XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1979




        Onorevoli Colleghi! - La questione universitaria è ciclicamente all'ordine del giorno dell'agenda politica per i problemi strettamente legati alla formazione e allo sviluppo culturale, scientifico e tecnologico del Paese. Inevitabilmente i vari provvedimenti finiscono per focalizzarsi sui problemi dello stato giuridico dei docenti e la riforma dei concorsi universitari è stata posta come centrale per una rivitalizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca scientifica: favorire l'avanzamento dei ricercatori più preparati e l'adozione di sistemi di valutazione analoghi a quelli in uso nei Paesi occidentali - in particolare nei Paesi anglosassoni - è stato considerato un obiettivo prioritario negli ultimi venti anni. Dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 alle recenti innovazioni normative sui concorsi (legge n. 210 del 1998 e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000), vari sono stati i tentativi di garantire sistemi concorsuali efficienti e tali da promuovere i più meritevoli. Nella XIII legislatura si è passati dalla dichiarazione d'intenti di impedire avanzamenti nei quali prevalesse il localismo sul merito, ad una soluzione nella quale non vi è nessuna connessione diretta tra esiti del concorso (ridefinito come procedura di valutazione comparativa) ed effetti che ne derivano per l'università e la facoltà nel senso che la assunzione dei "mediocri" non penalizza in modo diretto la facoltà che ha effettuato la chiamata in termini di budget disponibile per i docenti, di fondi per la ricerca, di possibilità di aumentare l'offerta didattica, eccetera. In sostanza, una facoltà o un dipartimento "virtuosi" hanno vantaggi modesti dalla loro politica accademica; a ciò si aggiunga che la previsione del parere vincolante del comitato regionale dei rettori su ogni richiesta di modifica di politica di ciascun ateneo (istituzione di un corso di laurea o di una scuola di specializzazione) di fatto rimette la possibilità di farsi concorrenza alle decisioni della maggioranza dei rettori delle università di una certa regione, maggioranza che può concordare una politica di "recessione" o di "blocco" di una qualche università non facente parte della maggioranza. Questo sistema è la negazione dell'autonomia ed è pertanto contraddittorio con lo stesso dettato costituzionale, che nel prevedere all'articolo 33 l'autonomia di università ed accademie, vuole costituire un sistema permanente di innovazione e criticismo culturale, scientifico e tecnologico.
        La presente proposta di legge parte dalla interpretazione del concetto di autonomia universitaria, indica nella competizione tra università la modalità per migliorare drasticamente il sistema, identifica nel sistema "accreditamento" delle strutture didattiche e di ricerca e dei docenti (idoneità nazionale) la modalità di garanzia pubblica sulla qualità delle istituzioni e della docenza. A valle di questo sistema vi deve essere sul piano ordinamentale delle singole università la libertà organizzativa e di reclutamento. Completa il sistema la valutazione a posteriori dei risultati e la connessa erogazione indicizzata delle risorse. Con queste modalità di funzionamento è possibile adeguare l'università italiana alla competitività formativa e scientifica internazionale. La riforma del reclutamento e degli avanzamenti nella docenza non può quindi che essere vista all'interno di un sistema che vuole garantire innanzitutto autonomia e libertà di elaborazione culturale dal lato della istituzione e strutture idonee nonché docenti-ricercatori preparati dal lato dei fruitori dell'offerta didattica. Gli obiettivi da conseguire sono un aumento dei gradi di libertà delle istituzioni e dei singoli docenti, un incremento di efficienza ed efficacia ed un miglioramento del rapporto costi-benefìci.
        Lo strumento normativo e di governo del sistema è dunque quello di un alleggerimento dei vincoli e dell'adozione per le istituzioni di interesse pubblico (com'è quello della formazione superiore) dello schema generale di "competizione amministrata" tra erogatori di servizi, di seguito semplificato nella tabella:


... (omissis) ...
        L'adozione di un tale schema di politica di governo sta portando profondi cambiamenti nei vari sistemi (università, sanità, eccetera) ed allo schema va adeguata anche la politica universitaria, riconducendo a questo sistema "liberale" di autonomia e competizione regolata anche le innovazioni introdotte nel recente passato.
        Tra queste innovazioni vanno ricordate:

                a) la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato la possibilità alle università di differenziarsi per struttura di governo mediante l'adozione di propri statuti;

                b) la legge n. 537 del 1993, articolo 5 (finanziaria 1994), che ha modificato il tradizionale sistema di finanziamento (pianta organica docente, pianta organica non docenti, fondo di funzionamento, dottorati di ricerca, edilizia, ricerca scientifica) introducendo il "fondo di finanziamento ordinario" (FFO) (fondo omnicomprensivo) determinato per ciascuna università attraverso indicatori con relativa autonomia di allocazione interna delle risorse;

