspettativa, o lavoratori
autonomi: al comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 265 del
1999 (ora abrogata dal testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000) era previsto, infatti, che ai
dipendenti, e solo ai dipendenti, che non avevano chiesto
l'aspettativa fosse assegnata un'indennità ridotta nella
misura del 50 per cento rispetto a quella fissata in via
generale, secondo i criteri di cui al comma 8 del medesimo
articolo.
Le disposizioni del citato articolo 23 sono confluite
nell'articolo 82 del testo unico della legge sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il cui rinomato pregio è di aver dato
sistematicità, tra le altre, alla materia dello status
degli amministratori, pur dettando una dettagliata disciplina
delle indennità, dei permessi e licenze, nonché delle
aspettative, lascia aperto proprio con il disposto di cui
all'articolo 82, comma 1, il suddetto problema posto
all'attenzione del Parlamento.
Tracciando un profilo delle tendenze emerse nella
legislazione che si è succeduta circa il trattamento economico
riservato agli amministratori degli enti locali, si può notare
l'alternanza di favoritismi accordati ai pubblici dipendenti e
di privilegi previsti nei confronti di chi esercita attività
libero-professionali. La legge n. 1078 del 1966 privilegiava i
dipendenti pubblici nell'accesso alle cariche politiche
locali, riconoscendo solo ad essi il diritto di essere
collocati in aspettativa; la legge n. 816 del 1985,
successivamente abrogata dal citato testo unico, poi, tentava
di dare una risposta all'evidente trattamento discriminatorio.
Facendo scomparire ogni distinzione a favore di quella
categoria di lavoratori segnava, però, un'inversione di
tendenza: veniva previsto per chi esercitava attività autonoma
il sistema del raddoppio dell'indennità di carica. L'ultima
modifica del sistema è stata quella prevista proprio dalla
legge n. 265 del 1999 ed, attualmente, dall'articolo 82 del
citato testo unico, che, si ribadisce, detta il dimezzamento
dell'indennità per i dipendenti, indifferentemente pubblici o
privati, che non si pongono in aspettativa. Si badi che il
dimezzamento si applica sempre, anche nel caso in cui il
dipendente abbia assunto posizioni intermedie della propria
attività lavorativa, come nel caso del collocamento
part-time, che la norma in oggetto non considera
affatto.
E' lecito interrogarsi circa il perché della persistenza
di un simile disposto, che altro non è se non una deroga al
principio di uguaglianza, sancito all'articolo 3 della
Costituzione. Tale principio appare violato nella fattispecie
dalla forte, indiscriminata e ingiustificata disparità di
trattamento economico tra varie categorie di lavoratori. Quali
le possibili ragioni giustificatrici del fatto che un sindaco
o un presidente di una provincia lavoratore dipendente abbia
diritto ad un compenso minore di un lavoratore autonomo o
dipendente in aspettativa? Improponibile una tesi che ponga
innanzi ragioni di funzionalità ed efficienza nell'attività
pubblica. La riconosciuta flessibilità nello svolgimento
dell'attività dipendente (confronta la disciplina dei permessi
e delle licenze) assicura la presenza di tutti gli
amministratori locali nelle istituzioni, assolutamente
necessaria per garantire una salda direzione politica ed
amministrativa.
Se la legislazione deve evolversi perseguendo sempre più
gli obiettivi fondamentali dell'ordinamento, segnati
indelebilmente nella Carta costituzionale, la presente
proposta di legge, volta ad eliminare la discriminazione,
appare meritevole di sollecita approvazione.