XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1983




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge presentata è composta da 29 articoli divisi in sette capi.
        Il capo I individua le disposizioni di carattere generale.
        L'articolo 1 detta le finalità della legge che, accogliendo gli spunti derivanti dalla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di elevati standard di qualità e di sicurezza nell'utilizzazione del sangue umano e dei suoi prodotti, intende, altresì, promuovere parametri uniformi per lo svolgimento delle attività riguardanti la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. La legge è, inoltre, mirata al raggiungimento dell'autosufficienza regionale, nazionale e comunitaria. La proposta, infine, stabilisce che l'attività trasfusionale è interamente fondata sui princìpi della volontarietà, della gratuità e dell'anonimato delle donazioni, che costituiscono elemento integrante e continuativo del Servizio sanitario nazionale.
        Con l'articolo 2 sono definiti e chiaramente individuati i termini-chiave utilizzati nella redazione del testo, mentre l'articolo 3 si occupa di regolamentare il prelievo di cellule staminali emopoietiche, di cui è consentito sia l'autotrapianto che l'allotrapianto esclusivamente all'interno di strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni nel rispetto delle linee guida dettate dal Ministro della salute con proprio decreto.
        All'articolo 4 sono stabilite le modalità di attuazione del principio di gratuità inerente le attività trasfusionali. Un decreto del Ministro della salute ha il compito di stabilire le tariffe massime relative ai costi di produzione dei plasmaderivati. In nessun caso le spese relative all'approvvigionamento e distribuzione del sangue e dei suoi prodotti sono addebitabili al ricevente. I costi di promozione, raccolta, conservazione e distribuzione del sangue sono, infatti, sostenuti dal Fondo sanitario nazionale, così come i costi dei plasmaderivati prodotti a seguito di convenzioni con le regioni secondo le procedure definite dall'articolo 19. Un atto d'intesa tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano si occuperà di incentivare lo scambio del sangue e dei suoi prodotti tra le aziende sanitarie della stessa regione e provincia autonoma nonché tra regioni e province diverse, nel rispetto degli indirizzi di programmazione sanitaria nazionale. Inoltre, un decreto del Ministro della salute, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, avrà il compito di stabilire, con cadenza annuale, il prezzo di cessione delle unità di sangue e delle prestazioni di medicina trasfusionale.
        L'articolo 5 istituisce il sistema informativo dei servizi trasfusionali all'interno del sistema informativo sanitario nazionale, le cui caratteristiche saranno ulteriormente specificate ed adeguate alle esigenze di vigilanza con decreto ministeriale, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge. Obiettivo del sistema informativo è quello di fornire i dati sulla conformità delle prestazioni di medicina trasfusionale effettuate e dei relativi costi, al fine di rendere possibile la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della programmazione ai diversi livelli.
        Ribadendo l'importanza ed il ruolo svolto dalle associazioni di donatori all'interno del sistema trasfusionale, per incentivare la promozione, lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori, l'articolo 6 riconosce la funzione civica e sociale di tali associazioni, fondata sui valori solidaristici della donazione volontaria, responsabile, anonima e gratuita. La partecipazione di tali fondamentali soggetti alle attività trasfusionali è regolata da convenzioni apposite, adottate sulla base di uno schema-tipo, definito con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni. Con tale strumento sono definite le tariffe uniformi su tutto il territorio nazionale per il rimborso dovuto a seguito dell'attività svolta, nonché le modalità di finanziamento aggiuntivo che le regioni sono tenute ad erogare in situazioni di carenza, con riferimento agli obiettivi di autosufficienza regionale. Qualora le regioni tardino ad addivenire alla stipula delle convenzioni, sono previsti poteri sostitutivi del Consiglio dei ministri. Le comunicazioni dei dati dei donatori che le associazioni sono tenute ad effettuare al servizio informativo di medicina trasfusionale sono tutelate ai sensi della legge n. 675 del 1996, concernente la protezione dei dati personali.
