XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1992




        Onorevoli Colleghi! - L'Italia è la nazione europea che, in questo ultimo anno, ha ricevuto il maggior numero di condanne da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee per la violazione dei diritti dell'uomo.
        Il procedimento per adire l'Alta Corte di Strasburgo prevede, come prima cosa, l'esaurimento dei gradi di giudizio interni: ciò vuol dire che soltanto una sentenza passata in giudicato può essere oggetto di una pronuncia da parte dell'organo di giustizia europeo.
        Pertanto, nel caso in cui la Corte si pronunciasse nel senso di accogliere il ricorso per violazione dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 - magari per un'ingiusta limitazione del diritto al contraddittorio - il cittadino italiano si troverebbe nell'assurda situazione di non poter ottenere una revisione della sua sentenza che gli consenta di avere giustizia nel proprio Paese.
        Ciò avviene perché l'articolo 630 del codice di procedura penale non prevede fra i casi tassativi di revisione questa ipotesi.
        Il giorno 8 aprile 1997, il Parlamento europeo ha approvato la relazione annuale sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea, nella quale ribadisce il suo impegno a "tutelare integralmente" tali diritti, attraverso una effettiva ed efficace applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
        L'integrazione dell'istituto della revisione con l'ipotesi di un suo azionamento anche in caso di violazione della citata Convenzione europea, si muove proprio in questa direzione e tale è l'obiettivo della presente proposta di legge.




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