XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1852




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ridefinisce le procedure previste nel titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativo ai referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione, provvedendo a conformarle alle recenti innovazioni costituzionali riguardanti il titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001). La normativa vigente non appare conforme al dettato costituzionale, non esaltando adeguatamente l'autonomia degli enti locali. L'articolo 132 della Costituzione fa riferimento a tre distinte fattispecie: 1) fusione di due regioni esistenti; 2) costituzione di una nuova regione con un minimo di un milione di abitanti; 3) distacco di comuni e di province da una regione ed aggregazione ad un'altra regione.
        Nei suoi tratti essenziali il procedimento della Costituzione prevede la richiesta di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate; l'approvazione della proposta mediante referendum, l'acquisizione del parere dei consigli regionali coinvolti dalle modifiche; il ricorso alla legge costituzionale nei primi due casi e alla legge ordinaria per disporre, invece, il distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra di province e comuni che ne abbiano fatta richiesta.
        La presente proposta di legge affronta esclusivamente l'ultima delle tre ipotesi elencate.
        Già prendendo in esame la questione relativa alle "popolazioni interessate" al distacco di comuni e province da una regione, la lettera della legge n. 352 del 1970 appare nettamente in contrasto con lo spirito del dettato costituzionale che ha lo scopo di non cristallizzare l'assetto territoriale quale stabilito dal Costituente. Il procedimento, infatti, risulta notevolmente aggravato laddove si intendano per popolazioni interessate anche i cittadini della regione da cui si intende distaccarsi e della regione a cui si chiede di essere aggregati; sembra quasi che il legislatore ordinario abbia temuto l'eccesso di autonomia concesso alle regioni, non fidandosi degli eletti nei consigli comunali e provinciali nonché del popolo chiamato a esprimere la sua volontà attraverso il referendum.
        La questione è stata affrontata dalla recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha modificato il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione prevedendo che il distacco di province o comuni da una regione e la loro aggregazione ad un'altra avvenga, con "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum".
        Con la presente proposta di legge si chiarisce che le deliberazioni richieste sono solo quelle dei comuni o province che richiedono il distacco e che interessati al referendum sono i territori dei comuni e delle province che intendono distaccarsi dalla regione originaria e confluire in altra.
        Senza questa modifica le norme legislative in questione risulterebbero perciò in contrasto con la nuova formula dell'articolo 132 della Costituzione.
        Questa interpretazione appare infatti l'unica che possa ritenersi coerente nel momento in cui si procede ad una progressiva riforma della Costituzione in senso federale.
        Va infine sottolineata l'esigenza di procedere rapidamente a questa modifica legislativa senza la quale potrebbero porsi dei problemi di costituzionalità dell'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per contrasto con il nuovo articolo 132 della Costituzione.




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