XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1895
Onorevoli Colleghi! - La celebrazione delle operazioni
elettorali svoltesi il 16 maggio 2000 per la consultazione
referendaria, con esito negativo a causa del mancato
raggiungimento del quorum, ha comunque visto impegnate
le forze politiche e sindacali. I quesiti referendari che
hanno forse acceso il dibattito maggiore sono stati quelli
afferenti la materia sociale e, in particolare, quello che,
con una semplificazione di natura divulgativa, atteneva alla
cosiddetta "libertà di licenziamento" e che, in termini
giuridicamente più precisi, atteneva alla richiesta di
abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, comunemente conosciuta come "Statuto dei lavoratori".
Molte formazioni politiche e soprattutto le organizzazioni
sindacali si sono fortemente e duramente opposte al quesito
referendario, sostenendo che, laddove fosse passata la tesi
abrogazionistica, si sarebbe smantellato del tutto il sistema
di protezione sociale, inserendo, nell'ambito della struttura
giuslavoristica, il principio della "monetizzazione" del
diritto al lavoro, con ciò colpendo in maniera irreparabile i
diritti dei lavoratori.
L'esito della consultazione elettorale ha favorito il
mantenimento dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
La grande mobilitazione di forze politiche e sindacali a
favore della garanzia reale dei diritti dei lavoratori
illegittimamente licenziati offre il destro, fino a che viene
mantenuto in vigore lo Statuto dei lavoratori, di dare al
contestato articolo 18 applicazione piena ed integrale. E'
infatti vigente la legge 11 maggio 1990, n. 108, recante
"Disciplina dei licenziamenti individuali". L'articolo 4 della
citata legge n. 108 del 1990, al comma 1, testualmente recita:
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le
disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei
rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La
disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge,
non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di
natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto". In altre parole, pare potersi affermare
che le organizzazioni sindacali pretendano per gli
imprenditori privati tradizionali una normativa di tutela dei
lavoratori dipendenti che essi si sono premurati, con la
normativa citata, di rendere inapplicabile a se stessi!
In altre parole: chi illegittimamente licenzia deve
continuare ad osservare l'obbligo di riassumere, salvo che si
tratti di un partito politico o di un sindacato, i cui
lavoratori dipendenti - chissà perchè? - non devono godere
della tutela offerta dall'ordinamento agli altri lavoratori.
Vale la pena di ricordare, a titolo meramente esemplificativo,
il caso riportato con grande evidenza tipografica da "Il
Quotidiano" di martedì 9 maggio 2000, alla pagina 4, con il
tltolo: "CGIL licenzia, il giudice condanna". Il lavoratore in
questione ha impugnato il licenziamento intimatogli ed il
giudice del lavoro competente per territorio (tribunale di
Reggio Calabria) ha accolto le domande del ricorrente,
dichiarando illegittimo il recesso per insussistenza della
giusta causa o del giustificato motivo. Al lavoratore,
pertanto, spetteranno alcune mensilità a titolo di
risarcimento (era l'obiettivo del referendum), ma il
tribunale di Reggio Calabria non ha potuto ordinare la
reintegrazione proprio in ragione dell'articolo 4 della legge
11 maggio 1990, n. 108, che riserva a sindacati e partiti
politici un trattamento di favore addirittura ignobile, se si
pensa che esso viene garantito ad enti che scendono
addirittura in piazza per pretendere (dagli altri!) il
diritto, definito insopprimibile, del lavoratore alla
reintegrazione nel posto di lavoro in caso di declaratoria di
illegittimità del licenziamento impugnato.
Pare prima di tutto morale, e quindi giusto, che tutti i
lavoratori ricevano lo stesso trattamento, e, segnatamente,
che non vi siano sacche di privilegio proprio per quegli enti
che, più di tutti gli altri, organizzano la loro attività con
il dichiarato proposito di offrire garanzie ai lavoratori
licenziati.
E' vero che viviamo una stagione nella quale è possibile
immaginare, da parte del Governo, una revisione strutturale e
sostanziale dello Statuto dei lavoratori che, tutti ormai, e
persino il suo ispiratore ed autore, ritengono largamente
superato e non più proponibile, attesa la profonda
modificazione all'interno del rapporto di lavoro fra le parti
sociali. Ma l'iter di una riforma di tal genere non si
profila agevole e veloce. E' dunque necessario garantire
immediatamente l'uguaglianza fra i lavoratori e la fine della
vergogna di un privilegio assurdo.
La soppressione del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, assicura
la concreta applicazione di tale principio di eguaglianza.