                c) l'analisi ex post della efficienza ed efficacia delle azioni delle singole università è effettuata all'interno delle stesse (nuclei di valutazione interna: comma 22 dell'articolo 5 della legge n. 537 del 1993), e nel complessivo sistema tramite un Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (istituito con lo stesso articolo 5, comma 23, della legge n. 537 del 1993); l'Osservatorio (ora Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2 della legge n. 370 del 1999) propone anche gli indicatori (tra l'altro identificando gli indici di costo standard per area disciplinare e per studente secondo l'area, il peso docente-equivalente per gruppi di facoltà, eccetera) e le quote di riequilibrio:

                1) indicatori per il FFO: domanda di formazione 50 per cento; risultati della formazione 20 per cento; risultati della ricerca 20 per cento; incentivi 10 per cento (riduzione del tempo necessario per il conseguimento della laurea, aumento del fondo di ricerca di ateneo, diminuzione della quota di spese per il personale di ruolo rispetto al FFO);

                2) quota di riequilibrio: 55 per cento per domanda di formazione; 20 per cento per risultati della formazione; 25 per cento per risultati della ricerca;

                3) fondi aggiuntivi per riequilibrio: accelerazione riequilibrio per gli atenei più svantaggiati 67 per cento; aumento del fondo di ricerca di ateneo 11 per cento; riduzione del tempo necessario per il conseguimento della laurea 11 per cento; diminuzione della quota di spese per il personale di ruolo rispetto al FFO 11 per cento.

        L'altra modifica rilevante intervenuta negli ultimi anni riguarda le procedure concorsuali (legge n. 210 del 1998 e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 1998), nelle quali, oltre a prevedere la proclamazione di due idonei per ciascun posto di professore a concorso (tre idonei nella fase transitoria sino al 2000), è stato introdotto il principio della predeterminazione dei criteri di giudizio prima di procedere alle valutazioni di merito. Rimane di fatto un organico di facoltà predeterminato, scarsamente flessibile e con fissità di posizione dopo il periodo di straordinariato.
        Per quanto riguarda la ricerca scientifica d'interesse nazionale si è avuto un decremento strisciante dell'entità dei finanziamenti (invariati da anni) e si è tuttavia proceduto a migliorare le modalità di analisi dei progetti di ricerca attraverso il sistema in uso nelle agenzie di ricerca internazionali (peer review in forma anonima).
        Queste innovazioni devono essere valutate e ripensate o integrate in relazione ai princìpi fondamentali del liberalismo culturale, sostanzialmente ridisegnando un sistema fondato su:

            1) accreditamento delle strutture abilitate ad erogare servizi (ricerca; didattica);

            2) competizione tra erogatori di servizio (università, facoltà, dipartimenti, strutture didattiche) entro regole pre-definite;

            3) allocazione delle risorse pubbliche in base ad indicatori pre-definiti sulla base di costi standard per studente, determinati su base internazionale (Unione europea) e della valutazione dell'attività di ricerca;

            4) libertà di reclutamento del personale docente, tecnico ed amministrativo da parte degli erogatori accreditati (in particolare prevedendo forme articolate di reclutamento dei docenti con/senza tenure);

            
5) valutazione ex post dei risultati (di ricerca e didattica);

            6) correzione della allocazione delle risorse in base alla valutazione dei risultati.

        Gli articoli della proposta di legge trattano i diversi punti dettando i princìpi generali e di semplificazione normativa, incidendo su procedure e vincoli di legge che oggi impediscono lo sviluppo del sistema universitario.


Accreditamento - Liberalizzazione dell'offerta didattica.

        
L'accreditamento riguarda la dotazione minima di risorse strutturali e di risorse umane (docenti-ricercatori, personale tecnico, personale di supporto); l'offerta didattica (corsi di laurea, corsi di laurea specialistica) viene svincolata dal parere del comitato di coordinamento delle università della regione, nel senso che il suddetto parere diviene consultivo, salvo la verifica della sussistenza delle condizioni di accreditamento (principio della "concorrenza leale").
        L'accreditamento riguarda:

            1) risorse umane minime (ad esempio almeno nove professori-ricercatori di ruolo incardinati in un corso di laurea, quindici in un corso di laurea specialistico);

            2) risorse strutturali minime per grandi tipologie didattiche normalizzate a cento studenti frequentanti (biblioteche, sale di lettura, aule, laboratori per esercitazioni, laboratori multimediali, laboratori linguistici, strutture/dipartimenti/laboratori di ricerca, eccetera) secondo indicatori minimi (analoghe strutture didattiche nella Unione europea);

            3) servizi generali minimi (mensa, segreterie didattiche, eccetera).