        Con l'articolo 7 sono individuate le modalità e le procedure concernenti le attività trasfusionali, recependo gli indirizzi comunitari. Il Ministro della salute provvede al riguardo in modo conforme alla normativa comunitaria, sentita una Commissione nazionale appositamente istituita per il servizio trasfusionale, stabilendo: i requisiti d'etichettatura e ogni altro mezzo necessario a garantire la completa rintracciabilità del percorso del sangue dalle singole donazioni al ricevente e viceversa; le informazioni che le strutture trasfusionali sono tenute a richiedere ai donatori e a riferire agli organi di vigilanza; i requisiti d'idoneità fisica dei donatori e i test di vigilanza sui singoli doni nonché i livelli di qualità e sicurezza del sangue; le modalità di conservazione e congelazione dei prodotti del sangue. Tale decreto, deve essere aggiornato annualmente sulla base delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione mondiale della sanità. L'ultimo comma dell'articolo si occupa di dettare una nuova disciplina della donazione di sangue iperimmune, al fine di ridurre al minimo i rischi per il donatore e di garantire allo stesso un'idonea informazione.
        Il Capo II del progetto di legge procede a disciplinare l'organizzazione del servizio trasfusionale.
        L'articolo 8 stabilisce che siano le regioni, con l'obiettivo dell'autosufficienza e con quello di raggiungere condizioni uniformi e comparabili anche a livello comunitario, a determinare la rete trasfusionale, organizzandola in dipartimenti di medicina trasfusionale operanti in ambiti territoriali definiti in sede di programmazione sanitaria regionale. Tali strutture devono essere accreditate e devono svolgere la propria attività nel rispetto dei criteri mirati a realizzare il coordinamento delle attività trasfusionali, la standardizzazione delle procedure da seguire, la concentrazione delle attività produttive e la regionalizzazione dell'impiego delle risorse. I dipartimenti sono finanziati secondo criteri individuati dalle regioni e, sempre a livello regionale, è istituito il centro regionale di coordinamento e compensazione.
        L'articolo 9 definisce i compiti dei servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT), che consistono in strutture ospedaliere istituite secondo le previsioni della programmazione regionale. In particolare, essi si occupano sia delle attività attinenti alla produzione del sangue (nelle varie fasi di raccolta, lavorazione, conservazione, trasporto e cessione) sia delle attività di vera e propria medicina trasfusionale.
        L'articolo 10 esamina il caso in cui presìdi ospedalieri pubblici o privati non dispongano di un SIMT, prevedendo l'obbligo, per questi soggetti, di dotarsi di una "frigoemoteca", collegata con il SIMT territorialmente competente secondo apposite convenzioni, che regolano anche l'erogazione di prestazioni di medicina trasfusionale per i pazienti ricoverati in strutture sanitarie non accreditate.
        L'articolo 11 definisce le unità di raccolta come le strutture fisse o mobili che svolgono attività finalizzate alla raccolta del sangue e degli emocomponenti. Esse dipendono direttamente dal SIMT competente per territorio, per ciò che riguarda il profilo tecnico e organizzativo, ma possono essere organizzate e gestite anche dalle associazioni di donatori, previa autorizzazione della regione competente.
        L'articolo 12 passa, quindi, a definire la struttura e le competenze dei centri regionali di coordinamento e compensazione (CRCC), strutture tecnico-amministrative istituite dalle regioni con l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza nella raccolta del sangue e dei suoi prodotti. I compiti loro affidati sono, tra i tanti, il coordinamento delle attività dei dipartimenti di medicina trasfusionale, previsti dall'articolo 8, lo sviluppo della collaborazione tra varie associazioni di donatori, la rilevazione del fabbisogno di sangue per la regione con l'individuazione degli obiettivi da raggiungere per le singole aziende sanitarie, l'individuazione delle misure necessarie per l'invio delle eccedenze di sangue verso aree carenti della medesima o di altre regioni, e ancora, la creazione di scorte di sangue da utilizzare nei casi di emergenze sanitarie anche in conseguenza di calamità, la definizione delle disposizioni per l'invio del plasma alle aziende produttrici di plasmaderivati nonché la cessione del sangue e di emocomponenti alle aziende produttrici di dispositivi medico-diagnostici in vitro, il controllo del rispetto delle direttive elaborate a livello regionale e nazionale e la valutazione dell'efficacia dell'organizzazione trasfusionale in relazione ai suoi costi.
