XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1966
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4, numero 2), del
regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1984, n. 1034, prevede la concessione agli iscritti che ne
facciano richiesta, nei casi di grave e comprovato bisogno,
fra i quali il consiglio di amministrazione del fondo ha
annoverato l'acquisto o costruzione della prima casa di
abitazione anche in forma cooperativa, di una anticipazione
sull'indennità di fine rapporto in relazione all'anzianità di
servizio prestato, nel limite della somma annualmente
destinata a tal fine (4 per cento delle entrate annuali del
fondo).
L'articolo 6 del citato regolamento prevede all'ultimo
comma che l'anticipazione verrà detratta, maggiorata degli
interessi legali, dalla indennità spettante all'iscritto al
momento della definitiva cessazione del servizio. E' su questo
comma che questa proposta di legge vuole intervenire. Appare
chiara la illegittimità della detrazione maggiorata degli
interessi dell'anticipazione sull'indennità di fine
rapporto.
Appare quantomeno assurdo che un dipendente debba pagare
degli interessi su di una somma di cui egli stesso dovrà
comunque godere ed alla costituzione della quale concorre con
i propri versamenti.
L'abolizione della maggiorazione è una cosa sacrosanta e
del tutto legittima e significa tutelare diritti che fanno
capo al lavoratore e che, invece, egli, con l'attuale norma,
si vede negati.