Allocazione delle risorse pubbliche.

        Deve avvenire secondo indicatori ed includendo tra questi anche la "customer satisfaction" tramite una sorta di "buono studente" (10-20 per cento di risorse che seguono gli spostamenti di università dello studente anche in università private).


Accreditamento, reclutamento e progressione di carriera del personale docente.

        Un sistema largamente in uso prevede tre figure di docenti (professori di I e II fascia e professori-ricercatori), con modifica pertanto dello stato giuridico dei ricercatori.
        L'ingresso tra i professori-ricercatori avviene dopo aver conseguito l'idoneità nazionale tramite concorso pubblico nazionale d'idoneità bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in apposite sessioni annuali. Da questo punto in poi si aprono due possibili canali per la progressione di carriera che rispondono a due esigenze legittime e ineludibili. La prima esigenza è quella di incentivare e premiare l'impegno didattico e scientifico dei professori-ricercatori e dei professori associati. Questa esigenza viene soddisfatta assicurando loro la possibilità che, decorso un certo periodo di tempo (sedici anni), si è comunque sottoposti a concorso riservato, con procedure indette dalla facoltà, per poter transitare, se valutati idonei, rispettivamente nel ruolo dei professori associati e nel ruolo dei professori ordinari. La seconda esigenza è quella di sollecitare e premiare l'eccellenza accademica. Questa esigenza viene soddisfatta offrendo la possibilità di accelerare la progressione. A tale scopo il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce appositi concorsi d'idoneità nazionali: trattandosi di premiare l'eccellenza i concorsi sono banditi ad anni alterni e con cadenza biennale, per professori associati e per professori ordinari, e per un numero di idonei ristretto. In sostanza il Ministero interviene, mediante l'idoneità, solo per accreditare l'ingresso nel segmento iniziale della docenza e per l'eccellenza. Le normali progressioni di carriera competono alle facoltà.
        Le idoneità hanno durata quinquennale e validità senza termine se un docente è chiamato nel quinquennio da una università italiana oppure di altro Paese membro della Unione europea.
        Per tutti quelli che si immettono nel circuito della docenza universitaria ex novo il reclutamento avviene mediante contratto variabile tramite lo strumento dell'indennità di risultato. Le università o facoltà o dipartimenti (secondo lo statuto) reclutano senza termine oppure a termine (massimo cinque anni), dopo di che vi possono essere rinnovi di durata variabile (tre, cinque o dieci anni); il contratto deve prevedere uno stipendio minimo di legge ed aggiunzioni negoziate in base agli impegni convenuti; deve essere previsto un reclutamento anche part time. In sostanza, per i docenti già in servizio alla data di entrata in vigore della legge, e che anche successivamente progrediscono nella carriera, non si applica questa normativa. Questo è in linea con quanto l'esecutivo sta tentando di introdurre, in generale, nel mondo del lavoro, dove per i nuovi assunti si prevede di non applicare le garanzie di cui gode chi attualmente è in attività. Comunque, tenuto conto della struttura anagrafica della docenza universitaria attualmente in servizio, si può prevedere che nell'arco di qualche quinquennio la nuova tipologia di assunzione sarà largamente prevalente.


Valutazione ex post dei risultati (didattica).

        Vanno identificati alcuni indicatori:

            1) durata del percorso formativo a durata legale;

            2) qualità della formazione;

            3) applicazione dei criteri di indexing (durata legale, abbandoni, qualità del prodotto) per "premiare" le università, riportando peraltro la classifica delle facoltà per efficacia didattica.


Valutazione ex post dei risultati (ricerca).

        La facoltà di costruire "indicatori condivisi" per i settori umanistici, giuridici, eccetera (diversamente dai settori scientifico-tecnologici, nei quali vale il sistema delle pubblicazioni indexate) richiede che nel prossimo triennio si dia luogo a:

            1) predisposizione di indicatori per grandi aree;

            2) applicazione degli indicatori dividendo le facoltà in terzili, con riversamento di risorse dal terzile inferiore a quello superiore;

            3) applicazione dei criteri di indexing per "premiare" le università, riportando peraltro la classifica delle facoltà per efficacia scientifica al termine del triennio sperimentale.


Correzione della allocazione delle risorse.

        La correzione della allocazione delle risorse deve tenere conto anche delle aree con indicatori "bassi" (in generale le università meridionali): per queste università "accordi di programma" a tempo dovranno porre gli obiettivi da raggiungere.




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