        Gli articoli 13 e 14 si occupano di completare il quadro organizzatorio. L'articolo 13 attribuisce alle regioni il compito di creare una struttura trasfusionale che si occupi della tenuta di una banca di emocomponenti congelati provenienti da donatori di gruppo raro che sia in collegamento con il servizio informativo trasfusionale. L'articolo 14, al fine di promuovere e favorire le pratiche del buon uso del sangue, incentiva l'autotrasfusione sotto forma di predeposito o di recupero perioperatorio, prevedendo l'istituzione, presso le aziende sanitarie, di Comitati per il buon uso del sangue con il compito di controllare l'utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti, monitorando anche le richieste trasfusionali.
        Il Capo III si occupa di regolare e ripartire le competenze tra i vari soggetti pubblici che partecipano alla programmazione e alla gestione del servizio trasfusionale.
        Il Ministro della salute, con l'intento di raggiungere gli obiettivi individuati dalla legge, svolge le funzioni di programmazione, controllo e coordinamento dell'intero sistema, avvalendosi di un'apposita struttura per l'autosufficienza nazionale e comunitaria, creata all'interno del Ministero nel quadro del riordino della struttura ministeriale, come previsto dall'articolo 11 della legge n. 59 del 1997. Tra le molteplici funzioni attribuite dall'articolo 15 vi è, altresì, il compito di concedere le autorizzazioni per la produzione e la commercializzazione dei plasmaderivati, nonché per l'importazione ed esportazione del sangue e dei suoi prodotti anche al fine della lavorazione per conto terzi. E', poi, previsto il potere sostitutivo del Consiglio dei ministri, che interviene nominando un commissario ad acta, su proposta del Ministro della salute, qualora le regioni non provvedano all'istituzione dei CRCC.
        L'articolo 16 attribuisce all'Istituto superiore di sanità funzioni di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico nelle materie disciplinate dalla legge, con il compito di effettuare controlli ed ispezioni anche sulle aziende produttrici di plasmaderivati.
        L'articolo 17 stabilisce la costituzione e la composizione della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, nominata con decreto del Ministro della salute, che la presiede, e composta da ventidue membri permanenti in rappresentanza del Ministero della salute, delle regioni, delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e dei pazienti affetti da emofilia, leucemia, thalassemia, del Ministero della difesa. La Commissione può, inoltre, avvalersi di un rappresentante per ogni azienda produttrice di plasmaderivati convenzionata ai sensi dell'articolo 19, con la qualifica di componenti non permanenti, ed ha il compito di coadiuvare il Ministro nelle funzioni di programmazione, controllo e coordinamento ad esso attribuite.
        L'articolo 18, infine, disciplina le competenze attribuite alle regioni nell'ambito della programmazione sanitaria. Le regioni, tra le numerose funzioni, si occupano di assicurare che le strutture trasfusionali rispettino i requisiti previsti dal Ministero nonché quelli per l'accreditamento previsti dalla normativa vigente, trasmettono i dati del sistema informativo dei servizi trasfusionali al Ministero della salute, individuano i SIMT cui affidare la raccolta e la distribuzione delle cellule staminali emopoietiche, provvedono, anche consorziandosi, alla stipula delle convenzioni con le aziende produttrici di plasmaderivati, rilevano il flusso annuale di sangue e dei suoi prodotti, regolamentando le modalità d'invio delle eccedenze verso le aree o regioni carenti. Le regioni devono, inoltre, elaborare piani specifici per promuovere le donazioni periodiche di sangue e di emocomponenti, al fine di raggiungere l'obiettivo dell' autosufficienza regionale, nazionale e comunitaria, nonché predisporre i piani sangue regionali.
        Il capo IV disciplina la produzione, l'importazione ed esportazione dei plasmaderivati.
