XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1895




        Onorevoli Colleghi! - La celebrazione delle operazioni elettorali svoltesi il 16 maggio 2000 per la consultazione referendaria, con esito negativo a causa del mancato raggiungimento del quorum, ha comunque visto impegnate le forze politiche e sindacali. I quesiti referendari che hanno forse acceso il dibattito maggiore sono stati quelli afferenti la materia sociale e, in particolare, quello che, con una semplificazione di natura divulgativa, atteneva alla cosiddetta "libertà di licenziamento" e che, in termini giuridicamente più precisi, atteneva alla richiesta di abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, comunemente conosciuta come "Statuto dei lavoratori". Molte formazioni politiche e soprattutto le organizzazioni sindacali si sono fortemente e duramente opposte al quesito referendario, sostenendo che, laddove fosse passata la tesi abrogazionistica, si sarebbe smantellato del tutto il sistema di protezione sociale, inserendo, nell'ambito della struttura giuslavoristica, il principio della "monetizzazione" del diritto al lavoro, con ciò colpendo in maniera irreparabile i diritti dei lavoratori.
        L'esito della consultazione elettorale ha favorito il mantenimento dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
        La grande mobilitazione di forze politiche e sindacali a favore della garanzia reale dei diritti dei lavoratori illegittimamente licenziati offre il destro, fino a che viene mantenuto in vigore lo Statuto dei lavoratori, di dare al contestato articolo 18 applicazione piena ed integrale. E' infatti vigente la legge 11 maggio 1990, n. 108, recante "Disciplina dei licenziamenti individuali". L'articolo 4 della citata legge n. 108 del 1990, al comma 1, testualmente recita: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto". In altre parole, pare potersi affermare che le organizzazioni sindacali pretendano per gli imprenditori privati tradizionali una normativa di tutela dei lavoratori dipendenti che essi si sono premurati, con la normativa citata, di rendere inapplicabile a se stessi!
        In altre parole: chi illegittimamente licenzia deve continuare ad osservare l'obbligo di riassumere, salvo che si tratti di un partito politico o di un sindacato, i cui lavoratori dipendenti - chissà perchè? - non devono godere della tutela offerta dall'ordinamento agli altri lavoratori. Vale la pena di ricordare, a titolo meramente esemplificativo, il caso riportato con grande evidenza tipografica da "Il Quotidiano" di martedì 9 maggio 2000, alla pagina 4, con il tltolo: "CGIL licenzia, il giudice condanna". Il lavoratore in questione ha impugnato il licenziamento intimatogli ed il giudice del lavoro competente per territorio (tribunale di Reggio Calabria) ha accolto le domande del ricorrente, dichiarando illegittimo il recesso per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo. Al lavoratore, pertanto, spetteranno alcune mensilità a titolo di risarcimento (era l'obiettivo del referendum), ma il tribunale di Reggio Calabria non ha potuto ordinare la reintegrazione proprio in ragione dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che riserva a sindacati e partiti politici un trattamento di favore addirittura ignobile, se si pensa che esso viene garantito ad enti che scendono addirittura in piazza per pretendere (dagli altri!) il diritto, definito insopprimibile, del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato.
        Pare prima di tutto morale, e quindi giusto, che tutti i lavoratori ricevano lo stesso trattamento, e, segnatamente, che non vi siano sacche di privilegio proprio per quegli enti che, più di tutti gli altri, organizzano la loro attività con il dichiarato proposito di offrire garanzie ai lavoratori licenziati.
        E' vero che viviamo una stagione nella quale è possibile immaginare, da parte del Governo, una revisione strutturale e sostanziale dello Statuto dei lavoratori che, tutti ormai, e persino il suo ispiratore ed autore, ritengono largamente superato e non più proponibile, attesa la profonda modificazione all'interno del rapporto di lavoro fra le parti sociali. Ma l'iter di una riforma di tal genere non si profila agevole e veloce. E' dunque necessario garantire immediatamente l'uguaglianza fra i lavoratori e la fine della vergogna di un privilegio assurdo.
        La soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, assicura la concreta applicazione di tale principio di eguaglianza.




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