XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1966




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4, numero 2), del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, prevede la concessione agli iscritti che ne facciano richiesta, nei casi di grave e comprovato bisogno, fra i quali il consiglio di amministrazione del fondo ha annoverato l'acquisto o costruzione della prima casa di abitazione anche in forma cooperativa, di una anticipazione sull'indennità di fine rapporto in relazione all'anzianità di servizio prestato, nel limite della somma annualmente destinata a tal fine (4 per cento delle entrate annuali del fondo).
        L'articolo 6 del citato regolamento prevede all'ultimo comma che l'anticipazione verrà detratta, maggiorata degli interessi legali, dalla indennità spettante all'iscritto al momento della definitiva cessazione del servizio. E' su questo comma che questa proposta di legge vuole intervenire. Appare chiara la illegittimità della detrazione maggiorata degli interessi dell'anticipazione sull'indennità di fine rapporto.
        Appare quantomeno assurdo che un dipendente debba pagare degli interessi su di una somma di cui egli stesso dovrà comunque godere ed alla costituzione della quale concorre con i propri versamenti.
        L'abolizione della maggiorazione è una cosa sacrosanta e del tutto legittima e significa tutelare diritti che fanno capo al lavoratore e che, invece, egli, con l'attuale norma, si vede negati.




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