XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1852
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
ridefinisce le procedure previste nel titolo III della legge
25 maggio 1970, n. 352, relativo ai referendum per la
modificazione territoriale delle regioni previsti
dall'articolo 132 della Costituzione, provvedendo a
conformarle alle recenti innovazioni costituzionali
riguardanti il titolo V della parte seconda della Costituzione
(legge costituzionale n. 3 del 2001). La normativa vigente non
appare conforme al dettato costituzionale, non esaltando
adeguatamente l'autonomia degli enti locali. L'articolo 132
della Costituzione fa riferimento a tre distinte fattispecie:
1) fusione di due regioni esistenti; 2) costituzione di una
nuova regione con un minimo di un milione di abitanti; 3)
distacco di comuni e di province da una regione ed
aggregazione ad un'altra regione.
Nei suoi tratti essenziali il procedimento della
Costituzione prevede la richiesta di tanti consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate; l'approvazione della proposta mediante
referendum, l'acquisizione del parere dei consigli
regionali coinvolti dalle modifiche; il ricorso alla legge
costituzionale nei primi due casi e alla legge ordinaria per
disporre, invece, il distacco da una regione e l'aggregazione
ad un'altra di province e comuni che ne abbiano fatta
richiesta.
La presente proposta di legge affronta esclusivamente
l'ultima delle tre ipotesi elencate.
Già prendendo in esame la questione relativa alle
"popolazioni interessate" al distacco di comuni e province da
una regione, la lettera della legge n. 352 del 1970 appare
nettamente in contrasto con lo spirito del dettato
costituzionale che ha lo scopo di non cristallizzare l'assetto
territoriale quale stabilito dal Costituente. Il procedimento,
infatti, risulta notevolmente aggravato laddove si intendano
per popolazioni interessate anche i cittadini della regione da
cui si intende distaccarsi e della regione a cui si chiede di
essere aggregati; sembra quasi che il legislatore ordinario
abbia temuto l'eccesso di autonomia concesso alle regioni, non
fidandosi degli eletti nei consigli comunali e provinciali
nonché del popolo chiamato a esprimere la sua volontà
attraverso il referendum.
La questione è stata affrontata dalla recente riforma del
titolo V della parte seconda della Costituzione che ha
modificato il secondo comma dell'articolo 132 della
Costituzione prevedendo che il distacco di province o comuni
da una regione e la loro aggregazione ad un'altra avvenga, con
"l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei
Comuni interessati espressa mediante referendum".
Con la presente proposta di legge si chiarisce che le
deliberazioni richieste sono solo quelle dei comuni o province
che richiedono il distacco e che interessati al
referendum sono i territori dei comuni e delle province
che intendono distaccarsi dalla regione originaria e confluire
in altra.
Senza questa modifica le norme legislative in questione
risulterebbero perciò in contrasto con la nuova formula
dell'articolo 132 della Costituzione.
Questa interpretazione appare infatti l'unica che possa
ritenersi coerente nel momento in cui si procede ad una
progressiva riforma della Costituzione in senso federale.
Va infine sottolineata l'esigenza di procedere rapidamente
a questa modifica legislativa senza la quale potrebbero porsi
dei problemi di costituzionalità dell'articolo 42 della legge
25 maggio 1970, n. 352, per contrasto con il nuovo articolo
132 della Costituzione.