        In particolare l'articolo 19 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o in consorzio fra loro, predispongano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, uno schema tipo di convenzione per la lavorazione del plasma raccolto in Italia. Le aziende produttrici di specialità farmaceutiche plasmaderivate, per addivenire alla stipula delle convenzioni, devono ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per i plasmaderivati oggetto di convenzione rilasciata dal Ministero della salute, nonché possedere stabilimenti di frazionamento e produzione adeguati e d'avanzata tecnologia interamente collocati nel territorio dell'Unione europea. Gli stabilimenti devono produrre almeno albumina, gammaglobuline endovena di ultima generazione e fattori coagulanti che siano trattati con almeno due metodi specifici di inattivazione virale e risultare idonei secondo quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali o dall'autorità nazionale italiana. I farmaci prodotti, destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare da plasma, sia come materia prima sia come semilavorati intermedi, proveniente dalle regioni e province autonome italiane che abbiano stipulato le convenzioni. E' ribadita, al riguardo, la necessità della completa rintracciabilità lungo tutto il percorso trasfusionale dalle singole donazioni al prodotto e viceversa, e l'obbligo, per i centri produttivi, di conservare la relativa documentazione. Sono, poi, individuati con decreto del Ministro della salute, i centri di frazionamento e produzione di plasmaderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni, nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza individuati dalla proposta di legge, con riferimento anche al recepimento della raccomandazione CPMP (Committee for proprietary medicinal products) BWP (Biotechnology working party) 390/97. L'ultimo comma individua, infine, gli elementi essenziali che dovranno fare parte delle convenzioni stipulate dalle regioni.
        L'articolo 20 stabilisce che per l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi componenti sia necessaria l'autorizzazione del Ministero della salute secondo le modalità fissate in un apposito decreto, emanato in conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti. L'eccedenza nazionale di sangue può essere esportata sia per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza comunitaria, sia nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale per fini umanitari. E' consentita l'importazione di plasmaderivati pronti per l'impiego a condizione che sia garantita la completa rintracciabilità del percorso dalle singole donazioni ai prodotti finiti e viceversa, per garantire il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza che sono richiesti a livello comunitario, e che gli stessi siano dotati delle necessarie autorizzazioni dell'autorità sanitaria competente e siano sottoposti ai controlli previsti dalla disciplina comunitaria in un laboratorio della rete europea. Per le importazioni di plasmaderivati da Paesi non appartenenti all'Unione europea è prevista la ripetizione dei controlli indicati dalla Farmacopea ufficiale e dalle normative nazionali e comunitarie presso un laboratorio autorizzato situato all'interno dell'Unione europea.
        Il Capo V (disposizioni sui donatori), si compone del solo articolo 21, che regola l'astensione dal lavoro dei donatori di sangue. L'articolo prevede che i donatori abbiano diritto ad astenersi per l'intera giornata dal lavoro mantenendo integro lo stipendio ed abbiano diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, inoltre gli accertamenti sanitari necessari per valutare l'idoneità del donatore sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale. In caso di inidoneità del donatore è dovuta la retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento della stessa.
        Il Capo VI, nell'articolo 22, fissa le sanzioni contro chiunque prelevi, raccolga, conservi, distribuisca o produca prodotti del sangue a scopo di lucro, con l'intento di metterli in commercio al di fuori delle strutture e senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Si prevede la reclusione da uno a tre anni e una multa che va da 200 a 10.000 euro. Se si tratta di persona che esercita una professione sanitaria è prevista anche l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo. E' punita anche la commercializzazione del proprio sangue con un'ammenda da 150 a 1.500 euro.
        Infine, il capo VII reca le disposizioni transitorie e finali.
        L'articolo 23 definisce meglio l'ambito d'applicazione della presente disciplina; l'articolo 24 individua le modalità per il trasferimento da parte delle regioni alle aziende sanitarie locali delle strutture trasfusionali gestite per convenzione dalle associazioni di donatori volontari o dalle strutture private; l'articolo 25 si occupa di dettare una particolare disciplina per il servizio trasfusionale nelle Forze armate alle quali è dato modo di organizzarlo autonomamente coordinandosi, comunque, con il Servizio sanitario nazionale; l'articolo 26 prevede che le attività e gli atti delle associazioni di donatori siano esenti dall'imposizione tributaria; l'articolo 27 impone al Ministro della salute di riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della legge con cadenza annuale e, per la prima volta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge; infine gli articoli 28 e 29 disciplinano, rispettivamente, le modalità di copertura finanziaria e le abrogazioni.




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