XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1964
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 59 della Costituzione
prevede la nomina da parte del Capo dello Stato di cinque
senatori a vita tra i cittadini che abbiano illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Lo stesso articolo, al primo comma, prevede che gli stessi
Presidenti della Repubblica, una volta cessato il mandato,
diventino senatori a vita.
L'istituto del senatore a vita costituisce un retaggio da
modificare al più presto perché fuori dal tempo e perché
sconosciuto alla maggior parte degli Stati moderni. Esso
risulta oltremodo antistorico, politicamente inopportuno, se
non addirittura incompatibile con la moderna Costituzione che
prevede l'elezione diretta dei rappresentanti del popolo in
Parlamento.
Nelle democrazie occidentali i Presidenti della
Repubblica, una volta terminato il mandato, diventano
cittadini comuni venendo, come giusto, opportunamente
reintegrati nelle loro attività, senza prerogative, essendo
questo ciò che la democrazia richiede.
In un'ottica squisitamente politica non si può poi non
rilevare come fortemente contraddittorio il fatto che colui
che è stato, per obbligo costituzionale, super partes
per sette anni, possa poi tornare nell'agone politico.
Potrebbe addirittura verificarsi il caso di un ex
Presidente della Repubblica che, divenuto senatore a vita,
voglia condizionare con il proprio voto e con quello di un
drappello di fedelissimi le sorti di un Governo nazionale,
senza che il popolo abbia espresso il proprio gradimento alla
sua persona.
Alla luce di quanto esposto si propone quindi di abrogare
l'articolo 59 della Costituzione.