XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1964




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 59 della Costituzione prevede la nomina da parte del Capo dello Stato di cinque senatori a vita tra i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
        Lo stesso articolo, al primo comma, prevede che gli stessi Presidenti della Repubblica, una volta cessato il mandato, diventino senatori a vita.
        L'istituto del senatore a vita costituisce un retaggio da modificare al più presto perché fuori dal tempo e perché sconosciuto alla maggior parte degli Stati moderni. Esso risulta oltremodo antistorico, politicamente inopportuno, se non addirittura incompatibile con la moderna Costituzione che prevede l'elezione diretta dei rappresentanti del popolo in Parlamento.
        Nelle democrazie occidentali i Presidenti della Repubblica, una volta terminato il mandato, diventano cittadini comuni venendo, come giusto, opportunamente reintegrati nelle loro attività, senza prerogative, essendo questo ciò che la democrazia richiede.
        In un'ottica squisitamente politica non si può poi non rilevare come fortemente contraddittorio il fatto che colui che è stato, per obbligo costituzionale, super partes per sette anni, possa poi tornare nell'agone politico.
        Potrebbe addirittura verificarsi il caso di un ex Presidente della Repubblica che, divenuto senatore a vita, voglia condizionare con il proprio voto e con quello di un drappello di fedelissimi le sorti di un Governo nazionale, senza che il popolo abbia espresso il proprio gradimento alla sua persona.
        Alla luce di quanto esposto si propone quindi di abrogare l'articolo 59 della Costituzione.




Frontespizio Testo articoli