XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1992
Onorevoli Colleghi! - L'Italia è la nazione europea
che, in questo ultimo anno, ha ricevuto il maggior numero di
condanne da parte della Corte di giustizia delle Comunità
europee per la violazione dei diritti dell'uomo.
Il procedimento per adire l'Alta Corte di Strasburgo
prevede, come prima cosa, l'esaurimento dei gradi di giudizio
interni: ciò vuol dire che soltanto una sentenza passata in
giudicato può essere oggetto di una pronuncia da parte
dell'organo di giustizia europeo.
Pertanto, nel caso in cui la Corte si pronunciasse nel
senso di accogliere il ricorso per violazione dell'articolo 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848 - magari per un'ingiusta limitazione del
diritto al contraddittorio - il cittadino italiano si
troverebbe nell'assurda situazione di non poter ottenere una
revisione della sua sentenza che gli consenta di avere
giustizia nel proprio Paese.
Ciò avviene perché l'articolo 630 del codice di procedura
penale non prevede fra i casi tassativi di revisione questa
ipotesi.
Il giorno 8 aprile 1997, il Parlamento europeo ha
approvato la relazione annuale sul rispetto dei diritti
dell'uomo nell'Unione europea, nella quale ribadisce il suo
impegno a "tutelare integralmente" tali diritti, attraverso
una effettiva ed efficace applicazione della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
L'integrazione dell'istituto della revisione con l'ipotesi
di un suo azionamento anche in caso di violazione della citata
Convenzione europea, si muove proprio in questa direzione e
tale è l'obiettivo della presente proposta di legge.